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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1498/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
.ta An
- ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Maglio e Francesca entrambi del Foro di Lodi;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 15.01.2025 e 16.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 26.07.2024 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di Lo eparazione personale dei coniugi CP_2 alle statuizioni concernenti le figlie minori e , la ricorrente ha chiesto che venga Persona_1 Per_2 disposto l'affido condiviso ad entrambi i a alente presso di sé; di assegnare la casa familiare al marito;
di disporre che le figlie possano vedere liberamente il padre;
inoltre, la ricorrente ha CP_ chiesto che il sig. ersi la somma mensile di € 800,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al ma ento delle figlie e € 200,00 mensili a titolo di contributo al proprio mantenimento.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in CA ND (LO) in data 29.07.2005; Controparte_1
pagina 1 di 3 - che dalla relazione sono nate le figlie , in data 01.04.2007, e , in data 17.07.2009; Persona_1 Per_2
- di avere un'altra figlia, nata il [...] da una precedente relazione, che dal 2014 vive da Persona_3 sola ed è economicame e;
- di essersi trasferita nel giugno 2024, insieme alle figlie, in un immobile a CA ND, condotto in locazione al costo annuo di € 4.550,00;
- di lavorare come impiegata e di percepire uno stipendio mensile pari a circa € 1.300,00; di essere proprietaria di un immobile in CA ND, concesso in comodato gratuito alla madre;
- che il marito è lavoratore autonomo e percepisce un reddito pari a circa € 53.152,00 annui;
che è altresì proprietario di diversi immobili, tra i quali la ex casa familiare.
1.2. Con comparsa depositata il 05.11.2024 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e alle domande concernenti il regime di affido, collocamento e visite delle figlie minori. Inoltre, il resistente ha rappresentato di essere disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento indiretto per le figlie la somma complessivi € 450,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, stante l'indipendenza economica di quest'ultima.
1.3. All'udienza del 22.11.2024 sono comparse personalmente le parti. CP_ Il sig. a reso le seguenti dichiarazioni: “Sono proprietario della casa coniugale, di un cascinale che utilizzo per la mia attività e di un immobile a Groppello, ricevuto in eredità, che viene utilizzato per le vacanze della famiglia. Vivo da solo nella casa coniugale.
La casa coniugale è gravata da un mutuo di € 900,00 mensili;
preciso che il mutuo è stato contratto per finanziare la mia attività professionale. Anche il cascinale è gravato da un finanziamento di € 400,00 mensili, l'ho comprato all'asta in quanto confinante con un mio magazzino, nel cascinale c'è un appartamento che avevo iniziato a ristrutturare, poi ho interrotto i lavori perché la sig.ra non era interessata a trasferirvisi, ho sistemato solo il porticato che utilizzo per la mia attività”. Pt_1
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io vivo in un immobile in locazione e pago € 350,00 mensili oltre circa Pt_1
€ 50,00 le spese condominiali. Guadagno circa € 1.300 mensili netti. Ho un appartamento in comodato d'uso gratuito a mia madre.”
La Giudice ha quindi formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso;
collocamento prevalente delle minori presso la madre;
visite libere con il padre garantendo almeno i weekend alternati e periodi equi presso ciascun genitore durante le vacanze;
assegno unico nella misura del 100% a favore della madre;
€ 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata.
1.4. All'udienza del 17.01.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. La domanda di separazione personale, avanzata da entrambe le parti, va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
3. Il Tribunale ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alle figlie e ai rapporti economici tra le parti.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in CA ND (LO) in data 29.07.2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di CA ND (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2005);
2) dispone che le figlie e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in CA ND, Via Marconi n. 31;
3) prende atto che il sig. continuerà a vivere nella ex casa familiare, sita in CA Controparte_1 ND (LO), Via Enrico rietà esclusiva, dalla quale la sig.ra ha asportato i Pt_1 propri beni ed effetti personali;
4) prende atto che ciascun genitore si impegna a informare l'altro dell'eventuale trasferimento presso altra abitazione;
5) dispone che il padre e le figlie possano accordarsi liberamente per le visite, garantendo i week end alternati e periodi equi di permanenza pressa ciascun genitore;
quanto al periodo natalizio, le figlie trascorrano il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, ad anni alterni;
quanto al periodo pasquale, le figlie trascorreranno la Pasqua con un genitore (quello con cui non ha trascorso il giorno di Natale) e il lunedì di Pasquetta con l'altro genitore;
per le altre festività e ponti si applicherà il criterio dell'alternanza;
6) dispone che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 la somma co 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% da Parte_1
8) prende atto che i genitori danno il reciproco assenso al rilascio della carta di identità delle figlie e di ogni altro documento anagrafico amministrativo riferibile alle stesse;
9) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
10) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA ND di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
11) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 03.02.2025
La Giudice rel. est La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1498/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
.ta An
- ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Maglio e Francesca entrambi del Foro di Lodi;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento;
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni depositate nel fascicolo telematico il 15.01.2025 e 16.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 26.07.2024 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale di Lo eparazione personale dei coniugi CP_2 alle statuizioni concernenti le figlie minori e , la ricorrente ha chiesto che venga Persona_1 Per_2 disposto l'affido condiviso ad entrambi i a alente presso di sé; di assegnare la casa familiare al marito;
di disporre che le figlie possano vedere liberamente il padre;
inoltre, la ricorrente ha CP_ chiesto che il sig. ersi la somma mensile di € 800,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al ma ento delle figlie e € 200,00 mensili a titolo di contributo al proprio mantenimento.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in CA ND (LO) in data 29.07.2005; Controparte_1
pagina 1 di 3 - che dalla relazione sono nate le figlie , in data 01.04.2007, e , in data 17.07.2009; Persona_1 Per_2
- di avere un'altra figlia, nata il [...] da una precedente relazione, che dal 2014 vive da Persona_3 sola ed è economicame e;
- di essersi trasferita nel giugno 2024, insieme alle figlie, in un immobile a CA ND, condotto in locazione al costo annuo di € 4.550,00;
- di lavorare come impiegata e di percepire uno stipendio mensile pari a circa € 1.300,00; di essere proprietaria di un immobile in CA ND, concesso in comodato gratuito alla madre;
- che il marito è lavoratore autonomo e percepisce un reddito pari a circa € 53.152,00 annui;
che è altresì proprietario di diversi immobili, tra i quali la ex casa familiare.
1.2. Con comparsa depositata il 05.11.2024 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e alle domande concernenti il regime di affido, collocamento e visite delle figlie minori. Inoltre, il resistente ha rappresentato di essere disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento indiretto per le figlie la somma complessivi € 450,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, stante l'indipendenza economica di quest'ultima.
1.3. All'udienza del 22.11.2024 sono comparse personalmente le parti. CP_ Il sig. a reso le seguenti dichiarazioni: “Sono proprietario della casa coniugale, di un cascinale che utilizzo per la mia attività e di un immobile a Groppello, ricevuto in eredità, che viene utilizzato per le vacanze della famiglia. Vivo da solo nella casa coniugale.
La casa coniugale è gravata da un mutuo di € 900,00 mensili;
preciso che il mutuo è stato contratto per finanziare la mia attività professionale. Anche il cascinale è gravato da un finanziamento di € 400,00 mensili, l'ho comprato all'asta in quanto confinante con un mio magazzino, nel cascinale c'è un appartamento che avevo iniziato a ristrutturare, poi ho interrotto i lavori perché la sig.ra non era interessata a trasferirvisi, ho sistemato solo il porticato che utilizzo per la mia attività”. Pt_1
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io vivo in un immobile in locazione e pago € 350,00 mensili oltre circa Pt_1
€ 50,00 le spese condominiali. Guadagno circa € 1.300 mensili netti. Ho un appartamento in comodato d'uso gratuito a mia madre.”
La Giudice ha quindi formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso;
collocamento prevalente delle minori presso la madre;
visite libere con il padre garantendo almeno i weekend alternati e periodi equi presso ciascun genitore durante le vacanze;
assegno unico nella misura del 100% a favore della madre;
€ 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata.
1.4. All'udienza del 17.01.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. La domanda di separazione personale, avanzata da entrambe le parti, va accolta.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente e quelle di parte resistente, che ha aderito alla domanda di separazione, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
3. Il Tribunale ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alle figlie e ai rapporti economici tra le parti.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in CA ND (LO) in data 29.07.2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di CA ND (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2005);
2) dispone che le figlie e vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in CA ND, Via Marconi n. 31;
3) prende atto che il sig. continuerà a vivere nella ex casa familiare, sita in CA Controparte_1 ND (LO), Via Enrico rietà esclusiva, dalla quale la sig.ra ha asportato i Pt_1 propri beni ed effetti personali;
4) prende atto che ciascun genitore si impegna a informare l'altro dell'eventuale trasferimento presso altra abitazione;
5) dispone che il padre e le figlie possano accordarsi liberamente per le visite, garantendo i week end alternati e periodi equi di permanenza pressa ciascun genitore;
quanto al periodo natalizio, le figlie trascorrano il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, ad anni alterni;
quanto al periodo pasquale, le figlie trascorreranno la Pasqua con un genitore (quello con cui non ha trascorso il giorno di Natale) e il lunedì di Pasquetta con l'altro genitore;
per le altre festività e ponti si applicherà il criterio dell'alternanza;
6) dispone che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Controparte_1 la somma co 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% da Parte_1
8) prende atto che i genitori danno il reciproco assenso al rilascio della carta di identità delle figlie e di ogni altro documento anagrafico amministrativo riferibile alle stesse;
9) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
10) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA ND di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
11) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 03.02.2025
La Giudice rel. est La Presidente dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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