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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8446/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Studio Legale Rappresentante_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400024271 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11573/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ritualmente, lo Studio Legale Rappresentante_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 2400024271, emesso da Roma Capitale in data 04/03/2024
e notificato a mezzo raccomandata in data 11 marzo 2024.
L'atto impugnato irroga sanzioni amministrative per tardivo pagamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri) e del
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per un importo complessivo di € 184,22 (di cui € 175,62 a titolo di sanzione ed € 0,77 a titolo di interessi).
La violazione contestata attiene all'annualità d'imposta 2018. È pacifico e ammesso dalla stessa ricorrente che, a fronte di un importo dovuto pari a € 1.170,77 con scadenza di pagamento fissata al 26/11/2018, il versamento è stato effettuato tardivamente in data 13/02/2019.
L'oggetto del contendere non è, pertanto, l'esistenza della violazione, bensì la tempestività dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Ente.
La ricorrente affida il gravame ad un unico motivo di diritto, denunciando la violazione dell'art. 1, comma
161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997, per decorso del termine di decadenza.
Sostiene la difesa della ricorrente che, ai sensi della normativa citata, gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni debbano essere notificati, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui... il versamento... avrebbe dovuto essere effettuato". Essendo il versamento relativo all'annualità 2018, il termine quinquennale sarebbe spirato, secondo la prospettazione di parte, in data 31 dicembre 2023. La notifica dell'atto, avvenuta l'11 marzo 2024, risulterebbe dunque irrimediabilmente tardiva.
La ricorrente contesta l'applicabilità della proroga generalizzata di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n.
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), sostenendo che tale disciplina fosse stata "superata" dall'art. 157 del D.
L. n. 34/2020, il quale imponeva l'emissione degli atti entro il 31/12/2020. A sostegno della propria tesi, invoca l'illogicità di un'applicazione "a cascata" della proroga anche per gli anni non in scadenza nel 2020, richiamando la giurisprudenza di merito della CGT di primo grado di Latina (n. 974/2023) e della CGT di primo grado Toscana Prato (n. 87/2023).
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ente impositore, Roma Capitale, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell'Ente eccepisce la piena tempestività dell'atto, sostenendo che al termine ordinario del 31/12/2023 debba essere aggiunto il periodo di sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) previsto dall'art. 67, D.L. n. 18/2020. Richiama a tal fine il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, e in particolare l'ordinanza n. 960/2025 e l'ordinanza n. 21765/2025, che hanno avallato la tesi della sospensione "generalizzata" e "a cascata" per tutti i termini di prescrizione e decadenza pendenti nel periodo emergenziale. In virtù di tale sospensione, il termine di decadenza per l'annualità 2018 sarebbe spirato il 26 marzo 2024. L'atto, notificato l'11 marzo 2024, sarebbe pertanto ampiamente tempestivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
È pacifico e non contestato che il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n.
296/2006 – applicabile ratione temporis ai tributi locali e alle relative sanzioni – spirasse ordinariamente il
31 dicembre 2023. Tale termine decorre, infatti, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (2018).
Il nucleo della controversia è, dunque, se a tale termine debba applicarsi o meno la sospensione di 85 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19, che ne differirebbe la scadenza al 26 marzo 2024, rendendo l'atto tempestivo.
La norma speciale e unica applicabile agli enti territoriali (e quindi a Roma Capitale per la TARI) è, e rimane,
l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia). La disamina deve quindi concentrarsi esclusivamente sull'interpretazione di quest'ultima disposizione.
L'art. 67 (rubricato "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori") dispone: al comma 1, "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso [...] da parte degli uffici degli enti impositori"; al comma 4 "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori [territoriali], si applica, anche in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Questo Collegio ritiene che la questione, un tempo oggetto di profondo contrasto giurisprudenziale, sia stata ormai definitivamente risolta da un consolidato e vincolante orientamento della Corte di Cassazione, che ha sancito la piena legittimità dell'applicazione "a cascata" della sospensione.
L'Ente resistente ha correttamente invocato l'ormai "diritto vivente" formatosi sulla materia. La Corte di
Cassazione, prima con l'Ordinanza n. 960/2025 e poi in modo dirimente con l'Ordinanza n. 21765/2025, ha stabilito il principio di diritto che governa la fattispecie.
Come chiarito dall'Ordinanza n. 960/2025, la sospensione (dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per 85 giorni)
"si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività". Ne consegue che "si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
L'avviso di accertamento esecutivo n. 2400024271, notificato l'11 marzo 2024, è pertanto tempestivo, in quanto notificato prima dello spirare del termine di decadenza (26 marzo 2024). Il ricorso deve essere integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'istanza cautelare.
Le spese di giudizio, stante il profondo contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso (aprile 2024), come dimostrato dalle sentenze di merito prodotte dalla stessa parte ricorrente, e tenuto conto che l'orientamento nomofilattico della Cassazione è intervenuto solo successivamente (nel corso del 2025), devono essere integralmente compensate tra le parti per "sopravvenuto mutamento della giurisprudenza" e "oggettiva complessità" della quaestio iuris.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8446/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Studio Legale Rappresentante_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400024271 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11573/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ritualmente, lo Studio Legale Rappresentante_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 2400024271, emesso da Roma Capitale in data 04/03/2024
e notificato a mezzo raccomandata in data 11 marzo 2024.
L'atto impugnato irroga sanzioni amministrative per tardivo pagamento della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri) e del
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) per un importo complessivo di € 184,22 (di cui € 175,62 a titolo di sanzione ed € 0,77 a titolo di interessi).
La violazione contestata attiene all'annualità d'imposta 2018. È pacifico e ammesso dalla stessa ricorrente che, a fronte di un importo dovuto pari a € 1.170,77 con scadenza di pagamento fissata al 26/11/2018, il versamento è stato effettuato tardivamente in data 13/02/2019.
L'oggetto del contendere non è, pertanto, l'esistenza della violazione, bensì la tempestività dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Ente.
La ricorrente affida il gravame ad un unico motivo di diritto, denunciando la violazione dell'art. 1, comma
161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997, per decorso del termine di decadenza.
Sostiene la difesa della ricorrente che, ai sensi della normativa citata, gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni debbano essere notificati, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui... il versamento... avrebbe dovuto essere effettuato". Essendo il versamento relativo all'annualità 2018, il termine quinquennale sarebbe spirato, secondo la prospettazione di parte, in data 31 dicembre 2023. La notifica dell'atto, avvenuta l'11 marzo 2024, risulterebbe dunque irrimediabilmente tardiva.
La ricorrente contesta l'applicabilità della proroga generalizzata di 85 giorni disposta dall'art. 67 del D.L. n.
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), sostenendo che tale disciplina fosse stata "superata" dall'art. 157 del D.
L. n. 34/2020, il quale imponeva l'emissione degli atti entro il 31/12/2020. A sostegno della propria tesi, invoca l'illogicità di un'applicazione "a cascata" della proroga anche per gli anni non in scadenza nel 2020, richiamando la giurisprudenza di merito della CGT di primo grado di Latina (n. 974/2023) e della CGT di primo grado Toscana Prato (n. 87/2023).
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ente impositore, Roma Capitale, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell'Ente eccepisce la piena tempestività dell'atto, sostenendo che al termine ordinario del 31/12/2023 debba essere aggiunto il periodo di sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) previsto dall'art. 67, D.L. n. 18/2020. Richiama a tal fine il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, e in particolare l'ordinanza n. 960/2025 e l'ordinanza n. 21765/2025, che hanno avallato la tesi della sospensione "generalizzata" e "a cascata" per tutti i termini di prescrizione e decadenza pendenti nel periodo emergenziale. In virtù di tale sospensione, il termine di decadenza per l'annualità 2018 sarebbe spirato il 26 marzo 2024. L'atto, notificato l'11 marzo 2024, sarebbe pertanto ampiamente tempestivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
È pacifico e non contestato che il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n.
296/2006 – applicabile ratione temporis ai tributi locali e alle relative sanzioni – spirasse ordinariamente il
31 dicembre 2023. Tale termine decorre, infatti, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (2018).
Il nucleo della controversia è, dunque, se a tale termine debba applicarsi o meno la sospensione di 85 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19, che ne differirebbe la scadenza al 26 marzo 2024, rendendo l'atto tempestivo.
La norma speciale e unica applicabile agli enti territoriali (e quindi a Roma Capitale per la TARI) è, e rimane,
l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia). La disamina deve quindi concentrarsi esclusivamente sull'interpretazione di quest'ultima disposizione.
L'art. 67 (rubricato "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori") dispone: al comma 1, "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso [...] da parte degli uffici degli enti impositori"; al comma 4 "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori [territoriali], si applica, anche in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Questo Collegio ritiene che la questione, un tempo oggetto di profondo contrasto giurisprudenziale, sia stata ormai definitivamente risolta da un consolidato e vincolante orientamento della Corte di Cassazione, che ha sancito la piena legittimità dell'applicazione "a cascata" della sospensione.
L'Ente resistente ha correttamente invocato l'ormai "diritto vivente" formatosi sulla materia. La Corte di
Cassazione, prima con l'Ordinanza n. 960/2025 e poi in modo dirimente con l'Ordinanza n. 21765/2025, ha stabilito il principio di diritto che governa la fattispecie.
Come chiarito dall'Ordinanza n. 960/2025, la sospensione (dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per 85 giorni)
"si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività". Ne consegue che "si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
L'avviso di accertamento esecutivo n. 2400024271, notificato l'11 marzo 2024, è pertanto tempestivo, in quanto notificato prima dello spirare del termine di decadenza (26 marzo 2024). Il ricorso deve essere integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'istanza cautelare.
Le spese di giudizio, stante il profondo contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso (aprile 2024), come dimostrato dalle sentenze di merito prodotte dalla stessa parte ricorrente, e tenuto conto che l'orientamento nomofilattico della Cassazione è intervenuto solo successivamente (nel corso del 2025), devono essere integralmente compensate tra le parti per "sopravvenuto mutamento della giurisprudenza" e "oggettiva complessità" della quaestio iuris.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.