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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 28109/21 del Ruolo
Generale, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'avv. Marcello D'Aponte, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli, Via Toledo n. 156
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Filomena
Luongo dell'Avvocatura regionale, tutti elettivamente domiciliati in Napoli
alla via S. Lucia 81;
CONVENUTA
E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA;
CONVENUTO CONTUMACE
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 1 di 21 CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26/10/2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
prot. n. 12820/202 Reg. Ing. emessa dal Direttore Generale della Direzione
Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale
della Campania in data 7.10.2021, notificata in data 19.10.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 38.348,25, erogatagli, ai sensi dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, e L. Regionale n.
25/03, per il servizio prestato, in qualità di comandato presso il Consiglio
Regionale della Campania, per il periodo dal 2009 al 2019.
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia:
a) che, a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la la Corte CP_1
Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03,
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n.
10 del 2001;
b) che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto;
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 2 di 21 c) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019;
e) che con lettera prot. 0015604 dell'11.11.2020, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è stato invitato vanamente a restituire l'indebito;
f) che il complessivo importo di € 38.348,25 è dovuto:
• Per il debito principale: € 38.344,74 (con una riduzione percentuale del
48,64% sul lordo);
• Per interessi: € 3,51.
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepiva l'infondatezza Parte_1
della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1) L'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art.2 del R.D. n.639/1910,
mancandone i presupposti previsti dalla legge;
2) L'inesistenza di un credito certo, liquidi ed esigibile, la genericità della pretesa restitutoria e la mancata allegazione di conteggi a supporto della stessa;
3) La pretesa della è prescritta quanto meno per i periodi dal 2009 al CP_1
2016, applicandosi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in virtù del quale “si prescrivono in cinque anni… n. 4) gli interessi e, in
generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 3 di 21 più brevi”. In subordine, eccepisce la prescrizione decennale delle pretese restitutorie relative ai periodi dal 2009 al 2011;
4) La pronuncia di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia ex tunc,
non investe i diritti quesiti e i rapporti ormai in modo definitivo, dovendosi intendere come diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del
patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa
o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
Lavoro, n. 6116/1988). Diversamente, sarebbe violato l'art. 36 - comma 1
della Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;
5) La pronunzia di incostituzionalità è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - sez. regionale di controllo della Controparte_1
di non parificazione della sola spesa sostenuta per il personale del
Consiglio Regionale della Campania, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la decisione n.
172/2019. Sicchè, sarebbe intangibile il diritto dell'opponente al pagamento dei corrispettivi, regolarmente contabilizzati nel bilancio regionale, quanto meno per gli esercizi finanziari ante 2016;
6) L'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si pone in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica, nonché di buona fede e affidamento dei lavoratori che,
muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa;
7) la declaratoria di illegittimità costituzionale non può mai incidere su rapporti definiti con provvedimenti amministrativi divenuti oramai
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 4 di 21 inoppugnabili e dunque non può spiegare efficacia retroattiva su atti negoziali che hanno da tempo esaurito i propri effetti ed in forza dei quali la parte ha puntualmente svolto le prestazioni remunerate di cui alle L.R.
20/2002 e 25/2003;
8) Non sussiste l'ingiustificato arricchimento dell'opponente, ex art. 2041
c.c., perché le somme non sono state percepite “senza una giusta causa”;
anzi, rappresentano il corrispettivo di attività espletate sulla base di valide norme giuridiche. Sicchè, in caso di ripetizione da parte della CP_1
sarebbe l'ente stesso ad arricchirsi indebitamente. Inoltre, la pretesa creditoria sarebbe infondata anche richiamando l'art. 2126 c.c. che fa salve le prestazioni eseguite e la remunerazione spettante in caso di accertata nullità del rapporto sottostante.
La si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1
opposizione per le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Non si costituiva il Consiglio Regionale della Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Consiglio Regionale della
Campania ritualmente citato e non costituitosi.
1 - Sull'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. dell'art. 2 del R.D. n.
639/1910
Parte attrice lamenta l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art.2 del R.D.
n.639/1910, in difetto di una statuizione giudiziale che abbia accertato il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
La doglianza è da ritenersi infondata alla luce dei principi giurisprudenziali
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 5 di 21 puntualmente richiamati dalla convenuta in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A.
(nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento
d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo
alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto
privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento non può
costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione.
2 - Sulla genericità della pretesa restitutoria e mancata allegazione di conteggi.
Va disattesa la doglianza di parte attrice, ove diretta a contestare la genericità
della pretesa restitutoria e la mancata allegazione di conteggi a supporto della stessa.
Invero l'ingiunzione impugnata contiene la specifica individuazione degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria;
inoltre, in sede di costituzione in giudizio, la ha depositato un analitico prospetto dei Controparte_1
conteggi posti a fondamento del credito, le cui risultanze non sono state specificamente contestate da controparte. A tal riguardo va ulteriormente ribadito che “l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 6 di 21 ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico
obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è
circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione
dedotti ma involge, comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal
senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal
provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse,
dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per
l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr.
in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023).
3 - Eccezione di prescrizione.
Va in via preliminare esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, il quale invoca la prescrizione dei “ratei corrisposti a titolo di indennità ex L.R. 25/2003, nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il mese
di ottobre 2016, trattandosi di crediti (presunti) che soggiacciono alla
prescrizione breve ex art. 2948, n. 4 c.c. ed in mero subordine, come pur si dirà, quantomeno quello decennale”.
L'assunto non è condivisibile, atteso che l'art. 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, opera la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c.
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 7 di 21 amministrativa (Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar
Catania, sez. II, 3 marzo 2014, n. 685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme
corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla
ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista
dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle
erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito
sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione,
diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a
cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.
28436 del 05/11/2019).
I conteggi allegati dalla testimoniano che le somme Controparte_1
chieste in restituzione sono state erogate tra il novembre del 2011 ed il marzo del 2019, da ciò derivando l'infondatezza dell'eccezione (ingiunzione fiscale notificata il 19 ottobre 2021).
4 - Sul limite dei cd. “diritti quesiti”.
Parte attrice invoca il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile,
indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo …” (in tal senso richiama le pronunzie del
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4264/2018; id. Consiglio di Stato, Sez. III, n.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 8 di 21 4396/2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4498/2011; Cassazione Civile, Sez.
III, n. 10598/2010).
In particolare, con specifico riferimento proprio ai rapporti di lavoro, a dire di parte attrice, la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che sono da considerarsi diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n.
6116/1988).
Sulla base di tali considerazioni, ritiene che l'invocata declaratoria di incostituzionalità incontri anche nel caso di specie il limite dei c.d. diritti quesiti ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto.
Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dalla in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio e più volte riaffermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “le pronunce dichiarative di illegittimità
costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza
che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il
principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato
il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni
processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (in tal senso
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 9 di 21 Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III
6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione
di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto
retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il
relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito,
legittimamente ritenere « esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia
formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, in relazione alla fattispecie in esame, non sia mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
Parte attrice assume, inoltre, che la pronunzia di incostituzionalità (sent.
146/2019) è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - sez.
regionale di controllo della di non parificazione della sola Controparte_1
spesa sostenuta per il personale del Consiglio Regionale della Campania, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la già menzionata decisione n. 172/2019.
Ciò, secondo parte attrice, determinerebbe l'intangibilità dei precedenti esercizi finanziari del bilancio del Consiglio Regionale della Campania – nei quali parimenti figurava la voce di spesa per il personale dipendente,
relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle L.R. 20/2002 e
25/2003 – che avevano da tempo, superato il vaglio positivo di parificazione
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 10 di 21 da parte della sez. regionale di controllo della Corte dei Conti, oramai divenuto inoppugnabile.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazione della sezione regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei cd. diritti quesiti.
Allo stesso tempo non determinano alcun avvallo di legittimità o consolidamento gli atti regolamentari richiamati dall'attore, nelle specie le delibere del Consiglio regionale, ovvero gli atti negoziali, quali gli accordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e,
quindi, essi risultano travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza.
5 - Sulla violazione del principio dell'affidamento e della certezza giuridica.
Parte attrice assume che l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica.
In particolare, una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta
nella sentenza n. 146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai ricorrenti a fronte di prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 11 di 21 Orbene la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito degli analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro e delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in Controparte_1
occasione del deposito della comparsa conclusionale, avvenuto in data
05.03.2025.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni,
valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.8 del 2023 secondo cui “nell'ambito della
ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (“«[o]gni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma
la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione
soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di
mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate
expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità
dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati
contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi
sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 12 di 21 particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la
giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot.
addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto
all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di
soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea
un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di
possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera
tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la
ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al
di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni
retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento
italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la
disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.,
secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se
questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che
“gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 13 di 21 un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un
soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la
Corte EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il
tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto
pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa
la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua
competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali.
In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete…
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di
prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario
dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la
ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento
legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens,
che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa
prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla
richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un
pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di
calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz.
CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la
Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 14 di 21 all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere,
nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente,
quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento,
imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che,
ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva
(ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020,
n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26
ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, “la considerazione delle condizioni personali del debitore
hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di
inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in
tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto
obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la
causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 15 di 21 l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa
esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in
conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che “la clausola della
buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato
nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo
dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di
particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale
coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a
seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea
o finanche parziale”.
Orbene questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni unanimemente raggiunte dai giudici del lavoro del Tribunale di Napoli nell'ambito delle richiamate pronunzie.
Si condivide l'assunto secondo cui l'operato della che ha Controparte_1
salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede dei percipiendi,
attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, decisa ben prima della pronuncia della Corte Costituzionale, risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore dei ricorrenti alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di totale irripetibilità di quanto percepito.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 16 di 21 Va, inoltre, rimarcato come l'importo richiesto in restituzione sia il frutto di una riduzione, sul lordo erogato, di una percentuale pari al 48,64%.
Sul punto, va rammentato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far
ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento
parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del
Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio
1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta,
sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione (
e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili,
la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 c.c. a mente del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con
violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 17 di 21 La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che “…si annovera tra le tutele
specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una
prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si
rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività
lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra
giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa
attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione
indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia,
qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto
della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e
persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore”.
Invero anche nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati adeguatamente allegati.
Invero, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023 “l'art.
2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie
avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte
di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31
agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo
corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di
cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358). Per
converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si
configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 18 di 21 dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una
specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di
vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico
originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta -attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale- è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, va rimarcata la totale carenza deduttiva e probatoria avuto riguardo alle diverse ed aggiuntive mansioni concretamente svolte in sede di comando.
Gli argomenti vanno, pertanto, rigettati.
Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A..
È possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la CP_1
ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo
[...]
affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 19 di 21 rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto emesso dalla a fini di recupero dell'indebito per cui è causa. CP_1
5 - Governo delle spese di lite.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e
4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza,
in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 Sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile
1910, n. 639 dalla parte opposta il 7 ottobre 2021 e notificata in data 19
ottobre 2021, per la somma di euro 38.348,25 oltre interessi, di cui al prot. n.
12820/202/Reg.Ing. del 7/10/21;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 17.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 20 di 21 con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 28109/21 del Ruolo
Generale, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'avv. Marcello D'Aponte, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli, Via Toledo n. 156
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Filomena
Luongo dell'Avvocatura regionale, tutti elettivamente domiciliati in Napoli
alla via S. Lucia 81;
CONVENUTA
E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA;
CONVENUTO CONTUMACE
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 1 di 21 CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26/10/2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
prot. n. 12820/202 Reg. Ing. emessa dal Direttore Generale della Direzione
Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale
della Campania in data 7.10.2021, notificata in data 19.10.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 38.348,25, erogatagli, ai sensi dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, e L. Regionale n.
25/03, per il servizio prestato, in qualità di comandato presso il Consiglio
Regionale della Campania, per il periodo dal 2009 al 2019.
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia:
a) che, a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la la Corte CP_1
Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03,
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n.
10 del 2001;
b) che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto;
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 2 di 21 c) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019;
e) che con lettera prot. 0015604 dell'11.11.2020, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è stato invitato vanamente a restituire l'indebito;
f) che il complessivo importo di € 38.348,25 è dovuto:
• Per il debito principale: € 38.344,74 (con una riduzione percentuale del
48,64% sul lordo);
• Per interessi: € 3,51.
A fondamento dell'opposizione il sig. eccepiva l'infondatezza Parte_1
della pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1) L'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art.2 del R.D. n.639/1910,
mancandone i presupposti previsti dalla legge;
2) L'inesistenza di un credito certo, liquidi ed esigibile, la genericità della pretesa restitutoria e la mancata allegazione di conteggi a supporto della stessa;
3) La pretesa della è prescritta quanto meno per i periodi dal 2009 al CP_1
2016, applicandosi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in virtù del quale “si prescrivono in cinque anni… n. 4) gli interessi e, in
generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 3 di 21 più brevi”. In subordine, eccepisce la prescrizione decennale delle pretese restitutorie relative ai periodi dal 2009 al 2011;
4) La pronuncia di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia ex tunc,
non investe i diritti quesiti e i rapporti ormai in modo definitivo, dovendosi intendere come diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del
patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa
o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
Lavoro, n. 6116/1988). Diversamente, sarebbe violato l'art. 36 - comma 1
della Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;
5) La pronunzia di incostituzionalità è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - sez. regionale di controllo della Controparte_1
di non parificazione della sola spesa sostenuta per il personale del
Consiglio Regionale della Campania, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la decisione n.
172/2019. Sicchè, sarebbe intangibile il diritto dell'opponente al pagamento dei corrispettivi, regolarmente contabilizzati nel bilancio regionale, quanto meno per gli esercizi finanziari ante 2016;
6) L'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si pone in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica, nonché di buona fede e affidamento dei lavoratori che,
muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa;
7) la declaratoria di illegittimità costituzionale non può mai incidere su rapporti definiti con provvedimenti amministrativi divenuti oramai
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 4 di 21 inoppugnabili e dunque non può spiegare efficacia retroattiva su atti negoziali che hanno da tempo esaurito i propri effetti ed in forza dei quali la parte ha puntualmente svolto le prestazioni remunerate di cui alle L.R.
20/2002 e 25/2003;
8) Non sussiste l'ingiustificato arricchimento dell'opponente, ex art. 2041
c.c., perché le somme non sono state percepite “senza una giusta causa”;
anzi, rappresentano il corrispettivo di attività espletate sulla base di valide norme giuridiche. Sicchè, in caso di ripetizione da parte della CP_1
sarebbe l'ente stesso ad arricchirsi indebitamente. Inoltre, la pretesa creditoria sarebbe infondata anche richiamando l'art. 2126 c.c. che fa salve le prestazioni eseguite e la remunerazione spettante in caso di accertata nullità del rapporto sottostante.
La si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1
opposizione per le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Non si costituiva il Consiglio Regionale della Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Consiglio Regionale della
Campania ritualmente citato e non costituitosi.
1 - Sull'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. dell'art. 2 del R.D. n.
639/1910
Parte attrice lamenta l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art.2 del R.D.
n.639/1910, in difetto di una statuizione giudiziale che abbia accertato il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
La doglianza è da ritenersi infondata alla luce dei principi giurisprudenziali
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 5 di 21 puntualmente richiamati dalla convenuta in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A.
(nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento
d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo
alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto
privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento non può
costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione.
2 - Sulla genericità della pretesa restitutoria e mancata allegazione di conteggi.
Va disattesa la doglianza di parte attrice, ove diretta a contestare la genericità
della pretesa restitutoria e la mancata allegazione di conteggi a supporto della stessa.
Invero l'ingiunzione impugnata contiene la specifica individuazione degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria;
inoltre, in sede di costituzione in giudizio, la ha depositato un analitico prospetto dei Controparte_1
conteggi posti a fondamento del credito, le cui risultanze non sono state specificamente contestate da controparte. A tal riguardo va ulteriormente ribadito che “l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 6 di 21 ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico
obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è
circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione
dedotti ma involge, comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal
senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal
provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse,
dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per
l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (cfr.
in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023).
3 - Eccezione di prescrizione.
Va in via preliminare esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, il quale invoca la prescrizione dei “ratei corrisposti a titolo di indennità ex L.R. 25/2003, nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il mese
di ottobre 2016, trattandosi di crediti (presunti) che soggiacciono alla
prescrizione breve ex art. 2948, n. 4 c.c. ed in mero subordine, come pur si dirà, quantomeno quello decennale”.
L'assunto non è condivisibile, atteso che l'art. 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, opera la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c.
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 7 di 21 amministrativa (Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar
Catania, sez. II, 3 marzo 2014, n. 685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme
corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla
ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista
dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle
erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito
sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione,
diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a
cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.
28436 del 05/11/2019).
I conteggi allegati dalla testimoniano che le somme Controparte_1
chieste in restituzione sono state erogate tra il novembre del 2011 ed il marzo del 2019, da ciò derivando l'infondatezza dell'eccezione (ingiunzione fiscale notificata il 19 ottobre 2021).
4 - Sul limite dei cd. “diritti quesiti”.
Parte attrice invoca il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile,
indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo …” (in tal senso richiama le pronunzie del
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4264/2018; id. Consiglio di Stato, Sez. III, n.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 8 di 21 4396/2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4498/2011; Cassazione Civile, Sez.
III, n. 10598/2010).
In particolare, con specifico riferimento proprio ai rapporti di lavoro, a dire di parte attrice, la giurisprudenza sarebbe univoca nel ritenere che sono da considerarsi diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n.
6116/1988).
Sulla base di tali considerazioni, ritiene che l'invocata declaratoria di incostituzionalità incontri anche nel caso di specie il limite dei c.d. diritti quesiti ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto.
Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dalla in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio e più volte riaffermati dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “le pronunce dichiarative di illegittimità
costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza
che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il
principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato
il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni
processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (in tal senso
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 9 di 21 Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III
6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione
di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto
retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il
relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito,
legittimamente ritenere « esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia
formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, in relazione alla fattispecie in esame, non sia mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
Parte attrice assume, inoltre, che la pronunzia di incostituzionalità (sent.
146/2019) è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti - sez.
regionale di controllo della di non parificazione della sola Controparte_1
spesa sostenuta per il personale del Consiglio Regionale della Campania, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la già menzionata decisione n. 172/2019.
Ciò, secondo parte attrice, determinerebbe l'intangibilità dei precedenti esercizi finanziari del bilancio del Consiglio Regionale della Campania – nei quali parimenti figurava la voce di spesa per il personale dipendente,
relativamente alle indennità disciplinate con i fondi di cui alle L.R. 20/2002 e
25/2003 – che avevano da tempo, superato il vaglio positivo di parificazione
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 10 di 21 da parte della sez. regionale di controllo della Corte dei Conti, oramai divenuto inoppugnabile.
L'assunto non è condivisibile per l'evidente ragione che il giudizio di parificazione della sezione regionale di controllo non vale ad integrare una delle fattispecie cui la giurisprudenza sopra richiamata correla il consolidamento dei cd. diritti quesiti.
Allo stesso tempo non determinano alcun avvallo di legittimità o consolidamento gli atti regolamentari richiamati dall'attore, nelle specie le delibere del Consiglio regionale, ovvero gli atti negoziali, quali gli accordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e,
quindi, essi risultano travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza.
5 - Sulla violazione del principio dell'affidamento e della certezza giuridica.
Parte attrice assume che l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica.
In particolare, una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta
nella sentenza n. 146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai ricorrenti a fronte di prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 11 di 21 Orbene la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito degli analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro e delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in Controparte_1
occasione del deposito della comparsa conclusionale, avvenuto in data
05.03.2025.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni,
valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.8 del 2023 secondo cui “nell'ambito della
ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (“«[o]gni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma
la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione
soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di
mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate
expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità
dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati
contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi
sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 12 di 21 particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la
giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot.
addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto
all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di
soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea
un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di
possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera
tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la
ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al
di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni
retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento
italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la
disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.,
secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se
questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che
“gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 13 di 21 un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un
soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la
Corte EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il
tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto
pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa
la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua
competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali.
In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete…
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di
prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario
dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la
ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento
legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens,
che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa
prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla
richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un
pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di
calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz.
CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la
Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 14 di 21 all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere,
nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente,
quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento,
imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che,
ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva
(ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020,
n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26
ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, “la considerazione delle condizioni personali del debitore
hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di
inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in
tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto
obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la
causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 15 di 21 l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa
esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in
conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che “la clausola della
buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato
nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo
dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di
particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale
coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a
seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea
o finanche parziale”.
Orbene questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni unanimemente raggiunte dai giudici del lavoro del Tribunale di Napoli nell'ambito delle richiamate pronunzie.
Si condivide l'assunto secondo cui l'operato della che ha Controparte_1
salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede dei percipiendi,
attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, decisa ben prima della pronuncia della Corte Costituzionale, risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore dei ricorrenti alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di totale irripetibilità di quanto percepito.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 16 di 21 Va, inoltre, rimarcato come l'importo richiesto in restituzione sia il frutto di una riduzione, sul lordo erogato, di una percentuale pari al 48,64%.
Sul punto, va rammentato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far
ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento
parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del
Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio
1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta,
sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione (
e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili,
la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 c.c. a mente del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con
violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 17 di 21 La Consulta nella sentenza n. 8/2023 afferma che “…si annovera tra le tutele
specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una
prestazione di natura retributiva. Il fondamento di tale speciale disciplina si
rinviene, questa volta, nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività
lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra
giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa
attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione
indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia,
qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo, a dispetto
della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e
persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore”.
Invero anche nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei menzionati presupposti della norma civilistica non sono stati adeguatamente allegati.
Invero, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023 “l'art.
2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie
avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte
di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31
agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo
corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di
cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358). Per
converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si
configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 18 di 21 dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una
specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di
vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico
originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta -attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale- è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, va rimarcata la totale carenza deduttiva e probatoria avuto riguardo alle diverse ed aggiuntive mansioni concretamente svolte in sede di comando.
Gli argomenti vanno, pertanto, rigettati.
Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A..
È possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la CP_1
ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo
[...]
affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 19 di 21 rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto emesso dalla a fini di recupero dell'indebito per cui è causa. CP_1
5 - Governo delle spese di lite.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e
4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza,
in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 Sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile
1910, n. 639 dalla parte opposta il 7 ottobre 2021 e notificata in data 19
ottobre 2021, per la somma di euro 38.348,25 oltre interessi, di cui al prot. n.
12820/202/Reg.Ing. del 7/10/21;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 17.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 20 di 21 con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n. 28109/2021 – sentenza Pagina 21 di 21