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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5752/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 allegata al ricorso, dall'avv. Francesco di Natale, presso il cui studio in Trinitapoli, alla via G. Fortunato n. 34, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data 26 marzo 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.07.2024 e notificato il 26.09.2024, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere
1 l'importo di € 8.989,84di cui l' ha prospettato l'indebita percezione CP_1 sull'assegno ordinario n. 022-090137432157 per il periodo dal 01.01.2021 al
31.12.2022 con comunicazione del 19.07.2023.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta di restituzione dell' , non potendo l'inerzia o l'errore dell'ente previdenziale CP_1 incidere sull'incolpevole affidamento del ricorrente che ha ricevuto la prestazione, dovendosi escludere la sussistenza del dolo ex art. 13, comma 1, legge n. 412/91 ed ex art. 52, legge n. 88/1989; ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di dati reddituali che l' avrebbe potuto acquisire e conoscere;
che il 6.10.2023 CP_1 ha proposto ricorso amministrativo, respinto.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari che il ricorrente non è tenuto alla restituzione dell'indebito e condanni l' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , pur regolarmente citato in giudizio con ricorso notificato a mezzo pec il CP_1
26.09.2024, non si è costituito.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
La disciplina dell'indebito previdenziale viene così ricostruita in termini di lex specialis rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia “in buona fede” percepito le prestazioni.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 431 del 1993, aveva evidenziato il consolidamento di un principio di settore secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - trovava applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non
2 dovuta, pur se in forme e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline dettate dal Legislatore, che a volte richiedono la mancanza di dolo, a volte l'accertamento della buona fede, a volte la consacrazione del carattere indebito della prestazione in un provvedimento formale comunicato all'interessato.
La disciplina in esame, dunque, soffre dell'avvicendamento di norme speciali, succedutesi nel tempo, con la conseguenza che risulta determinante individuare l'epoca in cui si è verificata l'erogazione, da parte dell' della somma non CP_1 dovuta, nonché individuare la causale della indebita corresponsione, al fine di centrare la disciplina ratione temporis applicabile all'obbligo restitutorio.
Per le pensioni in regime assicurativo, nonché per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (di cui si dirà meglio oltre), trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88/1989 che così stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Con riferimento al dolo dell'accipiens, quale condizione che legittima in ogni caso la richiesta restitutoria, la giurisprudenza di legittimità ha assunto da ultimo un atteggiamento più rigoroso, affermando che la Corte ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della
3 realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, il pieno recupero delle somme indebitamente erogate (così il R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3; la L. n. 88 del 1989, art. 52; il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma
11 quater, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983; la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1).
Integra, infine, un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_1 prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dell'espletamento di detta attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo, invece, sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo (Cass. 12097/13).
La nozione di “dolo omissivo”, comprensiva dell'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, è stata ribadita in base all'art. 19 Legge n. 843/1978 sull'unicità delle integrazioni pensionistiche (Cass. n.
1919/18).
La qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice, con la precisazione che all'indagine sul dolo del beneficiario di trattamenti previdenziali indebiti non può sopperirsi con elementi di giudizio e valutazione esterni alla persona del percettore (Cass. 02.08.2021, n. 22081).
L'art. 13, comma 1, della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha poi così previsto:
“
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già
4 conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dunque, tale norma, che trova applicazione con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore (Corte Cost. n. 39/1993) ed unicamente in materia pensionistica, non risultando estensibile alle altre prestazioni contributive, alle quali deve applicarsi la disciplina codicistica dell'indebito, ha introdotto, ai fini dell'applicazione della speciale regola dell'irripetibilità della pensione, tre requisiti correttivi:
1) la necessità che le somme da ripetere siano state corrisposte in base a un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
2. Ciò posto in termini di disciplina generale, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione CP_1 della somma oggetto di causa, indebitamente corrisposta da gennaio 2021 a dicembre 2022 sulla prestazione a essa erogata (assegno ordinario di invalidità) in quanto dalle dichiarazioni reddituali, regolarmente trasmesse all'Agenzia dell'Entrate, sono emersi redditi da considerare ai fini del computo dell'entità della prestazione dovuta.
Ciò posto, assume rilievo decisivo la circostanza che l'importo della prestazione è stato rideterminato sulla base delle dichiarazioni dei redditi regolarmente trasmesse dal ricorrente per gli anni 2021 e 2022 (cfr. dichiarazioni reddituali depositate dal ricorrente, da cui risulta la regolare trasmissione delle stesse), dal che consegue, quindi, che non può ravvisarsi un comportamento doloso della parte, che ha fornito gli elementi in base ai quali l' avrebbe potuto procedere CP_1 alla rideterminazione degli importi dovuti, senza che possa ravvisarsi, quindi, nel comportamento del ricorrente, una condotta dolosa, anche intesa come dolo omissivo, atteso che le dichiarazioni risultano trasmesse all'amministrazione competente.
Sul punto, inoltre, appare opportuno osservare che l'art. 13, comma 6, lett. c) d.l.
n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ha previsto che all'articolo 35 d.l. n.
207/2008, convertito in legge n. 14/2009 è apportata, per quel che rileva in
5 questa sede, la seguente modifica “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Deve ritenersi, quindi, che avendo il ricorrente trasmesso regolarmente le dichiarazioni reddituali all'Amministrazione Finanziaria, non vi è stato un atteggiamento inerte, né tanto meno doloso da parte dello stesso ed era onere dell' attivarsi tempestivamente, di anno in anno, per verificare se la CP_1 prestazione continuasse a spettare o meno al ricorrente nella misura già erogata.
Ciò comporta, in altri termini, che deve escludersi che sussista una situazione di dolo in capo al ricorrente che giustifichi la ripetizione, tenuto conto del fatto che in ogni caso il preteso superamento di limiti reddituali poteva essere verificato in virtù delle dichiarazioni dei redditi che l' poteva acquisire agevolmente CP_1 risultando trasmesse all'Agenzia dell'Entrate. In altri termini, si tratta di documentazione che l' avrebbe potuto acquisire tempestivamente, con la CP_1 conseguenza che il preteso indebito è riconducibile ad errore dell' non CP_1 accompagnato da dolo del ricorrente, peraltro non contestato.
Nel caso di specie il provvedimento di riliquidazione della prestazione con determinazione di importi dovuti è stato comunicato nel luglio 2023 in relazione alla prestazione erogata da gennaio 2021 a dicembre 2022 e con una nota tesa a ottenere, quindi, la ripetizione di importi già corrisposti antecedentemente alla
6 riliquidazione, con un comportamento che quindi contrasta con i limiti all'operatività della ripetizione dell'indebito affermati dalla Suprema Corte, stante l'assoluta buona fede della parte che, trasmettendo regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni reddituali, ha posto l'Istituto in condizione di conoscere la situazione reddituale del ricorrente.
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 8.989,84, di cui al TE08 del 19.07.2023, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di di quanto eventualmente CP_1 Parte_1 recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando importi non inferiori ai valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Il compenso è aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come previsto dall'art. 1 del
Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”; ciò tenuto conto del fatto che gli atti del difensore sono redatti nel caso di specie in conformità a tali criteri.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Francesco di Natale che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5752/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
8.989,84, di cui al TE08 del 19.07.2023, con conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione in favore di di quanto eventualmente Parte_1
7 recuperato per tale indebito, oltre interessi legali dalla riscossione;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € Parte_1
3.506,00 per compenso professionale, già comprensivo dell'aumento del 30%, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco di Natale.
Trani, 26.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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