Art. 1. Articolo unico.
Al termine stabilito dall' art. 10 del decreto, legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517 , e' sostituito quello del 900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 luglio 1949, n. 468 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306 , e' riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Al termine stabilito dall' art. 10 del decreto, legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517 , e' sostituito quello del 900 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 luglio 1949, n. 468 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 306 , e' riaperto e stabilito sino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge."