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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1553 \ 2022 promossa da:
Controparte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. DE SANTIS GIANCARLO
contro
:
Controparte_2
-PARTE APPELLATA –
AVV. MURACA ANNA
MI MA
-PARTE APPELLATA –
AVV. FOLINO DOMENICO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggetto del presente giudizio attiene al rimborso di un buono fruttifero postale serie 18N, emesso il 16.10.2006, del valore di € 2.500,00, di cui gli appellati sono cointestatari. odierna appellante, ha negato il rimborso del Controparte_1
1 titolo, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 8 del D.M.
19.12.2000, decorrente dalla scadenza del buono. Gli appellati hanno contestato tale eccezione, deducendo di non aver mai ricevuto il foglio informativo previsto dalla normativa vigente, contenente la durata e la scadenza del titolo, e di non essere stati quindi posti nella condizione di conoscere il termine di prescrizione.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge che il buono fruttifero postale in questione non reca alcuna indicazione circa la data di scadenza, né risulta provata da parte di la consegna agli intestatari del foglio informativo CP_1 analitico previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000. Tale omissione, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, integra un inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, con la conseguenza che il termine di prescrizione non può ritenersi decorso sino a quando il sottoscrittore non sia stato posto in condizione di conoscere la scadenza del proprio diritto.
La pubblicazione delle condizioni di emissione sulla Gazzetta Ufficiale o la mera possibilità di reperire le informazioni presso gli uffici postali non sono idonee a sostituire l'obbligo specifico di consegna del foglio informativo, che rappresenta una garanzia di trasparenza e tutela per il risparmiatore. L'onere della prova circa l'adempimento di tale obbligo grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Ne consegue che la mancata consegna del foglio informativo ha impedito agli appellati di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso, costituendo un impedimento legale alla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e, secondo la giurisprudenza, anche causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto la condotta omissiva dell'intermediario ha inciso sulla possibilità per il risparmiatore di conoscere e far valere il proprio diritto.
Inoltre, la violazione degli obblighi informativi da parte di integra una CP_1 responsabilità extracontrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno in favore degli appellati, danno che, nel caso di specie, coincide con il capitale investito e non rimborsato.
Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto da deve essere Controparte_1 rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata, che ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di obblighi informativi, decorrenza della prescrizione e tutela del risparmiatore.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida per ciascuno Parte_1 in € 1701.00 per compensi professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari costituiti addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1553 \ 2022 promossa da:
Controparte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. DE SANTIS GIANCARLO
contro
:
Controparte_2
-PARTE APPELLATA –
AVV. MURACA ANNA
MI MA
-PARTE APPELLATA –
AVV. FOLINO DOMENICO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia oggetto del presente giudizio attiene al rimborso di un buono fruttifero postale serie 18N, emesso il 16.10.2006, del valore di € 2.500,00, di cui gli appellati sono cointestatari. odierna appellante, ha negato il rimborso del Controparte_1
1 titolo, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 8 del D.M.
19.12.2000, decorrente dalla scadenza del buono. Gli appellati hanno contestato tale eccezione, deducendo di non aver mai ricevuto il foglio informativo previsto dalla normativa vigente, contenente la durata e la scadenza del titolo, e di non essere stati quindi posti nella condizione di conoscere il termine di prescrizione.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge che il buono fruttifero postale in questione non reca alcuna indicazione circa la data di scadenza, né risulta provata da parte di la consegna agli intestatari del foglio informativo CP_1 analitico previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000. Tale omissione, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, integra un inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, con la conseguenza che il termine di prescrizione non può ritenersi decorso sino a quando il sottoscrittore non sia stato posto in condizione di conoscere la scadenza del proprio diritto.
La pubblicazione delle condizioni di emissione sulla Gazzetta Ufficiale o la mera possibilità di reperire le informazioni presso gli uffici postali non sono idonee a sostituire l'obbligo specifico di consegna del foglio informativo, che rappresenta una garanzia di trasparenza e tutela per il risparmiatore. L'onere della prova circa l'adempimento di tale obbligo grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Ne consegue che la mancata consegna del foglio informativo ha impedito agli appellati di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso, costituendo un impedimento legale alla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e, secondo la giurisprudenza, anche causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto la condotta omissiva dell'intermediario ha inciso sulla possibilità per il risparmiatore di conoscere e far valere il proprio diritto.
Inoltre, la violazione degli obblighi informativi da parte di integra una CP_1 responsabilità extracontrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno in favore degli appellati, danno che, nel caso di specie, coincide con il capitale investito e non rimborsato.
Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto da deve essere Controparte_1 rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata, che ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di obblighi informativi, decorrenza della prescrizione e tutela del risparmiatore.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida per ciascuno Parte_1 in € 1701.00 per compensi professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari costituiti addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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