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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1249/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1249/2025 tra
(avv. LI RT) Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. GRAZIANI UMBERTO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 03/12/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Cristiano Silvestri in sostituzione dell'Avv. Paolillo;
- per l'opposta l'Avv. Gianpaolo Galiero in sostituzione degli Avv.ti Lombardi e Graziani. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Silvestri precisa le conclusioni come da note difensive finali;
l'Avv. Galiero come da comparsa costitutiva insistendo per il rigetto dell'opposizione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1249/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LI RT ATTORE OPPONENTE contro con il Patrocinio degli Avv.ti GRAZIANI UMBERTO e Controparte_1
MB ND CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
232/25 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare la somma di € 29.330,58 - oltre interessi e spese – in favore di quale mandataria di Controparte_2 CP_1 in forza del contratto di prestito personale stipulato in data 31.10.2018 con
[...]
DO (che, nell'ambito di una duplice operazione di cartolarizzazione, ha poi ceduto il relativo credito a e, successivamente, a . Controparte_3 Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- l'inesistenza delle cessioni di credito e comunque la mancata prova della inclusione del credito in questione tra quelli oggetto di cartolarizzazione, con conseguente difetto, in capo all'opposta, della legittimazione ad agire o comunque della titolarità del diritto;
- la mancata iscrizione di all'elenco delle società autorizzate al Controparte_2 recupero dei crediti ex artt. 106-114 TUB;
- la mancata stipula del contratto di mutuo, non essendo stata provata la consegna della somma;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza e la corretta quantificazione del credito;
2 - la nullità della procura alle liti, in quanto vizi di forma e sostanza che ne compromettono la validità, in particolare per quanto riguarda la specificità e la determinazione dei poteri conferiti che appaiono non correttamente delimitati e circostanziati. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita nella sua predetta qualità, contestando l'opposizione Controparte_2
e insistendo per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza 16.10.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. L'opposizione è infondata, dovendosi osservare quanto segue:
- è documentato e comunque del tutto incontroverso – perché l'opponente non l'ha contestato – che il credito oggetto di causa deriva dal contratto di finanziamento n. 20048908776418, stipulato il 31.10.2018 da con DO Banca Parte_1
S.p.a., relativo a un presto personale di € 50.000,00;
- DO Banca S.p.a. ha poi ceduto il proprio credito a Controparte_3 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione: l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.11.2020 in cui risulta pubblicata l'operazione e l'elenco dei codici identificativi dei crediti ceduti, tra cui figura anche quello riferito al credito vantato nei confronti di (coincidente con il numero del finanziamento, ossia Pt_1
20048908776418);
- a sua volta, ha ceduto il credito a Controparte_3 Controparte_1 attraverso una successiva operazione di cartolarizzazione, in riferimento alla quale l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 9.01.2024, il contratto di cessione (proposta/accettazione) e l'elenco dei crediti ceduti, nel quale è incluso quello per cui è causa: detto elenco è leggibile con estrema difficoltà, tuttavia è possibile comunque individuare il codice fiscale dell' , l'origine del rapporto (DO) e la tipologia di prodotto Pt_1
(prestito personale);
- vi è, quindi, prova documentale di entrambe le cessioni e il primo motivo di opposizione è infondato;
- è parimenti infondato anche il secondo motivo, relativo alla mancata iscrizione di
[...] all'elenco delle società autorizzate al recupero dei crediti ex artt. 106-114 TUB, CP_2 dovendosi richiamare in proposito l'orientamento di legittimità ormai consolidato secondo cui
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (C. 7243/24);
3 - gli ulteriori motivi di opposizione sono formulati in modo talmente generico da essere inammissibili. In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 232/25 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 3.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 03/12/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1249/2025 tra
(avv. LI RT) Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. GRAZIANI UMBERTO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 03/12/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Cristiano Silvestri in sostituzione dell'Avv. Paolillo;
- per l'opposta l'Avv. Gianpaolo Galiero in sostituzione degli Avv.ti Lombardi e Graziani. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Silvestri precisa le conclusioni come da note difensive finali;
l'Avv. Galiero come da comparsa costitutiva insistendo per il rigetto dell'opposizione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1249/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LI RT ATTORE OPPONENTE contro con il Patrocinio degli Avv.ti GRAZIANI UMBERTO e Controparte_1
MB ND CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
232/25 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare la somma di € 29.330,58 - oltre interessi e spese – in favore di quale mandataria di Controparte_2 CP_1 in forza del contratto di prestito personale stipulato in data 31.10.2018 con
[...]
DO (che, nell'ambito di una duplice operazione di cartolarizzazione, ha poi ceduto il relativo credito a e, successivamente, a . Controparte_3 Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- l'inesistenza delle cessioni di credito e comunque la mancata prova della inclusione del credito in questione tra quelli oggetto di cartolarizzazione, con conseguente difetto, in capo all'opposta, della legittimazione ad agire o comunque della titolarità del diritto;
- la mancata iscrizione di all'elenco delle società autorizzate al Controparte_2 recupero dei crediti ex artt. 106-114 TUB;
- la mancata stipula del contratto di mutuo, non essendo stata provata la consegna della somma;
- l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza e la corretta quantificazione del credito;
2 - la nullità della procura alle liti, in quanto vizi di forma e sostanza che ne compromettono la validità, in particolare per quanto riguarda la specificità e la determinazione dei poteri conferiti che appaiono non correttamente delimitati e circostanziati. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita nella sua predetta qualità, contestando l'opposizione Controparte_2
e insistendo per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza 16.10.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. L'opposizione è infondata, dovendosi osservare quanto segue:
- è documentato e comunque del tutto incontroverso – perché l'opponente non l'ha contestato – che il credito oggetto di causa deriva dal contratto di finanziamento n. 20048908776418, stipulato il 31.10.2018 da con DO Banca Parte_1
S.p.a., relativo a un presto personale di € 50.000,00;
- DO Banca S.p.a. ha poi ceduto il proprio credito a Controparte_3 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione: l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.11.2020 in cui risulta pubblicata l'operazione e l'elenco dei codici identificativi dei crediti ceduti, tra cui figura anche quello riferito al credito vantato nei confronti di (coincidente con il numero del finanziamento, ossia Pt_1
20048908776418);
- a sua volta, ha ceduto il credito a Controparte_3 Controparte_1 attraverso una successiva operazione di cartolarizzazione, in riferimento alla quale l'opposta ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 9.01.2024, il contratto di cessione (proposta/accettazione) e l'elenco dei crediti ceduti, nel quale è incluso quello per cui è causa: detto elenco è leggibile con estrema difficoltà, tuttavia è possibile comunque individuare il codice fiscale dell' , l'origine del rapporto (DO) e la tipologia di prodotto Pt_1
(prestito personale);
- vi è, quindi, prova documentale di entrambe le cessioni e il primo motivo di opposizione è infondato;
- è parimenti infondato anche il secondo motivo, relativo alla mancata iscrizione di
[...] all'elenco delle società autorizzate al recupero dei crediti ex artt. 106-114 TUB, CP_2 dovendosi richiamare in proposito l'orientamento di legittimità ormai consolidato secondo cui
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (C. 7243/24);
3 - gli ulteriori motivi di opposizione sono formulati in modo talmente generico da essere inammissibili. In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 232/25 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 3.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 03/12/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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