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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 28/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1912 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MAMMANA CORRADA IVANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FLORI FLORO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento instaurato da nei confronti dell' , Parte_1 CP_2
volto ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito pensionistico contestato dall'ente previdenziale e la restituzione delle somme trattenute, il
Tribunale rileva quanto segue.
Il ricorrente contesta la legittimità della trattenuta operata dall' sulla pensione CP_2
sociale, denunciando la mancanza di una preventiva comunicazione adeguatamente motivata, in violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, con l'obiettivo di garantire trasparenza e tutela dei diritti del cittadino. Inoltre, il ricorrente eccepisce la decadenza dell'azione di recupero dell'indebito per decorso del termine triennale previsto dall'art. 13 della Legge n.
412/1991, il quale mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici tra ente previdenziale e pensionato.
L' , costituendosi in giudizio, deduce che il ricorrente avrebbe percepito CP_2
l'assegno sociale pur in presenza di redditi eccedenti la soglia prevista per l'erogazione della prestazione assistenziale, ritenendo pertanto legittimo il recupero delle somme erogate indebitamente, sulla base del principio della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.. Tale disposizione stabilisce che chiunque riceva una prestazione indebita, in assenza di giustificazione legale, è tenuto a restituirla, salvo il principio del legittimo affidamento che può escludere l'obbligo restitutorio in determinati casi.
Tuttavia, in ossequio ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, il recupero delle somme erogate in assenza di dolo del percettore richiede un provvedimento amministrativo adeguatamente motivato, che dia conto delle ragioni giuridiche e fattuali alla base della pretesa creditoria. L'assenza di tale motivazione determina l'invalidità dell'atto per violazione del diritto di difesa del cittadino, essendo imprescindibile garantire un'adeguata conoscenza delle ragioni alla base della richiesta di restituzione per consentire un'efficace tutela giudiziale.
Inoltre, il principio di tutela del legittimo affidamento del pensionato, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, impone che l'ente previdenziale non possa procedere al recupero di somme percepite in buona fede a causa di errori imputabili esclusivamente all'amministrazione. In tal senso, numerose pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato la necessità di considerare la condizione soggettiva del percettore dell'indebito, valutando se l'erogazione sia avvenuta per errore unilaterale dell'ente e se il beneficiario abbia agito in buona fede, confidando nella correttezza delle somme ricevute.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver fornito all' CP_2
informazioni reddituali aggiornate e di aver ricevuto riscontri difformi e contraddittori da parte dell'ente, determinando un'incertezza amministrativa che non può gravare sul cittadino. L' non ha adottato misure idonee a chiarire la CP_2
situazione reddituale dell'interessato prima di procedere al recupero delle somme, con conseguente violazione dei principi di buona amministrazione e di correttezza nei rapporti con i cittadini.
Un ulteriore profilo di illegittimità si riscontra nella violazione del principio di impignorabilità del trattamento minimo pensionistico, sancito dall'art. 52 della
Legge n. 88/1989, il quale vieta la riduzione del trattamento pensionistico al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge. Tale principio è finalizzato a garantire che il pensionato non sia privato dei mezzi di sussistenza essenziali per un'esistenza dignitosa. Nella fattispecie, l' ha operato trattenute integrali CP_2
dell'assegno sociale, compromettendo il diritto del ricorrente a un'esistenza dignitosa tutelato dall'art. 38 della Costituzione, il quale sancisce il diritto a un'adeguata previdenza sociale per chi si trovi in condizioni di bisogno economico.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso merita accoglimento, in quanto le trattenute operate dall' risultano in contrasto con il quadro normativo vigente CP_2
e con i principi fondamentali del diritto previdenziale e amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così dispone: Parte_1
1. Accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito vantato dall' nei CP_2
confronti del ricorrente;
2. Dichiara illegittima la sospensione e trattenuta della pensione sociale per i mesi da dicembre 2016 ad aprile 2017;
3. Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma di CP_2
€ 2.533,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della trattenuta sino all'effettivo pagamento;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
per un importo di euro 1200,00 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore del procuratore costituito
Così deciso in Patti 28/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo