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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10761/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10761/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Capuano, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.to
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/09/2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di avere inoltrato in data 18.01.2023 all'ente previdenziale domanda per ottenere l'assegno sociale;
che l' CP con provvedimento del 19.01.2023 comunicava la reiezione della domanda di assegno sociale per la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto presentata in data 18.01.2023 per il seguente motivo: incongruenza tra lo stato civile dichiarato
Separata e quello presente sul suo documento di riconoscimento, all'ANPR e all'anagrafica
Comunale Coniugata”; che diversamente da quanto sostenuto dall' era separata dal coniuge CP
, come da decreto di omologa di separazione emesso dal Tribunale di Napoli a Persona_1 far data del 24.03.1999; che lo stato di separazione risultava annotato negli elenchi di stato civile;
che pertanto la indicazione dello stato civile “coniugata” sulla carta di identità era da considerarsi un mero errore di trascrizione degli uffici del comune di appartenenza competenti al rilascio del predetto documento;
che la stessa era in possesso del requisito anagrafico (età superiore a 67 anni) e del requisito reddituale per beneficiare della prestazione, percependo un reddito al di sotto del limite stabilito dalla normativa.
Chiedeva, quindi, all'adito giudice del lavoro il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda ammnistrativa ovvero dal 18.01.2023 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla CP presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi da tale data, ovvero in subordine dalla data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese ed attribuzione.
L' , costituitosi ritualmente, eccepiva che la ricorrente non aveva fornito dimostrazione della CP sussistenza di tutti i requisiti di legge per la prestazione in esame.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è proponibile avendo la parte presentato domanda di assegno sociale in data 18.01.2023 che veniva rigettata dall' con provvedimento del 19.01.2023. Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione CP
CP_ dell' circa la mancata presentazione del ricorso amministrativo laddove per consolidata giurisprudenza lo stesso non è presupposto per l'accesso al giudice nelle cause riguardanti le prestazioni previdenziali, in assenza di esplicita previsione normativa che obblighi l'esperimento del ricorso amministrativo come condizioni di procedibilità.
Nel merito la domanda è fondata.
L'art. 3, co. 6, I. n. 335/95, dispone: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'Imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrale soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla formulazione letterale della norma si evince che a decorrere dal primo gennaio 1996 la pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153\1969 è stata sostituita dall' assegno sociale.
Il diritto all'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è subordinato a requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza.
In particolare l'assegno è dovuto a coloro che siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore alla soglia stabilita dalla legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno.
La Suprema Corte ha precisato che "in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" (Cass., sez. L. sent. n. 23477 del 19.11.2010).
Orbene nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto e provato di essere in possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti previsti dalla normativa in esame per beneficiare della prestazione, ossia del requisito anagrafico, della residenza abituale in Italia e del requisito reddituale atteso che l'istante, separata legalmente dal coniuge dall'anno 1999 (come da decreto di omologa di separazione in atti) ha percepito un reddito composto esclusivamente da rendite proprie derivanti da rendite da immobili che nell'anno 2021 era pari ad euro 2.359,00 (come da Unico 2022 in allegato)
e nell'anno 2022 un reddito pari a € 2.209,00 (unico 2023 in allegato), mentre per l'anno 2023 un reddito pari a € 506,00 (cfr. Certificazione aggiornata dell'Agenzia Delle Entrate) e quindi inferiore al limite legale. Con riguardo poi ai motivi che hanno portato al rigetto della domanda in via amministrativa (incongruenza dello stato civile, tra i registri di stato civile e il documento di riconoscimento in cui risulta coniugata) si fa rilevare che gli stessi non rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio, avendo peraltro la ricorrente documentato la separazione dall'ex coniuge , giusta decreto di omologa della separazione consensuale del Persona_1
24.03.1999, che veniva annotata sul certificato di estratto di matrimonio e comunque dallo stato di famiglia integrale risulta che la è unico componente del nucleo familiare di Parte_1 appartenenza.
Deve pertanto affermarsi il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa del 18.01.2023 e condannarsi l' al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 18.01.2013 e per l'effetto condanna l' al pagamento in suo favore delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.900,00 a titolo compensi CP professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10761/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Capuano, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.to
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/09/2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di avere inoltrato in data 18.01.2023 all'ente previdenziale domanda per ottenere l'assegno sociale;
che l' CP con provvedimento del 19.01.2023 comunicava la reiezione della domanda di assegno sociale per la seguente motivazione: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto presentata in data 18.01.2023 per il seguente motivo: incongruenza tra lo stato civile dichiarato
Separata e quello presente sul suo documento di riconoscimento, all'ANPR e all'anagrafica
Comunale Coniugata”; che diversamente da quanto sostenuto dall' era separata dal coniuge CP
, come da decreto di omologa di separazione emesso dal Tribunale di Napoli a Persona_1 far data del 24.03.1999; che lo stato di separazione risultava annotato negli elenchi di stato civile;
che pertanto la indicazione dello stato civile “coniugata” sulla carta di identità era da considerarsi un mero errore di trascrizione degli uffici del comune di appartenenza competenti al rilascio del predetto documento;
che la stessa era in possesso del requisito anagrafico (età superiore a 67 anni) e del requisito reddituale per beneficiare della prestazione, percependo un reddito al di sotto del limite stabilito dalla normativa.
Chiedeva, quindi, all'adito giudice del lavoro il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda ammnistrativa ovvero dal 18.01.2023 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla CP presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi da tale data, ovvero in subordine dalla data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese ed attribuzione.
L' , costituitosi ritualmente, eccepiva che la ricorrente non aveva fornito dimostrazione della CP sussistenza di tutti i requisiti di legge per la prestazione in esame.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è proponibile avendo la parte presentato domanda di assegno sociale in data 18.01.2023 che veniva rigettata dall' con provvedimento del 19.01.2023. Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione CP
CP_ dell' circa la mancata presentazione del ricorso amministrativo laddove per consolidata giurisprudenza lo stesso non è presupposto per l'accesso al giudice nelle cause riguardanti le prestazioni previdenziali, in assenza di esplicita previsione normativa che obblighi l'esperimento del ricorso amministrativo come condizioni di procedibilità.
Nel merito la domanda è fondata.
L'art. 3, co. 6, I. n. 335/95, dispone: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'Imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrale soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla formulazione letterale della norma si evince che a decorrere dal primo gennaio 1996 la pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153\1969 è stata sostituita dall' assegno sociale.
Il diritto all'assegno sociale prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo, ma è subordinato a requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza.
In particolare l'assegno è dovuto a coloro che siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore alla soglia stabilita dalla legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno.
La Suprema Corte ha precisato che "in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" (Cass., sez. L. sent. n. 23477 del 19.11.2010).
Orbene nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto e provato di essere in possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti previsti dalla normativa in esame per beneficiare della prestazione, ossia del requisito anagrafico, della residenza abituale in Italia e del requisito reddituale atteso che l'istante, separata legalmente dal coniuge dall'anno 1999 (come da decreto di omologa di separazione in atti) ha percepito un reddito composto esclusivamente da rendite proprie derivanti da rendite da immobili che nell'anno 2021 era pari ad euro 2.359,00 (come da Unico 2022 in allegato)
e nell'anno 2022 un reddito pari a € 2.209,00 (unico 2023 in allegato), mentre per l'anno 2023 un reddito pari a € 506,00 (cfr. Certificazione aggiornata dell'Agenzia Delle Entrate) e quindi inferiore al limite legale. Con riguardo poi ai motivi che hanno portato al rigetto della domanda in via amministrativa (incongruenza dello stato civile, tra i registri di stato civile e il documento di riconoscimento in cui risulta coniugata) si fa rilevare che gli stessi non rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio, avendo peraltro la ricorrente documentato la separazione dall'ex coniuge , giusta decreto di omologa della separazione consensuale del Persona_1
24.03.1999, che veniva annotata sul certificato di estratto di matrimonio e comunque dallo stato di famiglia integrale risulta che la è unico componente del nucleo familiare di Parte_1 appartenenza.
Deve pertanto affermarsi il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa del 18.01.2023 e condannarsi l' al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 18.01.2013 e per l'effetto condanna l' al pagamento in suo favore delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.900,00 a titolo compensi CP professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano