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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18068/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Di Benedetto Milena che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Parte_2
Griffero Chiara e Elisa Martino che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in REGGIO CALABRIA il 31/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA (atto n. 116 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata , il [...] Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 17.05.2019.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIi
e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente (salvo diversa previsione da valutarsi all'eventuale sopraggiungere di una diversa e idonea condizione abitativa del SI e sempre che ne ricorrano gli ulteriori presupposti) e Pt_1 residenza anagrafica presso la madre in Grugliasco (TO), Via Francesco Cravero n. 99 interno 2, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che la minore trascorrerà con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre starà con la figlia secondo il seguente regime, individuato in base ai riposi da lavoro del SI : Pt_1
a) Il padre starà con la figlia dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico) del giorno precedente al suo riposo lavorativo fino all'uscita da scuola il giorno seguente, quando la accompagnerà all'attività ludico-sportiva o, nel caso in cui la medesima non sia prevista nonché nel periodo non scolastico, presso l'abitazione materna alle ore 15:00.
b) Il padre starà con la figlia tre weekend consecutivi, in alternanza con la madre, secondo il seguente regime: i primi due weekend consecutivi dalle ore 14:00 del sabato, prelevando dall'abitazione Per_1 materna, fino alla domenica alle ore 21:00 (comprensivo di cena), quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
il terzo weekend consecutivo decorrerà dal venerdì dall'uscita da scuola (o alle ore 14:00 nel periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00 (comprensivo di cena), quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna.
c) Nei giorni di sua competenza, il padre avrà cura di andare a prendere all'uscita da scuola, Per_1 accompagnarla all'attività ludico-sportiva (o al domicilio materno, se la stessa non è prevista), nonché di andare a riprendere la minore al termine dell'attività ludico-sportiva quando pernotterà dal Per_1 padre.
d) Le festività infrascolastiche, anche quelle che diano origine a ponti, e qualsiasi altro giorno di chiusura scolastico saranno regolati in base al calendario relativo ai riposi da lavoro del SI
[...] che quest'ultimo comunicherà alla RA , nel rispetto del termine di cui al punto Pt_1 Parte_2
4);
e) Le vacanze estive (tali intendendosi il periodo di chiusura della scuola), ad eccezione delle settimane indicate al punto 10), verranno regolate in base al calendario relativo ai riposi da lavoro del SI che quest'ultimo comunicherà alla RA , nel rispetto del termine di cui Pt_1 Parte_2 al punto 4).
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI comunicherà alla RA il Pt_1 Parte_2 calendario dei propri riposi dal lavoro di tutto l'anno, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.
DÀ ATTO che le parti concordano che qualora il SI non comunichi il calendario Pt_1 completo dei propri riposi da lavoro entro il termine suindicato, o non si attenga al medesimo, si applicherà il regime di cui al punto 7). Eventuali modifiche del calendario dovranno essere indicate dal SI alla RA con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni Pt_1 Parte_2 prima, poiché, in caso contrario, si applicherà quanto suindicato.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito il calendario per i restanti mesi dell'anno 2024
(Doc. n. 9), e concordano, pertanto, che la frequentazione genitori-figlia per il periodo ordinario avverrà secondo il regime ivi indicato.
DISPONE che, qualora il SI non rispetti o non comunichi alla RA il Pt_1 Parte_2 calendario annuale relativo ai propri riposi lavorativi entro il termine indicato al punto 4), il regime di frequentazione della figlia sarà il seguente:
a) Il padre starà con la figlia due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 09:00 nel periodo non scolastico) fino al riaccompagnamento all'attività ludico-sportiva il giorno seguente, ovvero, nel caso in cui la medesima non sia prevista nonché nel periodo non scolastico, fino all'accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 15:00.
b) Il padre starà con la figlia due weekend consecutivi, in alternanza con la madre, dalle ore 14:00 del sabato, quando la preleverà dall'abitazione materna, fino alla domenica alle ore 21:00 (comprensivo di cena), quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. c) Nei giorni di sua competenza, il padre avrà cura di andare a prendere all'uscita da scuola, accompagnarla all'attività ludico- Per_1 sportiva (o al domicilio materno, se la stessa non è prevista), nonché di andare a riprenderla al termine dell'attività ludico-sportiva quando la minore pernotterà dal padre.
d) Le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, etc.) saranno di competenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro, in modo che nel corso dell'anno la figlia trascorra una festività con la madre e la successiva con il padre. Nel caso in cui la festività dia origine ad un ponte festivo, il genitore al quale compete la festività terrà la figlia con sé dall'uscita da scuola o dall'attività ludico-sportiva fino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar luogo ad un ponte festivo, il genitore al quale compete terrà con sé la figlia dalle ore 09:00 alle ore 21:00. e) Durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), al di fuori delle settimane indicate al punto 10), in caso di mancato accordo, si seguiranno le condizioni indicate al punto 7) lett. a), b), c), precisando che nei giorni infrasettimanali il padre starà con la figlia dalle ore 09:00 (anziché dall'uscita da scuola) e fino alle ore 15:00 del giorno seguente, riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
DISPONE che la figlia trascorra la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che possa trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola fino al 30 dicembre alle ore 15:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 15:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio). Nell'anno 2024, la figlia trascorrerà il periodo del Natale con la madre mentre per i restanti giorni si applicherà quanto previsto nel punto 3), lett. a), b) e c) o, in alternativa, nel punto 7), lett. a), b) e c) in quanto il padre non ha giorni di ferie nel predetto periodo. Nell'ipotesi in cui il SI
[...] non possa beneficiare di una settimana di ferie dall'attività lavorativa, allora la minore starà Pt_1 con la madre per il periodo di Natale, mentre per quello di Capodanno si applicherà quanto previsto nel punto 3), lett. a), b) e c) o, in alternativa, nel punto 7), lett. a), b) e c).
DISPONE che la figlia trascorra la metà delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche), con ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrendo con un genitore dall'uscita da scuola alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasqua alle ore 18:00 fino al rientro a scuola. I genitori concordano che nell'anno 2025, la figlia trascorrerà il primo periodo con il padre e il secondo con la madre.
DISPONE che durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 1° marzo di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui al punto 3), lett. a), b), c) nonché al punto alternativo 7), lett. a), b), c) verrà sospeso. In caso di mancato accordo, negli anni pari, la figlia starà con il padre l'ultima settimana di luglio, la prima e la seconda settimana di agosto e con la madre la quarta e la quinta settimana di agosto (le ultime due settimane di agosto) e la prima settimana di settembre, e viceversa negli anni dispari. La figlia verrà prelevata e riaccompagnata dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con la minore ed i relativi recapiti. Per l'anno 2024, i genitori hanno concordato che la figlia starà con la madre dall'8 luglio alle ore 09:00 al 27 luglio alle ore 09:00 e con il padre dal 27 luglio alle ore 09:00 al 25 agosto alle ore 21:00. Per l'anno 2025, i genitori hanno concordato che la RA avrà facoltà di individuare con priorità e preferenza, Parte_2 rispetto al SI , le settimane di sua competenza. Pt_1
DISPONE che la minore trascorra, salvo diverso accordo, il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore, ad anni alterni, comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui al punto 3) lett. a), b), c) nonché al punto alternativo 7) lett. a), b), c). Per l'anno 2025, salvo diverso accordo, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre. Per_1
DISPONE che ogni genitore potrà tenere con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui al punto 3) lett. a), b), c) nonché al punto alternativo 7) lett. a), b), c).
DARE ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per la figlia, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
DISPONE che il SI corrisponda alla RA , a Parte_1 Parte_2 partire dal mese di maggio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad € 420,00 (quattrocentoventi/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, così quantificato a seguito della rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento convenuto in sede di separazione nonché in virtù della riduzione dei tempi di frequentazione padre-figlia.
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia sia a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico universale per la figlia a carico venga percepito al 100% dalla RA e che quest'ultima riconosce quale quota di competenza Parte_2 del SI la somma di € 70,00 che verrà defalcata dall'importo che quest'ultimo versa Pt_1 mensilmente a titolo di contributo per le spese straordinarie per la figlia.
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali per la figlia a carico competono ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche della figlia Per_1 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per:
a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche);
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente d) farmaci prescritti. le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) tasse e assicurazioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. le spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) acquisto di mezzi di locomozione. le spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori. I genitori si dichiarano disponibili a far frequentare alla figlia il corso di danza presso la scuola Per_1 attualmente frequentata e concordano di sostenere il costo del corso e di tutti i relativi accessori, nella misura del 50% ciascuno;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
DÀ ATTO che le parti concordano che con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro dieci giorni dal ricevimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento del 50% delle succitate spese straordinarie avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore, quando richiesto, i documenti fiscali relativi a spese deducibili per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che, per quanto non regolamentato in riferimento alle spese straordinarie, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione inserita nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Torino dal 15 marzo 2016. IV.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Grugliasco (TO), Via Francesco Cravero n. 99, interno 2, alla RA . Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, a seguito della cessione della quota del 50% dell'immobile suindicato da parte del SI in favore della RA (cfr. Doc. n. 5), Pt_1 Parte_2 quest'ultima si è accollata il mutuo acceso presso Crédit Agricole Italia S.p.A. (attuale denominazione di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.), in data 5 settembre 2013, con atto a rogito del Notaio Dott. repertorio n. 235791/23025 e si impegna a liberare il SI Persona_2 Pt_1 dalla posizione di garante, previo consenso da parte dell'Istituto Bancario.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il finanziamento n. 056006683 acceso dai coniugi in data 7 febbraio 2017 presso Agos Ducato S.p.A. (Doc. n. 10) rimane a carico di entrambe le parti, le quali si impegnano a versare la rata mensile, nella misura del 50% ciascuno, sul conto corrente n. 0000035461676 intestato ad entrambi, fino al saldo dell'importo residuo. DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, non avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun genere e dichiarano di avere redditi adeguati e di avere già regolato ogni ulteriore loro rapporto patrimoniale ed economico.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18068/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Di Benedetto Milena che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Parte_2
Griffero Chiara e Elisa Martino che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in REGGIO CALABRIA il 31/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA (atto n. 116 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata , il [...] Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 17.05.2019.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIi
e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO CALABRIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente (salvo diversa previsione da valutarsi all'eventuale sopraggiungere di una diversa e idonea condizione abitativa del SI e sempre che ne ricorrano gli ulteriori presupposti) e Pt_1 residenza anagrafica presso la madre in Grugliasco (TO), Via Francesco Cravero n. 99 interno 2, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che la minore trascorrerà con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre starà con la figlia secondo il seguente regime, individuato in base ai riposi da lavoro del SI : Pt_1
a) Il padre starà con la figlia dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nel periodo non scolastico) del giorno precedente al suo riposo lavorativo fino all'uscita da scuola il giorno seguente, quando la accompagnerà all'attività ludico-sportiva o, nel caso in cui la medesima non sia prevista nonché nel periodo non scolastico, presso l'abitazione materna alle ore 15:00.
b) Il padre starà con la figlia tre weekend consecutivi, in alternanza con la madre, secondo il seguente regime: i primi due weekend consecutivi dalle ore 14:00 del sabato, prelevando dall'abitazione Per_1 materna, fino alla domenica alle ore 21:00 (comprensivo di cena), quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
il terzo weekend consecutivo decorrerà dal venerdì dall'uscita da scuola (o alle ore 14:00 nel periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00 (comprensivo di cena), quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna.
c) Nei giorni di sua competenza, il padre avrà cura di andare a prendere all'uscita da scuola, Per_1 accompagnarla all'attività ludico-sportiva (o al domicilio materno, se la stessa non è prevista), nonché di andare a riprendere la minore al termine dell'attività ludico-sportiva quando pernotterà dal Per_1 padre.
d) Le festività infrascolastiche, anche quelle che diano origine a ponti, e qualsiasi altro giorno di chiusura scolastico saranno regolati in base al calendario relativo ai riposi da lavoro del SI
[...] che quest'ultimo comunicherà alla RA , nel rispetto del termine di cui al punto Pt_1 Parte_2
4);
e) Le vacanze estive (tali intendendosi il periodo di chiusura della scuola), ad eccezione delle settimane indicate al punto 10), verranno regolate in base al calendario relativo ai riposi da lavoro del SI che quest'ultimo comunicherà alla RA , nel rispetto del termine di cui Pt_1 Parte_2 al punto 4).
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI comunicherà alla RA il Pt_1 Parte_2 calendario dei propri riposi dal lavoro di tutto l'anno, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.
DÀ ATTO che le parti concordano che qualora il SI non comunichi il calendario Pt_1 completo dei propri riposi da lavoro entro il termine suindicato, o non si attenga al medesimo, si applicherà il regime di cui al punto 7). Eventuali modifiche del calendario dovranno essere indicate dal SI alla RA con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni Pt_1 Parte_2 prima, poiché, in caso contrario, si applicherà quanto suindicato.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito il calendario per i restanti mesi dell'anno 2024
(Doc. n. 9), e concordano, pertanto, che la frequentazione genitori-figlia per il periodo ordinario avverrà secondo il regime ivi indicato.
DISPONE che, qualora il SI non rispetti o non comunichi alla RA il Pt_1 Parte_2 calendario annuale relativo ai propri riposi lavorativi entro il termine indicato al punto 4), il regime di frequentazione della figlia sarà il seguente:
a) Il padre starà con la figlia due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 09:00 nel periodo non scolastico) fino al riaccompagnamento all'attività ludico-sportiva il giorno seguente, ovvero, nel caso in cui la medesima non sia prevista nonché nel periodo non scolastico, fino all'accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 15:00.
b) Il padre starà con la figlia due weekend consecutivi, in alternanza con la madre, dalle ore 14:00 del sabato, quando la preleverà dall'abitazione materna, fino alla domenica alle ore 21:00 (comprensivo di cena), quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. c) Nei giorni di sua competenza, il padre avrà cura di andare a prendere all'uscita da scuola, accompagnarla all'attività ludico- Per_1 sportiva (o al domicilio materno, se la stessa non è prevista), nonché di andare a riprenderla al termine dell'attività ludico-sportiva quando la minore pernotterà dal padre.
d) Le festività infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, etc.) saranno di competenza di entrambi i genitori, in alternanza tra loro, in modo che nel corso dell'anno la figlia trascorra una festività con la madre e la successiva con il padre. Nel caso in cui la festività dia origine ad un ponte festivo, il genitore al quale compete la festività terrà la figlia con sé dall'uscita da scuola o dall'attività ludico-sportiva fino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola. Nel caso in cui la festività cada in un giorno infrasettimanale senza dar luogo ad un ponte festivo, il genitore al quale compete terrà con sé la figlia dalle ore 09:00 alle ore 21:00. e) Durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), al di fuori delle settimane indicate al punto 10), in caso di mancato accordo, si seguiranno le condizioni indicate al punto 7) lett. a), b), c), precisando che nei giorni infrasettimanali il padre starà con la figlia dalle ore 09:00 (anziché dall'uscita da scuola) e fino alle ore 15:00 del giorno seguente, riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
DISPONE che la figlia trascorra la metà del periodo delle vacanze natalizie (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) con ciascun genitore in modo tale che possa trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore (dall'uscita da scuola fino al 30 dicembre alle ore 15:00) ed il Capodanno con l'altro (dal 30 dicembre alle ore 15:00 fino al rientro a scuola al suo naturale inizio a gennaio). Nell'anno 2024, la figlia trascorrerà il periodo del Natale con la madre mentre per i restanti giorni si applicherà quanto previsto nel punto 3), lett. a), b) e c) o, in alternativa, nel punto 7), lett. a), b) e c) in quanto il padre non ha giorni di ferie nel predetto periodo. Nell'ipotesi in cui il SI
[...] non possa beneficiare di una settimana di ferie dall'attività lavorativa, allora la minore starà Pt_1 con la madre per il periodo di Natale, mentre per quello di Capodanno si applicherà quanto previsto nel punto 3), lett. a), b) e c) o, in alternativa, nel punto 7), lett. a), b) e c).
DISPONE che la figlia trascorra la metà delle vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche), con ciascun genitore, ad anni alterni, trascorrendo con un genitore dall'uscita da scuola alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasqua alle ore 18:00 fino al rientro a scuola. I genitori concordano che nell'anno 2025, la figlia trascorrerà il primo periodo con il padre e il secondo con la madre.
DISPONE che durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 1° marzo di ogni anno, durante le quali il regime di frequentazione di cui al punto 3), lett. a), b), c) nonché al punto alternativo 7), lett. a), b), c) verrà sospeso. In caso di mancato accordo, negli anni pari, la figlia starà con il padre l'ultima settimana di luglio, la prima e la seconda settimana di agosto e con la madre la quarta e la quinta settimana di agosto (le ultime due settimane di agosto) e la prima settimana di settembre, e viceversa negli anni dispari. La figlia verrà prelevata e riaccompagnata dal genitore a cui il periodo di ferie compete presso la residenza dell'altro, ovvero in altro diverso luogo, se concordato preventivamente. Almeno 7 giorni prima dell'inizio di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con la minore ed i relativi recapiti. Per l'anno 2024, i genitori hanno concordato che la figlia starà con la madre dall'8 luglio alle ore 09:00 al 27 luglio alle ore 09:00 e con il padre dal 27 luglio alle ore 09:00 al 25 agosto alle ore 21:00. Per l'anno 2025, i genitori hanno concordato che la RA avrà facoltà di individuare con priorità e preferenza, Parte_2 rispetto al SI , le settimane di sua competenza. Pt_1
DISPONE che la minore trascorra, salvo diverso accordo, il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore, ad anni alterni, comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui al punto 3) lett. a), b), c) nonché al punto alternativo 7) lett. a), b), c). Per l'anno 2025, salvo diverso accordo, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre. Per_1
DISPONE che ogni genitore potrà tenere con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al regime di frequentazione di cui al punto 3) lett. a), b), c) nonché al punto alternativo 7) lett. a), b), c).
DARE ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per la figlia, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
DISPONE che il SI corrisponda alla RA , a Parte_1 Parte_2 partire dal mese di maggio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad € 420,00 (quattrocentoventi/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, così quantificato a seguito della rivalutazione ISTAT del contributo al mantenimento convenuto in sede di separazione nonché in virtù della riduzione dei tempi di frequentazione padre-figlia.
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia sia a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico universale per la figlia a carico venga percepito al 100% dalla RA e che quest'ultima riconosce quale quota di competenza Parte_2 del SI la somma di € 70,00 che verrà defalcata dall'importo che quest'ultimo versa Pt_1 mensilmente a titolo di contributo per le spese straordinarie per la figlia.
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali per la figlia a carico competono ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche della figlia Per_1 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese mediche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per:
a) visite e cure specialistiche (es: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche);
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari privati (es: logopedia e fisioterapia) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; le spese mediche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari, visite ed esami specialistici qualora non vengano erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale o siano prescritti con urgenza ed effettuati privatamente d) farmaci prescritti. le spese scolastiche straordinarie da concordare e documentare sono quelle per:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. le spese scolastiche straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) tasse e assicurazioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. le spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche nonché le pertinenti attrezzature oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze, trascorse autonomamente dalla figlia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) acquisto di mezzi di locomozione. le spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo consenso sono quelle per:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori. I genitori si dichiarano disponibili a far frequentare alla figlia il corso di danza presso la scuola Per_1 attualmente frequentata e concordano di sostenere il costo del corso e di tutti i relativi accessori, nella misura del 50% ciascuno;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per il conseguimento della patente (contenute nel minimo). I genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente sulla scelta della scuola guida e sulle decisioni collegate alla frequentazione (es: modalità di pagamento, numero di guide, etc…).
DÀ ATTO che le parti concordano che con riferimento alle spese da concordarsi tra le parti, si considererà raggiunto l'accordo laddove la comunicazione, effettuata a mezzo e-mail o sms, con cui l'un genitore le comunicherà all'altro, venga riscontrata positivamente dal genitore destinatario dell'e-mail o sms ovvero non ottenga alcun riscontro entro dieci giorni dal ricevimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il pagamento del 50% delle succitate spese straordinarie avverrà con versamento del dovuto da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che abbia anticipato l'intera somma.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore, quando richiesto, i documenti fiscali relativi a spese deducibili per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che, per quanto non regolamentato in riferimento alle spese straordinarie, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione inserita nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” in vigore presso il Tribunale di Torino dal 15 marzo 2016. IV.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Grugliasco (TO), Via Francesco Cravero n. 99, interno 2, alla RA . Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, a seguito della cessione della quota del 50% dell'immobile suindicato da parte del SI in favore della RA (cfr. Doc. n. 5), Pt_1 Parte_2 quest'ultima si è accollata il mutuo acceso presso Crédit Agricole Italia S.p.A. (attuale denominazione di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.), in data 5 settembre 2013, con atto a rogito del Notaio Dott. repertorio n. 235791/23025 e si impegna a liberare il SI Persona_2 Pt_1 dalla posizione di garante, previo consenso da parte dell'Istituto Bancario.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il finanziamento n. 056006683 acceso dai coniugi in data 7 febbraio 2017 presso Agos Ducato S.p.A. (Doc. n. 10) rimane a carico di entrambe le parti, le quali si impegnano a versare la rata mensile, nella misura del 50% ciascuno, sul conto corrente n. 0000035461676 intestato ad entrambi, fino al saldo dell'importo residuo. DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, non avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun genere e dichiarano di avere redditi adeguati e di avere già regolato ogni ulteriore loro rapporto patrimoniale ed economico.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.