Art. 7.
Il Comitato centrale e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto:
di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale;
di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.
Il Comitato centrale e' presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.
I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati piu' di due volte.
Il Comitato centrale e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto:
di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale;
di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.
Il Comitato centrale e' presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.
I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati piu' di due volte.