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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
R.G. n. 2546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2546/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 16-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Parte 1 c.f. GiovanniFrattamaggiore al C.so Durante n. 130, presso lo studio dell'Avv.
Parretta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, elettivamente domiciliata in Controparte 1 c.f. C.F. 2
,
Napoli alla Via Filippo Maria Briganti n. 396, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Miele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25-9-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il 5-6-2014, dal quale sono nate Persona 1 (nata in [...] ilo 13-10-2014) e Controparte 2
(nata in [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25-9-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata" ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: PATTI E CONDIZIONI
Articolo 1
I coniugi vivranno separatamente.
✓
La Sig.ra AI ZI vivrà presso l'abitazione coniugale in
Casoria (NA) alla Via Ferrara n. 4, insieme alle figlie minori EA SO e
PE NI.
Il sig. FA D'MB lascerà la casa coniugale per vivere altrove, avendo l'obbligo entro e non oltre il 31.12.2025 di cambiare la residenza;
✓ È fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicare all'altro l'indirizzo della propria dimora e/o residenza, comunicando altresì ogni eventuale sua variazione.
Articolo 2
I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad eventuali domande di
✓
mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
Articolo 3
Il sig. D'MB corrisponderà alla sig.ra ZI la somma mensile
(entro il giorno 5 di ogni mese) di euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di mantenimento delle figlie EA SO e PE NI, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
✓ Il sig. D'MB presterà il consenso a che la prestazione economica erogata dallo Stato per il nucleo familiare (assegno unico) venga corrisposta unicamente in favore della sig.ra ZI presso la quale le figlie hanno prevalente dimora, inoltre, l'assegno unico corrisposto al sig. D'MB fino al
31.12.2025, sarà girato alla sig.ra ZI entro il giorno 5 di ogni mese, mentre come su indicato, dal 01.01.2026 la domanda verrà inoltrata direttamente dalla ZI;
Saranno a carico dei signori D'MB e ZI nella misura del 50% solo ed esclusivamente le spese straordinarie sanitarie, le stesse dovranno essere preventivamente concordate dalle parti e successivamente documentate in ottemperanza al Protocollo previsto dall'On le Tribunale adito, mentre le altre spese, scolastiche e sportive, saranno esclusivamente a carico della sig.ra
ZI. Articolo 4
I coniugi sin d'ora prestano reciprocamente il consenso all'altro coniuge per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte_1 c.f.
,
C.F. 1 e Controparte 1 c.f. C.F. 2 ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (NA) (atto n.9,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G. n. 2546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2546/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 16-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Parte 1 c.f. GiovanniFrattamaggiore al C.so Durante n. 130, presso lo studio dell'Avv.
Parretta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, elettivamente domiciliata in Controparte 1 c.f. C.F. 2
,
Napoli alla Via Filippo Maria Briganti n. 396, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Miele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25-9-2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24-6-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il 5-6-2014, dal quale sono nate Persona 1 (nata in [...] ilo 13-10-2014) e Controparte 2
(nata in [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25-9-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata" ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive: PATTI E CONDIZIONI
Articolo 1
I coniugi vivranno separatamente.
✓
La Sig.ra AI ZI vivrà presso l'abitazione coniugale in
Casoria (NA) alla Via Ferrara n. 4, insieme alle figlie minori EA SO e
PE NI.
Il sig. FA D'MB lascerà la casa coniugale per vivere altrove, avendo l'obbligo entro e non oltre il 31.12.2025 di cambiare la residenza;
✓ È fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicare all'altro l'indirizzo della propria dimora e/o residenza, comunicando altresì ogni eventuale sua variazione.
Articolo 2
I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad eventuali domande di
✓
mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
Articolo 3
Il sig. D'MB corrisponderà alla sig.ra ZI la somma mensile
(entro il giorno 5 di ogni mese) di euro 500,00 (cinquecento/00), a titolo di mantenimento delle figlie EA SO e PE NI, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
✓ Il sig. D'MB presterà il consenso a che la prestazione economica erogata dallo Stato per il nucleo familiare (assegno unico) venga corrisposta unicamente in favore della sig.ra ZI presso la quale le figlie hanno prevalente dimora, inoltre, l'assegno unico corrisposto al sig. D'MB fino al
31.12.2025, sarà girato alla sig.ra ZI entro il giorno 5 di ogni mese, mentre come su indicato, dal 01.01.2026 la domanda verrà inoltrata direttamente dalla ZI;
Saranno a carico dei signori D'MB e ZI nella misura del 50% solo ed esclusivamente le spese straordinarie sanitarie, le stesse dovranno essere preventivamente concordate dalle parti e successivamente documentate in ottemperanza al Protocollo previsto dall'On le Tribunale adito, mentre le altre spese, scolastiche e sportive, saranno esclusivamente a carico della sig.ra
ZI. Articolo 4
I coniugi sin d'ora prestano reciprocamente il consenso all'altro coniuge per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte_1 c.f.
,
C.F. 1 e Controparte 1 c.f. C.F. 2 ai sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (NA) (atto n.9,
Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro