Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03715/2026REG.PROV.COLL.
N. 03506/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3506 del 2025, proposto da
IA PI EC, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Morgese ed Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 202/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. DA LA e uditi per le parti gli avvocati Francesco Muscatello, per delega dell'avvocato Annalisa Morgese, e l'avvocato dello Stato Daniela Canzonieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1 – L’appellante è proprietaria di un immobile settecentesco, sito nel centro storico del comune di Acquaviva delle Fonti, originariamente parte integrante del più ampio complesso della chiesa-monastero di S. RA.
Nell’attuale stato di fatto, cortile e porticato sono stati, a seguito degli svariati interventi operati dalla proprietà, trasformati da area cortilizia aperta in locale integralmente chiuso (adibito a garage/deposito).
2 - Con il provvedimento oggetto di causa la Soprintendenza ha decretato la sanzione ripristinatoria, ai sensi dell’art. 160, co 1, del D.Lgs. n.42/2004, in relazione alla rilevata “tompagnatura di due finestre preesistenti sulla muratura di confine ovest con la chiesa di Santa RA”. Più precisamente, l’amministrazione ha contestato alla ricorrente di aver chiuso dall’esterno, senza titolo e autorizzazione, due finestre della sagrestia della confinante chiesa, mediante realizzazione, all’interno della sua proprietà (ed in particolare in quello che originariamente era l’antico chiostro, acquistato unitamente agli altri locali nel 1986) di una tompagnatura posta a chiusura delle luci presenti nel muro contermine che distingue da un lato la sagrestia (rimasta in proprietà pubblica unitamente alla chiesa) e dall’altro la proprietà privata.
3 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Puglia, contestando la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere e sostenendo che la tompagnatura in questione sarebbe stata già rinvenuta all’atto dell’acquisto e che si sarebbe limitata, in sede di esecuzione della manutenzione autorizzata con A.E. n.51/1988, a sostituire il preesistente muro in tufo non intonacato con pannelli di più moderno materiale intonacati dal lato di sua proprietà.
4 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, a seguito di appositivo approfondimento tramite verificazione, ha respinto il ricorso.
5 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5.1 – Con un primo ordine di censure l’appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incentrata esclusivamente sulla questione della datazione della “chiusura” delle finestre, senza affrontare adeguatamente il punto nodale posto con il ricorso, vale a dire la configurabilità di un vincolo a carico della proprietà che potesse legittimare i poteri esercitati dal Ministero.
Al riguardo, l’appellane precisa che, con il ricorso di primo grado, aveva contestato il potere esercitato dal Ministero, adducendo l’estraneità a vincoli di sorta dell’immobile di sua proprietà.
Con l’appello aggiunge che la natura di bene culturale di un determinato immobile ex art. 42, lett. g del D.Lgs. non si estende automaticamente agli immobili vicini, posto che per l’apposizione di vincoli indiretti su beni privati è necessario un procedimento amministrativo specifico ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto.
5.2 – L’appellante sostiene che anche sulla questione dell’epoca di chiusura della finestra la sentenza giungerebbe a conclusioni non condivisibili.
Nello specifico, a differenza di quanto ritenuto dal Verificatore con conclusioni recepite acriticamente dal TAR, per l’appellante, la tavola progettuale allegata alla A.E. n. 51/88 riporta una doppia linea continua, proprio per indicare la chiusura delle finestre.
L’appellante sottolinea, inoltre, che il tecnico riferisce l’imprecisione non alla tavola allegata all’A.E. n. 51/1988 in cui era progettista, ma alla DIA del 2008 del cui intervento era progettista altro tecnico. Quanto all’attendibilità di tali dichiarazioni, l’appellante ricorda che con le memorie ex art. 73 c.p.a. era stata chiesta la prova per testi proprio a mezzo del menzionato tecnico, ma su tale istanza il TAR non si era pronunciato; inoltre, rappresenta che lo stesso tecnico è stato sentito quale teste nel procedimento penale, sotto il vincolo ex art. 497 c.p.p., a rendere dichiarazioni veritiere.
5.3 – L’appellante critica anche le argomentazioni utilizzate dal Verificatore per configurare la servitù “per destinazione del padre di famiglia”.
Secondo l’appellante, il Verificatore avrebbe surrettiziamente esonerato il Comune di Acquaviva dalla prova dell’esistenza della servitù, che viceversa gravava sull’Ente, quale proprietario dell’immobile. In ogni caso, per l’appellante, è stato introdotto un argomento che non faceva assolutamente parte dell’oggetto del giudizio, circoscritto dall’impugnazione di un provvedimento del Ministero, che giammai aveva inteso far riferimento all’esistenza di servitù.
5.4 – L’appellante, insiste, in ogni caso, per l’ammissione della prova testimoniale ex art. 63, III comma, c.p.a., già dedotta in primo grado.
6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
Il provvedimento impugnato giustifica la sanzione irrogata rilevando che la chiusura delle finestre era stata “eseguita su bene culturale, ovvero sulla muratura di condivisione dell'unità immobiliare di proprietà privata, individuata al fg. 46, particella 1920, sub. 6, con la Sagrestia della chiesa di Santa RA, evidenziando che su tale muro insistono le due finestre chiuse”; “la succitata opera, in assenza di autorizzazione, realizzata sul muro di condivisione con il bene culturale denominato Sagrestia della chiesa di Santa RA, ovvero la tompagnatura delle due finestre, ha alterato la luce all'interno della sagrestia della chiesa di Santa RA, compromettendone anche l'utilizzazione in quanto priva di luce naturale e, pertanto, ha arrecato un danno al bene culturale, determinando l'applicabilità dell'art. 160 del D. Lgs. 42/2004”.
6.1 – Avuto riguardo alle caratteristiche dell’intervento contestato ed al peculiare contesto nel quale questo si è materializzato – e cioè sulla muratura di condivisione della proprietà dell’appellante con quella del bene culturale – non appaiono pertinenti le censure con le quali si contesta alla radice la sussistenza del potere esercitato nel caso di specie dalla Soprintendenza.
Invero, è pacifico che le finestre - di cui si contesta la chiusura – fossero quelle della sagrestia della chiesa, ovvero del bene culturale, che l’intervento ha indubbiamente alterato senza alcun titolo (cfr. art 21, comma quarto, del Dlgs 4272004: “… l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente…”).
Deve anche rilevarsi che l’appellante neppure contesta la natura comune del muro tra la sagrestia ed il suo immobile (in ogni caso, cfr. art. 880 del Codice Civile: “il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”).
La Sovrintendenza, già durante il procedimento, aveva inoltre rilevato che “la chiesa di Santa RA in quanto bene immobile di un ente ecclesiastico avente più di settanta anni è tutelata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/2004, cosiddetto vincolo ope legis, anche in mancanza di una verifica dell'interesse culturale effettuata ai sensi dell'art.12 del citato decreto, pertanto la sagrestia, è una parte di tale immobile, e il muro di confine fra la sagrestia е l'immobile di proprietà della ricorrente è tutelato in quanto parte della proprietà ecclesiastica”.
Anche il Tar aveva già rilevato che la chiesa di Santa RA era vincolata ope legis sin dal 1939 ed al riguardo l’appellante non ha svolto alcuna contestazione.
6.2 – Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi pacifico che l’intervento contestato ha interessato un bene vincolato, sicché la Sovrintendenza è legittimamente intervenuta, facendo applicazione delle norme pubblicistiche poste a tutela del bene (art. 160 del TU Beni culturali), a prescindere da ogni aspetto civilistico relativo alla sussistenza di una servitù. Ne deriva l’irrilevanza degli argomenti che attengono a tale aspetto, da ritenersi, come sottolineato dalla stessa parte appellante, ultroneo rispetto all’oggetto del presente giudizio.
7 – Quanto alla supposta preesistenza della chiusura delle due finestre devono essere confermate le valutazioni del Giudice di primo grado che escludono detta evenienza.
Tale conclusione risulta frutto dell’approfondimento disposto dal Tar che ha concluso in aderenza alle risultanze della verificazione, in base alla quale “la piana lettura delle tavole grafiche allegate all’A.E. n.51/1988 ed alla DIA n.314/2008 evidenzia concordemente uno stato di fatto del tutto incompatibile con quanto sostenuto dalla ricorrente: le due finestre sono, infatti, riportate come luci aperte, prive di qualunque tompagnatura. Neppure nella relazione illustrativa della manutenzione straordinaria di cui alla A.E. n.51/1988 si trova traccia descrittiva di tale intervento”.
Tale accertamento, ritualmente effettuato dall’ausiliario del Giudice nel contraddittorio delle parti, non può essere scalfito dai rilievi dell’appellante, che si basano pressoché unicamente sulle dichiarazioni del suo tecnico.
Per tali ragioni vanno disattese anche le istanze istruttorie formulate nel presente giudizio.
8 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero appellato, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
DA LA, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DA LA | RI ET |
IL SEGRETARIO