TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1958
TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
>
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Incompetenza della determinazione dirigenziale provinciale

    La Corte ha ritenuto che la competenza a decidere sulle proposte di modifica del PTCP, secondo la L.R. Lombardia n. 12/2005, spettava alla Giunta Provinciale. A seguito della L. n. 56/2014, tali funzioni sono state trasferite al Presidente della Provincia, come previsto dallo Statuto provinciale. Pertanto, il Presidente ha agito nell'esercizio di una competenza a lui attribuita. L'atto dirigenziale è stato considerato un mero atto di comunicazione della decisione del Presidente.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà

    Il vincolo degli 'Ambiti AL' persegue finalità sia idrogeologiche che paesaggistiche, volte alla conservazione dei caratteri morfologici del territorio. Anche se il rischio idraulico fosse mitigato, l'interesse paesaggistico permane. La prevalenza del PGRA è funzionale alla gestione del rischio idraulico e non esclude vincoli più restrittivi per la tutela del paesaggio imposti da altri strumenti. L'adeguamento del Comune al parere provinciale non è contraddittorio ma dovuto al principio di gerarchia delle fonti di pianificazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata introduzione di clausola di salvaguardia

    Le ricorrenti non hanno dimostrato l'omogeneità delle situazioni poste a confronto né l'irragionevolezza della scelta differenziata del pianificatore, la quale può trovare giustificazione nelle differenti caratteristiche e obiettivi di tutela delle due tipologie di ambiti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata approvazione dello stralcio di un'area dagli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP)

    La richiesta non era una semplice osservazione ma un invito a modificare la proposta di variante al PTCP già trasmessa alla Provincia. L'accoglimento avrebbe richiesto una riadozione della variante. La modifica degli AIP richiede una procedura d'intesa tra Comune e Provincia, non potendo essere disposta autonomamente dal Comune. L'operato del Comune è conforme alla gerarchia delle fonti e alle procedure normativamente stabilite.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sulla pianificazione territoriale e eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di istruttoria

    Le osservazioni dei privati costituiscono un apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede una motivazione analitica puntuale, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi di piano. Le critiche al rigetto delle osservazioni sono infondate, poiché l'Amministrazione ha agito nella propria discrezionalità pianificatoria, fornendo motivazione sufficiente e coerente con gli obiettivi del PGT e i vincoli sovraordinati del PTCP. Non sussiste affidamento qualificato tutelabile.

  • Rigettato
    Violazione degli standard urbanistici e eccesso di potere per irragionevolezza

    Le dotazioni a standard contestate non sono una scelta discrezionale del Comune, ma l'applicazione di vincoli discendenti dal PTCP (Rete verde, Ambiti AL, AIP). La disciplina della Rete verde impone che almeno il 50% della superficie ricadente in essa sia destinato a opere compensative. Tali prescrizioni, finalizzate alla creazione di corridoi ecologici e alla salvaguardia paesaggistica, trascendono la funzione di mero standard urbanistico. Il richiamo al DM 1444/1968 è inconferente poiché le richieste derivano da prescrizioni qualitative del PTCP.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà, immotivazione e lesione del legittimo affidamento

    Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sindacabili solo per palese irragionevolezza o illogicità. L'adozione della variante è un atto endoprocedimentale. Il diniego motivato della Provincia ha imposto al Comune di adeguarsi. La motivazione della delibera di approvazione si fonda sul parere provinciale. L'affidamento del privato è recessivo di fronte allo 'ius variandi' dell'Amministrazione, a meno di ipotesi tassative di aspettativa qualificata, non sussistenti nel caso di specie. La riduzione della potenzialità edificatoria persegue interessi pubblici prevalenti.

  • Rigettato
    Incompetenza della determina del Presidente della Provincia e della determina dirigenziale provinciale

    La Corte ha ritenuto che la competenza a decidere sulle proposte di modifica del PTCP, secondo la L.R. Lombardia n. 12/2005, spettava alla Giunta Provinciale. A seguito della L. n. 56/2014, tali funzioni sono state trasferite al Presidente della Provincia, come previsto dallo Statuto provinciale. Pertanto, il Presidente ha agito nell'esercizio di una competenza a lui attribuita. L'atto dirigenziale è stato considerato un mero atto di comunicazione della decisione del Presidente.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione

    Il vincolo degli 'Ambiti AL' persegue finalità sia idrogeologiche che paesaggistiche, volte alla conservazione dei caratteri morfologici del territorio. Anche se il rischio idraulico fosse mitigato, l'interesse paesaggistico permane. La prevalenza del PGRA è funzionale alla gestione del rischio idraulico e non esclude vincoli più restrittivi per la tutela del paesaggio imposti da altri strumenti. L'adeguamento del Comune al parere provinciale non è contraddittorio ma dovuto al principio di gerarchia delle fonti di pianificazione. Il diniego provinciale non è immotivato ma fondato su una relazione istruttoria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1958
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1958
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo