Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025 , nella causa iscritta al n. 812 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022 +819/2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti Claudio Paoletti e Biagio Paoletti, con i quali elettivamente domicilia in
Benevento, al Viale dei Rettori n. 38, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via via Foschini, 28, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi successivamente riuniti depositato parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti n. prot. . 1100.21/06/2021.0169890 e n. prot. . CP_1 CP_1 1100.21/06/2021.0169891 con cui l' di Benevento ha riconosciuto all'istante, per CP_1 gli anni 2017 e 2018, giornate di lavoro agricolo ulteriori rispetto a quelle registrate, in relazione al rapporto di lavoro con la società Casazza Società Agricola srls In particolare il ricorrente ha dedotto di avere lavorato negli anni 2017 e 2018 alle dipendenze della società Casazza Società Agricola S.r.l.s. , con contratto a tempo determinato , come operaio bracciante agricolo occupandosi della struttura agrituristica connessa all'attività agricola, svolgendo funzioni di supporto ed ausilio al titolare.. CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso per la infondatezza dell'avversa domanda.
Il procedimento in data 15.7.2022 veniva sospeso sino alla definizione del giudizio n.
859/21 RG pendente innanzi al Tribunale di Avellino. sulla legittimità del verbale di accertamento presupposto.
Riassunto il giudizio, all'odierna udienza, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Nel merito il ricorso è fondato. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza,la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che il ricorrente in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso),
i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo
2001 n. 3975).
A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
È, inoltre, pacifico che il regime naturale del rapporto lavorativo fra familiari non è quello di lavoro subordinato. Il punto di partenza è la presunzione che nell'ambito della famiglia il lavoro è prestato non a titolo di lavoro subordinato, ma in esplicazione di quella mutua solidarietà tipica dell'istituto della famiglia. Questa presunzione è tuttavia suscettibile di prova contraria quando si pervenga rigorosamente alla conclusione che veramente si è in presenza di lavoro subordinato con accertamento degli elementi dell'art. 2094 del Codice Civile. Va, inoltre, precisato che la giurisprudenza prevalente ritiene che, in difetto della convivenza, e particolarmente in caso di costituzione di un nucleo familiare autonomo, non si ritiene operante la presunzione di gratuità, frequentemente sottolineandosi però l'onere dell'interessato di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e specificamente l'obbligatorietà della prestazione e il vincolo di subordinazione (cfr.
Cass. n. 5471/1980, n. 3062/1983, il 5373/1983, n. 1464/1985, n. 620/1989, n.
7920/1991, n. 14579/1999; in senso contrario Cass. n. 10923/2000, che però esclude la necessità della convivenza con riferimento alla specifica ipotesi di prestazioni lavorative di collaborazione familiare ed assistenza). (cass.1218/2004)
* Ebbene nei fatti il procedimento ha avuto origine dal Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2018014189 del 14/09/2020 , con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro di Avellino, nel corso di accertamento ispettivo nei confronti della società Parte_2
rilevava, tra le altre, incongruenze tra le dichiarazioni rese dal lavoratore e le
[...] risultanze datoriali, da cui il riconoscimento di giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle comunicate e registrate.
Quanto alla specifica posizione, del ricorrente gli ispettori ritenevano che nei giorni
01/05/2017, 23/12/2017, 16 e 26/05/2018, 19 e 29/07/2018, 12 e 31/08/2018 e
06/09/2018, il fosse in realtà presente in quanto rinvenivano ricevute Parte_1 fiscali per attività di ristorazione in cui era necessaria la presenza del cuoco (menù a prezzo fisso, buffet)
Sul punto si osserva che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703) .Infatti il verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo loro: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale. Ciò in conformità all'orientamento della corte Corte (Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”.
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Tanto premesso con sentenza n. 1074/2024 del 13/11/2024 il Tribunale di Avellino ha dichiarato infondato l'accertamento ispettivo di cui all'n. 2018014189/DDL in ordine alla posizione del ricorrente.
Il Tribunale ha accertato che il sig. aveva iniziato a svolgere le mansioni Parte_1 di cuoco solo a far data dal 2019, ossia in epoca successiva al periodo interessato dall'accertamento non essendovi prova che egli le svolgesse anche in precedenza ed almeno in prevalenza rispetto alle mansioni di operaio (O.T.D.).
In definitiva alla luce della sentenza n. n. 1074/2024 pubbl. il 13/11/2024 del Tribunale di Avellino che ha dichiarato infondato l'accertamento ispettivo di cui all'impugnato verbale n. 2018014189/DDL in ordine, tra le altre, alla posizione del lavoratore il ricorso va accolto e, per l'effetto va annullato il provvedimento Parte_1 o n. prot. 1100.21/06/2021.0169890 ed il provvedimento n. prot. . CP_1 CP_1
1100.21/06/2021.0169891
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima considerata l'assenza di accertamenti e la natura delle questioni affrontate e con l'aumento per la riunione di due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento n. prot. CP_1
1100.21/06/2021.0169890 ed il provvedimento prot. . 1100.21/06/2021.0169891; CP_1 CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €3.506,10 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione Così deciso in Benevento, 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari