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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1234/2025 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
DECRETO SULLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO R.G. 1234-1/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sig.ri Magistrati:
LO Giglio Presidente
Luca Marzullo IU relatore
EN AC IU
letto il ricorso, assegnato allo scrivente in data 12.03.2025 depositato da Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' elettivamente domiciliato nello studio del suddetto procuratore in Perugia Via Campo di Marte 6/d, avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
visto l'articolo 28 bis e 35 bis del decreto legislativo n° 25/ 2008, come successivamente modificati da ultimo con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nel testo modificato il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, e da ultimo dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 nonché da ultimo dal del D.L. 23 ottobre 2024, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 2-bis), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187; vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni ai sensi dell'art. 35 bis, c. 3, lett. c, del d. lgs. 25/2008 Ricorrente
Contro
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia; Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
****
All'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025 letti gli artt. 29 e 35 bis d. Lgs. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.; letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva “del provvedimento impugnato” presentata dal ricorrente e visto l'art. 35 bis, comma 4, del d.lgs. 25/2008; visto l'art. 35 bis, comma 4, del d.lgs. 25/2008, nel testo introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 23 ottobre 2024, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 2-bis), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, a tenore del quale: “Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo”; rilevato che a mente del d.l. 158/2024 che ha inserito il nuovo comma 4, le relative disposizioni si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e che, ancora, il d.l. 158/2024 è stato abrogato dalla 187/2024 di conversione del d.l. 145/2024, le cui disposizioni sono applicabili decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
* * * dato atto che ai sensi degli artt. 35 bis, commi 3 e 4, d. lgs. 25/2008, nel testo ratione temporis applicabile, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b); considerato che l'art. 28 bis del d.l. 25/2008 prevede procedure accelerate per la trattazione delle domande reiterate (comma I lett. a), delle domande proposte da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura (comma II lett. c) e delle domande manifestamente infondate ai sensi dell'art. 28 ter (comma II lett. d); osservato più nel dettaglio che:
- l'art. 28-bis, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, nei casi di domanda reiterata
“provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”;
- l'art. 28, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, “il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis”;
- fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28-bis, co 1, richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l'art. 29, co.
1-bis, prevede che “nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica” e l'art. 28-bis, co. 1, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”; - nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;
- l'art. 28, co. 1 cit., prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della Commissione territoriale, “la Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente”;
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023 (nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è posto a presidio del principio di effettività della tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
- tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale Bolognese, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SS.UU. al rilievo d'ufficio svolto nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle SS.UU., dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica, dunque non solo un eventuale superamento dei termini, ma anche la mancata comunicazione da parte della Commissione territoriale della decisione del suo Presidente all'esito dell'esame preliminare, come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza;
precisato, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della Commissione territoriale circa l'esito dell'esame preliminare svolto in ordine alla determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008, e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2, D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla Commissione Territoriale ovvero entro 5 giorni nei casi di decisione di inammissibilità;
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale” (sottolineatura aggiunta);
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla Commissione deve avvenire
“immediatamente” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente;
rilevato che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
osservato che:
- incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
- di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della Commissione territoriale che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata e dunque: A) la data di avvenuta comunicazione al richiedente asilo della decisione del Presidente della Commissione territoriale ad esito dell'esame preliminare e B) le date della:
1. manifestazione della volontà di richiedere asilo, 2. formalizzazione della domanda, 3. trasmissione alla Commissione territoriale, 4. audizione (in ipotesi di manifesta infondatezza), 5. decisione;
richiamata dunque la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 e i principi in essa affermati e così sintetizzabili:
1) Il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela;
esso è un principio generale dell'ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE;
2) proprio la qualità di principio generale della sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe;
3) la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati);
4) qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento;
ribadito che, sulla base dei citati principi, le Sezioni unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., hanno affermato che «al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)», chiarendo che «Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale» (sentenza n. 11399 /2024); rilevato che la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta in data 26 marzo 2025; che il deposito del ricorso è del 1° aprile 2025; che la decisione della Commissione è del 6 febbraio 2025 mentre la domanda amministrativa è stata presentata in data 8 febbraio 2023, mentre l'audizione presso la CT risulta svolta in data 03.02.2025; ritenuto che sul piano documentale, dunque, il richiedente ha formalizzato – anche a voler prescindere dall'epoca di manifestazione della prima volontà a riguardo – la propria domanda in sede amministrativa in data 8 febbraio 2023 e che l'audizione si è svolta due anni più tardi, in data 3 febbraio 2025 mentre la decisione la decisione è intervenuta in data 8 febbraio 2025, senza l'osservanza del termine complessivo di 9 giorni per l'espletamento della procedura accelerata, previsto ex art. 28 bis c. 2 d.lgs 25/2008; ritenuto, pertanto, che, nonostante il paese di provenienza dell'istante sia l'Egitto, che la procedura utilizzata per la trattazione della domanda è da rinvenirsi in quella ordinaria che il diniego della Commissione è stato adottato per manifesta infondatezza, in quanto le ragioni addotte per l'espatrio
“non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale”; ritenuto, in conclusione, che nel caso di specie non risulta utilizzata la procedura accelerata o che, in ogni caso, non siano stati rispettati i termini previsti;
ritenuto, dunque, in conformità all'interpretazione offerta da ultimo dalla Suprema Corte, che il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, può essere derogato solo ove sia stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità) e che, qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così
“manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (cfr. Cass. S.U. 11399/24);
PER QUESTI MOTIVI
- Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, stante l'automatica sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per effetto della tempestiva proposizione del ricorso;
Perugia, li 17/04/2025
Il giudice relatore Il presidente Luca Marzullo LO Giglio
TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
DECRETO SULLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO R.G. 1234-1/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sig.ri Magistrati:
LO Giglio Presidente
Luca Marzullo IU relatore
EN AC IU
letto il ricorso, assegnato allo scrivente in data 12.03.2025 depositato da Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' elettivamente domiciliato nello studio del suddetto procuratore in Perugia Via Campo di Marte 6/d, avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
visto l'articolo 28 bis e 35 bis del decreto legislativo n° 25/ 2008, come successivamente modificati da ultimo con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nel testo modificato il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, e da ultimo dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 nonché da ultimo dal del D.L. 23 ottobre 2024, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 2-bis), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187; vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni ai sensi dell'art. 35 bis, c. 3, lett. c, del d. lgs. 25/2008 Ricorrente
Contro
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia; Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
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All'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025 letti gli artt. 29 e 35 bis d. Lgs. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.; letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva “del provvedimento impugnato” presentata dal ricorrente e visto l'art. 35 bis, comma 4, del d.lgs. 25/2008; visto l'art. 35 bis, comma 4, del d.lgs. 25/2008, nel testo introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 23 ottobre 2024, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, lettera b), numero 2-bis), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, a tenore del quale: “Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo”; rilevato che a mente del d.l. 158/2024 che ha inserito il nuovo comma 4, le relative disposizioni si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e che, ancora, il d.l. 158/2024 è stato abrogato dalla 187/2024 di conversione del d.l. 145/2024, le cui disposizioni sono applicabili decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
* * * dato atto che ai sensi degli artt. 35 bis, commi 3 e 4, d. lgs. 25/2008, nel testo ratione temporis applicabile, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b); considerato che l'art. 28 bis del d.l. 25/2008 prevede procedure accelerate per la trattazione delle domande reiterate (comma I lett. a), delle domande proposte da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura (comma II lett. c) e delle domande manifestamente infondate ai sensi dell'art. 28 ter (comma II lett. d); osservato più nel dettaglio che:
- l'art. 28-bis, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, nei casi di domanda reiterata
“provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”;
- l'art. 28, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, “il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis”;
- fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28-bis, co 1, richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l'art. 29, co.
1-bis, prevede che “nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica” e l'art. 28-bis, co. 1, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni”; - nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;
- l'art. 28, co. 1 cit., prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della Commissione territoriale, “la Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente”;
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023 (nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è posto a presidio del principio di effettività della tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
- tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale Bolognese, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SS.UU. al rilievo d'ufficio svolto nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle SS.UU., dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica, dunque non solo un eventuale superamento dei termini, ma anche la mancata comunicazione da parte della Commissione territoriale della decisione del suo Presidente all'esito dell'esame preliminare, come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza;
precisato, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della Commissione territoriale circa l'esito dell'esame preliminare svolto in ordine alla determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008, e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2, D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla Commissione Territoriale ovvero entro 5 giorni nei casi di decisione di inammissibilità;
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale” (sottolineatura aggiunta);
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla Commissione deve avvenire
“immediatamente” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente;
rilevato che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
osservato che:
- incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
- di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della Commissione territoriale che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata e dunque: A) la data di avvenuta comunicazione al richiedente asilo della decisione del Presidente della Commissione territoriale ad esito dell'esame preliminare e B) le date della:
1. manifestazione della volontà di richiedere asilo, 2. formalizzazione della domanda, 3. trasmissione alla Commissione territoriale, 4. audizione (in ipotesi di manifesta infondatezza), 5. decisione;
richiamata dunque la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 e i principi in essa affermati e così sintetizzabili:
1) Il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela;
esso è un principio generale dell'ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE;
2) proprio la qualità di principio generale della sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe;
3) la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati);
4) qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento;
ribadito che, sulla base dei citati principi, le Sezioni unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., hanno affermato che «al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)», chiarendo che «Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale» (sentenza n. 11399 /2024); rilevato che la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta in data 26 marzo 2025; che il deposito del ricorso è del 1° aprile 2025; che la decisione della Commissione è del 6 febbraio 2025 mentre la domanda amministrativa è stata presentata in data 8 febbraio 2023, mentre l'audizione presso la CT risulta svolta in data 03.02.2025; ritenuto che sul piano documentale, dunque, il richiedente ha formalizzato – anche a voler prescindere dall'epoca di manifestazione della prima volontà a riguardo – la propria domanda in sede amministrativa in data 8 febbraio 2023 e che l'audizione si è svolta due anni più tardi, in data 3 febbraio 2025 mentre la decisione la decisione è intervenuta in data 8 febbraio 2025, senza l'osservanza del termine complessivo di 9 giorni per l'espletamento della procedura accelerata, previsto ex art. 28 bis c. 2 d.lgs 25/2008; ritenuto, pertanto, che, nonostante il paese di provenienza dell'istante sia l'Egitto, che la procedura utilizzata per la trattazione della domanda è da rinvenirsi in quella ordinaria che il diniego della Commissione è stato adottato per manifesta infondatezza, in quanto le ragioni addotte per l'espatrio
“non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale”; ritenuto, in conclusione, che nel caso di specie non risulta utilizzata la procedura accelerata o che, in ogni caso, non siano stati rispettati i termini previsti;
ritenuto, dunque, in conformità all'interpretazione offerta da ultimo dalla Suprema Corte, che il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, può essere derogato solo ove sia stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità) e che, qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così
“manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (cfr. Cass. S.U. 11399/24);
PER QUESTI MOTIVI
- Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, stante l'automatica sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per effetto della tempestiva proposizione del ricorso;
Perugia, li 17/04/2025
Il giudice relatore Il presidente Luca Marzullo LO Giglio