Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 11/03/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 11913/2024 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. AURICCHIO ROSA Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Ottaviano (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
TR
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ti e difesi ai sensi dell'art. 417-bis,
[...] comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO, elettivamente domiciliati presso l' , sito in Napoli TR
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.05.2024 la ricorrente, dipendente del quale TR collaboratore scolastico, assume di aver stipulato una serie di contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/22 presso l'I.C. Madre Teresa di Calcutta di Napoli e lamenta il mancato riconoscimento per il detto anno scolastico del compenso individuale accessorio (CIA), previsto dall'art. 82 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, ciò in violazione dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., del principio di buon andamento della P.A. e della clausola 4 dell'Accordo quadro, come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della somma di euro 544,14, o diversa somma ritenuta dal giudice, a tale titolo spettante per l'anno scolastico
2021/22, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché TR infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese di causa;
ha contestato la spettanza di quanto richiesto, escludendo i contratti a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee la possibile erogazione del richiesto compenso individuale accessorio.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. L'art. 25 del CCNI scuola del 31.8.1999 ha introdotto un compenso individuale accessorio che, ai sensi del primo comma, veniva destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultava,
il compenso individuale accessorio
(CIA) è, invece, rimasto per il personale ATA ed è stato oggetto di un successivo intervento da parte del CCNL Scuola 2006/2009 sottoscritto in data 29.11.2007. L'art. 82 del CCNL 2006/2009 ha stabilito, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam” e, al terzo comma, che “ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999”. In relazione ai lavoratori assunti a termine, ha stabilito, al quinto comma, che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Per quanto attiene alle modalità di calcolo del suddetto compenso per le supplenze non annuali, al settimo e all'ottavo comma, è stato previsto che “il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura dei suddetti emolumenti, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto espressamente dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla analoga voce della retribuzione professionale docenti (Cass. civ., sez. lav.,
19.07.2017, n. 17773; Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10062; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n.
24726; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24724).
Ebbene, come osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Reggio Emilia sez. lav.,
07/06/2021, n.138; Tribunale Frosinone sez. lav., 09/11/2021, n.1011), la disciplina dettata dal CCNL rispetto al personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, relativamente al personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in punto a retribuzione professionale docenti, su cui si è specificamente pronunciata la Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018 sopra citata. Con la conseguenza che i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con riferimento all'istituto della RPD ben possono trovare applicazione anche rispetto alla similare voce retributiva Con del che qui occupa. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito da ultimo dalla più recente pronuncia n. 12309 /2024 della Cassazione civile sez. lav., in assenza di ragioni per discostarsi da quanto da esse statuito, la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, sono considerati da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientrano nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentono di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e
C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in essa Per_1 richiamati). Nella fattispecie in esame, il non ha addotto elementi da cui inferire che l'attività svolta CP_1 dalla ricorrente come collaboratore scolastico durante i periodi di supplenze brevi e saltuarie indicati in ricorso sia stata qualitativamente differente da quella resa dai collaboratori scolastici di ruolo o da quelli che hanno svolto supplenze su posti c.d. di organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e di organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche. In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione alla ricorrente del compenso individuale accessorio in relazione ai singoli contratti a termine sottoscritti con l'Amministrazione scolastica. Devono pertanto essere disapplicate, in quanto violative della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, le previsioni contenute nell'art. 82, quinto comma, del CCNL 2006/2009 che limitano la corresponsione di tale emolumento solo alle supplenze su posto vacante e disponibile e a quelle sino al termine delle attività didattiche.
Ne discende che la ricorrente ha diritto anche a percepire il compenso accessorio previsto dal co. 1 art. 82 del CCNL, per i periodi in cui ha svolto supplenze brevi e saltuari come collaboratore scolastico, dettagliatamente indicati in ricorso, con conseguente condanna del
[...]
al pagamento in favore della stessa dell'importo di €. 544,14, Controparte_3 quantificato come da conteggi di cui in ricorso, rispetto ai quali alcuna specifica contestazione sul quantum ha formulato l'Amministrazione convenuta. Su tali importi sono dovuti gli interessi legali dal primo atto di messa in mora, ovvero dalla notifica del ricorso sotteso al presente giudizio al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) dichiara il diritto di a percepire il trattamento di cui all'art. 82 del CCNL Parte_1 comparto scuola del 29.11.20077 in relazione ai contratti dell'anno scolastico 2021/22, e condanna l'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 544,14, oltre gli interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo;
b) condanna parti resistenti al rimborso delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 500,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Napoli, 11.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon