Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/02/2026, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01938/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2026, proposto da
AI TO NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EK S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti E-GREEN S.r.l. e Impresa SA RL & C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Davide Angelucci e Gerardo Macrini, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del primo, in Roma, Piazzale Clodio n. 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Tedeschi S.r.l., Consortium Management Construction soc. coop., Archè soc. coop. a r.l., La Veneta Servizi, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, via TO Bertoloni n. 26/B e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria di GE.CO.S., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Salvatori, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, Largo Olgiata n. 15 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
a) del verbale della commissione giudicatrice del 17.12.2025, comunicato con pec del 17.12.2025 e pubblicato sul portale in data 18.12.2025, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di un "Accordo Quadro con tre operatori economici suddivisi in tre ambiti territoriali per l'esecuzione dell'appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di ATER del Comune di Roma" (CUP: G81C24000070005 - CIG: B7A98B3AC2) sul presupposto dell’anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico;
b) del medesimo verbale del 17.12.2025, nella parte in cui, in conseguenza dell’esclusione di cui al punto precedente, sono state disposte le aggiudicazioni dei tre ambiti territoriali in favore dei seguenti operatori economici: • ambito territoriale 1: R.t.i. PO S.r.l. – GE.CO.S.; • ambito territoriale 2: R.t.i. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. esecutrice Consortium Management Construction Soc. Coop. – Arche' Soc. Coop. A r.l. – La Veneta Servizi; • ambito territoriale 3: R.t.i. EK S.r.l. – E-GREEN S.r.l. – Impresa SA RL & C. S.r.l.;
c) del verbale di audizione del 25.11.2025;
d) del verbale della commissione giudicatrice del 30.10.2025 relativo alla valutazione delle offerte economiche e all'attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia;
e) di ogni altro verbale della commissione giudicatrice relativo alla procedura in oggetto, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;
f) ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara;
g) della determina a contrarre n. 293 del 30.06.2025;
h) nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso;
con conseguente subentro nell'aggiudicazione dell'ambito territoriale spettante in base alla graduatoria originaria, previa dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati con i controinteressati ex artt. 121 e/o 122 c.p.a..
In subordine, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto, da liquidarsi in separato giudizio o, se del caso, anche in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma, di EK S.r.l., di Cns Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e di PO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CA SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15.01.2026 (dep. il 16.01.2026), AI TO NE s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva: a) del verbale della commissione giudicatrice del 17.12.2025, comunicato con pec del 17.12.2025 e pubblicato sul portale in data 18.12.2025, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di un "Accordo Quadro con tre operatori economici suddivisi in tre ambiti territoriali per l'esecuzione dell'appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di ATER del Comune di Roma" (CUP: G81C24000070005 - CIG: B7A98B3AC2) sul presupposto dell’anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico; b) del medesimo verbale del 17.12.2025, nella parte in cui, in conseguenza dell’esclusione di cui al punto precedente, sono state disposte le aggiudicazioni dei tre ambiti territoriali in favore dei seguenti operatori economici: • ambito territoriale 1: R.t.i. PO S.r.l. – GE.CO.S.; • ambito territoriale 2: R.t.i. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – Tedeschi S.r.l. esecutrice Consortium Management Construction Soc. Coop. – Arche' Soc. Coop. A r.l. – La Veneta Servizi; • ambito territoriale 3: R.t.i. EK S.r.l. – E-GREEN S.r.l. – Impresa SA RL & C. S.r.l.; c) del verbale di audizione del 25.11.2025; d) del verbale della commissione giudicatrice del 30.10.2025 relativo alla valutazione delle offerte economiche e all'attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia; e) di ogni altro verbale della commissione giudicatrice relativo alla procedura in oggetto, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente; f) ove occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara; g) della determina a contrarre n. 293 del 30.06.2025; h) nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso; con conseguente subentro nell'aggiudicazione dell'ambito territoriale spettante in base alla graduatoria originaria, previa dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati con i controinteressati ex artt. 121 e/o 122 c.p.a.. In subordine, la ricorrente ha chiesto la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto, da liquidarsi in separato giudizio o, se del caso, anche in corso di causa.
1.1. L’istante ha riferito:
- che con determina a contrarre n. 293 del 30.06.2025, l'ATER Roma ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento di un accordo quadro con tre operatori economici suddivisi in tre ambiti territoriali, per l'esecuzione dell'appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori;
- che la lex specialis ha previsto tre distinti ambiti territoriali e un vincolo di aggiudicazione (art. 27 del disciplinare), in forza del quale “[l]’Accordo Quadro verrà stipulato con n. 3 Operatori Economici aggiudicatari della procedura, ad ognuno dei quali verrà assegnato un unico Ambito territoriale nell’ordine decrescente di valore. Nel caso in cui un Operatore Economico rientrante tra i primi tre classificati, dovesse essere escluso, la relativa competenza territoriale verrà assegnata a partire dall’Operatore Economico quarto in graduatoria. L’Accordo Quadro stipulato con tre operatori, ciascuno per ogni Ambito Territoriale, non prevede la rotazione durante tutta la durata dell’Accordo Quadro, ma nel caso in cui, per motivate esigenze, si dovesse rendere necessario eseguire determinati servizi e/o lavori in un altro Ambito Territoriale rispetto a quello di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà ordinare a ciascun Operatore Economico firmatario dell’Accordo Quadro di intervenire, nei limiti delle rispettive risorse finanziarie e della capacità economica massima assegnata. In tal caso si procederà in ordine secondo l’Operatore Economico avente più capacità economica residua” ;
- di essersi classificata al secondo posto della graduatoria provvisoria, presentando un'offerta caratterizzata da un ribasso percentuale pari al 53,15%, con un importo dei costi della manodopera pari ad € 5.292.900,00;
- che il sistema di gestione della procedura, nel redigere la graduatoria definitiva, ha indicato come "anomale" le offerte presentate dalle prime tre classificate;
- di avere fornito, in data 13.11.2025, una relazione giustificativa, corredata da documentazione allegata, evidenziando: l'economia del processo di prestazione dei servizi; le soluzioni tecniche prescelte; l'originalità del servizio proposto; l'analisi dettagliata dei costi della manodopera, con tabelle specifiche per qualifica e ambito di impiego, dimostrando il rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL "Operai Florovivaisti OTD"; la costituzione di un fondo di riserva di € 231.711,28 destinato alla copertura di emergenze e imprevisti operativi – il tutto ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023;
- di avere ulteriormente esposto le proprie argomentazioni nel corso del contraddittorio orale del 25.11.2025;
- che in data 17.12.2025, la commissione giudicatrice ha dichiarato anomala l’offerta dell'operatore economico AI TO NE S.r.l. rilevando che "l'impianto economico risulta incongruo soprattutto a fronte di una riduzione dell'importo della manodopera stimata dalla Stazione Appaltante, che passa dai 9.958.450,00 a € 5.292.916,00 ovvero la metà dell'impegno per un raddoppio delle prestazioni non giustificando, con un'organizzazione e/o con un'efficienza aziendale, tale riduzione di costi stante il ribasso offerto" e che "la dichiarata incidenza della manodopera, pari al 68,66% (rispetto ad € 7.708.600,00 su cui l'OE calibra la propria analisi dei costi, importo ridotto del ribasso offerto in sede di gara) sia, di fatto, pari al 33,08% se rapportata all'importo complessivo di € 16.000.000,00, importo massimo ammissibile per l'A.Q. nel quadriennio" .
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta nel calcolo dell'incidenza percentuale dei costi della manodopera” , in quanto l'amministrazione avrebbe erroneamente calcolato l'incidenza dei costi della manodopera dichiarati dalla ricorrente (€5.292.900,00) rapportandoli al valore massimo presuntivo dell'accordo quadro (€16.000.000,00) anziché all'importo dell'offerta effettivamente presentata (€ 7.708.600,00); (ii) “Violazione dell'art. 110, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per mancata valutazione sostanziale delle giustificazioni conseguente all'errore metodologico” , poiché l’affermazione secondo cui la riduzione dell’importo della manodopera stimata non sarebbe giustificata con un'organizzazione e/o con un'efficienza aziendale si riferirebbe sempre all'importo del costo della manodopera, erroneamente rapportato all'importo complessivo di € 16.000.000; (iii) “Violazione del contraddittorio e dell'art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per mancata considerazione delle argomentazioni dell'operatore economico conseguente all'errore metodologico” , laddove la ricorrente aveva espressamente chiarito che "la congruità dell'offerta è stata rappresentata con riferimento all'importo globale posto a base di gara su cui è stato calibrato il ribasso offerto" , fornendo così all'amministrazione una spiegazione tecnica sulla natura proporzionale degli accordi quadro; (iv) “Violazione dell'obbligo di motivazione per concentrazione esclusiva sull'errore metodologico” , poiché ATER Roma, basandosi interamente su un calcolo privo di fondamento normativo, non ha verificato se l'incidenza del costo della manodopera, pari al 68,66% (€ 5.292.900 ÷ € 7.708.600), fosse congrua alla luce delle giustificazioni fornite dalla ricorrente.
2. Si sono costituite in giudizio l’Ater del Comune di Roma, il Cns, la PO e la EK (classificatesi ai primi tre posti della graduatoria in seguito all’esclusione per anomalia dell’offerta dell’odierna ricorrente, dell’r.t.i. AM 22 e dell’r.t.i. Umbria servizi – Imperial).
2.1. L’amministrazione resistente ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso, non essendo stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, sicchè mancherebbe l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso. Ad avviso dell’amministrazione, il provvedimento di esclusione potrebbe essere contestato solo successivamente alla aggiudicazione, laddove sarà possibile il pieno esercizio del diritto di accesso, oggi differito in ossequio all’art. 36 comma 2 del d. lgs 36/2023, conseguentemente consentendo la più ampia ostensione e utilizzo dei documenti posti alla base delle decisioni assunte. Sotto altro profilo, il ricorso sarebbe altresì inammissibile poiché tra i diversi documenti di cui si chiederebbe l’annullamento vi sarebbero “atti endo-procedimentali (verbali di seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche, esito e istruttorie condotte per le verifiche anomalie) che sono sottratti temporaneamente all’accesso agli atti, ai sensi 7 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che al comma 2” . Nel merito, ad avviso dell’Ater, la ricorrente avrebbe travisato l’impostazione della gara, nel senso che l’aggiudicatario sarebbe chiamato a “eseguire prestazioni per un valore nominale pari all’intero ammontare a base di gara per l’aggiudicazione dell’appalto quadro” , mentre il ribasso offerto costituirebbe “la percentuale di incremento delle prestazioni contrattuali entro il limite del predetto importo massimo” , sicché la parte avrebbe dovuto presentare giustificativi non in relazione all’importo offerto ma a quello posto a base di gara. Inoltre, la verifica dell’anomalia sarebbe stata condotta nel pieno rispetto delle garanzie partecipative.
2.2. Simili argomentazioni difensive sono state offerte da PO e da EK, le quali hanno ulteriormente evidenziato che l’esclusione impugnata sarebbe conseguenza di un giudizio di merito della Stazione Appaltante, ampiamente discrezionale, sulla inadeguatezza delle giustificazioni fornite a fronte di un’offerta economicamente anomala nei suoi elementi essenziali.
2.3. Il Cns ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo, in quanto non sarebbe specificamente contestata l’autonoma parte di motivazione per cui l’offerta sarebbe incongrua perché la ricorrente ha offerto un dimezzamento del costo della manodopera a fronte di un raddoppio delle prestazioni. Ha poi replicato nel merito con difese di contenuto simile a quelle articolate dalla parte resistente, evidenziando tra l’altro l’adeguatezza della motivazione resa dalla commissione rispetto alle giustificazioni formulate dalla ricorrente relativamente all’anomalia.
3. Ad esito della camera di consiglio del 27.01.2026, nel corso della quale il controinteressato Cns ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnativa del verbale della seduta riservata del 4.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti sulla possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, co. 5, c.p.a.
4. Le eccezioni pregiudiziali devono essere disattese.
4.1. In primo luogo, non può seriamente dubitarsi che il provvedimento di esclusione da una procedura di evidenza pubblica abbia immediata portata lesiva. Esso, invero, preclude hic et nunc la possibilità di conseguire il bene della vita, a prescindere dagli esiti della gara (che, anzi, diverrebbe res inter alios in caso di “definitività” dell’esclusione prima dell’aggiudicazione; cfr. Cgue, sez. X, 9.2.2023, C-52/22). Difatti, l’abrogazione del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. ha comportato la riespansione delle regole generali sull’interesse ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici (in termini Cons. St., sez. V, 3.12.2020, n. 7669), in base alle quali i provvedimenti di esclusione (erano e) sono immediatamente impugnabili dal destinatario in quanto immediatamente lesivi (cfr. Cons. St., sez. V, 23.2.2015, n. 856 e 4.3.2011, n. 1398, Ad. pl. 31.7.2012, n. 31; da ultimo, in senso conforme, C.g.a.r.s., sez. giur., 16 aprile 2021, n. 322).
4.2. Quanto alla mancata impugnazione del verbale di seduta riservata del 4.12.2025, trattasi di atto neppure prodotto nel presente giudizio e di cui pertanto non è possibile apprezzare l’eventuale incidenza sull’odierno thema decidendum . In ogni caso, basti osservare che il provvedimento gravato, nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dalla procedura, esplicita la motivazione senza operare alcun rinvio al verbale predetto, non potendo dunque venire in rilievo nemmeno un’ipotesi di motivazione per relationem (arg. ex. art. 3, co. 3, l. n. 241/1990, che richiede che l’atto sia espressamente richiamato e reso disponibile all’interessato).
4.3. In ordine all’eccepita inammissibilità del gravame, in quanto non coprirebbe l’intero spettro motivazionale del provvedimento, il primo periodo della motivazione assume che “l’impianto economico risulta incongruo soprattutto a fronte di una riduzione dell’importo della manodopera stimata dalla Stazione Appaltante, che passa dai 9.958.450,00 a € 5.292.916,00 ovvero la metà dell’impegno per un raddoppio delle prestazioni non giustificando, con un’organizzazione e/o con un’efficienza aziendale, tale riduzione di costi stante il ribasso offerto” . Al riguardo, è sufficiente osservare come la società ricorrente lamenti proprio la circostanza che la S.A., in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta economica, non avrebbe tenuto conto delle dettagliate e analitiche giustificazioni fornite quanto alla più efficiente organizzazione aziendale che consentirebbe la riduzione dei costi della manodopera.
5. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
5.1. In linea generale, in base al combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza dell’applicazione di un ribasso al costo della manodopera non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. nn. 9254 e 9255 del 19 novembre 2024, secondo cui è predicabile la tesi della c.d. ribassabilità temperata dei costi della manodopera; in senso conforme, T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 15720/2024; da ultimo, T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, n. 8390/2025). In tale sede, l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre al rispetto dei minimi salariali.
5.2. La valutazione in ordine alla congruità dei costi della manodopera, dunque, rientra nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il quale, per giurisprudenza costante, da cui non emergono ragioni per discostarsi, “costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione” ( ex plur ., Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811).
Nel caso di verifica sfavorevole all’offerente è peraltro necessaria una motivazione rigorosa, analitica e puntuale sulle giustificazioni presentate dall’operatore economico, a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 12.12.2025, n. 9833).
5.3. Nella vicenda in esame la stazione appaltante non ha fornito alcuna reale motivazione sull’inaffidabilità dell’offerta. Essa, invero, pur a fronte delle giustificazioni rese dell’operatore economico, si è limitata a rilevare: che il minor costo della manodopera proposto in sede di offerta, pari ad € 5.292.900,00 (a fronte dell’importo di € 9.958.450,00 riportato nel bando), non troverebbe giustificazione “con un’organizzazione e/o con una maggiore efficienza aziendale” ; che tale voce di costo stimato dalla ricorrente avrebbe un’incidenza percentuale del 33,08% sull’importo complessivo posto a base di gara; che “applicando l’incidenza percentuale dei costi di gestione della commessa indicati dall’o.e. all’effettiva produzione di € 16.000.000 si determinerebbe una perdita economica rilevante”.
5.3.1. Quanto al primo aspetto, ossia che la riduzione non troverebbe giustificazione “con un’organizzazione e/o con una maggiore efficienza aziendale” , si tratta all’evidenza di un giudizio apodittico sorretto da una motivazione apparente. In particolare, l’operatore aveva presentato in sede procedimentale le proprie giustificazioni (cfr. all. Nn. 10 – 20 e 22 – 25 al ricorso), articolate in modo piuttosto dettagliato e sorrette da numerosa documentazione esplicativa. Tuttavia, il provvedimento gravato, a onta di tale contributo, non si confronta minimamente con le giustificazioni della ricorrente, finendo così per essere inficiato da un palese difetto di istruttoria e di motivazione.
D’altronde, l’ulteriore notazione secondo cui l’operatore avrebbe offerto “la metà dell’impegno per un raddoppio delle prestazioni” , oltre a risultare di oscura comprensione, non esime la Stazione Appaltante, alla luce della copiosa giurisprudenza sopra richiamata (vedasi § 5.1 e 5.2), dalla doverosa valutazione di quanto rappresentato dalla ricorrente, in punto di efficienza dell’organizzazione aziendale, come previsto dall’art. 41, comma 14 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dall’art. 3.2 del disciplinare di gara.
5.3.2. Per quanto concerne il secondo rilievo, non è dato comprendere perché il peso del costo della manodopera, rapportandolo in termini percentuali vuoi all’importo complessivo per i servizi offerto dall’operatore economico vuoi a quello (sempre complessivo) posto a base di gara dalla stazione appaltante, sarebbe auto-esplicativo del giudizio negativo. Semmai a rilevare – come stabilito dalla medesima Stazione Appaltante agli artt. 3.2 (importi) e 17 (offerta economica) del disciplinare versato in atti – è lo scostamento (sia esso espresso in termini assoluti o percentuali) tra il costo della manodopera indicato dall’offerente e l’analoga voce indicata dalla stazione appaltante; elemento che, all’esito di un adeguato iter istruttorio, potrebbe disvelare l’inaffidabilità dell’offerta (sul tema, amplius , Tar Lazio, sez. V-ter, 17.10.2024, n. 18009).
5.3.3. Analoghe considerazioni devono essere estese al terzo elemento della parte motiva dell’atto impugnato, laddove la stazione appaltante sostiene che “applicando l’incidenza percentuale dei costi di gestione della commessa indicati dall’o.e. all’effettiva produzione di € 16.000.000 si determinerebbe una perdita economica rilevante” ; ancora una volta rimangono ignote le specifiche ragioni di una siffatta conclusione, ossia perché e in che termini si verificherebbe la paventata antieconomicità.
6. In conclusione, non è dato comprendere l’iter logico argomentativo seguito dall’amministrazione per escludere la congruità dell’offerta della ricorrente. Ne discende che l’esclusione deve essere annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in punto di riedizione della valutazione di anomalia.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Ater, la EK s.r.l., la soc. coop. Consorzio nazionale servizi e l’PO s.r.l., in solido tra loro e in parti uguali nei rapporti interni, alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in 2.500,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AR VE, Presidente FF
NNlisa Tricarico, Referendario
CA SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SB | NN AR VE |
IL SEGRETARIO