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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11755 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, promossa con ricorso
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Filippo CHERVINO e dall'avv. Donatella RAIOLA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Elena COCCIA e dall'avv. Flora ANTINOLFI presso i quali elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/01/2025, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Napoli il 03/09/2018; Controparte_1
1 che dal matrimonio era nato un figlio: , il 14.2.2022; Per_1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, conclusosi con accordo intervenuto tra le parti, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con sentenza, passata in giudicato, n. 11471 del
13.12.2023; che nella sentenza della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché disposta la percezione dell'assegno unico per il figlio al 50% a ciascun genitore;
le parti si impegnavano, tra l'altro, a trasferire, al compimento della maggiore età del minore, allo stesso la nuda proprietà della casa coniugale;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva, chiedendo:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la il sig. e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Napoli alla Calata Capodichino n. 243, in comproprietà tra le parti nella misura del 50%, alla sig.ra , che continuerà ad CP_1 abitarla unitamente al figlio minore , ivi compresi tutti gli arredi e suppellettili Per_1 presenti;
3) affidare condivisamente ad entrambi i genitori il figlio minore;
4) stabilire che il figlio minore possa far visita al padre il martedì e il giovedì Per_1 di ciascuna settimana dalle ore 17,00 alle ore 20,30 con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna, nonché, a settimane alterne, fermo restando il martedì ed il giovedì come precedentemente previsto, dal venerdì alle ore 17,00 con prelievo presso l'abitazione materna, sino alle ore 8,00 del lunedì, ove verrà riaccompagnato a scuola.
5) stabilire per le festività natalizie che il minore sia ad anni alterni con un genitore il
24, il 25 e il 26 dicembre e, con l'altro 31 dicembre ed il 1 gennaio;
ed ad anni alterni il giorno dell'Epifania;
2 6) stabilire che per le festività pasquali il minore starà con l'uno o l'altro genitore o la
Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis dalle ore 9,30 e sino alle 22,30 seguendo il principio dell'alternanza;
7) stabilire che per le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e/o agosto con l'uno e l'altro genitore. Da concordare entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno;
8) stabilire che il figlio minore trascorrerà col padre il giorno del Per_1 compleanno e l'onomastico dello stesso e della festa del papà, e con la madre il compleanno e l'onomastico della stessa e la festa della mamma. Il compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, mentre l'onomastico del figlio sarà Per_1 trascorso nella giornata del 4 ottobre con la madre e nella giornata del 2 aprile con il padre;
9) stabilire che il sig. corrisponderà alla sig.ra , Parte_1 CP_1 entro il 1 di ciascun mese, la somma pari ad euro 350,00 a titolo di mantenimento in favore del figlio minore;
le spese straordinarie relative alle esigenze del figlio , saranno divise Per_1 al 50% tra i genitori, in ossequio al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli siglato il
07.03.2018 tra Magistrati e Avvocati che qui si intende per integralmente ripetuto e trascritto;
10) stabilire che la quota di mutuo per l'acquisto della casa, sita in Napoli alla Calata
Capodichino n. 243, contratto con sarà ripartita, come già allo stato, tra Controparte_2 gli stessi nella misura del 50% onerandosi ciascuno di versare mensilmente la relativa quota sul conto corrente cointestato tra gli stessi IBAN: Controparte_2
[...]. Tale conto corrente sarà utilizzato dalle parti solo ed esclusivamente per i versamenti del mutuo, dell'assicurazione e del canone del suindicato conto corrente.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ed evidenziava, tra l'altro, di non concordare con il calendario di visita proposto dal ricorrente, esponendo altresì che lo stesso non rispettava l'orario di rientro del minore presso l'abitazione materna. In ordine alle condizioni economiche, deduceva tra l'altro che il sig. era Parte_1 dipendente delle e che percepiva uno stipendio di euro 1900,00 mensili, mentre CP_3 lei era stata assunta solo da un mese alle , percependo uno stipendio di euro CP_3
1500,00 mensili;
evidenziava, in ordine a un prestito dal ricorrente documentato, che lo stesso era stato effettuato verso la fine dell'anno 2024 e che l'importo mensile non incideva sulla sua redditualità, evidenziando che lei, al contrario, con una redditualità più bassa, aveva dovuto
3 chiedere aiuti economici alla propria famiglia di origine. Ciò premesso, concludeva chiedendo che:
“Il Giudice relatore designato Voglia assumere i seguenti provvedimenti ex art. 473 bis
22 cpc:
1)pronunciare, anche con sentenza non definitiva, già in sede di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore designato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e contratto in Napoli in Controparte_1 Parte_1 data 03.09.2018 (Registro atti Comune Napoli anno 2018, parte II, S. A, Sez. G, atto n. 105);
2)confermare l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in
Napoli alla Calata Capodichino n. 243, alla sig.ra che continuerà ad Controparte_1 abitarla unitamente al figlio minore;
Per_1
3) Stabilire che il minore starà con il padre nel periodo scolastico il martedì Per_1
e il giovedì di ciascuna settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21,00 e nel periodo non scolastico dalle ore 8,30 e sino alle 21,00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 9.00 del sabato e sino alle 21.00 della domenica con prelievo e riaccompagnamento da e presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui non è previsto il fine settimana con il padre , ferme le giornate del martedì e del giovedì, il minore starà con quest'ultimo dal martedì dall'uscita di scuola e sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione materna entro le ore 9,00.
Per le festività natalizie ad anni alterni il figlio starà con un genitore il 24 Per_1 dicembre e con l'altro il 25 e il 26 dicembre, con l'uno il 31 dicembre e con l'altro il 1 gennaio, con l'uno il 5 gennaio e con l'altro il 6 gennaio. Laddove le Vigilie spettassero al padre, tenuto conto della distanza tra le abitazioni, quest'ultimo riaccompagnerà il figlio minore l'indomani presso l'abitazione materna entro le ore 9,00 del mattino seguente.
Per le festività pasquali il minore starà con l'uno o l'altro genitore o la Domenica di
Pasqua o il Lunedì in Albis dalle ore 9,30 e sino alle 22,30 seguendo il principio dell'alternanza.
Per le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e/o agosto con l'uno e l'altro genitore. I genitori concordano che , ad anni alterni, potranno comunicare il periodo prescelto da ciascuno di essi all'altro genitore.
Seguirà il principio dell'alternanza per gli anni successivi nella comunicazione del periodo prescelto. In ogni caso i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno reperibilità di luoghi e telefonica.
4 Il figlio minore trascorrerà col padre il giorno del compleanno dello stesso Per_1
e della festa del papà, e con la madre il compleanno della stessa e la festa della mamma. Il compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, mentre l'onomastico del figlio sarà trascorso nella giornata del 4 ottobre con la madre e Per_1 nella giornata del 2 aprile con il padre;
4) aumentare l'assegno di mantenimento in favore del figlio ad almeno Per_1
400,00 euro mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data
07.03.2018;
5) dichiarare le parti economicamente autosufficienti per nulla Controparte_4
è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile né a nessun altro titolo;
6) Condannare parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Le parti depositavano memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza del 23/10/2025, le parti comparivano personalmente, assistite dai difensori, e dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio. I difensori chiedevano recepirsi gli accordi raggiunti e rimettere la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
Il Giudice recepiva in via d'urgenza gli accordi come raggiunti dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con accordo intervenuto tra le parti, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come pattuite all'udienza del 23.10.2025:
“1. I sig.ri e concordano nella volontà di Controparte_1 Parte_1 sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in Napoli il 03.09.2018 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Napoli dell'anno 2018, parte II, S. A, Sez. G , atto n. 105;
2. Le parti rinunciano reciprocamente alle proprie domande accessorie e dichiarano di accettare detta rinuncia;
5 3. La casa coniugale, sita in Napoli alla Calata Capodichino n. 243, in comproprietà tra le parti nella misura del 50%, resterà assegnata alla sig.ra , che continuerà ad CP_1 abitarla unitamente al figlio minore , ivi compresi tutti gli arredi e suppellettili Per_1 presenti;
4. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. Il minore conserverà la residenza privilegiata presso l'abitazione materna, sita in Napoli alla Calata Capodichino n.
243;
5. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio , ivi comprese quelle Per_1 riguardanti scelte pedagogiche e mediche, cure o interventi specialistici, saranno adottate dai genitori di comune accordo. Inoltre le parti, nel pieno interesse e rispetto del figlio, avranno cura di comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie anche circa l'espletamento delle funzioni genitoriali, evitando di coinvolgere il figlio;
6. I genitori concordano che, per il benessere psico-fisico del figlio , Per_1 cercheranno soluzioni atte a promuovere i diritti del minore alla bigenitorialità, sostenendo e agevolando un clima relazionale e di dialogo tra loro due e di trasmettere allo stesso l'immagine positiva di entrambi nonché quella degli ascendenti di entrambi i rami genitoriali;
7. il figlio minore starà con il padre nel periodo scolastico il martedì Per_1 dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina, e il giovedì di ciascuna settimana dall'uscita di scuola e sino alle ore 21,00 e nel periodo non scolastico il martedì dalle ore 8,30, con pernotto e riaccompagnamento preso il domicilio materno il mercoledì mattina e il giovedì dalle ore 8,30 e sino alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, i weekend dalle ore 9.00 del sabato e sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione materna entro le ore 9,00.
8. Per le festività natalizie ad anni alterni il figlio starà con un genitore dal 24 Per_1 dicembre alle ore 09.00 al 26 dicembre ore 21.00 (con pernotti) e con l'altro genitore dal 31 dicembre ore 09:00 al 1 gennaio ore 21.00 con pernotto nonché il 6 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 21:00, comunicandosi telefonicamente con congruo preavviso eventuali variazioni di orario;
9. Per le festività pasquali il minore starà con l'uno o l'altro genitore o la Domenica di
Pasqua o il Lunedì in Albis dalle ore 9,30 e sino alle 22,30 seguendo il principio dell'alternanza;
10. Per le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel mese di luglio e/o agosto con l'uno e l'altro genitore. I genitori concordano che, ad anni alterni, ciascuno di loro avrà una preferenza nell'individuare il periodo di ferie da trascorrere col
6 minore. In ogni caso i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente entro e non oltre il
15 maggio di ciascun anno i periodi individuati, nonché reperibilità di luoghi e telefonica;
11. Il figlio minore trascorrerà col padre il giorno del compleanno dello stesso Per_1
e della festa del papà, e con la madre il compleanno della stessa e la festa della mamma. Il compleanno del minore sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, mentre l'onomastico del figlio sarà trascorso nella giornata del 4 ottobre con la madre e Per_1 nella giornata del 2 aprile con il padre;
12. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il 1 di Parte_1 CP_1 ciascun mese, la somma pari ad euro 354,20, come rivalutato all'attualità, a titolo di mantenimento in favore del figlio minore. La predetta somma sarà aggiornata con riferimento alla svalutazione della moneta calcolata dall'ISTAT come pubblicata sulla G.U. con decorrenza annuale a partire dal mese di ottobre 2026. Il mantenimento sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: conto corrente UniCredit intestato alla sig.ra
[...]
IBAN: [...]; CP_1
13. Alla luce dell'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, genitore non collocatario, le parti concordano che l'Assegno Unico per il figlio , ammontante Per_1 all'attualità ad euro 240 circa complessivi, continuerà ad essere percepito, come allo stato avviene, al 50% da ciascun genitore;
14. Le spese straordinarie relative alle esigenze del figlio saranno divise al Per_1
50% tra i genitori, in ossequio al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli siglato il
07.03.2018 tra Magistrati e Avvocati che qui si intende per integralmente ripetuto e trascritto;
15. I sigg.ri e convengono che la quota di mutuo per l'acquisto CP_1 Parte_1 della casa, sita in Napoli alla Calata Capodichino n. 243, contratto con Controparte_2 sarà ripartita, come già allo stato, tra gli stessi nella misura del 50%, onerandosi ciascuno di versare mensilmente la relativa quota sul conto corrente cointestato tra gli Controparte_2 stessi avente IBAN: [...]. Tale conto corrente sarà utilizzato dalle parti solo ed esclusivamente per i versamenti del mutuo, dell'assicurazione e del canone del suindicato conto corrente;
16. I sigg.ri e si dichiarano economicamente autosufficienti, per CP_1 Parte_1 cui nulla è dovuto vicendevolmente a titolo di assegno divorzile né ad alcun altro titolo;
17. I sigg.ri si danno atto di aver definito e transatto ogni altra Controparte_4 questione inerente e/o dipendente dal matrimonio per cui dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, per ogni credito, diritto, ragione e/o azione diretta ovvero indiretta di qualsiasi genere e/o natura ma sempre e comunque riconducibile allo sciolto rapporto
7 coniugale ed a quanto riportato nel presente ricorso, rilasciandosi ampia e completa quietanza liberatoria;
18. Le spese del presente procedimento restano totalmente compensate tra le parti e i procuratori delle parti rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 Legge
Professionale.”
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 cpc non si è proceduto all'ascolto del minore, attesa l'età dello stesso e non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro , così provvede:
[...] Controparte_1
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Napoli il 03.09.2018 (atto n. 105, parte II, s.
[...] Controparte_1
A, sez. G., reg. Atti Matrimonio anno 2018);
- disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
- prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
8 Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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