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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 779/23 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 779/2023 R.G. vertente:
TRA
con sede legale in Parma (cap 43121), via Università 1 (cod. fisc. Parte_1
e n. iscr. Registro Imprese di Parma: ; Partita IVA: iscritta all'Albo P.IVA_1 P.IVA_2 delle Banche al n. 5435, Capogruppo del Gruppo Bancario , iscritta all'Albo Parte_1 dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.), quale incorporante il (cod. fisc. e n. iscr. Registro delle Imprese: ), a CP_1 P.IVA_3 seguito di Atto di fusione 12 aprile 2022 a rogito Notaio dott. di Milano, Rep. n. Persona_1
6926, Racc. n. 3496 (a sua volta già incorporante il , in persona dell'avv. Controparte_2
Flora Schiavenato, nata a [...] il 17 dicembr di Responsabile del Servizio Contenzioso di munita dei necessari poteri in virtù di Parte_1 delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2021 e di successivo atto di Conferimento di deleghe in materia di gestione degli affari legali del 28 aprile 2021, a rogito Notaio dott.ssa di Parma, Rep. n. 48.122, Racc. n. 17.242, rappresentata e difesa Persona_2 dagli avv.ti prof. Franco Anelli (cod. fisc. ; fax 02.99371621; indirizzo CodiceFiscale_1 pec: e Adriana Cavigioli (cod. fisc. Email_1 C.F._2
; fax 02.99371621; indirizzo pec: del Foro di
[...] Email_2
, e dall'avv. Giuseppe Comito ( ndirizzo pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, Email_3 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Messina (cap 98123), via Santa Maria del Selciato, 4 (c/o studio avv. Filippo Alessi), il tutto in virtù di procura in atti;
-Ricorrente in riassunzione (già appellante)-
CONTRO
1 (cod. fisc. ), nata il [...] Controparte_3 CodiceFiscale_4
a Nola (NA), residente in [...], (rappresentata e difesa nel giudizio di cassazione dall'avv. Daniele Passaro, con studio in Messina, via Romagnosi n. 42, cap 98122, indirizzo pec: ; Email_4
-Resistente in sede di rinvio – contumace (già appellata)-
OGGETTO: Giudizio di riassunzione a seguito annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 20318/2023, pubblicata il 14.07.2023, della sentenza n. 1067/2018 depositata il 04.12.2018 (che ha statuito in sede di appello avverso la sentenza n. 446/2010 del Tribunale di Patti, depositata in data 04.12.2010, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 245/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006 conveniva in Controparte_3 giudizio, avanti al Tribunale di Patti, il (già ) Controparte_2 Controparte_4 esponendo di avere impartito, nel mese di giugno 1999, a detto Istituto un ordine di acquisto di obbligazioni Argentina per il complessivo controvalore di € 191.000.
L'attrice sosteneva di essere stata indotta al compimento dell'investimento in questione dalle rassicurazioni di un funzionario del , che le avrebbe prospettato l'operazione Controparte_2 come "a basso rischio e certamente redditizia".
Lamentava, inoltre, l'illegittimità della condotta di detto , che avrebbe: a) "omesso le CP_5 dovute informazioni e gli opportuni chiarimenti"; b) omesso di "evidenziare i rischi" asseritamente correlati alla predetta operazione finanziaria;
c) omesso di consegnare all'attrice "la documentazione attinente al rapporto"; d) trasferito all'attrice "titoli a sua disposizione".
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto di investimento;
b) condannare, per l'effetto, il "alla Controparte_2 restituzione, diretta o a titolo risarcitorio, della somma di € 191.000, oltre i nché risarcimento da determinare con riferimento alla maggiore redditività dell'ammontare investito rispetto ai rendimenti minimi garantiti dalla legge”.
Si costituiva in giudizio il , il quale – rilevata preliminarmente l'applicabilità nella Controparte_2 specie del rito societario – chiedeva il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava le domande di nullità ed annullamento dell'operazione in obbligazioni argentine ma riteneva meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla violazione degli obblighi di comportamento ed informazione gravanti sulla Banca convenuta.
2 In particolare il Tribunale ravvisava una responsabilità contrattuale della per non aver CP_4 adeguatamente informato l'attrice in merito ai rischi dell'investimento (cfr. sentenza n. 140/2008, pag. 12) e individuava il conseguente danno sia nella “perdita del capitale” investito sia nella
“mancata percezione degli interessi dell'investimento alternativo che deve presumersi l'attrice avrebbe realizzato qualora le fossero state fornite le dette informazioni ... al netto dei ratei riscossi ... detraendo però il valore attuale dei titoli” (cfr. sentenza n. 140/2008, pag. 12, enfasi aggiunta).
Espletata CTU nel corso del procedimento, con sentenza definitiva del 24 novembre 2010, depositata il 04 dicembre 2010 il Tribunale condannava la al pagamento di € 251.171,00, CP_4 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, quale risarcimento del danno, tenendo conto di un valore dei titoli alla data della pronuncia per € 13.370,00 e dei ratei riscossi (per € 27.389,32) detratti dalle somme dovute dalla Banca.
Il Tribunale premetteva che il danno dovesse essere “individuato sia nel danno emergente (perdita del capitale), sia nel lucro cessante (mancata percezione degli interessi dell'investimento alternativo che deve presumersi l'attrice avrebbe realizzato qualora le fossero state fornite le dovute informazioni, al netto dei ratei riscossi), detraendo però il valore attuale dei titoli. Va poi precisato che il danno risarcibile dev'essere rapportato al danno effettivamente patito dalla , che deve ricevere né più né meno della somma necessaria ad eliminare CP_3 le conseguenze negative che le sono immediatamente e direttamente derivate dall'inadempimento della convenuta” (sentenza definitiva di primo grado, n. 446/2010, pag. 2, enfasi aggiunta).
Giudizio di appello (definito con sentenza n. 1067/2018
Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2011 il proponeva, avanti Controparte_2 alla Corte di Appello di Messina, impugnazione avverso la sentenza non definitiva e avverso la sentenza definitiva pronunciate dal Tribunale di Patti, affidandolo a quattro motivi, che venivano tutti rigettati dalla Corte con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Giudizio di cassazione (definito con ordinanza n. 20318/2023 pubblicata il 14.07.2023 di annullamento e rinvio) Con ricorso in Cassazione proposto dalla quale incorporante il CP_1 Controparte_2
l'istituto bancario, con il primo motivo, censurava la sentenza di appello, ai sensi dell'art.
[...]
360, n. 5, c.p.c., per omesso esame del fatto – sopravvenuto nel corso del giudizio di secondo grado, allegato e documentato dalla all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 CP_4 settembre 2016 e ribadito nella comparsa conclusionale del 23 marzo 2018 (sul quale si era svolto il dibattito delle parti) – consistente nell'occorsa vendita dei titoli da parte della sig.ra
, in data 14 settembre 2015, che aveva consentito alla stessa di incassare un CP_3 controvalore (€ 146.255,11) molto superiore a quello di cui aveva tenuto conto il Tribunale sulla base della valutazione dei titoli dell'epoca in cui era intervenuta la pronuncia di primo grado (€ 13.370) e che andava ad aggiungersi ai “ratei” già riscossi. Il fatto era decisivo in quanto idoneo ad escludere il danno o comunque a ridurlo, onde evitare una indebita locupletazione.
Secondo la ricorrente, il fatto che tale evento si fosse verificato nel corso del secondo grado non ne impediva l'esame da parte del Giudice di merito, trattandosi di circostanza intervenuta nel corso del giudizio che comportava l'esclusione o quantomeno la riduzione del danno. Tra l'altro evidenziava che le circostanze non erano state nemmeno contestate dalla controricorrente, che si era limitata a ribadire che non era possibile addurre fatti sopravvenuti.
3 In via subordinata la formulava un secondo motivo di impugnazione: per l'ipotesi in cui CP_4 si fosse ritenuto che i rilievi svolti dalla sulla circostanza nuova allegata relativa alla vendita CP_4 dei titoli, dovessero essere qualificati come formulazione di una domanda o di una eccezione, si censurava la sentenza di appello per omissione di pronuncia in ordine ad una domanda o eccezione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
La S.C. con la citata ordinanza n. 20318/2023 pubblicata il 14.07.2023, ha così disposto: “La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. la sentenza CP_6 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di App Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Giudizio di rinvio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato personalmente alla signora , in data 27.10.2023, la (quale Controparte_3 Parte_1 incorporante il riassumeva il giudizio, chiedendo che a seguito del rinvio disposto CP_1 dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello volesse “condannare la sig.ra Controparte_3
a pagare a l'importo corrispondente alla somma dalla stessa incassata dalla vendita Parte_1 dei titoli a euro 146.255,11, dedotto il valore dei predetti titoli considerato dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno (euro 13.370), rivalutato alla data dell'incasso del prezzo di vendita dei titoli (16 settembre 2015) e così condannando la sig.ra a pagare a CP_3 Parte_1 la somma di euro 131.681,81 ovvero la diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di
[...] individuare, rideterminando la misura dell'obbligazione risarcitoria e le conseguenti restituzioni di quanto pagato in eccesso dalla anche mediante c.t.u. contabile;
condannare la sig.ra a pagare CP_4 Controparte_3 sulla predetta somma gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. o al diverso tasso determinato dalla Corte, dalla data della domanda, 26 settembre 2016 al saldo;
condannare la sig.ra a Controparte_3 rifondere alla Banca le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio”.
Nessuno si costituiva per la resistente, già appellata, . Controparte_3
Con ordinanza del 26 aprile 2024, la Corte di Appello, dichiarata la contumacia della resistente in riassunzione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza “cartolare” del 24 giugno 2024, da svolgersi con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A tale data, 24 giugno 2024 (svoltasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.), sulla scorta delle note di trattazione scritta depositate telematicamente dalla ricorrente in riassunzione, contenente la precisazione delle conclusioni, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE È bene precisare, sotto il profilo procedurale che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che
4 non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (Cfr. Cassazione civile, Sezione 2, sentenza n. 5741 del 27.02.2019).
§ 1. Per tracciare il perimetro tematico in cui deve muoversi la decisione dell'odierno giudice del rinvio, devono richiamarsi le motivazioni che hanno portato la S.C. ad accogliere il primo motivo di ricorso formulato dall'istituto di credito.
Secondo la S.C. il fatto nuovo sopravvenuto nel corso del giudizio di appello ben poteva esservi introdotto senza incorrere in decadenze.
Specificano, invero, gli che, nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove Parte_2 eccezioni, posto dall'art. 345 c.p.c., non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado, dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (da ult. Cass. 18219/2019).
Osserva la S.C., sul punto, che il fatto sopravvenuto in questione – il ricavo, cioè, di una cospicua somma dalla cessione dei titoli da parte dell'investitore – è inoltre indubbiamente decisivo ai fini della liquidazione del risarcimento in suo favore e ciò alla luce della corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", che postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
Pertanto, richiamando propri precedenti specifici, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve ritenersi “corretta la liquidazione del danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoli concambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito (Cass., n. 16088/2018)” e che conseguentemente ha errato la Corte d'appello nell'omettere di esaminare il fatto decisivo in questione, ammissibilmente dedotto dall'appellante.
Dichiarato, quindi, assorbito il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta.
§
Attenendosi alle indicazioni della S.C. in questa sede vincolanti per il giudicante, occorre, quindi procedere alla rideterminazione del quantum di risarcimento dovuto dall'Istituito di Credito alla in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, Controparte_3 tenendosi conto del fatto sopravvenuto, legittimamente allegato, dedotto e provato dall'Istituto di credito nel corso del giudizio di appello ed in ordine al quale nessuna obiezione o contestazione in punto di fatto era stata mossa dalla la quale nel corso di quel grado Controparte_3 di giudizio si era limitata a rilevare l'inammissibilità della produzione, ostacolo ora definitivamente rimosso dalla decisione della Cassazione.
È evidente, alla luce di quanto sopra esposto che l'unico elemento della liquidazione del danno risarcibile che ha subìto una modifica rilevante ai fini in esame è quello relativo al valore residuo da attribuire ai titoli, che nella sentenza del Tribunale (dicembre 2010) è stato calcolato in euro 5 13.370,00, mentre alla luce dell'indicata sopravvenienza ha assunto in concreto, alla data del 14 settembre 2015, il valore di €. 146.255,11, corrispondente all'importo effettivamente percepito dalla a seguito della vendita degli stessi. CP_3
Per poter utilmente rideterminare l'ammontare del risarcimento, tali importi vanno resi omogenei e per far ciò occorre operare una “fictio”, devalutando l'importo ricavato dalla vendita dei beni alla data della sentenza di primo grado (dicembre 2010), pervenendosi così al valore di € 137.846,48.
Come sopra evidenziato, il Tribunale ha condannato la al risarcimento di danni per CP_4 complessivi euro 251.171,33, al netto dell'importo attribuito ai titoli a quella data (della sentenza di prime cure) pari ad € 13.370,00 e dei ratei riscossi (pari ad €. 27.389,32 – cedole in atti-).
Ne deriva che tale importo al lordo del valore dei titoli ammontava ad euro 264.541,33 (€. 251.171,33 + €. 13.370,00).
Tale somma, alla luce della sopravvenuta vendita dei titoli e quindi dell'ammontare reale del loro valore, va decurtata del relativo importo riportato alla medesima data della valutazione (ossia di
€. 146.255,11 devalutato alla data della pronuncia di primo grado, dicembre 2010, e così pari all'importo sopra indicato di € 137.846,48) pervenendosi, quindi, all'ammontare finale del risarcimento di €. 126.694,85 (€. 264.541,33 – 137.846,48) - importo complessivo al netto del valore dei titoli e dei ratei riscossi-, in luogo di quello di €. 251.171,33 liquidato con la sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al soddisfo.
In tal senso va, quindi, parzialmente riformata la sentenza di primo grado alla luce del fatto sopravvenuto in appello, secondo le indicazioni della S.C.
Occorre, al contempo, prendere in considerazione la circostanza che nelle more del giudizio di appello e, segnatamente, in data 24 febbraio 2011, la ha corrisposto integralmente il CP_4 risarcimento liquidato dal Tribunale con la sentenza defi . 446 del 4 dicembre 2010.
Per l'effetto, avendo la interamente corrisposto l'importo liquidato in sentenza alla CP_4
, quest'ultima -giusta domanda ritualmente formulata dalla sin dal giudizio CP_3 CP_4
d'appello- è tenuta a restituire la differenza, pari ad €. 124.476,48 (€. 251.171,33 – 126.694,85), oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al pagamento (24.02.2011), e così per complessivi €. 124.849,91, cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali dalla domanda di restituzione (26 settembre 2016) all'effettivo soddisfo.
La domanda di restituzione era stata validamente (secondo il decisum della S.C.) posta nel corso del giudizio d'appello ed in ogni caso risulta pacificamente ammissibile nell'ambito del giudizio di rinvio (Cfr. fra le tante, Cassazione civile, sezione 6-3 Ordinanza n. 3527 del 13.02.2020).
Spese processuali
Per la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di rinvio, dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui «… In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito
6 finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte …» (Cass. civ., sez. un., n. 32906/2022).
Nel caso in esame, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per mantenere la compensazione delle spese giudiziali, già disposta dal Giudice di prime cure, alla luce della parziale soccombenza della su alcune delle domande e considerato che la rideterminazione CP_3 dell'ammontare del risarcimento incide solo sul “quantum” e non sull'an della pretesa, nella misura di 1/3, ponendo i rimanenti 2/3 a carico della prevalentemente soccombente, all'esito CP_4 complessivo del giudizio e quindi, ferme restando le spese giudiziali già liquidate con la sentenza di primo grado, devono rideterminarsi solo quelle del giudizio di appello e determinarsi quelle del giudizio di legittimità, mentre nulla è dovuto per l'odierno giudizio di rinvio, attesa la contumacia della (quale parte finalmente vittoriosa). CP_3
Tali spese processuali, per tutti i gradi del giudizio, devono liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ne discende che per il giudizio di appello, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato in base al valore della causa (scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00) ed applicando i parametri tariffari di poco superiore ai minimi (avuto riguardo all'entità delle questioni trattate), i 2/3 delle spettanze a carico della si determinano in complessivi € 3.950,00 (di cui € 1.100,00 per fase CP_4 di studio;
€ 750,00 per fase introduttiva;
€ 2.100,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo allo scaglione tariffario come sopra individuato ed applicando i parametri tariffari compresi di poco superiore ai minimi, i 2/3 delle spettanze a carico della si determinano in complessivi € 2.800,00 (di cui € 1.200,00 per fase di studio;
CP_4
€ 950,00 per fase introduttiva;
€ 650,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Resta ferma la condanna della al rimborso per l'intero delle spese della CTU già disposta CP_4 in primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 779/2023 RGAC sull'atto in riassunzione proposto da a seguito Ordinanza della Suprema Corte di Parte_3
Cassazione n. 20318/2023, pubblicata il 14.07.2023, con la quale è stata annullata la sentenza n. 1067/2018 depositata il 04.12.2018 (che ha statuito in sede di appello avverso la sentenza n. 446/2010 del Tribunale di Patti, depositata in data 04.12.2010, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 245/2006), limitatamente al motivo accolto, nella già dichiarata contumacia di così Controparte_3 provvede:
7 1) ridetermina l'ammontare del risarcimento danni che la è (era) tenuta a versare in favore CP_4 di nella somma di €. 126.694,85, oltre interessi legali dalla sentenza Controparte_3 di primo grado al soddisfo;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della della Controparte_3 CP_4 differenza ottenuta in esecuzione della sentenza di primo grado, pari alla somma di €. 124.849,91 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come indicato in parte motiva;
3) condanna la alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_4 Controparte_3 giudizio di appello, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 3.950,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
4) condanna la alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_4 Controparte_3 giudizio di legittimità, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 2.800,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
5) nulla sulle spese del presente giudizio di rinvio, stante la contumacia di CP_3
;
[...]
6) resta ferma la condanna della al rimborso per intero delle spese di CTU, già disposta in CP_4 primo grado.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
8
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 779/2023 R.G. vertente:
TRA
con sede legale in Parma (cap 43121), via Università 1 (cod. fisc. Parte_1
e n. iscr. Registro Imprese di Parma: ; Partita IVA: iscritta all'Albo P.IVA_1 P.IVA_2 delle Banche al n. 5435, Capogruppo del Gruppo Bancario , iscritta all'Albo Parte_1 dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.), quale incorporante il (cod. fisc. e n. iscr. Registro delle Imprese: ), a CP_1 P.IVA_3 seguito di Atto di fusione 12 aprile 2022 a rogito Notaio dott. di Milano, Rep. n. Persona_1
6926, Racc. n. 3496 (a sua volta già incorporante il , in persona dell'avv. Controparte_2
Flora Schiavenato, nata a [...] il 17 dicembr di Responsabile del Servizio Contenzioso di munita dei necessari poteri in virtù di Parte_1 delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2021 e di successivo atto di Conferimento di deleghe in materia di gestione degli affari legali del 28 aprile 2021, a rogito Notaio dott.ssa di Parma, Rep. n. 48.122, Racc. n. 17.242, rappresentata e difesa Persona_2 dagli avv.ti prof. Franco Anelli (cod. fisc. ; fax 02.99371621; indirizzo CodiceFiscale_1 pec: e Adriana Cavigioli (cod. fisc. Email_1 C.F._2
; fax 02.99371621; indirizzo pec: del Foro di
[...] Email_2
, e dall'avv. Giuseppe Comito ( ndirizzo pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, Email_3 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Messina (cap 98123), via Santa Maria del Selciato, 4 (c/o studio avv. Filippo Alessi), il tutto in virtù di procura in atti;
-Ricorrente in riassunzione (già appellante)-
CONTRO
1 (cod. fisc. ), nata il [...] Controparte_3 CodiceFiscale_4
a Nola (NA), residente in [...], (rappresentata e difesa nel giudizio di cassazione dall'avv. Daniele Passaro, con studio in Messina, via Romagnosi n. 42, cap 98122, indirizzo pec: ; Email_4
-Resistente in sede di rinvio – contumace (già appellata)-
OGGETTO: Giudizio di riassunzione a seguito annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 20318/2023, pubblicata il 14.07.2023, della sentenza n. 1067/2018 depositata il 04.12.2018 (che ha statuito in sede di appello avverso la sentenza n. 446/2010 del Tribunale di Patti, depositata in data 04.12.2010, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 245/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2006 conveniva in Controparte_3 giudizio, avanti al Tribunale di Patti, il (già ) Controparte_2 Controparte_4 esponendo di avere impartito, nel mese di giugno 1999, a detto Istituto un ordine di acquisto di obbligazioni Argentina per il complessivo controvalore di € 191.000.
L'attrice sosteneva di essere stata indotta al compimento dell'investimento in questione dalle rassicurazioni di un funzionario del , che le avrebbe prospettato l'operazione Controparte_2 come "a basso rischio e certamente redditizia".
Lamentava, inoltre, l'illegittimità della condotta di detto , che avrebbe: a) "omesso le CP_5 dovute informazioni e gli opportuni chiarimenti"; b) omesso di "evidenziare i rischi" asseritamente correlati alla predetta operazione finanziaria;
c) omesso di consegnare all'attrice "la documentazione attinente al rapporto"; d) trasferito all'attrice "titoli a sua disposizione".
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto di investimento;
b) condannare, per l'effetto, il "alla Controparte_2 restituzione, diretta o a titolo risarcitorio, della somma di € 191.000, oltre i nché risarcimento da determinare con riferimento alla maggiore redditività dell'ammontare investito rispetto ai rendimenti minimi garantiti dalla legge”.
Si costituiva in giudizio il , il quale – rilevata preliminarmente l'applicabilità nella Controparte_2 specie del rito societario – chiedeva il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava le domande di nullità ed annullamento dell'operazione in obbligazioni argentine ma riteneva meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla violazione degli obblighi di comportamento ed informazione gravanti sulla Banca convenuta.
2 In particolare il Tribunale ravvisava una responsabilità contrattuale della per non aver CP_4 adeguatamente informato l'attrice in merito ai rischi dell'investimento (cfr. sentenza n. 140/2008, pag. 12) e individuava il conseguente danno sia nella “perdita del capitale” investito sia nella
“mancata percezione degli interessi dell'investimento alternativo che deve presumersi l'attrice avrebbe realizzato qualora le fossero state fornite le dette informazioni ... al netto dei ratei riscossi ... detraendo però il valore attuale dei titoli” (cfr. sentenza n. 140/2008, pag. 12, enfasi aggiunta).
Espletata CTU nel corso del procedimento, con sentenza definitiva del 24 novembre 2010, depositata il 04 dicembre 2010 il Tribunale condannava la al pagamento di € 251.171,00, CP_4 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, quale risarcimento del danno, tenendo conto di un valore dei titoli alla data della pronuncia per € 13.370,00 e dei ratei riscossi (per € 27.389,32) detratti dalle somme dovute dalla Banca.
Il Tribunale premetteva che il danno dovesse essere “individuato sia nel danno emergente (perdita del capitale), sia nel lucro cessante (mancata percezione degli interessi dell'investimento alternativo che deve presumersi l'attrice avrebbe realizzato qualora le fossero state fornite le dovute informazioni, al netto dei ratei riscossi), detraendo però il valore attuale dei titoli. Va poi precisato che il danno risarcibile dev'essere rapportato al danno effettivamente patito dalla , che deve ricevere né più né meno della somma necessaria ad eliminare CP_3 le conseguenze negative che le sono immediatamente e direttamente derivate dall'inadempimento della convenuta” (sentenza definitiva di primo grado, n. 446/2010, pag. 2, enfasi aggiunta).
Giudizio di appello (definito con sentenza n. 1067/2018
Con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2011 il proponeva, avanti Controparte_2 alla Corte di Appello di Messina, impugnazione avverso la sentenza non definitiva e avverso la sentenza definitiva pronunciate dal Tribunale di Patti, affidandolo a quattro motivi, che venivano tutti rigettati dalla Corte con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Giudizio di cassazione (definito con ordinanza n. 20318/2023 pubblicata il 14.07.2023 di annullamento e rinvio) Con ricorso in Cassazione proposto dalla quale incorporante il CP_1 Controparte_2
l'istituto bancario, con il primo motivo, censurava la sentenza di appello, ai sensi dell'art.
[...]
360, n. 5, c.p.c., per omesso esame del fatto – sopravvenuto nel corso del giudizio di secondo grado, allegato e documentato dalla all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 CP_4 settembre 2016 e ribadito nella comparsa conclusionale del 23 marzo 2018 (sul quale si era svolto il dibattito delle parti) – consistente nell'occorsa vendita dei titoli da parte della sig.ra
, in data 14 settembre 2015, che aveva consentito alla stessa di incassare un CP_3 controvalore (€ 146.255,11) molto superiore a quello di cui aveva tenuto conto il Tribunale sulla base della valutazione dei titoli dell'epoca in cui era intervenuta la pronuncia di primo grado (€ 13.370) e che andava ad aggiungersi ai “ratei” già riscossi. Il fatto era decisivo in quanto idoneo ad escludere il danno o comunque a ridurlo, onde evitare una indebita locupletazione.
Secondo la ricorrente, il fatto che tale evento si fosse verificato nel corso del secondo grado non ne impediva l'esame da parte del Giudice di merito, trattandosi di circostanza intervenuta nel corso del giudizio che comportava l'esclusione o quantomeno la riduzione del danno. Tra l'altro evidenziava che le circostanze non erano state nemmeno contestate dalla controricorrente, che si era limitata a ribadire che non era possibile addurre fatti sopravvenuti.
3 In via subordinata la formulava un secondo motivo di impugnazione: per l'ipotesi in cui CP_4 si fosse ritenuto che i rilievi svolti dalla sulla circostanza nuova allegata relativa alla vendita CP_4 dei titoli, dovessero essere qualificati come formulazione di una domanda o di una eccezione, si censurava la sentenza di appello per omissione di pronuncia in ordine ad una domanda o eccezione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
La S.C. con la citata ordinanza n. 20318/2023 pubblicata il 14.07.2023, ha così disposto: “La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. la sentenza CP_6 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di App Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Giudizio di rinvio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato personalmente alla signora , in data 27.10.2023, la (quale Controparte_3 Parte_1 incorporante il riassumeva il giudizio, chiedendo che a seguito del rinvio disposto CP_1 dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello volesse “condannare la sig.ra Controparte_3
a pagare a l'importo corrispondente alla somma dalla stessa incassata dalla vendita Parte_1 dei titoli a euro 146.255,11, dedotto il valore dei predetti titoli considerato dal Tribunale ai fini della liquidazione del danno (euro 13.370), rivalutato alla data dell'incasso del prezzo di vendita dei titoli (16 settembre 2015) e così condannando la sig.ra a pagare a CP_3 Parte_1 la somma di euro 131.681,81 ovvero la diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di
[...] individuare, rideterminando la misura dell'obbligazione risarcitoria e le conseguenti restituzioni di quanto pagato in eccesso dalla anche mediante c.t.u. contabile;
condannare la sig.ra a pagare CP_4 Controparte_3 sulla predetta somma gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. o al diverso tasso determinato dalla Corte, dalla data della domanda, 26 settembre 2016 al saldo;
condannare la sig.ra a Controparte_3 rifondere alla Banca le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio”.
Nessuno si costituiva per la resistente, già appellata, . Controparte_3
Con ordinanza del 26 aprile 2024, la Corte di Appello, dichiarata la contumacia della resistente in riassunzione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza “cartolare” del 24 giugno 2024, da svolgersi con le forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A tale data, 24 giugno 2024 (svoltasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.), sulla scorta delle note di trattazione scritta depositate telematicamente dalla ricorrente in riassunzione, contenente la precisazione delle conclusioni, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE È bene precisare, sotto il profilo procedurale che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che
4 non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (Cfr. Cassazione civile, Sezione 2, sentenza n. 5741 del 27.02.2019).
§ 1. Per tracciare il perimetro tematico in cui deve muoversi la decisione dell'odierno giudice del rinvio, devono richiamarsi le motivazioni che hanno portato la S.C. ad accogliere il primo motivo di ricorso formulato dall'istituto di credito.
Secondo la S.C. il fatto nuovo sopravvenuto nel corso del giudizio di appello ben poteva esservi introdotto senza incorrere in decadenze.
Specificano, invero, gli che, nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove Parte_2 eccezioni, posto dall'art. 345 c.p.c., non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado, dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (da ult. Cass. 18219/2019).
Osserva la S.C., sul punto, che il fatto sopravvenuto in questione – il ricavo, cioè, di una cospicua somma dalla cessione dei titoli da parte dell'investitore – è inoltre indubbiamente decisivo ai fini della liquidazione del risarcimento in suo favore e ciò alla luce della corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", che postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
Pertanto, richiamando propri precedenti specifici, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve ritenersi “corretta la liquidazione del danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoli concambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito (Cass., n. 16088/2018)” e che conseguentemente ha errato la Corte d'appello nell'omettere di esaminare il fatto decisivo in questione, ammissibilmente dedotto dall'appellante.
Dichiarato, quindi, assorbito il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta.
§
Attenendosi alle indicazioni della S.C. in questa sede vincolanti per il giudicante, occorre, quindi procedere alla rideterminazione del quantum di risarcimento dovuto dall'Istituito di Credito alla in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”, Controparte_3 tenendosi conto del fatto sopravvenuto, legittimamente allegato, dedotto e provato dall'Istituto di credito nel corso del giudizio di appello ed in ordine al quale nessuna obiezione o contestazione in punto di fatto era stata mossa dalla la quale nel corso di quel grado Controparte_3 di giudizio si era limitata a rilevare l'inammissibilità della produzione, ostacolo ora definitivamente rimosso dalla decisione della Cassazione.
È evidente, alla luce di quanto sopra esposto che l'unico elemento della liquidazione del danno risarcibile che ha subìto una modifica rilevante ai fini in esame è quello relativo al valore residuo da attribuire ai titoli, che nella sentenza del Tribunale (dicembre 2010) è stato calcolato in euro 5 13.370,00, mentre alla luce dell'indicata sopravvenienza ha assunto in concreto, alla data del 14 settembre 2015, il valore di €. 146.255,11, corrispondente all'importo effettivamente percepito dalla a seguito della vendita degli stessi. CP_3
Per poter utilmente rideterminare l'ammontare del risarcimento, tali importi vanno resi omogenei e per far ciò occorre operare una “fictio”, devalutando l'importo ricavato dalla vendita dei beni alla data della sentenza di primo grado (dicembre 2010), pervenendosi così al valore di € 137.846,48.
Come sopra evidenziato, il Tribunale ha condannato la al risarcimento di danni per CP_4 complessivi euro 251.171,33, al netto dell'importo attribuito ai titoli a quella data (della sentenza di prime cure) pari ad € 13.370,00 e dei ratei riscossi (pari ad €. 27.389,32 – cedole in atti-).
Ne deriva che tale importo al lordo del valore dei titoli ammontava ad euro 264.541,33 (€. 251.171,33 + €. 13.370,00).
Tale somma, alla luce della sopravvenuta vendita dei titoli e quindi dell'ammontare reale del loro valore, va decurtata del relativo importo riportato alla medesima data della valutazione (ossia di
€. 146.255,11 devalutato alla data della pronuncia di primo grado, dicembre 2010, e così pari all'importo sopra indicato di € 137.846,48) pervenendosi, quindi, all'ammontare finale del risarcimento di €. 126.694,85 (€. 264.541,33 – 137.846,48) - importo complessivo al netto del valore dei titoli e dei ratei riscossi-, in luogo di quello di €. 251.171,33 liquidato con la sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al soddisfo.
In tal senso va, quindi, parzialmente riformata la sentenza di primo grado alla luce del fatto sopravvenuto in appello, secondo le indicazioni della S.C.
Occorre, al contempo, prendere in considerazione la circostanza che nelle more del giudizio di appello e, segnatamente, in data 24 febbraio 2011, la ha corrisposto integralmente il CP_4 risarcimento liquidato dal Tribunale con la sentenza defi . 446 del 4 dicembre 2010.
Per l'effetto, avendo la interamente corrisposto l'importo liquidato in sentenza alla CP_4
, quest'ultima -giusta domanda ritualmente formulata dalla sin dal giudizio CP_3 CP_4
d'appello- è tenuta a restituire la differenza, pari ad €. 124.476,48 (€. 251.171,33 – 126.694,85), oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al pagamento (24.02.2011), e così per complessivi €. 124.849,91, cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali dalla domanda di restituzione (26 settembre 2016) all'effettivo soddisfo.
La domanda di restituzione era stata validamente (secondo il decisum della S.C.) posta nel corso del giudizio d'appello ed in ogni caso risulta pacificamente ammissibile nell'ambito del giudizio di rinvio (Cfr. fra le tante, Cassazione civile, sezione 6-3 Ordinanza n. 3527 del 13.02.2020).
Spese processuali
Per la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di rinvio, dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui «… In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito
6 finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte …» (Cass. civ., sez. un., n. 32906/2022).
Nel caso in esame, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per mantenere la compensazione delle spese giudiziali, già disposta dal Giudice di prime cure, alla luce della parziale soccombenza della su alcune delle domande e considerato che la rideterminazione CP_3 dell'ammontare del risarcimento incide solo sul “quantum” e non sull'an della pretesa, nella misura di 1/3, ponendo i rimanenti 2/3 a carico della prevalentemente soccombente, all'esito CP_4 complessivo del giudizio e quindi, ferme restando le spese giudiziali già liquidate con la sentenza di primo grado, devono rideterminarsi solo quelle del giudizio di appello e determinarsi quelle del giudizio di legittimità, mentre nulla è dovuto per l'odierno giudizio di rinvio, attesa la contumacia della (quale parte finalmente vittoriosa). CP_3
Tali spese processuali, per tutti i gradi del giudizio, devono liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ne discende che per il giudizio di appello, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato in base al valore della causa (scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00) ed applicando i parametri tariffari di poco superiore ai minimi (avuto riguardo all'entità delle questioni trattate), i 2/3 delle spettanze a carico della si determinano in complessivi € 3.950,00 (di cui € 1.100,00 per fase CP_4 di studio;
€ 750,00 per fase introduttiva;
€ 2.100,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo allo scaglione tariffario come sopra individuato ed applicando i parametri tariffari compresi di poco superiore ai minimi, i 2/3 delle spettanze a carico della si determinano in complessivi € 2.800,00 (di cui € 1.200,00 per fase di studio;
CP_4
€ 950,00 per fase introduttiva;
€ 650,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Resta ferma la condanna della al rimborso per l'intero delle spese della CTU già disposta CP_4 in primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 779/2023 RGAC sull'atto in riassunzione proposto da a seguito Ordinanza della Suprema Corte di Parte_3
Cassazione n. 20318/2023, pubblicata il 14.07.2023, con la quale è stata annullata la sentenza n. 1067/2018 depositata il 04.12.2018 (che ha statuito in sede di appello avverso la sentenza n. 446/2010 del Tribunale di Patti, depositata in data 04.12.2010, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 245/2006), limitatamente al motivo accolto, nella già dichiarata contumacia di così Controparte_3 provvede:
7 1) ridetermina l'ammontare del risarcimento danni che la è (era) tenuta a versare in favore CP_4 di nella somma di €. 126.694,85, oltre interessi legali dalla sentenza Controparte_3 di primo grado al soddisfo;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della della Controparte_3 CP_4 differenza ottenuta in esecuzione della sentenza di primo grado, pari alla somma di €. 124.849,91 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come indicato in parte motiva;
3) condanna la alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_4 Controparte_3 giudizio di appello, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 3.950,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
4) condanna la alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_4 Controparte_3 giudizio di legittimità, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 2.800,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
5) nulla sulle spese del presente giudizio di rinvio, stante la contumacia di CP_3
;
[...]
6) resta ferma la condanna della al rimborso per intero delle spese di CTU, già disposta in CP_4 primo grado.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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