Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/06/2025, n. 12312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12312 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12430 del 2024, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina De Tilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 14227/2021 emessa in data 8-9 settembre 2021, con richiesta di
1) ordinare al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul provvedimento individuato, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nella parte narrativa del ricorso, oltre accessori maturati;
2) laddove il Ministero non esegua tale ordine, nominare un Commissario ad acta, il quale assuma tutti i provvedimenti e gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2024 e depositato il successivo 22 novembre 2024, la società in epigrafe agisce ex art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 14227/2021 emessa in data 8-9 settembre 2021 (non impugnata nel termine previsto per la proposizione del relativo appello), notificata con formula esecutiva in data 5-6 luglio 2022.
1.1. La medesima società deduce in proposito che l’indicato Tribunale ha condannato l’intimato Ministero al pagamento in favore della stessa società della somma di euro 90.033,58 (sorte residua) oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 (dalla data di scadenza delle fatture azionate fino al soddisfo), nonché al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi euro 8.000,00 (oltre accessori), lamentando nello specifico la mancata attuazione dell’anzidetta sentenza ad opera del medesimo Ministero e chiedendo per l’effetto l’accertamento della denunciata inottemperanza e la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento delle somme dovute comprensive degli interessi maturati nella misura complessivamente calcolata, nonché la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dello stesso Ministero.
2. L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.
3. Con ordinanza n. 4020/2025 la Sezione ha disposto a carico della parte ricorrente gli incombenti istruttori ivi individuati.
4. La società ricorrente ha successivamente depositato in giudizio la richiesta documentazione unitamente ad apposita nota, producendo altresì memoria –in vista dell’udienza camerale fissata per il prosieguo della trattazione – con la richiesta di passaggio in decisione della controversia.
5. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il proposto ricorso in ottemperanza risulta fondato e deve pertanto essere accolto, nei sensi di seguito precisati.
7. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato, come attestato dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 2 unito all’atto di ricorso secondo la numerazione riportata nell’allegato foliario, congiuntamente ai doc. nn. 3-5 inclusi nella produzione documentale ad opera della medesima parte in data 23 marzo 2025).
7.1. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
7.2. La sentenza ottemperanda è stata altresì notificata nelle forme prescritte dalla legge all’intimato Ministero della Difesa in data 5 luglio 2022 (cfr. doc. n. 1 unito al l’atto di ricorso), risultando quindi ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Ciò posto quanto al preliminare accertamento della sussistenza nella specie di tutti i presupposti individuati in via normativa ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza, va osservato come nel caso in esame, per quanto consta dal tenore degli atti di causa e alla luce della documentazione depositata nell’ambito del presente giudizio, non si ravvisi l’avvenuta esecuzione, ad opera dell’intimato Ministero, delle statuizioni contenute nella sopra indicata sentenza resa dal giudice ordinario e passata in giudicato.
8.1. Il proposto ricorso è dunque meritevole di accoglimento; per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’intimata Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sez. II civ., 9 settembre 2021, n. 14227, alle luce delle statuizioni ivi contenute, procedendo pertanto al “… pagamento in favore di Banca sistema spa di euro 90.033,58, oltre interessi ex dlvo 231/2022 dalla data di scadenza delle singole fatture azionate alla data del pagamento ” nonché al “… pagamento … delle spese del giudizio, liquidate in euro 8.000,00, per compensi del giudizio di opposizione, oltre spese forfettarie e accessori come per legge ” in favore della medesima società (cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso recante l’anzidetta sentenza n. 14227/2021, in specie la relativa pagina 6).
8.2. Al Ministero della Difesa è assegnato un termine di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione (se anteriore), per provvedere alle attività di esecuzione della predetta sentenza (ottemperanda) del Tribunale di Roma, n. 14227/2021.
8.3. In accoglimento della richiesta formulata da parte ricorrente, è altresì nominato fin da ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a suo sottoposto o ad altro organo della sua Amministrazione fornito di adeguata competenza, il quale, entro l’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni – decorrente dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della (eventuale) persistente inottemperanza dell’Amministrazione – darà corso agli atti necessari, disponendosi che eventuali spese e compensi dovuti al Commissario saranno riconosciuti con separato provvedimento a seguito di istanza di liquidazione ex art. 71 D.P.R. n. 115/02.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sez. II civ., n. 14227/2021, passata in giudicato, nel termine di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione (se anteriore) della presente decisione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a suo sottoposto o ad altro organo della sua Amministrazione fornito di adeguata competenza, affinché provveda all’esecuzione della medesima sentenza n. 14227/2021, nell’ulteriore termine di giorni 40 (quaranta) dall’apposita comunicazione a cura della medesima società ricorrente, ove decorra inutilmente l’individuato termine concesso al Ministero della Difesa per dare esecuzione alla predetta sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO