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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 161/2019 R.G., di appello avverso la sentenza n. 152/2019, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 29.4.2019 nella controversia n. 5/2013 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
– rappresentanza generale per l'Italia Parte_1
( ), in persona del procuratore e l. r. in carica, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Stefania
Rimato, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procure in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti
Clementino Pallante e Elisa Angelone, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_2
, CP_3
, Controparte_4
, CP_5 in qualità di eredi di , Persona_1
1 APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Campobasso, C.I. designato, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione, e/o difesa disattesa, in accoglimento dell'atto di appello ed in parziale riforma della sentenza n. 152/2019 del Tribunale di Isernia, provvedere come segue:
A) ordinare, si opus sit, a , ovvero all'Inps territorialmente competente Controparte_1 di esibire in giudizio documentazione attestante il valore capitalizzato delle prestazioni erogate in favore della steSA;
B) dichiarare che la sig.ra in conseguenza del sinistro stradale Controparte_1 avvenuto in data 31/01/2008 ha subito le sole lesioni accertate dal CTU dott.SA Per_2
e dalla medesima quantificate in danno permanente biologico del 37%;
B) Dato atto che la ZU Insurance PL ha complessivamente già corrisposto a
la complessiva somma di € 375.605,98 ( di cui € 165.000,00 ante Controparte_1 causam in data 26/06/2009, ed euro 210.605,98 con bonifico del 20/05/2019 dopo il deposito dell'appellata sentenza, comprensivi di interessi e rivalutazione, v. conteggio allegato con il doc. n. 25), escludere ogni personalizzazione in quanto inesistente e non provata, pertanto rideterminare la minor somma dovuta a alla luce Controparte_1 della espletata CTU medico legale e delle somme alla medesima corrisposte allo stesso titolo da parte dell'Inps, conseguentemente condannare la steSA alla pronta ed immediata restituzione alla appellante dei maggiori importi non dovuti ed incaSAti, con interessi e rivalutazione come per legge.
C) Dichiarare inammissibili, tardive ed in ogni caso infondate le domande tutte come proposte da con il suo appello incidentale e nel corso del giudizio. Controparte_1
C) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, nonché ex art. 96 cpc ricorrendone i presupposti nella misura ritenuta di giustizia.
Per l'appellata costituita:
Gli scriventi difensori precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e contestuale appello incidentale, nonché in tutti gli altri propri atti e scritti difensivi e nei verbali di udienza, insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze, deduzioni ed eccezioni e per il rigetto delle domande tutte dell'appellante.
FATTI DI CAUSA
1. Il presente giudizio ha ad oggetto il sinistro stradale verificatosi il 31.1.2008 alle ore
8.20 circa, in Roccavindola, frazione di Montaquila (IS), sulla SS 158 al km 39+500, quando che attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva Controparte_1 investita dall'autovettura Mercedes 250 targata AZ1255R, di proprietà e condotta da
2 , e assicurata per la responsabilità civile presso la compagnia;
in Persona_1 Pt_1 conseguenza dell'evento la donna aveva riportato “trauma cranico non commotivo con escoriazione del cuoio capelluto, trauma del bacino con frattura della branca ileo-pubica di destra, frattura scomposta e pluriframmentaria di femore destro, frattura biossea di gamba sinistra con FLC II distale, frattura testa perone sinistro”.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 152/2019 del 29.4.2019, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla rilevata la presenza del CP_1 giudicato penale di condanna a carico del e richiamata la presunzione di Per_1 responsabilità in capo al conducente in caso di investimento del pedone, ha ritenuto non assolto, da parte della compagnia di assicurazioni, l'onere della prova della sussistenza di un concorso di colpa della CP_1
In merito al quantum, precisato di non poter prendere in considerazione le critiche alla c.t.u. svolte dal c.t.p. dell'assicurazione, in quanto depositate tardivamente, ha recepito le valutazioni del c.t.u. in ordine alla quantificazione della invalidità permanente (e relativa personalizzazione) e dell'inabilità temporanea;
ha quindi quantificato il danno non patrimoniale in € 720.078,00, maggiorata di rivalutazione e interessi, per la quale ha pronunciato condanna del e della , in solido, previa detrazione della somma Per_1 Pt_1 già versata, pari a € 165.000,00.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
– rappresentanza generale per l'Italia, con atto di citazione notificato il
[...]
20.5.2020, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività, la parziale riforma, con accoglimento delle conclusioni di merito sopra riportate.
L'inibitoria è stata accolta limitatamente alla parte della condanna eccedente la somma di € 387.273,69.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
25.10.2019, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale relativamente al mancato riconoscimento di alcune voci di danno e alla liquidazione delle spese giudiziali.
, e , eredi di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 Persona_1 deceduto nel corso del giudizio di primo grado, non si sono costituiti sebbene ritualmente citati e sono stati dichiarati contumaci.
Disposta la notifica della comparsa di risposta contenente appello incidentale alle parti contumaci, con ordinanza del 3.6.2021 è stata disposta c.t.u. medica integrativa.
A seguito di deposito della c.t.u., in data 11.3.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale intrapreso a seguito della presentazione di querela nei confronti della c.t.u. d.SA . Per_2
Quindi, all'esito dell'udienza del 27.9.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Sia l'appello principale sia quello incidentale sono argomentati in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata e sono tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., SU n. 36481/2022), secondo cui è neceSArio e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. Oggetto dell'appello principale è la quantificazione del danno non patrimoniale da parte del primo giudice, essendovi acquiescenza sull'accertamento di responsabilità esclusiva di per il sinistro. Persona_1
A tal riguardo vengono articolati quattro motivi, con cui si censura: 1) la mancata pronuncia del giudice in merito alle critiche rivolte dal c.t.p. della compagnia di assicurazioni alla c.t.u., in quanto ritenute tardive;
2) l'errata valutazione dei postumi permanenti del sinistro da parte del c.t.u., con particolare riferimento alle conseguenze psichiche del sinistro, all'accertata lombosciatalgia bilaterale e alla frattura della branca ileo pubica;
3) l'errato riconoscimento della personalizzazione nella misura del 25%; 4)
l'errata e illegittima applicazione della rivalutazione e degli interessi e della detrazione dell'acconto senza previa devalutazione.
3. Con il primo motivo viene censurata la decisione del tribunale di non tener conto delle critiche proposte alla c.t.u. perché depositate oltre i termini fiSAti ai sensi dell'art. 195 comma 3 c.p.c., di natura ordinatoria e comunque tali non determinare alcuna decadenza delle parti dalla possibilità di rivolgere osservazioni alla c.t.u.
Il motivo è fondato.
Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., applicabile alla presente controversia ratione temporis, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, che si esaurisce nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione del consulente;
di conseguenza sono sempre proponibili osservazioni e rilievi nel successivo corso del giudizio, anche nelle difese conclusionali e in appello, salvo il caso che tali rilievi consistano in eccezioni di nullità del subprocedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Cass., SU n. 5624/2022; Cass., n. 32865/2024).
La necessità di valutare la fondatezza delle osservazioni alla c.t.u., sia pure formulate dopo lo spirare del termine di cui all'art. 195 comma 3 c.p.c., ha indotto a disporre c.t.u. medica integrativa nel presente grado di giudizio.
4. Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
4 Con il secondo motivo viene censurata la quantificazione dell'invalidità permanente residuata dopo il sinistro nella misura del 67%, in luogo di quella del 50%, per effetto di errori di valutazione prospettati dall'appellante principale, che così possono riassumersi:
• la patologia psichiatrica rilevata dal c.t.u. era preesistente al sinistro, in quanto per la steSA erano stati già riconosciuti postumi permanenti conseguenti a un precedente sinistro in cui la era stata coinvolta nel 2006; CP_1
• la percentuale riconosciuta per tale patologia psichiatrica, pari al 30%, non trova riscontro in alcun testo di medicina legale, mentre il range dei bareme di riferimento oscilla tra il 21 e il 25%;
• la lombosciataglia bilaterale è stata evidenziata nel 2014, quindi a distanza di oltre 6 anni dall'incidente, mai segnalata dagli ortopedici che hanno avuto in cura la e, quindi, priva di nesso causale cronologico rispetto all'incidente; CP_1
• non è in alcun modo motivato il riconoscimento della percentuale del 40% relativo alla frattura della branca ileo pubica di destra del bacino, per la quale le tabelle prevedono un bareme compreso tra il 3 e il 5%;
• per la frattura della testa del perone le linee guida indicano parametri tra il 2 e il
3%;
• per gli esiti della distorsione del rachide cervicale i valori sono pari al 2% e per la distorsione lombare del 3%.
Il terzo motivo lamenta l'ingiustificato riconoscimento di una maggiorazione del 25% a titolo di personalizzazione del danno, rilevando che non sono state allegate specifiche circostanze fattuali tali da far ritenere sussistente una maggiore gravosità delle conseguenze normali della lesione dell'integrità psico fisica accertata.
4.1. In via preliminare va precisato che il riconoscimento, fatto con l'atto di appello, della percentuale di invalidità residuata a carico della nella misura del 50%, CP_1 costituisce una espreSA limitazione dell'impugnazione, in quanto la contestazione del quantum liquidato è stata espreSAmente contenuta entro detto limite;
all'atto di appello
è stato anche allegato un file (doc. 25) recante “conteggio somma non contestata con interessi e rivalutazione ex SU n. 1712-1995”, basato proprio sul riconoscimento della invalidità permanente nella misura del 50%.
In virtù del principio devolutivo, la predetta misura costituisce il limite entro il quale può essere riformata la sentenza di primo grado.
Per la steSA ragione, la mancanza di appello incidentale sulla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione permanente dell''integrità psico fisica non consente di modificare in aumento la percentuale del 67% riconosciuta dal primo giudice.
4.2. Il c.t.u. nominato in primo grado DO. , rilevato che all'esito del Persona_3 sinistro sono residuati postumi permanenti consistenti, sul piano fisico, in “ipotonotrofia muscolare dei muscoli attivatori dell'arto superiore dx e sintomatologia algo- disfunzionale a carico del bacino, del femore dx e caviglia sx” e, sul piano psichico, in
5 disturbo post traumatico da stress, ha così ripartito i punteggi per ciascun postumo:
Disturbo Post traumatico da Stress cronico 30%
Frattura della branca ileo-pubica di destra 40%
Frattura femore dx 5 %
Frattura biossea di gamba sx 7 %
Frattura testa perone sx 12 %
In relazione alle osservazioni poste alla c.t.u. di primo grado e ribadite con l'appello, il collegio ha disposto nuova c.t.u., formulando i seguenti quesiti: “1) accertare se il disturbo post traumatico da stress, indicato dal c.t.u. dott. tra i postumi Per_3 permanenti residuati in capo a sia eziologicamente ricollegabile al Controparte_1 sinistro oggetto di causa o se fosse, in tutto o in parte, preesistente;
2) in caso di accertato nesso causale, quantificare in termini percentuali l'incidenza sulla integrità psicofisica della del predetto disturbo post traumatico da stress (o del suo CP_1 eventuale aggravamento, in caso di preesistenza), dando conto del metodo di valutazione utilizzato;
3) accertare se la lombosciatalgia bilaterale, accertata in capo alla
sia stata causata dal sinistro oggetto di causa e, in caso di concorso di altri CP_1 fattori, quantificare l'incidenza percentuale di questi;
4) indicare in termini percentuali, dando conto del metodo di valutazione utilizzato, l'incidenza sulla integrità psicofisica della dei postumi conseguenti a: frattura della branca ileo-pubica di destra;
CP_1 frattura femore destro;
frattura biossea di gamba sinistra;
frattura testa perone sinistro;
5) quantificare la percentuale di incidenza sulla integrità psicofisica della di CP_1 tutti i postumi residuati, globalmente considerati, dando conto del metodo di valutazione utilizzato”.
La determinazione operata dalla c.t.u. nominata in grado di appello, , Persona_4
è nei seguenti termini:
Disturbo Post traumatico da Stress cronico 10%
Frattura della branca ileo-pubica di destra 3-5%
Frattura femore dx 8-10%
Frattura biossea di gamba sx e Frattura testa perone sx (globalmente) 12%
4.3. Considerato il limite del motivo di appello di cui si è detto, allo scopo di valutarne la fondatezza è sufficiente verificare la correttezza dei punti percentuali attribuiti al disturbo da stress post traumatico, dal momento che il recepimento della valutazione della D.SA
, che ha attribuito a tale esito psichico un valore di 10%, è sufficiente a consentire Per_2 la riduzione della percentuale di invalidità dal 67% (non modificabile in mancanza di appello incidentale) al 47%, inferiore alla percentuale del 50%, su cui l'appellante principale ha fatto acquiescenza.
La quantificazione della c.t.u. integrativa deve essere recepita.
In primo luogo il DO. , nonostante il quesito 5 lo richiedesse, non ha indicato i Per_5 criteri di determinazione, il bareme di riferimento o il metodo seguito, proprio in riferimento alle percentuali del 30% e del 40% attribuite al disturbo post traumatico da stress cronico e alla frattura della branca ileo-pubica di destra.
6 Al contrario la , medico legale, ha richiamato i “bareme di valutazione di Persona_4
, e le Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale Per_6 Persona_7 Per_8 del Danno alla Persona in Ambito Civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni”, che per la forma “moderata complicata o grave” del disturbo post traumatico da stress assegnano una percentuale compresa tra il 21 e il 25%; gli stessi bareme sono stati richiamati per la valutazione, in misura compresa tra il 3 e il 5%, degli esiti della frattura ileo-ischio-pubica di destra.
Corretta è, poi, la diagnosi di “sindrome da stress post-traumatico complicata da depressione endoreattiva innestata su precedenti fattori psichiatrici”, fatta dalla D.SA
, che, a tal fine, ha preso in esame la documentazione medica in atti, rilevando Per_2 come la fosse affetta da alterazioni dello stato psichico già in epoca CP_1 precedente al sinistro per cui è causa, in conseguenza di un precedente sinistro del
26.5.2006: dal certificato psichiatrico del 22.1.2017 rilasciato dal DO. risulta che Per_9
l'appellata era affetta non solo da un disturbo dell'adattamento, ma anche da un disturbo ossessivo-compulsivo e da un disturbo depressivo e lo stesso DO. dichiarava, Per_9 con relazione del 30.1.2009, di seguire la già dopo l'incidente del 2006 e che CP_1 la sua sintomatologia psichica si era aggravata a seguito del secondo incidente.
È evidente, quindi, che la patologia psichica determinata dall'incidente oggetto di causa costituisce l'aggravamento di una preesistente patologia psichica, e non un semplice disturbo transitorio.
Considerata la percentuale attribuibile, in base ai bareme, al disturbo da stress post traumatico complicato da disturbi depressivi, la percentuale di aggravamento pari al 10% deve considerarsi congrua, avuto riguardo all'entità della patologia preesistente documentata in atti.
4.4. La valutazione degli esiti permanenti di tipo fisico, conseguenti alle plurime fratture riportate dall'appellata, non è a rigore neceSAria per il carattere assorbente di quanto in precedenza argomentato.
Si rileva, tuttavia, che alla valutazione compiuta dalla D.SA non può opporsi, come Per_2 fa il c.t.p. di parte appellata, che eSA sarebbe consistita in “una semplice valutazione numerica senza tenere conto dell'esame obiettivo dei segmenti coinvolti nel sinistro del
2008 e della loro incidenza sulla deambulazione” (ad esempio la subanchilosi di caviglia sinistra atteggiata in equinismo, descritta nella documentazione sanitaria delle cure), perché la steSA valutazione numerica ha compiuto il DO. , essendosi la D.SA Per_5
limitata a correggere le valutazioni in relazione a ogni esito permanente indicato Per_2 dal precedente c.t.u.
Inoltre, le valutazioni compiute sulla base dei bareme di riferimento esprimono le conseguenze normali, in termini di menomazione della integrità fisica del soggetto, degli esiti delle fratture, fatta salva la possibilità di riconoscere una maggiorazione, a titolo di personalizzazione, in relazione alla particolare gravosità dei postumi per la menomazione dei movimenti e della deambulazione che ne è derivata.
7 4.5. L'adeguatezza della stima dell'invalidità permanente conseguente al sinistro nella misura del 50% non può essere posta in dubbio dalla circostanza, dedotta da parte appellata, secondo cui alla sarebbe stata riconosciuta una invalidità nella CP_1 misura dell'80% ai fini dell'indennità di accompagnamento, sia perché tale valutazione ha finalità peculiari, riguardando il grado di autonomia dell'intereSAto, sia perché eSA prescinde dall'accertamento della responsabilità della perdita, totale o parziale, dell'autonomia; essendo emerso che la è stata vittima di altro incidente CP_1 stradale due anni prima di quello oggetto di causa, non può affermarsi con certezza che questo sia stato la unica causa dell'invalidità accertata.
Neppure può invocarsi, al fine di inficiare il valore delle valutazioni compiute dalla D.SA
, la circostanza che ella non abbia proceduta all'esame obiettivo della Per_2 CP_1
4.6. È infondato il terzo motivo.
Precisato che l'attribuzione a ciascun esito permanente di una valutazione derivata dai bareme esprime l'incidenza normale sulle attività della vita quotidiana delle menomazioni dell'integrità psico fisica che ne sono derivate, pienamente giustificato è il riconoscimento dell'incremento per personalizzazione nella misura del 25%, per le ragioni evidenziate dal primo giudice, che sul punto ha ripreso la descrizione fornita dal primo c.t.u. degli esiti del trauma: “persistente coxalgia bilaterale, con difficoltà ai movimenti di rotazione
e di flessione, sub-anchilosi dell'articolazione tibio-tarsica sinistra con il piede atteggiato in equinismo, deficit del controllo posturale (l'elettromiografia evidenza segni di sofferenza neurogena), andatura difficoltosa con netta zoppia, limitata a pochi passi, possibile con appoggio bilaterale che limitano l'autonomia funzionale della perizianda sia in ambiente domestico e in particolare all'esterno di tale ambiente, necessitando dell'aiuto costante di terzi”.
Non può dubitarsi del fatto che tale tipologia di esiti funzionali gravemente invalidanti, specie per ciò che attiene all'andatura difficoltosa, con appoggio bilaterale e limitata a pochi passi, rappresenti un quid pluris rispetto al normale esito delle fratture plurime causate dall'incidente, anche in considerazione della necessità, evidenziata dal primo c.t.u., evidentemente allo scopo di preservare nel tempo il minimo di funzionalità residua, che la si sottoponga a periodici cicli (due all'anno) di “fisiokinesiterapia, CP_1 consistenti in mobilizzazione passiva e attiva anca dx, esercizi isometrici del quadricipite
e tricipite dx, esercizi assistiti e propriocettivi degli arti inferiori, esercizi di rinforzo dei muscoli degli arti inferiori, esercizi di mantenimento della stazione eretta e di trasferimento del carico, allenamento ai paSAggi posturali, esercizi di deambulazione e training del passo”.
Il rilievo attribuito in questa sede alla valutazione funzionale compiuta dal DO. Per_5
e, quindi, all'esame obiettivo della perizianda dallo stesso condotto, induce a ritenere irrilevante la circostanza che la D.SA non abbia ritenuto di procedere alla visita Per_2 della che peraltro all'atto del conferimento dell'incarico era stata CP_1 espreSAmente esclusa, “salvo il caso di assoluta necessità” (non quello della richiesta di parte), che il tecnico ha giustamente ritenuto insussistente, in considerazione del fatto
8 che l'incidenza, sulla quantificazione del danno, della patologia psichiatrica preesistente all'evento non poteva che essere fondata sull'esame della documentazione medica.
5. È fondato il quarto motivo dell'appello principale, con cui si lamenta l'erronea applicazione della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2018.
I valori monetari indicati nelle ultime tabelle esprimono l'ammontare del danno in moneta attuale al momento della liquidazione, comprensiva della svalutazione monetaria.
L'importo così liquidato a titolo risarcitorio deve essere prima devalutato all'epoca dell'evento dannoso, e in seguito maggiorato di interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.
Occorre poi attualizzare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno all'epoca in cui sono intervenuti i pagamenti parziali, prima di operarne la sottrazione.
Pertanto, facendo applicazione delle ultime tabelle milanesi (2024) e ferma restando la quantificazione dell'inabilità temporanea, non oggetto di impugnazione, il danno non patrimoniale va così quantificato all'attualità: € 408.024,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente al 50% per soggetto dell'età di 54 anni (comprensivo della componente biologica e di sofferenza morale); € 30.015,00 per inabilità temporanea (€
13.225,00 per 115 giorni di inabilità totale;
€ 10.350,00 per 120 giorni di inabilità temporanea al 75% ed € 6.440,00 per 112 giorni di inabilità temporanea al 50%) ed €
68.004,00 per incremento del 25% sul danno biologico, per un totale di € 506.043,00.
La devalutazione di detto importo da giugno 2024 (data di pubblicazione delle ultime tabelle milanesi) ad al gennaio 2008, epoca del sinistro, porta ad € 380.769,75.
Su detto importo vanno poi applicati la rivalutazione in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del sinistro e gli interessi compensativi per ritardato pagamento maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate (Cass., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), fino a luglio 2009, data del pagamento di € 165.000,00 da parte della compagnia di assicurazioni, ottenendosi il seguente importo, per capitale rivalutato più interessi: € 406.660,39 (di cui € 8.757,70 per rivalutazione ed € 17.132,94 per interessi).
Da tale importo va quindi sottratto l'importo pagato nel luglio 2009, ottenendosi €
241.660,39.
Su tale ultimo importo vanno applicati la rivalutazione in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e gli interessi compensativi per ritardato pagamento maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate dal luglio 2009 al maggio 2019 data del pagamento di € 198.938,27 da parte della compagnia di assicurazioni, ottenendosi il seguente importo, per capitale rivalutato più interessi: €
298.786,22 (di cui € 28.032,61 per rivalutazione ed € 29.093,22 per interessi).
Da tale importo va quindi sottratto l'importo pagato nel magio 2019, ottenendosi €
99.847,95.
9 La steSA operazione va ripetuta su tale ultimo importo da maggio 2019 fino all'attualità, ottenendosi l'importo di € 129.482,89 (di cui € 17.972,83 per rivalutazione ed € 11.662,31 per interessi), somma che esprime il credito risarcitorio attuale, al netto dei pagamenti parziali intervenuti nelle more, per la quale va pronunciata condanna dell'appellante, in solido con gli eredi di . Persona_1
6. Con il primo motivo dell'appello incidentale viene censurata la dichiarazione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro casalingo, in quanto proposta solo con le difese conclusionali.
Secondo l'appellante incidentale, nella generica formulazione delle conclusioni dell'atto introduttivo, con cui veniva chiesto il “pagamento di tutti danni patiti e patendi dalla sig.ra
”, deve ritenersi compresa l'indicazione della voce di danno Controparte_1 patrimoniale da perdita della capacità di lavoro casalingo;
inoltre nell'atto introduttivo è stato chiaramente dedotto che, a seguito dell'incidente, la donna necessitava dell'aiuto di terzi per compiere i più elementari movimenti in ambiente domestico e tutte le attività giornaliere, come fare la spesa, e il c.t.u. ha confermato tali deduzione, indicando che i postumi permanenti residuati impediscono la normale attività lavorativa di casalinga.
Il motivo è infondato.
Pur ammettendo la possibilità di una generica indicazione del petitum risarcitorio nell'atto introduttivo, in considerazione del regime delle preclusioni operante nel giudizio di primo grado la precisazione delle diverse componenti del danno richiesto deve essere fatta neceSAriamente entro l'udienza di trattazione e la sua appendice scritta, tanto più nel caso in esame, in cui, come evidenziato dal primo giudice, nell'atto introduttivo sono state esposte le ragioni della domanda con riferimento esclusivo al danno non patrimoniale, senza alcun riferimento a conseguenze del sinistro di tipo patrimoniale.
Corretto è, quindi, il rilievo di inammissibilità della domanda, rilevandosi che, in ogni caso, la domanda, ove ritenuta ammissibile, sarebbe stata inevitabilmente destinata al rigetto.
Il danno da perdita della capacità di lavoro casalingo è essenzialmente un danno da lucro ceSAnte, conseguente al mancato risparmio della spesa relativa all'esecuzione delle attività normalmente svolte in ambito domestico;
esso, quindi, non può essere liquidato in via equitativa, ma necessità della prova relativa alla sua sussistenza, prova che ha ad oggetto gli esborsi sostenuti per farsi sostituire nel lavoro casalingo e che nel presente giudizio non è stata in alcun modo fornita.
Peraltro, dalle osservazioni alla c.t.u. è emerso che la ercepisce un'indennità CP_1 di accompagnamento, che è evidentemente destinata a fronteggiare anche le spese rese neceSArie dalla sopraggiunta inabilità al lavoro domestico.
Tale ultimo rilievo induce a ritenere irrilevante l'accertamento, sollecitato dall'appellante principale, relativo al valore capitalizzato delle prestazioni erogate dall'Inps in favore dell'appellata: a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di tale richiesta, in riferimento alle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento il principio della compensatio lucri cum damno, invocato dalla , può operare per la Pt_1
10 liquidazione del danno patrimoniale per spese di assistenza (Cass., n. 29307/2024), non certo per la liquidazione del danno non patrimoniale, a cui è circoscritto l'oggetto del giudizio.
7. Il secondo motivo dell'appello incidentale, riguardante la liquidazione delle spese da parte del tribunale, è fondato per quanto di ragione.
Il tribunale non ha fatto applicazione dello scaglione corretto, che, in presenza di un accoglimento della domanda, deve essere determinato in base al decisum, sia pure a seguito della rideterminazione operata con la presente sentenza.
Pertanto, considerato che alla data del deposito della sentenza impugnata, l'importo dovuto, al netto del primo acconto, era pari a € 241.660,39, lo scaglione corretto da applicare era quello da € 52.001,00 a € 260.000,00, con conseguente determinazione del compenso medio in € 14.103,00.
8. Alla riforma, sia pure parziale, della sentenza impugnata consegue la necessità di nuova decisione sulle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio, che vanno regolamentate considerando l'esito complessivo del giudizio e, pertanto, poste a carico dell'appellante e degli eredi del , in solido, nella misura di tre quarti, in Per_1 considerazione dell'accoglimento parziale della domanda in relazione al quantum, con liquidazione parametrata alle tabelle di cui al d. m. 55/2014 e con applicazione di valori medi relativi allo scaglione corrispondente all'importo complessivamente liquidato (o liquidabile in primo grado, prima del secondo acconto), avuto riguardo all'attività difensiva svolta;
il restante quarto va compensato tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 152/2019 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 29.4.2019, proposto da
[...]
, con citazione notificata in Parte_2 data 20.5.2020, nei confronti di nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , in qualità di eredi di e sull'appello
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_1 incidentale proposta dalla con comparsa di risposta del 25.10.2019, così CP_1 provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata:
1) ridetermina l'importo oggetto di condanna, di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza del tribunale, già detratti gli acconti versati nel corso del giudizio, in €
129.482,89, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna , e , in Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 qualità di eredi di , e e Persona_1 CP_6 Controparte_7 [...]
– rappresentanza generale per l'Italia, in solido Parte_1
11 tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata di tre quarti delle spese CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in tale quota per il primo grado in €
10.577,25 (3/4 di € 14.103,00) e per il presente grado in € 10.737,75 (3/4 €
14.317,00) per compensi, a cui aggiungere tre quarti degli esborsi e il rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa;
dichiara compensato tra le parti il restanti quarto.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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