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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 7163/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO (MI), il Parte_1 C.F._1 31/08/1972,
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2 (TV), il 12/06/1969,
entrambi con l'avv. MARTINA COCITO,
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 3/12/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero – pur notiziato del procedimento – non è intervenuto, manifestando per ciò solo l'assenza di un fattivo interesse ad intervenire in giudizio.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 16.07.2015);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/10/2007 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di AN (TV) dell'anno 2007, al n. 12, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della figlia minorenne appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/10/2007 da
, nato/a a MILANO (MI), il 31/08/1972 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 12/06/1969, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AN (TV) dell'anno 2007, al n. 12, Parte I, alle seguenti condizioni:
“CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Preganziol (TV) piazza Settecomuni 2 è già stata oggetto di divisione tra i coniugi all' atto della separazione. Oggi, a seguito della cessione delle quote di proprietà da parte del sig. alla sig.ra Parte_2 Pt_1 quest'ultima è esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Preganziol, piazza
Settecomuni, 2 ove risiede stabilmente unitamente alla figlia
[...]
. Parte_3
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza stabile Parte_3 presso l'abitazione della madre;
Il padre terrà con sé la figlia come da piano genitoriale (doc.12) e comunque secondo le seguenti modalità e segnatamente:
- Salvo diverso accordo con la sig.ra il padre terrà seco la figlia a Pt_1 settimane alterne dal venerdì terminata la scuola alla domenica alle ore 18.00; nella settimana in cui il padre non ha la figlia con sé nei week-end lo stesso terrà la figlia due giorni compreso il pernotto, indicativamente il lunedì e il mercoledì, salvo l'individuazione di altri giorni qualora dovessero risultare più funzionali agli impegni anche extrascolastici di . Parte_3
- Durante le festività natalizie e pasquali secondo gli accordi che i genitori prenderanno di volta in volta
- Durante il periodo estivo il padre starà con la figlia per due settimane anche non consecutive
- Durante gli scioperi e le giornate di ponte e in generale per tutte le occasioni di sospensione dell'attività scolastica starà di tendenza con la madre in Parte_3 ogni caso previo accordo tra i genitori
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Il padre verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 330,00 che, fino al compimento della maggiore età Parte_3
3 della stessa (20.07.2028), verrà corrisposto: quanto Euro 270,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra e quanto Euro 50,00 Pt_1 quale quota mensilmente detratta dal prezzo di vendita relativo alle quote di proprietà cedute dal sig. alla sig.ra così come disposto al Parte_2 Pt_1 momento della separazione. Dal diciottesimo anno di età di , il sig. Parte_3
verserà l'intero importo di Euro 330,00 come rivalutato e da Parte_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno nella suddivisione delle spese straordinarie, quali quelle mediche, sportive e ricreative, da sostenersi nell' interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione nonché, previo accordo, a quelle diverse spese ritenute straordinarie che dovessero presentarsi necessarie.
QUESTIONI ECONOMICHE TRA LE PARTI
I Ricorrenti dichiarano, e si danno vicendevolmente atto, di essere economicamente autosufficienti, di aver già eseguito la divisione dei beni in comune al momento della separazione e dichiarano, con riferimento alla somma di Euro 42.000,00 che la sig.ra sempre secondo accorsi in sede di Pt_1 separazione, era tenuta a versare al sig. in ragione dell' acquisto Parte_2 della quota di comproprietà di quest'ultimo dell' immobile adibito a casa coniugale, che detto importo è stato interamente versato, di talché le parti dichiarano di non aver più a che pretendere l'uno dall' altro per tale titolo.
- Spese di lite compensate.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 7163/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO (MI), il Parte_1 C.F._1 31/08/1972,
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2 (TV), il 12/06/1969,
entrambi con l'avv. MARTINA COCITO,
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 3/12/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero – pur notiziato del procedimento – non è intervenuto, manifestando per ciò solo l'assenza di un fattivo interesse ad intervenire in giudizio.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 16.07.2015);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/10/2007 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di AN (TV) dell'anno 2007, al n. 12, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della figlia minorenne appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/10/2007 da
, nato/a a MILANO (MI), il 31/08/1972 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 12/06/1969, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AN (TV) dell'anno 2007, al n. 12, Parte I, alle seguenti condizioni:
“CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Preganziol (TV) piazza Settecomuni 2 è già stata oggetto di divisione tra i coniugi all' atto della separazione. Oggi, a seguito della cessione delle quote di proprietà da parte del sig. alla sig.ra Parte_2 Pt_1 quest'ultima è esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Preganziol, piazza
Settecomuni, 2 ove risiede stabilmente unitamente alla figlia
[...]
. Parte_3
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con residenza stabile Parte_3 presso l'abitazione della madre;
Il padre terrà con sé la figlia come da piano genitoriale (doc.12) e comunque secondo le seguenti modalità e segnatamente:
- Salvo diverso accordo con la sig.ra il padre terrà seco la figlia a Pt_1 settimane alterne dal venerdì terminata la scuola alla domenica alle ore 18.00; nella settimana in cui il padre non ha la figlia con sé nei week-end lo stesso terrà la figlia due giorni compreso il pernotto, indicativamente il lunedì e il mercoledì, salvo l'individuazione di altri giorni qualora dovessero risultare più funzionali agli impegni anche extrascolastici di . Parte_3
- Durante le festività natalizie e pasquali secondo gli accordi che i genitori prenderanno di volta in volta
- Durante il periodo estivo il padre starà con la figlia per due settimane anche non consecutive
- Durante gli scioperi e le giornate di ponte e in generale per tutte le occasioni di sospensione dell'attività scolastica starà di tendenza con la madre in Parte_3 ogni caso previo accordo tra i genitori
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Il padre verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 330,00 che, fino al compimento della maggiore età Parte_3
3 della stessa (20.07.2028), verrà corrisposto: quanto Euro 270,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra e quanto Euro 50,00 Pt_1 quale quota mensilmente detratta dal prezzo di vendita relativo alle quote di proprietà cedute dal sig. alla sig.ra così come disposto al Parte_2 Pt_1 momento della separazione. Dal diciottesimo anno di età di , il sig. Parte_3
verserà l'intero importo di Euro 330,00 come rivalutato e da Parte_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori concorreranno nella suddivisione delle spese straordinarie, quali quelle mediche, sportive e ricreative, da sostenersi nell' interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione nonché, previo accordo, a quelle diverse spese ritenute straordinarie che dovessero presentarsi necessarie.
QUESTIONI ECONOMICHE TRA LE PARTI
I Ricorrenti dichiarano, e si danno vicendevolmente atto, di essere economicamente autosufficienti, di aver già eseguito la divisione dei beni in comune al momento della separazione e dichiarano, con riferimento alla somma di Euro 42.000,00 che la sig.ra sempre secondo accorsi in sede di Pt_1 separazione, era tenuta a versare al sig. in ragione dell' acquisto Parte_2 della quota di comproprietà di quest'ultimo dell' immobile adibito a casa coniugale, che detto importo è stato interamente versato, di talché le parti dichiarano di non aver più a che pretendere l'uno dall' altro per tale titolo.
- Spese di lite compensate.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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