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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 2325 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti. Controparte_1
- OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato il Parte_1 precetto notificato ad istanza di ritenendo errata la Controparte_1 quantificazione delle somme in base ai millesimi posseduti. Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e ritenendo corretto il calcolo effettuato.
Senza svolgimento di attività istruttoria data la natura documentale della fattispecie, all'udienza non partecipata del 2 dicembre 2025 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate integrano, senza dubbio, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615, , c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis e quindi l'an debeatur sia pure con riferimento unicamente al quantum.
4. Ciò posto l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Una premessa di fatto si impone.
Con decreto ingiuntivo successivamente opposto è stato ingiunto al il pagamento, in favore di , della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 20.937,71, oltre interessi convenzionali nella misura del 12 %, a titolo di anticipazioni effettuate nel corso della gestione amministrativa del Condominio, riconosciute, secondo le allegazioni di cui al ricorso monitorio dall'assemblea condominiale del 15.07.2000 non impugnata - per la sorta di Lire28.358.400 (euro 74.645,89), in rinnovazione del deliberato del24.ll.1992, anticipazioni sia per procedure legali sia per pagamenti lavori straordinari. In sede di opposizione al decreto ha poi esposto che dall'importo di euro 14.645,89 andavano CP_1 dedotti gli imponi versati dai condomini virtuosi, pari a euro 5.110,03 sicché il credito residuo allo stesso spettante era di euro 9.535,86, oltre ad € 11.347,67 pari agli interessi al tasso del 12% annuo decorrente dal gennaio 2001 al novembre 2010, per complessivi euro 1I.347,67 e il rimborso spese deliberato per la corrispondenza in euro 54,1 8.
L'opposizione a decreto ingiuntivo si è conclusa con la sentenza n.125/2021 che costituisce il titolo esecutivo posto a base dell'impugnato precetto.
Detta sentenza ha statuito che ha diritto alla Controparte_1 corresponsione della somma di €9590,00 oltre gli interessi legali da calcolarsi a partire dal 21.11.2003 alla data di effettivo soddisfo.
Ciò premesso l'opponente afferma di aver già corrisposto il dovuto a e ne fornisce la prova. Allega infatti assegno circolare n° Controparte_1
3113023587-11, di importo pari ad € 1.012,00, tratto sulla BANCA INTESA SANPAOLO SPA in data 28/11/2023. Inoltre eccepisce che la quota millesimale a suo carico è pari a 79,79 millesimi e non 110,76 millesimi come invece asserito da . Controparte_1
La complessiva documentazione versata in atti consente un agevole calcolo matematico del quantum debeatur.
Va premesso che è proprietario dell'immobile sito in San Nicola Parte_1
La strada via Pietro Verri n.4 nel condominio Palazzo Gravina, ubicato al secondo piano ed identificato al CF al foglio 4 p.lla 5163 sub 11 int.8 cat A/2 per averne acquistato la proprietà in regime di comunione legale con in Controparte_3 data 15.06.2007.
Le tabelle millesimali dimostrano che a tale appartamento corrispondono 79,79 millesimi.
Il calcolo a farsi è il seguente:
• SORTA CAPITALE RICONOSCIUTA NEL TITOLO €9590,00
• INTERESSI LEGALI DAL 21.11.2003 AL 28.11.2023 €3127,25
• MILLESIMI DA TABELLA 79,79
Quindi applicando la mera formula matematica si ottiene 12717,25/1000 x 79,79 = €1014,70.
La differenza rispetto a quanto corrisposto da con assegno è pari Parte_1 ad €2,70.
Alla luce delle motivazioni esposte, va accolta la presente opposizione a precetto.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e tenendo in considerazione l'attività svolta (medi tabellari, fase di introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. ACCOGLIE l'opposizione;
2. ND parte opposta alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di spese quantificate in euro 1276,00 ,oltre Parte_1
IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna