Articolo 7 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 giugno 1965
Art. 7.
Il Comitato centrale e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto:
di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale;
di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.
Il Comitato centrale e' presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.
I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati piu' di due volte.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965