Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2143/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
13/05/52 - NATO AD Parte_2
AGRIGENTO IL 09/02/89 rapp. e dif. dall'Avv. Carmelo Bruno
ATTORI
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTRICI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 02/10/2024
e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, la ed esponevano a sostegno Controparte_1 dell'azione oggi intrapresa di avere acquistato presso la convenuta un'autovettura la quale s'era rivelata affetta da gravi difetti. Assumevano ancora di avere in
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Accertamento Tecnico Preventivo all'esito del quale era emerso che l'autoveicolo in argomento era afflitto di vizi tali da renderne antieconomica la riparazione ed i danni riscontrati ammontavano ad euro 8.000,00.
Concludevano quindi chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 24.091,85 comprensiva del danno ex art. 1494 c.c. La optava per la contumacia. Celebrata Controparte_1
l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 04/06/2025, la causa era trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in Controparte_1 giudizio benchè ritualmente evocata. Nel merito la domanda attorea è fondata e va perciò accolta per quanto di ragione. In punto di diritto si rileva che la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal DPR n. 224/1988 emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al DLGS n.
206/05 configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, (relativamente ai danni di cui all'art. 11 dello stesso D.P.R.) una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla
2 colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (cfr. artt. 1, 6 e 7). In particolare il legislatore nazionale, dando attuazione alla direttiva comunitaria, ha inteso accordare una tutela più ampia al consumatore, superando i rigorosi limiti che in precedenza essa incontrava sia nell'ambito del rapporto con il venditore, in considerazione della contenuta azionabilità nel tempo dei diritti di garanzia riconosciuti dalla disciplina ordinaria della vendita, sia al di fuori del rapporto negoziale, in quanto ancorata agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Nell'indicata prospettiva di una più ampia ed efficace tutela del consumatore si colloca, per l'appunto, l'art. 4 del cit. D.P.R., il quale prevede al comma 1 che «quando il produttore non sia individuato,
è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto». Per quanto rileva in questa sede, merita precisare che il medesimo articolo 4 prevede: al comma 2, le modalità con cui va formulata la preventiva richiesta del danneggiato al fornitore («la richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con
3 ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente»); al comma 3, il termine entro il quale il fornitore, che sia stato evocato in giudizio senza la preventiva richiesta del danneggiato, deve effettuare la comunicazione dei dati del produttore, al fine di provocarne la chiamata in causa ed (eventualmente) ottenere la propria estromissione dal giudizio («se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi»), salva «in ogni caso» la possibilità di ottenere dal giudice, alla prima udienza, un ulteriore termine «se le circostanze lo giustificano» (comma 4); infine al comma 5 l'eventuale assunzione della lite da parte del produttore che non contesti l'indicazione, con conseguente estromissione del fornitore e rimborso delle spese in suo favore da parte del danneggiato («il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. Questo l'ambito normativo di
4 riferimento. Nel merito la domanda attorea come già cennato è apparsa meritevole di accoglimento non avendo la convenuta resasi contumace negato le circostanze di causa e cioè in particolare l'aver venduto agli attori un'auto difettosa. Il Tribunale ritiene, che dei vizi accertati sull'autovettura acquistata dagli attori da potere della convenuta deve rispondere quest'ultima ai sensi dell'art. 132 comma 3 del Codice del Consumo.
Detta disposizione sancisce la presunzione di preesistenza del difetto di conformità che si presenta entro sei mesi dalla consegna del bene (nel caso in esame il 20/05/2024 data di definizione del procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo). Orbene dubbio alcuno può nutrirsi nell'ambito della vicenda che ci occupa del connotarsi del diritto attoreo a sentir condannare la convenuta al pagamento del complessivo importo euro 24.091,85 pari alla somma dovuta quale riduzione del prezzo d'acquisto e del risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati dalla domanda fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma di anno in anno rivalutata, dal suddetto giorno al pagamento. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
condanna la CP_1
al pagamento della somma di euro 24.091,85 in
[...]
favore di e con la Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che comprensive di quelle sostenute per l'instaurazione del giudizio di Accertamento Tecnico
Preventivo liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 05/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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