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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4779 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Vittorio Manganelli, presso il cui studio in Avellino, via M. Cianciulli n. 5/b2, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.IVA: , in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Gennaro EI, presso il cui studio in Avellino, via Luigi
Amabile n. 20, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
ER EI, presso il cui studio in Avellino, via Luigi Amabile n.
20, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello ex art.702-quater cpc contro l'ordinanza del
Tribunale di Avellino, Repert. n. 2311/2021, pubblicata (e comunicata) in data 25.10.2021.
1 CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 18.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 16.9.2020, Pt_1
proprietario di un immobile sito in Avellino facente parte del
[...] fabbricato condominiale di , adiva innanzi al Controparte_1 tribunale di Avellino il e la Controparte_1 società per sentir dichiarare Controparte_2
l'illegittimità e per l'effetto la nullità della delibera condominiale del
17/7/2020, con cui l'assemblea straordinaria, all'unanimità dei presenti, deliberando sul punto 1 dell'OdG, autorizzava il condomino, sig. quale legale rappresentante della società Parte_2
, anch'essa condomina, esercente attività di Controparte_2 ristorazione in alcuni locali commerciali posti al piano terra dello stabile condominiale, all'installazione di due dehors tipo 1 (tavolini e sedie) nel porticato comune, ricadente su suolo di proprietà del gravato da servitù pubblica di passaggio. CP_1
A sostegno dell'azione, il ricorrente rappresentava che la delibera era nulla per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, sesto comma, c.c., in combinato disposto con l'art. 66 disp. att. c.c., deducendo nullità per tardività della notifica della convocazione all'assemblea condominiale e per omessa constatazione in sede assembleare dell'avvenuta regolare convocazione del ricorrente e degli altri condomini e/o aventi diritto, al fine evidenziando, testualmente, che la convocazione all'assemblea condominiale è stata posta a conoscenza del ricorrente con estremo ritardo, in quanto egli ne ha avuto cognizione solo il 14/7/2020, ovvero solo tre giorni prima (pag. 2 del ricorso);
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 1117-ter e 1102 c.c., in quanto la delibera avrebbe modificato la destinazione d'uso di un bene comune, ovvero il portico condominiale, ponendolo a servizio (e quindi a vantaggio) esclusivo dell'attività di ristorazione del condomino , peraltro di proprietà del sig. Controparte_2 [...]
, che pure è condomino, senza il rispetto del quorum necessario Pt_2
(4/5 dei partecipanti al condominio e del valore dell'edificio) e degli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art. 1117-ter c.c.;
3. gradatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e
1118 c.c., in quanto l'uso della cosa comune a vantaggio esclusivo di un solo condomino e/o di un bene di sua proprietà richiederebbe il consenso scritto di tutti i condomini;
2 4. in via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi in cui si ritenga applicabile, violazione dell'art. 3 del regolamento del comune di Avellino di cui alle delibere C.C. n. 149/2017 e Parte_3
n. 57/2018, laddove prevedeva il rispetto di uno spazio da lasciare libero per il transito in sicurezza dei pedoni, nella specie, a dire del ricorrente, mancante.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno “da liquidarsi in via equitativa, stante il mancato utilizzo, per le esposte causali, del porticato, con condanna in via solidale del Controparte_1
e del condomino in persona del l.r.p.t.
[...] Controparte_2
(peraltro anche egli condomino), essendo responsabili Parte_4 in solido della produzione del danno”.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia il
, sia la Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa impugnativa,
[...] infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese.
In particolare, il deduceva la piena regolarità e CP_1 tempestività della convocazione assembleare, assumendo che
“l'avviso di convocazione, infatti, è stato ricevuto dal signor in Pt_1 data 10.07.2020 alle ore 11,36 e, quindi, ben sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione”, all'uopo allegando copia della ricevuta di ritorno e copia estratta dal sito poste italiane;
che i dehors autorizzati erano strutture leggere, facilmente amovibili, collocate sotto il portico condominiale per un tempo limitato e, nello specifico, nelle ore serali, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e neanche tutti i giorni; che non vi era alcuna modifica della destinazione d'uso del portico comune, tanto più che già nel 2012 l'assemblea aveva analogamente autorizzato l'uso del porticato con tavolini e sedie, senza alcuna contestazione del ricorrente;
che nessuna CP_1 concreta limitazione all'uso comune era stata dimostrata, né peraltro erano state violate le previsioni del passaggio pedonale, che avrebbero potuto essere contestate dalla sola Pubblica Amministrazione;
che, di contro, il , sin dal 2012, non aveva sollevato Parte_5 alcuna contestazione sul passaggio né tanto meno aveva irrogato sanzioni.
Espletato senza esito il tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali in atti, il tribunale di Avellino definiva la lite con ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c., pubblicata e comunicata in data 25.10.2021, con cui, rilevata l'assenza di vizi della delibera impugnata, rigettava il ricorso così come proposto, ivi compresa la domanda risarcitoria con il medesimo spiccata, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva: 1. valida e tempestiva la notifica della convocazione assembleare;
2. insussistente la dedotta modifica
3 della destinazione d'uso, poiché gli accessori (sedie e tavolini) collocati sotto il portico condominiale, oltre a persistere pacificamente per una esigua frazione della giornata (id est: all'incirca 5 ore e, dunque, meno di un quarto della stessa), risultano essere agevolmente rimovibili e in alcun modo ancorati al terreno, occupando peraltro una parte non preponderante, per non dire residuale, dello spazio disponibile, anche a fini di passaggio (v. foto infra, ritraenti i luoghi con e senza gli accessori in contestazione); 3. del pari insussistente, in considerazione delle indicate modalità di utilizzo, un'effettiva e stabile sottrazione all'uso altrui della cosa; 4. inapplicabile, come evidenziato dallo stesso ricorrente, e, dunque, irrilevante, il “Piano Dehors” di cui al regolamento comunale di
Avellino, concernente i suoli pubblici, laddove nella specie si trattava pacificamente di suolo privato, seppur gravato da servitù pubblica di passaggio pedonale.
Il giudizio di secondo grado Contro tale ordinanza, comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 25.10.2021 (non notificata), con atto di citazione tempestivamente notificato in data 23.11.2021, proponeva appello sulla base di tre articolati motivi di gravame, così Parte_1 intitolati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, VI comma, c.c., in combinato disposto con l'art. 66 disp. att. c.c.. Nullità per tardività della notifica della convocazione all'assemblea condominiale. Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.. Omessa constatazione in sede assembleare dell'avvenuta regolare convocazione dell'appellante e degli altri condomini
e/o aventi diritto. Violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. sulla c.d. efficacia degli atti unilaterali e sulla c.d. presunzione di conoscenza degli stessi ed erronea valutazione, ad opera del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie. Violazione dell'art. 115 c.p.c.;2) Violazione del principio di non contestazione. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione del diritto di difesa dell'appellante e del principio del contraddittorio.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 ter e 1102 c.c. e degli artt.
1117 e 1118 c.c.; 3) Violazione dell'art. 1137 comma 2 c.c.. Abnormità della motivazione dell'ordinanza appellata. Omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione dell'art. 3 del regolamento del comune di Avellino
“ di cui alle delibere C.C. nn. 149/2017 e 57/2018. Parte_3
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma dell'ordinanza impugnata, previa ammissione delle richieste istruttorie articolate nell'atto di gravame ex art. 702-quater cpc, di riformare integralmente l'ordinanza appellata, con accoglimento delle domande introduttive del giudizio e conseguente annullamento della impugnata delibera assembleare del 17/7/2020 del Controparte_1
; Condannare, per le esposte causali, in via
[...] solidale, essi appellati al risarcimento del danno in favore di esso appellante, da liquidarsi in via equitativa;
Condannare gli appellati
4 alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
In via istruttoria, assumendo che il Giudice di prime cure ha fondato la decisione sulla scorta di una riproduzione fotografica, riportata anche nell'ordinanza appellata, dello stato dei luoghi non corrispondente a verità, strumentalmente prodotta da controparte nell'intento di rappresentare che il porticato è occupato CP_3 solo da qualche tavolo e qualche sedia per poche ore alla settimana, quale circostanza creata ad arte e totalmente smentita dal contenuto della delibera impugnata e dei suoi allegati, nonché dalla produzione grafica e fotografica versata in atti, chiedeva, ai sensi dell'art. 702- quater c.p.c., di acquisire la produzione fotografica allegata e disporre prova testimoniale (sulla seguente circostanza: a. “vero che il porticato condominiale del Avellino, per Controparte_1 iniziativa del ristorante “Hirpinian Cluster” sito al pian terreno del fabbricato e di proprietà del condomino di cui è Controparte_4 titolare il condomino sig. , è occupato nella sua interezza, sei giorni Pt_2 su sette e dalle ore 17 e fino a tarda notte, da decine di dehors, ovvero da tavoli, sedie, sgabelli, botti di rovere, piante e divanetti necessari alla predetta attività commerciale per la somministrazione di cibo e bevande all'esterno del locale, che impediscono il transito dei pedoni e l'accesso agli altri condomini su tale area”), indicando come testi i sig.ri condomini del Parte_6 ed , entrambi ivi residenti, con riserva di indicarne Testimone_1 altri ove necessario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 8.3.2022, il , Controparte_1 richiamando le difese svolte in prime cure, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte e concludendo per l'integrale rigetto del gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata in data 8.3.2022, si costituiva anche la eccependo la genericità delle Controparte_2 contestazioni dell'appellante, l'inammissibilità della nuova documentazione fotografica e delle richieste istruttorie mai articolate in prime cure, e la totale assenza di prova circa una concreta limitazione dell'uso comune, oltre che la mancanza di qualsiasi alterazione della destinazione d'uso del portico condominiale.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello, manifestamente infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, reiterando la richiesta di prova testimoniale già formulata (e non
5 accolta) in prime cure, laddove ritenuta indispensabile dalla Corte ex art. 702-quater cpc.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 18.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 cpc, di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di successivi 20 giorni per eventuali repliche.
*******
In rito Preliminarmente, in rito, va disattesa la richiesta di prova testimoniale formulata dal ricorrente per la prima volta nell'atto di gravame Pt_1 ex art. 702quater c.p.c., non ravvisandosi, nella specie, i presupposti richiesti dall'anzidetta disposizione normativa, non essendo il mezzo di prova richiesto, alla luce del materiale probatorio già ritualmente acquisito, affatto indispensabile ai fini della decisione, e non avendo l'appellante provato (né, invero, dedotto) di non averlo potuto proporre per causa ad esso non imputabile nel corso del procedimento sommario azionato.
L'art. 702quater c.p.c., con riferimento ai mezzi di prova, è stato modificato ad opera dell'art. 54, comma 1 bis, del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito poi nella L. 11 agosto 2012, n. 143, che ha sostituito la parola "rilevanti" con quella "indispensabili".
Nell'attuale formulazione, la richiamata disposizione prevede che:
"Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. ..".
Ebbene, a parere della Corte, l'indicata modifica della disposizione normativa è indice della volontà del legislatore di limitare la possibilità per le parti di chiedere nuovi mezzi di prova in appello, atteso che mentre il concetto di rilevanza della prova fa riferimento al nesso tra i fatti da provare e la fondatezza o meno della domanda, quello di indispensabilità è più rigoroso, risultando una prova indispensabile solo se ha una incidenza tale da consentire il ribaltamento della decisione appellata o quando è idonea a risolvere le incertezze delle risultanze istruttorie del primo grado.
Si ritiene, in altri termini, che il mezzo di prova invocato in appello debba essere autonomamente idoneo a provocare la decisione del giudizio, senza necessità alcuna di integrazione o di valutazione discrezionale, dovendo cioè trattarsi di un elemento di prova assolutamente decisivo, attesa la sua univocità interpretativa che non lasci margine ad alcun dubbio, e non già costituire strumento per superare decadenze e preclusioni in cui la parte sia incorsa.
6 Fermo quanto precede, nella specie, l'invocata ammissione della prova testimoniale, al pari del deposito di nuova documentazione fotografica, peraltro irrilevante per quanto si dirà a breve, risulta all'evidenza finalizzata a colmare lacune probatorie imputabili esclusivamente all'odierno appellante, ove sol si consideri che, in prime cure, nonostante le specifiche deduzioni e la documentazione, anche fotografica, tempestivamente prodotta dalle controparti all'atto della costituzione in giudizio, alcuna richiesta di prova orale veniva articolata dalla difesa del ricorrente, che, piuttosto, nelle note scritte autorizzate del 7.5.2021, dichiarava: “Trattandosi di causa che non abbisogna di istruttoria alcuna, potendo essere decisa allo stato degli atti, si chiede fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni”. Tant'è che il tribunale, nell'ordinanza impugnata (pag. 1), rilevava che, stante la natura sommaria e non piena del procedimento azionato, la delibazione nel merito della controversia deve avvenire all'esito dei soli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, pena una sostanziale vanificazione della scelta dei ricorrenti per un rito diverso da quello ordinario.
Ribadito, dunque, che la controversia è pienamente decidibile sulla base delle risultanze documentali acquisite, con conseguente inammissibilità delle nuove prove articolate dall'appellante, non sussumibili nelle ipotesi previste dall'art. 702quater cpc, al pari di quelle già articolate (e non ammesse) in prime cure dall'appellata reiterate in tal sede, osserva subito la Controparte_2
Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che seguono.
Nel merito 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, sesto comma, c.c., in combinato disposto con l'art. 66 disp. att. c.c., assumendo che, per pacifica e costante giurisprudenza, il termine di “almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione […] è inderogabile e deve intercorrere tra la data fissata per l'adunanza condominiale in prima convocazione e la data in cui l'atto di convocazione è effettivamente cognito dal condominio/destinatario” (cfr. pag. 8 dell'appello), con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere rispettato il suddetto termine, atteso che il ritiro del plico era avvenuto in data 14.7.2020, ovvero solo due giorni prima dell'adunanza (fissata in prima convocazione per il 16.7.2020), come poteva desumersi dall'avviso di giacenza prodotto in prime cure (doc. 5 della produzione di parte di primo grado).
Deduce, in particolare, che il tribunale aveva omesso di rilevare che tale avviso di giacenza riporta espressamente la dicitura “Gentile cliente, la invitiamo dal 14/7/2020 a partire dalle ore 08.20, a ritirare
7 il plico presso l'Ufficio UP Avellino Via De Santis” obliterando, dunque, la dirimente circostanza che, prima di tale data, l'appellante mai avrebbe potuto entrare, materialmente, nel possesso del plico contenente la convocazione assembleare e, dunque, averne conoscenza legale”.
Di tal che il primo giudice avrebbe “fatto evidente malgoverno anche degli artt. 1334 e 1335 c.c. […] e dei principi in materia di efficacia degli atti unilaterali recettizi”, atteso che l'appellante, producendo in primo grado l'avviso postale di giacenza recante la prova della impossibilità di entrare a conoscenza del contenuto del plico prima del 14 luglio
2020, aveva dimostrato che, senza sua colpa e per causa a lui non imputabile, prima di tale data mai avrebbe potuto avere contezza della data della prima convocazione dell'assemblea condominiale, così fornendo la prova che tra la data fissata per la convocazione assembleare e la data in cui vi è stata la sua conoscenza legale della convocazione sono intercorsi solo due giorni in luogo del termine minimo, di cinque giorni, previsto dall'indicata norma. L'assunto non può essere condiviso. Giova premettere che l'odierno appellante, con il ricorso introduttivo ex art. 702bis cpc, nel lamentare la nullità della delibera impugnata per tardività della notifica della convocazione assembleare, si limitava a dedurre che: “Nel caso de quo agitur, la convocazione all'assemblea condominiale è stata posta a conoscenza del ricorrente con estremo ritardo, in quanto egli ne ha avuto cognizione solo il 14/7/2020, ovvero solo tre giorni prima” (pag. 2).
Il ricorrente, dunque, lamentava (esclusivamente) di aver avuto conoscenza effettiva dell'avviso di convocazione solo in data 14 luglio
2020, e sul punto il tribunale legittimamente, in applicazione di consolidati insegnamenti giurisprudenziali (confermati da Cass. n.
24041/2020, richiamata dallo stesso appellante), rilevava la tempestività della convocazione, evidenziando che:
l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in CP_1 cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera
8 raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza) (v. Cass. Sez.
2, 25/03/2019, n. 8275; Cass. Sez. 2, 04/10/2018 n. 24399; Cass. Sez. 2,
06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; cfr. però anche
Cass. Sez. 2, 14/12/2016, n. 25791) [...]>>.
Solo in sede di gravame, nel mutare l'originaria prospettazione difensiva, l'appellante deduce la circostanza dirimente di non aver potuto avere conoscenza della raccomandata contenente l'avviso di convocazione prima del 14 luglio 2021, come emergeva - a suo dire - dall'avviso di giacenza (consegnato il 10/07/2020), in tal modo introducendo un nuovo ed ulteriore tema di indagine, e precisamente se la presunzione di conoscenza dell'atto per essere comunque giunto all'indirizzo del destinatario (data la consegna dell'avviso) potesse ritenersi superata ex art. 1335 c.c. (“La proposta l'accettazione la revoca
e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia”).
Orbene, anche a voler soprassedere sulla nuova, e come tale inammissibile, prospettazione operata dall'appellante, rileva la Corte che la censura è in ogni caso infondata, non risultando superata la presunzione di conoscenza dell'atto, ove si consideri che: i) come emerge dall'avviso di ricevimento (prodotto dal in prime CP_1 cure), la raccomandata contenente la convocazione per l'assemblea straordinaria in prima convocazione del 16/7/2020 perveniva all'indirizzo (e dunque nella sfera di conoscenza) del destinatario in data 10.7.2017, come attestato dall'agente postale incaricato alla distribuzione che firmava l'avviso ai sensi del richiamato DL 34/2020
(vigente all'epoca dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), in conformità a quanto previsto dall'art. 46 dell'anzidetto decreto, che modificava, prorogandone il regime, l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 (“Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”), regolante una particolare forma di svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, cautelativa rispetto a contatti personali nel periodo di maggiore gravità della pandemia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali; ii) lo stesso avviso di giacenza prodotto dal ricorrente in prime cure, riportante la dicitura avviso consegnato il
10.7.2020, ore 11:29, e che dà atto del tentativo di consegnare l'invio postale in detta data (10.7.2020) ai sensi del D.L. 34/2020 art. 46”, pur contenendo l'invito a ritirare l'invio dal 14.7.2020, a partire dalle
8:20, avverte altresì che per effetto dell'emergenza COVID-19 gli
9 orari degli uffici (ivi indicati) potrebbero variare rispetto ai consueti,
e che scaricando sul cellulare l'APP Ufficio Postale, inquadrando il codice a barre presente sull'avviso poteva verificarsi in anticipo la disponibilità della corrispondenza.
Consegue, da un lato, che ricorrono i presupposti per l'operatività della praesumptio iuris tantum, dovendo l'anzidetta raccomandata presumersi conosciuta per l'avvenuta (tempestiva) consegna dell'avviso di giacenza (in data 10.7.2020); dall'altro, che il ricorrente/odierno appellante non ha fornito la prova contraria richiesta dall'art. 1335 c.c., ossia di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere tempestiva notizia della convocazione all'assemblea condominiale, non potendosi escludere, proprio in considerazione del tenore dell'avviso di giacenza, che lo stesso sia entrato nella disponibilità del plico nel rispetto del termine di cinque giorni di cui all'art. 66 disp. att. c.c., essendo rimasta sfornita di riscontro documentale l'assunta data (del 14.07.2020) di effettivo ritiro dell'atto, solo dichiarata dall'appellante; né, tanto meno, quest'ultimo ha dedotto eventuali irritualità nel procedimento di consegna del plico (cfr., in arg., Cass. n. 217/2023 e Cass. n.
4671/2025).
Peraltro, questa stessa Corte territoriale, sia pur in un caso diverso, ha avuto modo di affermare, quale principio generale, che: “In tema di condominio, qualora la raccomandata postale con la comunicazione della convocazione assembleare, spedita al domicilio del condomino, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, pur presumendosi conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., è consentito comunque al destinatario di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità incolpevole di avere notizia dell'atto recettizio. Per poter vincere la presunzione, è necessario dar prova di circostanze eccezionali, estranee alla volontà del medesimo destinatario e non superabili con l'uso dell'ordinaria diligenza (come, ad esempio, una improvvisa e grave malattia, o un ricovero ospedaliero), che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione della comunicazione ed abbiano interrotto in modo assoluto il suo collegamento con tale luogo” (Corte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 21/02/2025, n. 840).
Circostanze, come detto, rimaste nella specie indimostrate.
1.1. Sotto altro profilo, l'appellante lamenta che l'ordinanza del
Tribunale di Avellino, in ogni caso, ha omesso di pronunciarsi sull'ulteriore censura rassegnata con il primo motivo del ricorso, con il quale l'appellante ha contestato la legittimità dell'impugnata delibera assembleare perché, dall'esame del verbale dell'assemblea del 17/7/2020 risulta ictu oculi evidente che l'adunanza, prima di procedere alla deliberazione, non ha
10 accertato, così violando l'art. 1136 VI comma (“L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”), se tutti i condomini assenti e/o aventi diritto fossero stati regolarmente e tempestivamente convocati.
Anche tale censura è infondata.
Ribadito infatti, come già rilevato dal tribunale, che per consolidata giurisprudenza “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava
l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali
l'omessa comunicazione risulti (Sez. 2, Sentenza n. 6735 del
10/03/2020)”, si osserva altresì che dal verbale impugnato emerge che il Presidente, ai sensi dell'art. 1136 c.c., dichiarava “validamente costituita l'assemblea”, formula sufficiente a far ritenere effettuato il controllo sulla ritualità delle convocazioni, non essendo richieste espressioni sacramentali né un'esposizione analitica delle verifiche svolte.
2. Con il secondo ed articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta violazione del principio di non contestazione, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione del diritto di difesa
e del principio del contraddittorio nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 ter e 1102 c.c. e degli artt. 1117 e 1118
c.c..
Contesta innanzitutto al tribunale di aver errato nel decidere il giudizio in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, al fine assumendo che, pur avendo contestato alla prima udienza le avverse difese, non era stato, poi, nel prosieguo del giudizio, “messo nella condizione di meglio confutare le stesse”, rappresentando, al riguardo, che il primo giudice, all'udienza del 30.9.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, e svoltasi sempre mediante trattazione scritta, introitava la causa in decisione “senza concedere alle parti il termine (seppur richiesto dall'appellante) per il deposito di memorie conclusionali”, così determinando un vulnus nell'attività difensiva dell'appellante, che non avrebbe potuto compiutamente argomentare alle avverse strumentali ed inveridiche asserzioni, in uno alla documentazione fotografica ex adverso “creata ad arte” e raffigurante uno stato dei luoghi alterato, manomesso e non corrispondente alla realtà e che esso appellante avrebbe potuto certamente confutare sol se il G.U. avesse concesso il richiesto termine per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
11 In ragione di ciò, ritiene doveroso depositare nuova documentazione fotografica, dalla quale, a suo dire, si evince chiaramente che il porticato condominiale, lungi dall'essere occupato dai due tavolini e dalle quattro sedie riportate nelle fotografie riportate dal Tribunale di
Avellino nell'ordinanza appellata, è, nella sua interezza, completamente occupato da decine di tavoli, sedie, sgabelli, arredi da locali commerciali, botti di rovere, piante, con spiega che l'accesso a tale area è sostanzialmente consentito solo agli avventori/clienti del locale ed è assolutamente impedito ai restanti condomini e/o a persone terze che vogliano (stante la servitù pubblica pedonale) transitarvi, assumendo, infine, che tale situazione si protrarrebbe per tutta la durata dell'orario di apertura del locale commerciale (dalle ore 17 e fino a tarda notte, per lo meno fino alle 01.00 (pag. 11 dell'appello). Conseguirebbe, a dire dell'appellante, l'erroneità del decisum del primo giudice sia nel ritenere insussistente il dedotto irreversibile mutamento funzionale del porticato comune, sia nel ritenere lecito l'utilizzo dello stesso da parte della ex art. Controparte_2
1102 c.c..
Tutti i connessi profili di censura vanno disattesi.
Deve innanzitutto rilevarsi che, come emerge dall'esame del fascicolo telematico, la prima udienza innanzi al tribunale si teneva il
18.1.2021; due giorni prima, il 16.1.2021, il ricorrente depositava documentazione aggiuntiva a quella già allegata al ricorso. A quella data, tuttavia, si era già da tempo costituita sia la
(con comparsa del 6/1/2021), sia il Controparte_2
(con comparsa del 5/1/2021). Il Controparte_1
16.1.2021, quindi, il ricorrente/odierno appellante era - o quanto meno avrebbe dovuto essere - perfettamente a conoscenza delle tesi di controparte e, data la pacifica possibilità (nel rito prescelto) di articolare mezzi di prova e produrre documenti anche dopo il deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 702ter cpc (cfr., in tema, Cass. n. 19226/2024), ben avrebbe potuto (e dovuto) contestare e prendere specifica posizione sulle circostanze allegate dagli avversari, formulando richieste istruttorie e/o depositando, a confutazione delle tesi e della produzione di controparte, documentazione anche fotografica idonea a comprovare i propri assunti.
Epperò tanto non è avvenuto, essendosi il ricorrente limitato - sia con le note scritte autorizzate del 7.5.2021 (per l'udienza del 3.5.2021), sia con quelle del 24.9.2021 (per l'udienza del 30.9.2021 fissata per la definizione della causa in modalità cartolare;
cfr. ordinanza del
13.5.2021) - ad impugnare genericamente le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni, così legittimando il tribunale a ritenere
12 provate, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc, le circostanze, rilevanti ai fini decisori, allegate da controparte e non specificamente contestate dall'istante.
Alcun vulnus dell'attività difensiva dell'appellante è dunque imputabile al tribunale, che, del pari correttamente, dopo aver fissato per la definizione della causa l'udienza del 30.9.2021, non concedeva al ricorrente, che ne faceva richiesta, i termini ex art. 190 cpc, in quanto non previsti nel procedimento sommario di cognizione
(regolato dall'art. 702ter cpc) dallo stesso prescelto (in luogo di Pt_1 quello ordinario), e da cui poi mostrava di volersi discostare, avanzando richieste incompatibili con il rito azionato.
Evidente, dunque, il tentativo dell'appellante di colmare, in sede di gravame, le gravi carenze probatorie a lui solo imputabili, mutando l'iniziale impostazione difensiva, formulando richieste istruttorie inammissibili ed allegando, irritualmente, documentazione fotografica che ben avrebbe potuto essere prodotta in primo grado, peraltro in ogni caso ininfluente, trattandosi di quattro fotografie sfocate, in bianco e nero, prive di data, che danno una rappresentazione dei luoghi assolutamente parziale, da cui è impossibile trarre conclusioni o validi elementi di prova a sostegno delle argomentazioni svolte nell'atto di gravame. Vieppiù che dalle medesime fotografie può unicamente notarsi l'esistenza dello spazio necessario per consentire il passaggio ed il libero transito pedonale.
Non può allora mettersi seriamente in dubbio la correttezza dell'impianto motivazionale del tribunale, che, in corretta applicazione del principio di non contestazione e tenuto conto delle risultanze documentali e della produzione fotografica acquisita, come detto mai specificamente contestata dal ricorrente, così argomentava il rigetto del ricorso: <- rilevato, poi, quanto al secondo motivo (II. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1117ter c.c. VIOLAZIONE dell'art. 1102 c.c.), che, come efficacemente evidenziato dal costituitosi, […] l'autorizzazione approvata dall'assemblea CP_1 condominiale riguarda l'occupazione temporanea, con tavolini e sedie, di spazi condominiali per un tempo limitato e, nello specifico, nelle ore serali
e, nello specifico, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e neanche tutti i giorni […]
(v. comparsa costituzione);
- ritenuto dunque che tali specificazioni, in alcun modo contestate e/o smentite da parte attrice, in uno ai rilievi fotografici in atti, la cui riconducibilità all'effettivo stato dei luoghi non risulta parimenti oggetto di contrasto, inducano a ritenere non violativa delle disposizioni richiamate l'impugnata delibera assembleare;
- rilevato infatti che gli accessori (sedie e tavolini) collocati sotto il portico condominiale, oltre a persistere pacificamente per una esigua frazione della giornata (id est: all'incirca 5 ore e, dunque, meno di un quarto della stessa), risultano essere agevolmente rimovibili e in alcun modo ancorati al terreno,
13 occupando peraltro una parte non preponderante, per non dire residuale, dello spazio disponibile, anche a fini di passaggio (v. foto infra, ritraenti i luoghi con e senza gli accessori in contestazione);
- rilevato altresì che parte attrice non risulta aver dedotto specifici e/o concreti utilizzi della res comune effettivamente inibiti dalla loro, intrinsecamente temporanea e strutturalmente non permanente, allocazione;
- ritenuto dunque che non risulta emergere in che modo il predetto utilizzo della cosa comune, portatore - come chiarito - di un'invasività obiettivamente limitata, non solo nello spazio, ma anche nel tempo, e in ogni caso non autenticamente ostativa del transito, possa ritenersi tale da modificarne l'entità o la destinazione, nei termini di cui al richiamato art. 1117ter c.c., o comunque in violazione dell'art. 1102 c.c.;
- rilevato difatti che, secondo condivisa giurisprudenza, Al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1062 del 18/01/2011);
- rilevato altresì che, da ultimo, la Suprema Corte ha inteso confermare la sentenza di merito in cui, con riferimento ad una fattispecie del tutto similare, era stato escluso che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell'occupazione, costituisse un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomare la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini (Sez. 2,
Sentenza n. 869 del 23/01/2012);
- considerato ancora, quanto al terzo motivo (III. GRADATAMENTE,
VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 1117 e 1118 c.c.), che le argomentazioni sin qui svolte, tutte incentrate sui limiti entro cui l'utilizzo più intenso della res comune sia comunque consentito al singolo comproprietario, risultano agevolmente estensibili anche al suddetto motivo di impugnazione, essendo univocamente preordinate ad escludere in radice, per le modalità concrete in cui il predetto utilizzo si estrinseca nella fattispecie considerata (limitatezza nello spazio e nel tempo, nonché agevole
- e quotidiana - amovibilità), un'effettiva e stabile sottrazione all'uso altrui della cosa;
[,,]>>.
Motivazione minimamente scalfita dall'appellante, che si limita a riproporre in tal sede le argomentazioni già svolte ed efficacemente disattese dal primo giudice sulla scorta di consolidati e condivisi insegnamenti giurisprudenziali, dovendo ribadirsi, all'esito del rinnovato esame delle emergenze processuali, che, nella specie, da un lato, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 1117ter c.c., in assenza di prova di un'oggettiva, permanente ed irreversibile modifica della destinazione d'uso del porticato condominiale, che continua ad assolvere (anche) la funzione di copertura del suolo di proprietà del gravato da passaggio pubblico pedonale, con CP_1
14 conseguente inapplicabilità dei quorum assembleari (4/5 dei partecipanti e del valore dell'edificio) e degli adempimenti formali prescritti dall'anzidetta disposizione normativa;
dall'altro, che, escluso il mutamento della destinazione d'uso del porticato ed in assenza di elementi oggettivi atti a dimostrare un concreto impedimento al pari uso degli altri comproprietari, l'occupazione dello spazio sottostante al portico configura un legittimo maggior utilizzo del bene comune da parte del singolo condomino ex art. 1102 c.c..
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della res comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità”
(Cass. n. 33154/2019 e Cass. n. 6458/2019), e ciò perché la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione, dovendo in altri termini ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (cfr., tra le altre, Cass. n. 7466/2015, Cass n. 18038/2020).
Né rilevano in senso contrario i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante, involgenti fattispecie all'evidenza diverse da quella in esame, caratterizzate da una oggettiva, integrale e stabile sottrazione del bene comune al pari uso dei condomini comproprietari in favore di uno solo di essi, ovvero dalla destinazione del bene comune in favore di beni individuali (estranei al condominio) appartenenti ad un condomino (è il caso affrontato da Cass. n. 13213/2019 e da Cass. n.
944/2013 richiamate nell'atto di appello).
Restano così definitivamente superate le contrarie obiezioni dell'appellante con conseguente integrale conferma in parte qua della pronuncia gravata.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante assume, infine, che il tribunale sarebbe incorso in errore perché “avrebbe dovuto dichiarare la illegittimità dell'impugnata delibera assembleare, in quanto CP_ contraria al regolamento comunale della sui dehors CP_1 da installare innanzi ai locali pubblici”, al fine deducendo che le delibere condominiali, si sensi dell'art. 1137 c.c., devono essere
15 conformi non solo al regolamento condominiale, ma anche alle leggi, ivi compresi i regolamenti comunali.
La censura è infondata, ove sol si consideri che il richiamato art. 3 del regolamento comunale disciplina esclusivamente l'occupazione (con l'installazione di “dehors”) su suolo pubblico, laddove, nella specie, l'installazione di “dehors”, autorizzata dall'assemblea con la delibera impugnata, è avvenuta sotto il portico su suolo privato, CP_3 pur gravato da servitù pubblica di passaggio.
Il che esclude in radice l'applicabilità del ridetto regolamento comunale, come peraltro affermato in prime cure dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo, ove si legge: “Il porticato de quo, occupato dai c.d. dehors, è di proprietà del . CP_6 ed è gravato da una servitù pubblica di transito per i pedoni. Trattasi, in altre parole, di una proprietà privata sulla quale insiste la predetta servitù, con la conseguenza che il rubricato regolamento comunale non sarebbe affatto applicabile atteso che lo stesso è rivolto esclusivamente all'installazione dei dehors - per locali commerciali che somministrano alimenti e bevande anche all'aperto - su suoli pubblici. […]”), che poi, in appello, smentisce le sue stesse tesi (accolte in prime cure), invocando l'applicabilità del “Piano Dehors” “anche perché sul porticato condominiale di cui è causa grava una servitù pubblica di transito pedonale”.
Ferma, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 3 del regolamento comunale, restano superate le ulteriori questioni prospettate dall'appellante, dovendosi confermare, anche in parte qua, l'ordinanza impugnata, che, statuendo su tale questione, legittimamente rilevava: <<…come evidenziato dallo stesso ricorrente, trattasi di norma concernente suoli pubblici, e dunque, non applicabile alla fattispecie, pacificamente concernente un suolo privato, seppure ad uso pubblico, ferma l'ulteriore considerazione secondo cui - al di là del richiamo impropriamente contenuto nella delibera - rientra nelle competenze dell'assemblea esclusivamente la regolamentazione (sotto il profilo privatistico) dell'utilizzo delle cose comuni ad opera del e/o dei condomini (qui coincidente con CP_1
l'autorizzata occupazione, nei termini chiariti, del portico comune con tavolini e sedie), senza possibilità di incidere sugli eventuali aspetti di matrice pubblicistica comunque involti nel predetto utilizzo, di spettanza delle autorità competenti>>.
4. In definitiva, l'appello va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
5. Osserva, infine, la corte che la richiesta di condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, formulata da entrambi gli appellati all'atto della costituzione (cfr. relative comparse), è inammissibile, atteso che per essa andava proposto appello incidentale, che, invece, non risulta contenuto nelle rispettive comparse di risposta. È pacifico, invero, che il giudice di appello che
16 confermi la decisione di primo grado non potrà modificare detta pronuncia sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
21773 del 29/7/2025, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del
06/10/2021, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016), e resta escluso che detta doglianza possa ritenersi validamente proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dei difensori antistatari, avv.ti Gennaro EI (per il
[...]
) e ER EI (per la . Controparte_1 Controparte_2
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4779 R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro l'ordinanza del Tribunale di Avellino Repert. n. 2311/2021, pubblicata in data 25.10.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 del , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, in €
2.910,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, nei rapporti con il , in favore Controparte_1 dell'avv. Gennaro EI, ed in quelli con la Controparte_2
in favore dell'avv. ER EI;
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.11.2025
17 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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