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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 464/2025 riservata in decisione il 09.12.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] il [...] ( ) e res. in Parte_1 C.F._1
Sant'Onofrio (VV), via Piave n. 12 rappresentata, difesa e domiciliata in Pizzo, Strada Provinciale Pizzo-AI, presso lo Studio dell'Avv. Caterina Varvaglione - giusta procura in atti E nato a [...] il [...] ( ) e res. in Nichelino Parte_2 C.F._2
(TO), via I Maggio n. 55 rappresentato, difeso e domiciliato in Vibo Valentia, Via Lacquari, Compl. , presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Barbuto - giusta procura in atti CP_1
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.07.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio a AI (VV) il 09.12.2021 e che dall'unione non sono nati figli - hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. I signori I signori e provvederanno autonomamente al proprio Pt_1 Pt_1 Pt_2 manteniment sig. c nderà alla signora una Parte_2 Parte_1 somma una tantum di €. o mediante bonifico istanta sarà consegnata alla data della sottoscrizione del presente ricorso. Quanto sopra, in considerazione del fatto che la sig.ra si impegna all'atto della sottoscrizione del ricorso e previa consegna Pt_1 della contabile di di cui sopra, a rilasciare l'appartamento sito in Nichelino (TO), Via I Maggio 55 di proprietà del e dove entrambi erano domiciliati, libero da mobili e suppellettili Pt_2 di sua proprietà ed effetti li, per cui quest'ultimo le riconosce un contributo temporaneo per l'affitto di un'abitazione e mobilio di prima necessità;
3. Le parti concordemente convengono che l'esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, decorrerà dalla data della sottoscrizione dello stesso”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg; Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2021, parte II, serie C, n. 25);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 16.12.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
3
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 464/2025 riservata in decisione il 09.12.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] il [...] ( ) e res. in Parte_1 C.F._1
Sant'Onofrio (VV), via Piave n. 12 rappresentata, difesa e domiciliata in Pizzo, Strada Provinciale Pizzo-AI, presso lo Studio dell'Avv. Caterina Varvaglione - giusta procura in atti E nato a [...] il [...] ( ) e res. in Nichelino Parte_2 C.F._2
(TO), via I Maggio n. 55 rappresentato, difeso e domiciliato in Vibo Valentia, Via Lacquari, Compl. , presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Barbuto - giusta procura in atti CP_1
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.07.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio a AI (VV) il 09.12.2021 e che dall'unione non sono nati figli - hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. I signori I signori e provvederanno autonomamente al proprio Pt_1 Pt_1 Pt_2 manteniment sig. c nderà alla signora una Parte_2 Parte_1 somma una tantum di €. o mediante bonifico istanta sarà consegnata alla data della sottoscrizione del presente ricorso. Quanto sopra, in considerazione del fatto che la sig.ra si impegna all'atto della sottoscrizione del ricorso e previa consegna Pt_1 della contabile di di cui sopra, a rilasciare l'appartamento sito in Nichelino (TO), Via I Maggio 55 di proprietà del e dove entrambi erano domiciliati, libero da mobili e suppellettili Pt_2 di sua proprietà ed effetti li, per cui quest'ultimo le riconosce un contributo temporaneo per l'affitto di un'abitazione e mobilio di prima necessità;
3. Le parti concordemente convengono che l'esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, decorrerà dalla data della sottoscrizione dello stesso”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg; Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2021, parte II, serie C, n. 25);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 16.12.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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