TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/02/2026, n. 1938
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta nel calcolo dell'incidenza percentuale dei costi della manodopera

    La stazione appaltante ha erroneamente calcolato l'incidenza dei costi della manodopera rapportandoli all'importo massimo presuntivo dell'accordo quadro anziché all'importo dell'offerta effettivamente presentata. Il calcolo effettuato dall'amministrazione è privo di fondamento normativo e non tiene conto delle giustificazioni fornite dalla ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 110, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per mancata valutazione sostanziale delle giustificazioni conseguente all'errore metodologico

    La stazione appaltante non ha valutato sostanzialmente le giustificazioni fornite dalla ricorrente, basando la propria decisione su un errore metodologico nel calcolo dell'incidenza della manodopera.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio e dell'art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per mancata considerazione delle argomentazioni dell'operatore economico conseguente all'errore metodologico

    La stazione appaltante non ha considerato le argomentazioni tecniche della ricorrente relative alla congruità dell'offerta, basando la propria decisione su un errore metodologico.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione per concentrazione esclusiva sull'errore metodologico

    La motivazione dell'esclusione si concentra esclusivamente sull'errore metodologico nel calcolo dell'incidenza della manodopera, senza una reale verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni fornite.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione

    L'annullamento dell'esclusione della ricorrente comporta di diritto l'annullamento delle successive aggiudicazioni.

  • Altro
    Subentro in luogo dell'aggiudicazione

    La domanda di subentro non è stata esplicitamente accolta o rigettata, ma l'annullamento dell'esclusione apre la strada a una nuova valutazione.

  • Accolto
    Inefficacia dei contratti

    L'annullamento dell'esclusione e delle conseguenti aggiudicazioni rende di fatto inefficaci i contratti stipulati.

  • Altro
    Risarcimento per equivalente

    La domanda di risarcimento è stata posta in subordine e la sua liquidazione è demandata a separato giudizio o alla prosecuzione del presente, non essendo stata ancora decisa nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/02/2026, n. 1938
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1938
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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