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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
dott. Fabrizio Alessandria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14985/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marylanda Abdullaj del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 18.7.2024, notificato il 29.7.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1. D. lgs. 286/98.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da l 29.5.2023, volta a ottenere il rinnovo del permesso Pt_1
di soggiorno per motivi di studio, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1339/2024, reso in data 18.7.2024 e notificato il 29.7.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto dall'esame della documentazione prodotta non sono state ritenute soddisfatte le condizioni previste per il soggiorno sul Territorio Nazionale e nello spazio Schengen né ricorrenti seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, che precludano l'adozione del provvedimento.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: presente in Italia dal 2019, nel corso degli anni ha sempre soggiornato Pt_1
in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio (cfr. doc. 3) e ha lavorato saltuariamente, con contratti di lavoro stagionali, mantenendosi autonomamente.
La difesa ha dunque chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D. Lgs 286/98.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 21.5.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione redatta dall'Amministrazione.
Il Collegio, con decreto depositato in data 2.9.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 23.5.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Il Collegio, rilevato che nel provvedimento impugnato il Questore, nell'argomentare il rigetto, motiva altresì in merito all'insussistenza di “motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, si ritiene competente a valutare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, formulata in via principale dalla difesa.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da inanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 29.5.2023. Deve pertanto Pt_1
trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
SO ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2 Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Con riferimento alla situazione lavorativa, il ricorrente attualmente lavora come cameriere, con contratto a tempo determinato in essere fino al 30.9.2025, presso GHT HOTELS s.r.l. con sede a
Claviere (TO) (cfr. contratto di lavoro).
Il ricorrente, nel corso dell'udienza del 23.5.2025, dimostrando un'ottima padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di vivere a Torino presso una casa in affitto (cfr. doc. 6); di avere una compagna cittadina tunisina, che è laureata in fisica e che lavora (cfr. doc. 12); di avere ottenuto il certificato di lingua italiana pari al livello B2 (cfr. doc. 11) e di essere iscritto all'Università presso il corso di Laurea in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa.
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal ricorrente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha raggiunto una stabilità lavorativa e l'indipendenza abitativa, impegnandosi dal unto di vista scolastico e formativo, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete Pt_1
lavorativa in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
(Tunisia) il 3.5.1997 (CUI: ), del permesso di soggiorno per “protezione speciale”; C.F._1
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Alessandra Aragno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
dott. Fabrizio Alessandria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14985/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marylanda Abdullaj del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 18.7.2024, notificato il 29.7.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1. D. lgs. 286/98.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da l 29.5.2023, volta a ottenere il rinnovo del permesso Pt_1
di soggiorno per motivi di studio, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 1339/2024, reso in data 18.7.2024 e notificato il 29.7.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, in quanto dall'esame della documentazione prodotta non sono state ritenute soddisfatte le condizioni previste per il soggiorno sul Territorio Nazionale e nello spazio Schengen né ricorrenti seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, che precludano l'adozione del provvedimento.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: presente in Italia dal 2019, nel corso degli anni ha sempre soggiornato Pt_1
in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio (cfr. doc. 3) e ha lavorato saltuariamente, con contratti di lavoro stagionali, mantenendosi autonomamente.
La difesa ha dunque chiesto il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D. Lgs 286/98.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 21.5.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione redatta dall'Amministrazione.
Il Collegio, con decreto depositato in data 2.9.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 23.5.2025; all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Il Collegio, rilevato che nel provvedimento impugnato il Questore, nell'argomentare il rigetto, motiva altresì in merito all'insussistenza di “motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, si ritiene competente a valutare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, formulata in via principale dalla difesa.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da inanzi alla Questura di Torino, con dichiarazione resa in data 29.5.2023. Deve pertanto Pt_1
trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, Per_1
laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358,
SO ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2 Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
Nel ricorso e in vista dell'udienza la difesa ha provveduto a depositare documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal richiedente sul territorio nazionale.
Con riferimento alla situazione lavorativa, il ricorrente attualmente lavora come cameriere, con contratto a tempo determinato in essere fino al 30.9.2025, presso GHT HOTELS s.r.l. con sede a
Claviere (TO) (cfr. contratto di lavoro).
Il ricorrente, nel corso dell'udienza del 23.5.2025, dimostrando un'ottima padronanza della lingua italiana, ha dichiarato di vivere a Torino presso una casa in affitto (cfr. doc. 6); di avere una compagna cittadina tunisina, che è laureata in fisica e che lavora (cfr. doc. 12); di avere ottenuto il certificato di lingua italiana pari al livello B2 (cfr. doc. 11) e di essere iscritto all'Università presso il corso di Laurea in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa.
Occorre, quindi, considerare la più che buona integrazione raggiunta dal ricorrente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha raggiunto una stabilità lavorativa e l'indipendenza abitativa, impegnandosi dal unto di vista scolastico e formativo, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della sua vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU).
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete Pt_1
lavorativa in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
(Tunisia) il 3.5.1997 (CUI: ), del permesso di soggiorno per “protezione speciale”; C.F._1
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Alessandra Aragno