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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP Dott.ssa. Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2053 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pugliese, giusta mandato in atti Parte_1
OPPONENTE-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Pugliese e Paola Palumbo, CP_1
come da mandato in atti
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 07 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 300/2021, reso dal Tribunale di Taranto in data 15.02.2021, con il quale si ingiungeva ad essa opponente di pagare in favore di la somma di € 10.000,00, CP_1
oltre interessi, nonché spese e compensi di procedura. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva reso su istanza di , il quale, dichiarava di avere stipulato con la signora CP_1 Parte_1
un contratto di locazione ad uso commerciale in data 01.09.2009 della durata di sei anni, e che al termine della locazione non avrebbe ottenuto la restituzione del relativo deposito cauzionale di € 10.000,00. Deduceva la che le suddette somme non erano mai state corrisposte dal Pt_1
; eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di locazione sottoscritto con il sostenendo CP_1 CP_1
che, quale nuda proprietaria, non era legittimata a locare l'immobile spettando tale facoltà esclusivamente agli usufruttuari. Faceva, comunque, presente che la cifra chiesta dal era CP_1
stata posta in compensazione, nell'ambito della procedura fallimentare che aveva coinvolto l'opposto, con quanto dovuto per i danni riscontrati nell'immobile. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di risposta , il quale contestava tutto quanto asserito CP_1
e dedotto dalla con l'atto di opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 07 luglio 2025 comparivano i procuratori delle parti, i quali dichiaravano di avere definito transattivamente la questione e chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere senza disporre nulla sulle spese del giudizio.
La chiesta dichiarazione può essere resa in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass. civ., Sez.I,
19/03/1990, n.2267)
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario , una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. (Cass. civ., Sez.un., 28/09/2000, n.1048)
In via di prima approssimazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue al sopravvenire, lite pendente, di eventi che eliminano oggettivamente la necessità e l'utilità di stabilire la concreta volontà di legge circa la controversia dedotta in giudizio.
Condizione necessaria perché si abbia cessazione della materia del contendere è che le relative cause siano sopravvenute, ovvero siano intervenute in un momento successivo rispetto a quello della pendenza della lite ed inoltre che non residuino interessi insoddisfatti delle parti rispetto alla controversia. Al fatto causa di cessazione dovrebbe infatti seguire una perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto perché possa dirsi oggettivamente venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione, pur mettendo capo ad una sentenza che chiude il processo non esime il giudicante da una pronuncia sulle spese processuali, la quale sembra tuttavia seguire una disciplina processuale differenziata rispetto a quella generale prevista dall'art. 91 c.p.c.
La prassi dominante adotta per la distribuzione finale dei costi il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, che comporta una delibazione sulla fondatezza della domanda, cui segue l'individuazione del soccombente in base ad un giudizio ipotetico. Malgrado il principio sopra enunciato, nulla dispone in merito alle spese del giudizio, stante la richiesta congiunta formalizzata dalle parti.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
1) Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e consequenzialmente revoca il decreto ingiuntivo n. 300/2021 reso dal Tribunale di Taranto il
15.02.2021;
2) Nulla dispone in merito alle spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 07-07-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte