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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27739/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FLURI Parte_1 C.F._1 GAETANO e IE GI ( ) VIA MAX CASABURI 8 84126 C.F._2 SALERNO;
, elettivamente domiciliato in VIA MAX CASABURI 8 84126 SALERNO presso il difensore avv. DI FLURI GAETANO
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BELLONI CLAUDIA e elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DENZA, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. BELLONI CLAUDIA
appellato
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace n.3208/2024 pubblicata il 9.5.2024
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso:
Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui compensa le spese di lite fra le parti per contrasti giurisprudenziali esistenti in materia;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante a vedersi riconosciute le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto,
- CONDANNARE la stessa al pagamento in favore del procuratore antistatario ex art 93
c.p.c. come da notule redatte con la presente memoria. pagina 1 di 7 Controparte_1
Voglia Ill.ma Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa di controparte, in via preliminare- -Sospendere il presente procedimento per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea del procedimento C-239/2025 avente ad oggetto la disciplina dell'art. 16 Dir. 48/2008, rilevante anche nella presente causa, ovvero rimettere alla Corte di Giustizia Europea l'ulteriore questione relativa all'inapplicabilità della Direttiva 48/2008 ai contratti disciplinati dal DPR 180/1950, in virtù dell' art. 2 co.2 lettera l) della direttiva 2008/48/CE; in via principale, -dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo dei presupposti di legge o comunque rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 3208/24 rgn 16642/23 del 9.05.24 del Giudice di Pace di Milano oggetto di impugnazione, in via subordinata, rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto illegittime ed infondate e/o comunque respingere tutte le domande già formulate dalla Sig.ra in primo grado e Parte_1 riproposte in appello in quanto illegittime e infondate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Giudice di Pace la al fine di sentir accertare e dichiarare, in relazione ad un Controparte_2 contratto di finanziamento estinto anticipatamente, il suo diritto quale consumatrice alla retrocessione dei costi non maturati secondo il criterio proporzionale e quindi condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 2.566,30 (per commissioni del finanziatore non maturate, provvigioni, spese incasso), oltre alle spese di lite.
Si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva la incompetenza per Controparte_2 valore del Giudice di Pace e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, la infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza n.3208/2024 pubblicata il 9.5.2024 il primo giudice respingeva le eccezioni della convenuta e in accoglimento della domanda dell'attrice condannava la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 2.566,30, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
compensava le spese ritenendo che Le recenti pronunce giurisprudenziali e le oscillazioni al riguardo determinano il giudicante alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello per ottenerne la riforma limitatamente al Parte_1 capo relativo alle spese: ha dedotto l'appellante la violazione da parte del primo giudice degli artt.91 e pagina 2 di 7 92 c.p.c. per omessa liquidazione in suo favore delle spese di lite, pur essendo stata accolta interamente la sua domanda, e per omessa motivazione sul loro mancato riconoscimento.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_2 primo grado richiamando il complesso quadro normativo e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che ampiamente giustificano la decisione del primo giudice in punto compensazione spese di lite.
Respinta la richiesta dell'appellata di sospendere il presente giudizio ex art.295 c.p.c. per pregiudizialità alla luce del rinvio alla Corte di Giustizia Europea da parte del Giudice di Pace di
Palermo del 24.1.2025 in relazione al contrasto tra le pronunce c.d. e c.d. , sulle CP_3 CP_4 conclusioni delle parti e all'esito della discussione orale, all'udienza del 30 settembre 2025 questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art. 281 sexies comma
3 c.p.c..
***
L'appello è fondato.
La decisione del primo giudice non trova alcuna giustificazione nelle complessive ragioni della decisione (rigetto di entrambe le eccezioni preliminari della convenuta e totale Controparte_2 accoglimento nel merito della domanda di ) e neppure è coerente con il principio Parte_1 della soccombenza che costituisce la regola in materia di disciplina delle spese (art.91 c.p.c.) anche alla luce delle deroghe contenute nel successivo art.92 c.p.c. e di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n 77 del 2018 che ha riconosciuto la possibilità di compensazione delle spese qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da intendersi quale clausola generale prevista per adeguare la norma ad un dato contesto storico sociale o speciali situazioni virgola non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (così Cass civ n. 25934/2022).
Il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese di lite sul presupposto di “recenti pronunce giurisprudenziali e oscillazioni al riguardo”.
Nessuna ulteriore indicazione né la decisione può ritenersi giustificata dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 che ha condotto a una diversa interpretazione della normativa rilevante per la decisione.
Infatti, la pubblicazione di tale sentenza in quasi contestualità con l'introduzione del giudizio di primo grado non integra alcuna delle ipotesi espressamente nominate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. né rientra pagina 3 di 7 nella clausola generale delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato a il Controparte_2
26.1.2023 e (come già ricostruito da questo Tribunale con la recente sentenza del 25.9.2025 all'esito del giudizio n. 21818/2024 + 24410/2024 R.G.) quando era già intervenuta la modifica dell'art. 125- sexies T.U.B., per effetto dell'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) ha modificato il previgente art. 125-sexies T.U.B. in senso ancor più conforme ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea c.d. Lexitor dell'11 settembre 2019. Il testo dell'art. 125-sexies T.U.B. così modificato, infatti, prevede che “[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. L'art. 11-octies, comma 2, poi, precisa che la nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stabilendo invece che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione avrebbe continuato ad applicarsi la precedente versione dell'art. 125-sexies T.U.B., nonché “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Proprio quest'ultimo riferimento è stato oggetto di censura da parte del Giudice delle leggi.
Le disposizioni in questione tenevano ferma la distinzione tra i costi relativi alle attività anteriori del contratto e quelli che invece maturano nel corso del rapporto, prevedendo la ripetibilità solo di questi ultimi.
La Corte costituzionale ha rilevato come l'intervento del legislatore mirasse a cristallizzare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. (ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli odierni attori appellanti) in senso difforme al contenuto della sentenza c.d.
Lexitor, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e integrando così un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento euro-unitario ex art. 117, comma 1, della
Costituzione. Di conseguenza, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del pagina 4 di 7 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Pacifico che non si tratta di questione assolutamente nuova, non può ritenersi che la sentenza della
Corte costituzionale citata abbia integrato l'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente per la decisione, come invece sostiene la banca appellata.
Già a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 c.d.
infatti, l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli attori è CP_3 stato interpretato dalla giurisprudenza di merito largamente prevalente nel senso di riconoscere ai consumatori il diritto al rimborso non solo dei costi legati alla durata del contratto, ossia dei costi cc.dd. recurring, bensì anche di quelli connessi alle attività prodromiche alla stipula, cioè dei costi cc.dd. up front. Inoltre, nel periodo compreso tra le modifiche apportate dall'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 76 e la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza prevalente, richiamata in parte dalla difesa attorea, ha comunque continuato ad attenersi ai espressi dalla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea anche con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella.
Del resto, tale interpretazione è conforme a quella prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento proprio dall'art. 125-sexies T.U.B..
Al contrario, le decisioni richiamate dalla convenuta appellata che hanno optato nel senso di una limitazione del rimborso al consumatore dei soli costi cc.dd. recurring, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 11- octies, comma 2, del Decreto-Legge Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, sono rimaste più isolate.
Né si ritiene che la sentenza n. 555 del 9.2.2023 della Corte di Giustizia citata da parte appellata abbia mutato l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
In altri termini, la sentenza della Corte costituzionale è stata decisiva nel dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che andava consolidandosi a seguito della sentenza c.d. Lexitor, ma non ha mutato un nuovo orientamento dominante formatosi successivamente alle modifiche entrate in vigore nel luglio 2021.
In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla pubblicazione della sentenza della
Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 non era tale da ingenerare nella convenuta qui pagina 5 di 7 appellata un sicuro affidamento sulla correttezza del proprio contegno nel non riconoscere all'attrice appellante il rimborso anche dei costi cc. dd. up front.
Di conseguenza, in stretta correlazione, non può nemmeno sostenersi che ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
Del resto, l'incertezza sull'interpretazione di una disposizione a seguito di una modifica normativa non
è di per sé sufficiente a derogare al principio generale della soccombenza. Infine, occorre considerare che l'attrice è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela del proprio diritto al rimborso degli importi a titolo di spese fisse e commissioni accessorie in relazione al contratto stipulato e successivamente estinto.
Considerando anche l'esiguità dell'importo di cui è stato accertato il diritto alla restituzione, la compensazione delle spese di giudizio di primo grado minerebbe, di fatto, l'effettività della tutela richiesta dall'attrice.
Anche per tale ragione, dunque, deve ritenersi che non sussistano gli estremi per la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
In accoglimento della impugnazione ed in conseguente riforma della decisione del primo giudice, va condannata al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado che si liquidano per compensi in complessivi € 913,00 (valori tariffari medi, escluso il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo per la fase istruttoria totalmente assente nel caso di specie), oltre accessori.
Per il principio della soccombenza, il deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_2 di anche delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo le tariffe Parte_1 attualmente in vigore, escluso il riferimento alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.3208/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-in accoglimento dell'impugnazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di primo grado Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 913,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
pagina 6 di 7 al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_5 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi e € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa;
spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 15 ottobre 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27739/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FLURI Parte_1 C.F._1 GAETANO e IE GI ( ) VIA MAX CASABURI 8 84126 C.F._2 SALERNO;
, elettivamente domiciliato in VIA MAX CASABURI 8 84126 SALERNO presso il difensore avv. DI FLURI GAETANO
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BELLONI CLAUDIA e elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DENZA, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. BELLONI CLAUDIA
appellato
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace n.3208/2024 pubblicata il 9.5.2024
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso:
Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui compensa le spese di lite fra le parti per contrasti giurisprudenziali esistenti in materia;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante a vedersi riconosciute le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto,
- CONDANNARE la stessa al pagamento in favore del procuratore antistatario ex art 93
c.p.c. come da notule redatte con la presente memoria. pagina 1 di 7 Controparte_1
Voglia Ill.ma Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa di controparte, in via preliminare- -Sospendere il presente procedimento per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea del procedimento C-239/2025 avente ad oggetto la disciplina dell'art. 16 Dir. 48/2008, rilevante anche nella presente causa, ovvero rimettere alla Corte di Giustizia Europea l'ulteriore questione relativa all'inapplicabilità della Direttiva 48/2008 ai contratti disciplinati dal DPR 180/1950, in virtù dell' art. 2 co.2 lettera l) della direttiva 2008/48/CE; in via principale, -dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo dei presupposti di legge o comunque rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 3208/24 rgn 16642/23 del 9.05.24 del Giudice di Pace di Milano oggetto di impugnazione, in via subordinata, rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto illegittime ed infondate e/o comunque respingere tutte le domande già formulate dalla Sig.ra in primo grado e Parte_1 riproposte in appello in quanto illegittime e infondate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Giudice di Pace la al fine di sentir accertare e dichiarare, in relazione ad un Controparte_2 contratto di finanziamento estinto anticipatamente, il suo diritto quale consumatrice alla retrocessione dei costi non maturati secondo il criterio proporzionale e quindi condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 2.566,30 (per commissioni del finanziatore non maturate, provvigioni, spese incasso), oltre alle spese di lite.
Si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva la incompetenza per Controparte_2 valore del Giudice di Pace e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, la infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza n.3208/2024 pubblicata il 9.5.2024 il primo giudice respingeva le eccezioni della convenuta e in accoglimento della domanda dell'attrice condannava la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 2.566,30, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
compensava le spese ritenendo che Le recenti pronunce giurisprudenziali e le oscillazioni al riguardo determinano il giudicante alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello per ottenerne la riforma limitatamente al Parte_1 capo relativo alle spese: ha dedotto l'appellante la violazione da parte del primo giudice degli artt.91 e pagina 2 di 7 92 c.p.c. per omessa liquidazione in suo favore delle spese di lite, pur essendo stata accolta interamente la sua domanda, e per omessa motivazione sul loro mancato riconoscimento.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_2 primo grado richiamando il complesso quadro normativo e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che ampiamente giustificano la decisione del primo giudice in punto compensazione spese di lite.
Respinta la richiesta dell'appellata di sospendere il presente giudizio ex art.295 c.p.c. per pregiudizialità alla luce del rinvio alla Corte di Giustizia Europea da parte del Giudice di Pace di
Palermo del 24.1.2025 in relazione al contrasto tra le pronunce c.d. e c.d. , sulle CP_3 CP_4 conclusioni delle parti e all'esito della discussione orale, all'udienza del 30 settembre 2025 questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art. 281 sexies comma
3 c.p.c..
***
L'appello è fondato.
La decisione del primo giudice non trova alcuna giustificazione nelle complessive ragioni della decisione (rigetto di entrambe le eccezioni preliminari della convenuta e totale Controparte_2 accoglimento nel merito della domanda di ) e neppure è coerente con il principio Parte_1 della soccombenza che costituisce la regola in materia di disciplina delle spese (art.91 c.p.c.) anche alla luce delle deroghe contenute nel successivo art.92 c.p.c. e di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n 77 del 2018 che ha riconosciuto la possibilità di compensazione delle spese qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da intendersi quale clausola generale prevista per adeguare la norma ad un dato contesto storico sociale o speciali situazioni virgola non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (così Cass civ n. 25934/2022).
Il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese di lite sul presupposto di “recenti pronunce giurisprudenziali e oscillazioni al riguardo”.
Nessuna ulteriore indicazione né la decisione può ritenersi giustificata dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 che ha condotto a una diversa interpretazione della normativa rilevante per la decisione.
Infatti, la pubblicazione di tale sentenza in quasi contestualità con l'introduzione del giudizio di primo grado non integra alcuna delle ipotesi espressamente nominate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. né rientra pagina 3 di 7 nella clausola generale delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato a il Controparte_2
26.1.2023 e (come già ricostruito da questo Tribunale con la recente sentenza del 25.9.2025 all'esito del giudizio n. 21818/2024 + 24410/2024 R.G.) quando era già intervenuta la modifica dell'art. 125- sexies T.U.B., per effetto dell'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In particolare, l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) ha modificato il previgente art. 125-sexies T.U.B. in senso ancor più conforme ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea c.d. Lexitor dell'11 settembre 2019. Il testo dell'art. 125-sexies T.U.B. così modificato, infatti, prevede che “[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. L'art. 11-octies, comma 2, poi, precisa che la nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, stabilendo invece che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione avrebbe continuato ad applicarsi la precedente versione dell'art. 125-sexies T.U.B., nonché “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Proprio quest'ultimo riferimento è stato oggetto di censura da parte del Giudice delle leggi.
Le disposizioni in questione tenevano ferma la distinzione tra i costi relativi alle attività anteriori del contratto e quelli che invece maturano nel corso del rapporto, prevedendo la ripetibilità solo di questi ultimi.
La Corte costituzionale ha rilevato come l'intervento del legislatore mirasse a cristallizzare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. (ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli odierni attori appellanti) in senso difforme al contenuto della sentenza c.d.
Lexitor, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e integrando così un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento euro-unitario ex art. 117, comma 1, della
Costituzione. Di conseguenza, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del pagina 4 di 7 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Pacifico che non si tratta di questione assolutamente nuova, non può ritenersi che la sentenza della
Corte costituzionale citata abbia integrato l'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente per la decisione, come invece sostiene la banca appellata.
Già a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019 c.d.
infatti, l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis applicabile ai contratti stipulati dagli attori è CP_3 stato interpretato dalla giurisprudenza di merito largamente prevalente nel senso di riconoscere ai consumatori il diritto al rimborso non solo dei costi legati alla durata del contratto, ossia dei costi cc.dd. recurring, bensì anche di quelli connessi alle attività prodromiche alla stipula, cioè dei costi cc.dd. up front. Inoltre, nel periodo compreso tra le modifiche apportate dall'art. 11-octies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 76 e la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza prevalente, richiamata in parte dalla difesa attorea, ha comunque continuato ad attenersi ai espressi dalla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea anche con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella.
Del resto, tale interpretazione è conforme a quella prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento proprio dall'art. 125-sexies T.U.B..
Al contrario, le decisioni richiamate dalla convenuta appellata che hanno optato nel senso di una limitazione del rimborso al consumatore dei soli costi cc.dd. recurring, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 11- octies, comma 2, del Decreto-Legge Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, sono rimaste più isolate.
Né si ritiene che la sentenza n. 555 del 9.2.2023 della Corte di Giustizia citata da parte appellata abbia mutato l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
In altri termini, la sentenza della Corte costituzionale è stata decisiva nel dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che andava consolidandosi a seguito della sentenza c.d. Lexitor, ma non ha mutato un nuovo orientamento dominante formatosi successivamente alle modifiche entrate in vigore nel luglio 2021.
In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla pubblicazione della sentenza della
Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263 non era tale da ingenerare nella convenuta qui pagina 5 di 7 appellata un sicuro affidamento sulla correttezza del proprio contegno nel non riconoscere all'attrice appellante il rimborso anche dei costi cc. dd. up front.
Di conseguenza, in stretta correlazione, non può nemmeno sostenersi che ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
Del resto, l'incertezza sull'interpretazione di una disposizione a seguito di una modifica normativa non
è di per sé sufficiente a derogare al principio generale della soccombenza. Infine, occorre considerare che l'attrice è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela del proprio diritto al rimborso degli importi a titolo di spese fisse e commissioni accessorie in relazione al contratto stipulato e successivamente estinto.
Considerando anche l'esiguità dell'importo di cui è stato accertato il diritto alla restituzione, la compensazione delle spese di giudizio di primo grado minerebbe, di fatto, l'effettività della tutela richiesta dall'attrice.
Anche per tale ragione, dunque, deve ritenersi che non sussistano gli estremi per la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
In accoglimento della impugnazione ed in conseguente riforma della decisione del primo giudice, va condannata al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 giudizio di primo grado che si liquidano per compensi in complessivi € 913,00 (valori tariffari medi, escluso il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo per la fase istruttoria totalmente assente nel caso di specie), oltre accessori.
Per il principio della soccombenza, il deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_2 di anche delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo le tariffe Parte_1 attualmente in vigore, escluso il riferimento alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.3208/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-in accoglimento dell'impugnazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di primo grado Controparte_2 Parte_1 liquidate in € 913,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
pagina 6 di 7 al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_5 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi e € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa;
spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 15 ottobre 2025
Il giudice Laura Massari
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