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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
In composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Roberta Dotta – Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea – Giudice rel. est. dott. Fabrizio Alessandria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 5898/2024 vertente tra:
nato a [...]ù), il 3 giugno 1989, c.f. Parte_1
, assistito e rappresentato dall'avv. Giovanni Papotti come da procura in atti C.F._1 ricorrente contro
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
ed avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Torino prt. nr. 36/2024 del 1.2.2024 notificato il 4.3.2024 di evoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI e diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 3.4.2024 il ricorrente nato a [...] Parte_1 (Perù), il 3 giugno 1989, c.f. ha proposto impugnazione avverso il C.F._1 provvedimento del Questore della Provincia di Torino prt. nr. 36/2024 del 1.2.2024 notificato il 4.3.2024 di evoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI e diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale in via principale il “riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo per motivi familiari del sig. ex art. 9, D. Lgs. 286/98” e, in via subordinata di “accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98, come introdotta dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020” (v. ricorso pag. 17). A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: di aver fatto ingresso in Italia nel 2004 ricongiungendosi con la madre già presente sul territorio nazionale;
che nel 2005 il padre moriva in Perù; di aver intrapreso in Italia un percorso di integrazione socio-lavorativa e di aver ivi radicato la sua vita;
di aver svolto regolare attività lavorativa dal 2007; di aver avuto un figlio nel 2009 nell'ambito di una stabile relazione con la compagna;
di aver ottenuto nel 2010 il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione;
di aver ottenuto nel 2014 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari legato alla madre;
che in Italia risiedono anche le sorelle, una delle quali è ormai cittadina italiana;
di aver lavorato regolarmente fino al 2017 e che nel 2019 avrebbe avuto alcuni problemi con la giustizia;
che nello stesso periodo si concludeva la relazione sentimentale con la compagna ma i rapporti con il figlio restavano vivi e lo sarebbero tuttora;
di aver sottoscritto nel 2021 un contratto di lavoro a tempo determinato come autista e di ave anche sottoscritto un contratto di locazione abitativa tuttora in essere;
di aver avuto un secondo figlio nel 2022 nato dalla relazione con l'attuale compagna;
di aver stipulato nel 2022 contratto di tirocinio di inserimento lavorativo con la finalità di acquisire competenze nell'utilizzo di macchinari per il taglio di tubi in lamiera ed il successivo inserimento in azienda;
di aver di fatto poi sottoscritto nel 2022 un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si è costituita in giudizio la PA resistente come da comparsa di costituzione e risposta dal 31.1.2025 in atti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. A sostegno delle proprie ragioni la PA ha eccepito che nel corso, dell'istruttoria per la verifica delle condizioni di legge per procedere al rilascio del duplicato del permesso di soggiorno per lungo periodo di cui all'art. 9 TUI riconosciuto dalla PA nel 2014 in favore del ricorrente, era emerso: che nel 2019 il ricorrente veniva raggiunto dall'Ammonimento del Questore in seguito all'accertamento di segnalazioni di violenze ai danni della ex compagna e che nello stesso anno 2019 era indagato per porto abusivo di arma (poi condannato il 17.7.2020 dal Tribunale di Torino); che sempre nel 2019 era indagato per evasione dagli arresti domiciliari (poi condannato il 16.2.2023 dal Tribunale di Torino); che nel 2021 indagato per lesioni personali e per maltrattamenti in famiglia. Alla luce delle dette risultanze, la PA ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente e ha revocato, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 TUI, il permesso di soggiorno in esame. All'esito dell'udienza che precede, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto e in punto di svolgimento del processo, in diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, TUI, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”. Ne consegue, dunque, che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere disposta esclusivamente sulla base della mera presenza di condanne ritenute ostative, avendo il legislatore espressamente escluso ogni automatismo valutativo e reputando, invece, necessaria la comparazione e il bilanciamento con altri fattori decisivi quali la durata del soggiorno in Italia del richiedente e il suo percorso di inserimento sociale, familiare e lavorativo sul territorio nazionale. Pertanto, deve ritenersi che la pericolosità dello straniero tale da portare al diniego dell'istanza richieda la valutazione e la esplicitazione tanto dell'attualità della ritenuta pericolosità, quanto, e prima ancora, la necessità di un esame complessivo della personalità dello straniero per come emerge da ogni manifestazione sociale della sua vita (in questo senso v. Cass. 24084/2015), ossia anche alla luce del percorso di integrazione sociale e lavorativa da questi seguito, dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale e dalla eventuale presenza di legami familiari e/o dall'assenza di alcun tipo di riferimento anche affettivo o familiare nel Paese di provenienza (ex multis, v. Cass. 29665/2020). A ciò deve aggiungersi che, con particolare riguardo agli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, anche la Corte costituzionale ha ritenuto la necessità di una tutela rafforzata contro i provvedimenti di rigetto del rilascio, di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, specificando che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, “gli stranieri che sono presenti in Italia in virtù di un provvedimento di ricongiungimento familiare possono godere di una tutela rafforzata, che li pone al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la loro permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione”(così: C. cost. 202/2013). Nel caso di specie, è documentale e non specificamente contestato: che il ricorrente è presente sul territorio nazionale dal 2004, ossia da oltre vent'anni; ha in Italia tutti i suoi legami familiari ed ivi ha radicato la sua vita privata affettiva e lavorativa;
che il ricorrente è padre di un figlio ormai adolescente avuto dalla precedente compagna nel 2009 e che con la madre vive in Italia a Torino (doc. 2 e 7 allegati al ricorso); che il ricorrente è padre anche di un bambino nato nel 2022 dalla relazione con l'attuale compagna e che vive anch'egli in Italia a Torino (doc. 10 allegato al ricorso) e con cui il ricorrente ha un rapporto continuativo e di vivo legame (al riguardo v. relazioni di cui ai doc. 23 e 24 allegati al ricorso, ove si legge ad esempio – doc. 24 – quanto agli incontri Persona_1 che hanno un andamento positivo e che “è importante che essi evolvano sia con un aumento del tempo che nelle modalità, ossia non più al luogo neutro ma con monitoraggio educativo esterno”); che in Italia vivono anche la madre e le sorelle del ricorrente, una delle quali cittadina italiana (doc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso); che il ricorrente ha studiato conseguendo il diploma del primo ciclo di istruzione (doc. 3 allegato al ricorso) ed ha sempre lavorato dal 2007 al 2013 (doc. 1 allegato al ricorso); che nel 2014 ha ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari;
che il ricorrente ha avviato dal 2021 un contratto di lavoro con la Trasporti Overland Soc. Coop. A.R.L. in qualità di autista, in virtù del quale ha prodotto un reddito di 11.963,28 € nell'anno 2021 (v. doc. 8 allegato al ricorso); che il ricorrente ha poi stipulato nell'aprile 2022 un contratto di tirocinio di inserimento lavorativo presso la D.M.D. S.r.l. di Avigliana, con la finalità di acquisire competenze nell'utilizzo di macchinari per il taglio di tubi in lamiera ed il successivo inserimento in azienda, con indennità mensile di 800 € (v. doc. 11 allegato al ricorso); che il ricorrente ha poi sottoscritto nel luglio 2022 con la stessa società D.M.D. S.r.l. di Avigliana un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 15 allegato al ricorso) in virtù del quale ha prodotto un reddito di 10.770,01
€ nell'anno 2022 (doc.16 allegato al ricorso) e di 15.865,84 € nel 2023 (doc.17 allegato al ricorso) e per cui ha prodotto buste paga ulteriori con nota di deposito dell'11.2.2025 in atti. Quanto al giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica contestato dalla PA e posto alla base della decisione in questa sede impugnata, è documentale che in capo al ricorrente risultano due condanne (come peraltro si legge nello stesso provvedimento amministrativo oggetto di gravame) riferite entrambe a fatti occorsi nell'anno 2019: una condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 ex art. 23, commi 3 e 4, l. 110/1975, per un fatto commesso nell'agosto 2019 e una condanna alla pena di mesi 5 e giorni 20 ex art. 385 c.p. relativa a due episodi avvenuti nel settembre e nel novembre 2019. Alla circostanza per cui, a fronte della lunga permanenza del ricorrente in Italia, della presenza sul territorio nazionale di importanti legami affettivi, del percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso nel corso del tempo e come sopra dettagliato, i fatti di reato sono risalenti nel tempo di circa sei anni, deve aggiungersi che con ordinanza n. 2023/2566, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, accogliendo la richiesta del ricorrente, gli ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione della pena residua di 4 mesi e 23 giorni sulla valutazione per cui “gli elementi evidenziati nell'opposizione, consentono di superare le perplessità sull'adeguatezza dell'affidamento espresse nell'ordinanza impugnata, visto che il lavoro, la disponibilità di un domicilio idoneo del quale è stato prodotto il contratto ed il rapporto che grazie anche alla mediazione dei Servizi Sociali ha nuovamente instaurato con entrambi i figli, ne rendono adeguato, nonostante la brevità della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al quale è possibile formulare un giudizio di prognosi ragionevolmente positivo” (doc.20 allegato al ricorso). Applicando al caso di specie le coordinate di diritto sopra esplicitate al fine di valutare se lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica, se detta minaccia sia prevalente rispetto ad ogni altro eventuale interesse secondo un adeguato bilanciamento tra le esigenze in gioco, consegue che non possa ritenersi corretto il giudizio di pericolosità sociale dello straniero operato dalla PA resistente in quanto fondato su due condanne per fatti del 2019 e a fronte della prova della lunga durata del soggiorno del richiedente in Italia, della presenza di legami familiari e di figli minori, del percorso effettivo e costante di integrazione sociale e lavorativa seguita dall'odierno ricorrente come già sopra evidenziato alla luce dei documenti prodotti in atti dalla difesa. Per tutte le esposte ragioni la domanda principale deve essere accolta e al ricorrente deve essere riconosciuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari. Irrilevanti le ulteriori eccezioni e/o allegazioni. Assorbite le ulteriori domande. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente Parte_1
nato a [...]ù), il 3 giugno 1989, c.f. al rilascio del
[...] C.F._1 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari;
- CONDANNA il al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore del ricorrente nato a [...]ù), il 3 Parte_1 giugno 1989, c.f. che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, C.F._1 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 29.9.2025
Il Presidente Roberta Dotta Il Giudice est. Monica Mastrandrea
In composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Roberta Dotta – Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea – Giudice rel. est. dott. Fabrizio Alessandria – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 5898/2024 vertente tra:
nato a [...]ù), il 3 giugno 1989, c.f. Parte_1
, assistito e rappresentato dall'avv. Giovanni Papotti come da procura in atti C.F._1 ricorrente contro
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
ed avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Torino prt. nr. 36/2024 del 1.2.2024 notificato il 4.3.2024 di evoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI e diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 3.4.2024 il ricorrente nato a [...] Parte_1 (Perù), il 3 giugno 1989, c.f. ha proposto impugnazione avverso il C.F._1 provvedimento del Questore della Provincia di Torino prt. nr. 36/2024 del 1.2.2024 notificato il 4.3.2024 di evoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI e diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale in via principale il “riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo per motivi familiari del sig. ex art. 9, D. Lgs. 286/98” e, in via subordinata di “accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98, come introdotta dal D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020” (v. ricorso pag. 17). A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato: di aver fatto ingresso in Italia nel 2004 ricongiungendosi con la madre già presente sul territorio nazionale;
che nel 2005 il padre moriva in Perù; di aver intrapreso in Italia un percorso di integrazione socio-lavorativa e di aver ivi radicato la sua vita;
di aver svolto regolare attività lavorativa dal 2007; di aver avuto un figlio nel 2009 nell'ambito di una stabile relazione con la compagna;
di aver ottenuto nel 2010 il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione;
di aver ottenuto nel 2014 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari legato alla madre;
che in Italia risiedono anche le sorelle, una delle quali è ormai cittadina italiana;
di aver lavorato regolarmente fino al 2017 e che nel 2019 avrebbe avuto alcuni problemi con la giustizia;
che nello stesso periodo si concludeva la relazione sentimentale con la compagna ma i rapporti con il figlio restavano vivi e lo sarebbero tuttora;
di aver sottoscritto nel 2021 un contratto di lavoro a tempo determinato come autista e di ave anche sottoscritto un contratto di locazione abitativa tuttora in essere;
di aver avuto un secondo figlio nel 2022 nato dalla relazione con l'attuale compagna;
di aver stipulato nel 2022 contratto di tirocinio di inserimento lavorativo con la finalità di acquisire competenze nell'utilizzo di macchinari per il taglio di tubi in lamiera ed il successivo inserimento in azienda;
di aver di fatto poi sottoscritto nel 2022 un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si è costituita in giudizio la PA resistente come da comparsa di costituzione e risposta dal 31.1.2025 in atti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. A sostegno delle proprie ragioni la PA ha eccepito che nel corso, dell'istruttoria per la verifica delle condizioni di legge per procedere al rilascio del duplicato del permesso di soggiorno per lungo periodo di cui all'art. 9 TUI riconosciuto dalla PA nel 2014 in favore del ricorrente, era emerso: che nel 2019 il ricorrente veniva raggiunto dall'Ammonimento del Questore in seguito all'accertamento di segnalazioni di violenze ai danni della ex compagna e che nello stesso anno 2019 era indagato per porto abusivo di arma (poi condannato il 17.7.2020 dal Tribunale di Torino); che sempre nel 2019 era indagato per evasione dagli arresti domiciliari (poi condannato il 16.2.2023 dal Tribunale di Torino); che nel 2021 indagato per lesioni personali e per maltrattamenti in famiglia. Alla luce delle dette risultanze, la PA ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente e ha revocato, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 TUI, il permesso di soggiorno in esame. All'esito dell'udienza che precede, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto e in punto di svolgimento del processo, in diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, TUI, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”. Ne consegue, dunque, che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere disposta esclusivamente sulla base della mera presenza di condanne ritenute ostative, avendo il legislatore espressamente escluso ogni automatismo valutativo e reputando, invece, necessaria la comparazione e il bilanciamento con altri fattori decisivi quali la durata del soggiorno in Italia del richiedente e il suo percorso di inserimento sociale, familiare e lavorativo sul territorio nazionale. Pertanto, deve ritenersi che la pericolosità dello straniero tale da portare al diniego dell'istanza richieda la valutazione e la esplicitazione tanto dell'attualità della ritenuta pericolosità, quanto, e prima ancora, la necessità di un esame complessivo della personalità dello straniero per come emerge da ogni manifestazione sociale della sua vita (in questo senso v. Cass. 24084/2015), ossia anche alla luce del percorso di integrazione sociale e lavorativa da questi seguito, dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale e dalla eventuale presenza di legami familiari e/o dall'assenza di alcun tipo di riferimento anche affettivo o familiare nel Paese di provenienza (ex multis, v. Cass. 29665/2020). A ciò deve aggiungersi che, con particolare riguardo agli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, anche la Corte costituzionale ha ritenuto la necessità di una tutela rafforzata contro i provvedimenti di rigetto del rilascio, di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, specificando che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, “gli stranieri che sono presenti in Italia in virtù di un provvedimento di ricongiungimento familiare possono godere di una tutela rafforzata, che li pone al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la loro permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione”(così: C. cost. 202/2013). Nel caso di specie, è documentale e non specificamente contestato: che il ricorrente è presente sul territorio nazionale dal 2004, ossia da oltre vent'anni; ha in Italia tutti i suoi legami familiari ed ivi ha radicato la sua vita privata affettiva e lavorativa;
che il ricorrente è padre di un figlio ormai adolescente avuto dalla precedente compagna nel 2009 e che con la madre vive in Italia a Torino (doc. 2 e 7 allegati al ricorso); che il ricorrente è padre anche di un bambino nato nel 2022 dalla relazione con l'attuale compagna e che vive anch'egli in Italia a Torino (doc. 10 allegato al ricorso) e con cui il ricorrente ha un rapporto continuativo e di vivo legame (al riguardo v. relazioni di cui ai doc. 23 e 24 allegati al ricorso, ove si legge ad esempio – doc. 24 – quanto agli incontri Persona_1 che hanno un andamento positivo e che “è importante che essi evolvano sia con un aumento del tempo che nelle modalità, ossia non più al luogo neutro ma con monitoraggio educativo esterno”); che in Italia vivono anche la madre e le sorelle del ricorrente, una delle quali cittadina italiana (doc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso); che il ricorrente ha studiato conseguendo il diploma del primo ciclo di istruzione (doc. 3 allegato al ricorso) ed ha sempre lavorato dal 2007 al 2013 (doc. 1 allegato al ricorso); che nel 2014 ha ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari;
che il ricorrente ha avviato dal 2021 un contratto di lavoro con la Trasporti Overland Soc. Coop. A.R.L. in qualità di autista, in virtù del quale ha prodotto un reddito di 11.963,28 € nell'anno 2021 (v. doc. 8 allegato al ricorso); che il ricorrente ha poi stipulato nell'aprile 2022 un contratto di tirocinio di inserimento lavorativo presso la D.M.D. S.r.l. di Avigliana, con la finalità di acquisire competenze nell'utilizzo di macchinari per il taglio di tubi in lamiera ed il successivo inserimento in azienda, con indennità mensile di 800 € (v. doc. 11 allegato al ricorso); che il ricorrente ha poi sottoscritto nel luglio 2022 con la stessa società D.M.D. S.r.l. di Avigliana un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 15 allegato al ricorso) in virtù del quale ha prodotto un reddito di 10.770,01
€ nell'anno 2022 (doc.16 allegato al ricorso) e di 15.865,84 € nel 2023 (doc.17 allegato al ricorso) e per cui ha prodotto buste paga ulteriori con nota di deposito dell'11.2.2025 in atti. Quanto al giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica contestato dalla PA e posto alla base della decisione in questa sede impugnata, è documentale che in capo al ricorrente risultano due condanne (come peraltro si legge nello stesso provvedimento amministrativo oggetto di gravame) riferite entrambe a fatti occorsi nell'anno 2019: una condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 ex art. 23, commi 3 e 4, l. 110/1975, per un fatto commesso nell'agosto 2019 e una condanna alla pena di mesi 5 e giorni 20 ex art. 385 c.p. relativa a due episodi avvenuti nel settembre e nel novembre 2019. Alla circostanza per cui, a fronte della lunga permanenza del ricorrente in Italia, della presenza sul territorio nazionale di importanti legami affettivi, del percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso nel corso del tempo e come sopra dettagliato, i fatti di reato sono risalenti nel tempo di circa sei anni, deve aggiungersi che con ordinanza n. 2023/2566, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, accogliendo la richiesta del ricorrente, gli ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione della pena residua di 4 mesi e 23 giorni sulla valutazione per cui “gli elementi evidenziati nell'opposizione, consentono di superare le perplessità sull'adeguatezza dell'affidamento espresse nell'ordinanza impugnata, visto che il lavoro, la disponibilità di un domicilio idoneo del quale è stato prodotto il contratto ed il rapporto che grazie anche alla mediazione dei Servizi Sociali ha nuovamente instaurato con entrambi i figli, ne rendono adeguato, nonostante la brevità della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al quale è possibile formulare un giudizio di prognosi ragionevolmente positivo” (doc.20 allegato al ricorso). Applicando al caso di specie le coordinate di diritto sopra esplicitate al fine di valutare se lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica, se detta minaccia sia prevalente rispetto ad ogni altro eventuale interesse secondo un adeguato bilanciamento tra le esigenze in gioco, consegue che non possa ritenersi corretto il giudizio di pericolosità sociale dello straniero operato dalla PA resistente in quanto fondato su due condanne per fatti del 2019 e a fronte della prova della lunga durata del soggiorno del richiedente in Italia, della presenza di legami familiari e di figli minori, del percorso effettivo e costante di integrazione sociale e lavorativa seguita dall'odierno ricorrente come già sopra evidenziato alla luce dei documenti prodotti in atti dalla difesa. Per tutte le esposte ragioni la domanda principale deve essere accolta e al ricorrente deve essere riconosciuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari. Irrilevanti le ulteriori eccezioni e/o allegazioni. Assorbite le ulteriori domande. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente Parte_1
nato a [...]ù), il 3 giugno 1989, c.f. al rilascio del
[...] C.F._1 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari;
- CONDANNA il al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore del ricorrente nato a [...]ù), il 3 Parte_1 giugno 1989, c.f. che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, C.F._1 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 29.9.2025
Il Presidente Roberta Dotta Il Giudice est. Monica Mastrandrea