TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21138/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21138/2024
Oggi 7 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per KF METAL STAMPING S.R.L. l'avv. FERRO CRISTIANO.
- per C.M.S.P. S.R.L. l'avv. BERRUTO BARBARA.
L'avv. Ferro ritiene che vi siano elementi per riunire la presente causa a quella pendente tra le parti al R.G. n. 5725/25 che ha ad oggetto il medesimo contratto di affitto di azienda.
L'avv. Berruto sostiene chela questione della inammissibilità dell'opposizione si pone in un momento anteriore a quello della riunione delle cause atteso che l'opposizione è inammissibile non operando il mutamento del rito ove l'opposizione in materia di locazione sia stata tardivamente introdotta. Si oppone alla richiesta di riunione delle cause e chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
L'avv. Ferro ritiene che sussistano questioni transattive che sarebbe opportuno esaminare insieme. Chiede termine per discutere la questione di inammissibilità. Il Giudice ritenuto che la quesitone di inammissiiblità sia assorbente rispetto a ogni altra questione e che non debba essere disposta la riunione, invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Ferro precisa le conclusioni rilevando che la domanda riconvenzionale non sconto dell'inammissibilità dell'opposizione e precisa le conclusioni come in atti.
L'avv. Berruto rileva che come ulteriormente confermato dalla sentenza 927/22 della Cassazione a sezioni unite, quello odierno non è un giudizio autonomo ma è come se fosse un'ulteriore fase del procedimento iniziato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pertanto non operando la disciplina del mutamento del rito ed essendo stato iscritto a ruolo in data successiva la termine per l'opposizione che era il 18.11.2024, insiste per la declaratoria di inammissiiblità dell'opposizione. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21138/2024 promossa da: KF METAL STAMPING S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRO CRISTIANO P.IVA_1
e dell'avv. D'ADDARIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 105, Torino, presso il difensore avv. FERRO CRISTIANO ATTORE contro C.M.S.P. S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO e P.IVA_2 dell'avv. BERRUTO BARBARA. Elettivamente domiciliata in Via Viotti 4, Torino, presso il difensore avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO CONVENUTO
Udienza di discussione in data 7.4.2025
CONCLUSIONI Per KF METAL STAMPING S.R.L.
“Voglia il Tribunale l'Ill.mo, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione;
NEL MERITO In via principale
- accertare che nessuna somma è dovuta dall'attrice in opposizione alla convenuta opposta;
- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 5427/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 8 ottobre 2024 (R.G. n. 13739/2024) e/o dichiararne la nullità, l'inammissibilità, l'inesistenza e/o inefficacia e comunque
- respingere ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto. In subordine, via riconvenzionale (e con riserva espressa di gravame) 1) In caso di condanna di KF Metal Stamping S.r.l. al pagamento di alcuna somma nei confronti di CM S.r.l. a. condannare CM al risarcimento del danno nei confronti di KF Metal Stamping S.r.l. derivante dall'inadempimento al contratto di locazione e/o agli obblighi di garanzia pagina 2 di 4 pattiziamente assunti da C.M.S.P. S.r.l. o previsti ex lege, danno da liquidarsi anche equitativamente nella misura di € 15.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi, dal dì del dovuto sino alla data del saldo;
b. respingere ogni eventuale domanda di condanna al pagamento degli interessi o, in subordine, accertare che gli interessi eventualmente dovuti a CM S.r.l. devono essere determinati nella misura prevista dall'art.
5.5 del contratto di locazione 20 marzo 2019; 2) disporre le eventuali compensazioni del caso tra i rispettivi crediti delle parti. IN OGNI CASO dichiarare tenuta e condannare la parte avversaria alla restituzione delle somme eventualmente già percepite per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi nel frattempo maturati;
- con vittoria delle spese di giudizio, contributo unificato, oneri ed accessori di legge, compresa la maggiorazione del 15% per spese generali”.
Per C.M.S.P. S.R.L.
“Insiste per la declaratoria di inammissiiblità dell'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.C.M.S.P. S.R.L. (in seguito CM) ha azionato in via monitoria nei confronti di KF METAL STAMPING S.R.L. (in seguito KF) il credito di € 15.000,00 a titolo di saldo del canone di locazione del mese di ottobre 2019 in relazione all'immobile sito in Frossasco, via Torino 2/10. Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 5427/2024 del 08/10/2024, ha ingiunto a KF di pagare in favore di CM la somma di € 15.000,00 oltre spese. Il decreto è stato notificato in data 8.10.2024. Con atto di citazione notificato in data 18.11.2024, KF ha proposto opposizione e ha chiesto al Tribunale di accertare che nessuna somma era dovuta a CM con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata e riconvenzionale, in caso di condanna di KF, di condannare CM al risarcimento del danno da inadempimento con conseguente compensazione dei due crediti. La causa è stata iscritta a ruolo in data 22.11.2024. CM ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale proposta da KF. Con decreto 14.1.2025, il Giudice ha invitato le parti a discutere la questione del rito applicabile e dell'ammissibilità dell'opposizione. All'udienza odierna le parti hanno discusso e precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella pronuncia n. 92/72022 “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. pagina 3 di 4 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”. Ne consegue che “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 – 3, 29 dicembre 2016, n. 27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014). Nel caso di specie, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo n. 5427/2024 emesso dal Tribunale di Torino per crediti relativi a un rapporto di locazione – e perciò disciplinata dall'art. 447 bis c.p.c. - perfezionatasi in data 8.10.2024, l'iscrizione a ruolo risulta effettuata in data 22.11.24, allorché il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione era già spirato. Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile.
3. KF ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. La domanda ben può essere esaminata dal Tribunale nel merito. Deve, dunque, procedersi alla rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Le spese del giudizio di opposizione saranno decise con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA INAMMISSIBILE L'opposizione proposta da KF METAL STAMPING S.R.L. avverso il decreto ingiuntivo n. 5427/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 8/10/2024. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Spese con la sentenza definitiva. Torino, 7 aprile 2025 Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21138/2024
Oggi 7 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per KF METAL STAMPING S.R.L. l'avv. FERRO CRISTIANO.
- per C.M.S.P. S.R.L. l'avv. BERRUTO BARBARA.
L'avv. Ferro ritiene che vi siano elementi per riunire la presente causa a quella pendente tra le parti al R.G. n. 5725/25 che ha ad oggetto il medesimo contratto di affitto di azienda.
L'avv. Berruto sostiene chela questione della inammissibilità dell'opposizione si pone in un momento anteriore a quello della riunione delle cause atteso che l'opposizione è inammissibile non operando il mutamento del rito ove l'opposizione in materia di locazione sia stata tardivamente introdotta. Si oppone alla richiesta di riunione delle cause e chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
L'avv. Ferro ritiene che sussistano questioni transattive che sarebbe opportuno esaminare insieme. Chiede termine per discutere la questione di inammissibilità. Il Giudice ritenuto che la quesitone di inammissiiblità sia assorbente rispetto a ogni altra questione e che non debba essere disposta la riunione, invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Ferro precisa le conclusioni rilevando che la domanda riconvenzionale non sconto dell'inammissibilità dell'opposizione e precisa le conclusioni come in atti.
L'avv. Berruto rileva che come ulteriormente confermato dalla sentenza 927/22 della Cassazione a sezioni unite, quello odierno non è un giudizio autonomo ma è come se fosse un'ulteriore fase del procedimento iniziato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pertanto non operando la disciplina del mutamento del rito ed essendo stato iscritto a ruolo in data successiva la termine per l'opposizione che era il 18.11.2024, insiste per la declaratoria di inammissiiblità dell'opposizione. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21138/2024 promossa da: KF METAL STAMPING S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRO CRISTIANO P.IVA_1
e dell'avv. D'ADDARIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 105, Torino, presso il difensore avv. FERRO CRISTIANO ATTORE contro C.M.S.P. S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO e P.IVA_2 dell'avv. BERRUTO BARBARA. Elettivamente domiciliata in Via Viotti 4, Torino, presso il difensore avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO CONVENUTO
Udienza di discussione in data 7.4.2025
CONCLUSIONI Per KF METAL STAMPING S.R.L.
“Voglia il Tribunale l'Ill.mo, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, produzione e deduzione;
NEL MERITO In via principale
- accertare che nessuna somma è dovuta dall'attrice in opposizione alla convenuta opposta;
- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 5427/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 8 ottobre 2024 (R.G. n. 13739/2024) e/o dichiararne la nullità, l'inammissibilità, l'inesistenza e/o inefficacia e comunque
- respingere ogni domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto. In subordine, via riconvenzionale (e con riserva espressa di gravame) 1) In caso di condanna di KF Metal Stamping S.r.l. al pagamento di alcuna somma nei confronti di CM S.r.l. a. condannare CM al risarcimento del danno nei confronti di KF Metal Stamping S.r.l. derivante dall'inadempimento al contratto di locazione e/o agli obblighi di garanzia pagina 2 di 4 pattiziamente assunti da C.M.S.P. S.r.l. o previsti ex lege, danno da liquidarsi anche equitativamente nella misura di € 15.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi, dal dì del dovuto sino alla data del saldo;
b. respingere ogni eventuale domanda di condanna al pagamento degli interessi o, in subordine, accertare che gli interessi eventualmente dovuti a CM S.r.l. devono essere determinati nella misura prevista dall'art.
5.5 del contratto di locazione 20 marzo 2019; 2) disporre le eventuali compensazioni del caso tra i rispettivi crediti delle parti. IN OGNI CASO dichiarare tenuta e condannare la parte avversaria alla restituzione delle somme eventualmente già percepite per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi nel frattempo maturati;
- con vittoria delle spese di giudizio, contributo unificato, oneri ed accessori di legge, compresa la maggiorazione del 15% per spese generali”.
Per C.M.S.P. S.R.L.
“Insiste per la declaratoria di inammissiiblità dell'opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.C.M.S.P. S.R.L. (in seguito CM) ha azionato in via monitoria nei confronti di KF METAL STAMPING S.R.L. (in seguito KF) il credito di € 15.000,00 a titolo di saldo del canone di locazione del mese di ottobre 2019 in relazione all'immobile sito in Frossasco, via Torino 2/10. Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 5427/2024 del 08/10/2024, ha ingiunto a KF di pagare in favore di CM la somma di € 15.000,00 oltre spese. Il decreto è stato notificato in data 8.10.2024. Con atto di citazione notificato in data 18.11.2024, KF ha proposto opposizione e ha chiesto al Tribunale di accertare che nessuna somma era dovuta a CM con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata e riconvenzionale, in caso di condanna di KF, di condannare CM al risarcimento del danno da inadempimento con conseguente compensazione dei due crediti. La causa è stata iscritta a ruolo in data 22.11.2024. CM ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale proposta da KF. Con decreto 14.1.2025, il Giudice ha invitato le parti a discutere la questione del rito applicabile e dell'ammissibilità dell'opposizione. All'udienza odierna le parti hanno discusso e precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella pronuncia n. 92/72022 “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. pagina 3 di 4 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”. Ne consegue che “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 – 3, 29 dicembre 2016, n. 27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014). Nel caso di specie, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo n. 5427/2024 emesso dal Tribunale di Torino per crediti relativi a un rapporto di locazione – e perciò disciplinata dall'art. 447 bis c.p.c. - perfezionatasi in data 8.10.2024, l'iscrizione a ruolo risulta effettuata in data 22.11.24, allorché il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione era già spirato. Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile.
3. KF ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. La domanda ben può essere esaminata dal Tribunale nel merito. Deve, dunque, procedersi alla rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Le spese del giudizio di opposizione saranno decise con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA INAMMISSIBILE L'opposizione proposta da KF METAL STAMPING S.R.L. avverso il decreto ingiuntivo n. 5427/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 8/10/2024. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Spese con la sentenza definitiva. Torino, 7 aprile 2025 Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 4 di 4