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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7064 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8675 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti DE SALVATORE DANIELA , ELIA Parte_1
ES ;
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
Resistente
OGGETTO: SE - pensione
Con ricorso tempestivamente depositato il I.
3.2024 e ritualmente notificato, l'istante
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione ex art.12 L.118/71 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento , lamenta che il CT abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche;
conclude: “Accertare e riconoscere in capo al ricorrente lo status sanitario ex art. 12 L. n. 118/71, dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
1 Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CT, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari, essendo stata verificata la tempestività del deposito del ricorso e considerati i motivi di censura.
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018 - ,
Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 ).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario in oggetto;
il CT dott. ha Per_1 accertato che le infermità del ricorrente “costituiscono requisiti biologici previsti dalla normativa vigente al fine del riconoscimento del diritto a beneficiare della pensione di invalidità ex art. 12 della L. 118/71, in quanto determinano nel periziando una totale inabilità lavorativa (100%) dalla data della CT ovvero 20.11.2024 allorquando è stato possibile riscontrare ictus oculi le condizioni di disautonomia”.
Le conclusioni esposte dal CT nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
Nulla osta all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.149 disp. att. cpc, che consente la valutazione anche degli aggravamenti di patologie preesistenti (v. Cass. Ordinanza n. 30860 del
26/11/2019).
Riguardo al requisito reddituale, parte ricorrente ha depositato certificazione unica 2023 dalla quale si rileva che possiede redditi personali compatibili con la prestazione in oggetto.
La domanda, pertanto, va accolta con la decorrenza individuata dal CT;
le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'accertata decorrenza successiva al deposito del ricorso.
2 Le spese di CT possono porsi a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate con separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo alla pensione ex art.12 L.118/71 con decorrenza 20-11- 2024;
spese di lite compensate;
CP_
- Spese di CT a carico dell'
Roma 17.6.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8675 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti DE SALVATORE DANIELA , ELIA Parte_1
ES ;
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
Resistente
OGGETTO: SE - pensione
Con ricorso tempestivamente depositato il I.
3.2024 e ritualmente notificato, l'istante
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione ex art.12 L.118/71 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento , lamenta che il CT abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche;
conclude: “Accertare e riconoscere in capo al ricorrente lo status sanitario ex art. 12 L. n. 118/71, dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
1 Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CT, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari, essendo stata verificata la tempestività del deposito del ricorso e considerati i motivi di censura.
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018 - ,
Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 ).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario in oggetto;
il CT dott. ha Per_1 accertato che le infermità del ricorrente “costituiscono requisiti biologici previsti dalla normativa vigente al fine del riconoscimento del diritto a beneficiare della pensione di invalidità ex art. 12 della L. 118/71, in quanto determinano nel periziando una totale inabilità lavorativa (100%) dalla data della CT ovvero 20.11.2024 allorquando è stato possibile riscontrare ictus oculi le condizioni di disautonomia”.
Le conclusioni esposte dal CT nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
Nulla osta all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.149 disp. att. cpc, che consente la valutazione anche degli aggravamenti di patologie preesistenti (v. Cass. Ordinanza n. 30860 del
26/11/2019).
Riguardo al requisito reddituale, parte ricorrente ha depositato certificazione unica 2023 dalla quale si rileva che possiede redditi personali compatibili con la prestazione in oggetto.
La domanda, pertanto, va accolta con la decorrenza individuata dal CT;
le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'accertata decorrenza successiva al deposito del ricorso.
2 Le spese di CT possono porsi a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate con separato decreto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo alla pensione ex art.12 L.118/71 con decorrenza 20-11- 2024;
spese di lite compensate;
CP_
- Spese di CT a carico dell'
Roma 17.6.2025
Il Giudice
Dott.S.Rossi
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