Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Deve affermarsi l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame, reiettivo dell'appello (ex art. 310 cod. proc. pen.) avverso il diniego di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, anche se sorretto dalla finalità della rimozione delle conseguenze extra penali sfavorevoli derivanti dal trattamento carcerario differenziato, di cui all'art. 41 bis, comma secondo, introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Fattispecie in cui il trattamento differenziato era collegato alla sola imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la custodia era anche per altri reati).
Commentario • 1
- 1. bis c.p.p. a tutela della presunzione di innocenza, tra dimensione processuale ed extraprocessuale: il recente approdo della CassazioneErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 giugno 2025
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di correzione prevista dall'art. 115-bis c.p.p. è l'unico rimedio esperibile avverso un provvedimento di archiviazione nel quale siano spese indebite affermazioni colpevoliste. Il presente contributo si pone l'obiettivo di porre in rilievo la fragilità del rimedio codicistico di recente conio, anche in virtù delle plurime dimensioni che la presunzione di innocenza ha assunto in una prospettiva multilivello. The italian Supreme Court has clarified that the request for correction given by article 115-bis c.p.p. is the only remedy available against a dismissal order in which are also made statements of guilt. This paper …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1999, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 4/5/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni de Roberto " N.1560
3. " Antonio S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N.40836/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA IO
avverso l'ordinanza 23.4.1998 del Tribunale di Reggio Calabria Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Romano udito il Pubblico Ministero nella persona Dott. Antonio Frasso del che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla inefficacia della custodia cautelare in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. Rigetto nel resto. uditi i difensori Avv. Michele Priolo e Antonio Manegò entrambi del Foro di Reggio Calabria.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza 23 Aprile 1998 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da PA IO avverso l'ordinanza 2/10/97 della Corte d'Assise di Reggio Calabria, reiettiva della di lui istanza di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, a lui applicata per i delitti di associazione per delinquere ed altro.
Avverso detta ordinanza il PA ha proposto ricorso per cassazione.
Con la prima censura deduce che in virtù del principio tempus regit actum e attesa la sostanziale unicità del rapporto custodiale nel corso delle varie fasi del procedimento, il giudice del Merito avrebbe dovuto "... valutare alla luce della modifica, apportata all'art. 297 comma 3^ c.p.p. [che ha esteso a '... fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza' l'istituto della connessione] dalla legge 8/agosto n. 232, i termini di durata della custodia cautelare personale in carcere ancorché relativi ad una fase ormai chiusa all'entrata in vigore di quest'ultima legge e quindi dichiararne ora per allora la scadenza". Con la seconda censura deduce che erroneamente il suddetto giudice ha ritenuto che esso ricorrente non avrebbe interesse a vedersi scarcerato in relazione al reato associativo, in quanto già per il solo fatto di trovarsi sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. in relazione a tale imputazione (per la quale il termine massimo di durata della custodia cautelare di fase allora da considerare, era in precedenza spirato), egli aveva interesse alla pronunzia di un provvedimento dichiarativo dell'avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare per il reato cui è correlato detto più rigoroso regime.
Osserva il Collegio che il ricorso, limitatamente alla seconda censura, è fondato.
L'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui vi è "... assenza di interesse (e titolo) dell'imputato a provvedimenti di scarcerazione c.d. parziali cioè relativi alle sole contestazioni (quali in astratto quella associativa) per le quali l'art. 297 avrebbe potuto trovare applicazione anche nella formulazione originaria", non può essere condivisa.
Infatti soltanto una esatta verifica della latitudine del concetto di "interesse" (di cui al comma 4 dell'art. 568 c.p.p.), intesa come facoltà di attivare i procedimenti di gravame, consente di distinguere i casi in cui esso sussiste da quelli in cui, viceversa, l'impugnante ne sia privo.
A tal fine occorre muovere dai principi elaborati al riguardo da questa S. C..
La giurisprudenza di legittimità (tra le altre, sent. SS. UU. 27/9/95, Serafino in Cass. pen. 1996, 670) ha sancito in questi ultimi anni il principio, secondo cui perché non difetti l'interesse in capo al soggetto che propone l'impugnazione, occorre la necessità che dalla proposizione di essa derivi alla sua posizione giuridica un risultato pratico favorevole;
ed ha, altresì, rilevato (Sez. VI 25/6/97 in Mass. Uff. ced. 208.00 3) che detto interesse può consistere nello scopo di "... assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.)", con la conseguenza che, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, "... se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole".
Orbene - ritiene il Collegio - che rientra certamente tra le conseguenze extrapenali più favorevoli per l'impugnante la rimozione del trattamento penitenziario differenziato, introdotto dall'art. 41 bis comma 2^ ord. pen. con la legge 7/8/1992 n. 356. Invero, ove si consideri che il giudice delle leggi, nel pronunziarsi ripetutamente sulle questioni di legittimità costituzionali afferenti detta disposizione (Corte Cost. sentenze 28/7/93 n. 349; 93/11/93 n. 410; 18/10/96 n. 351, nonché ordinanze 22/7/94 n. 332 e sentenza 26-11/5-12-97 n. 376), nel dichiarare, tra l'altro "... non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità dell'art. 41 bis comma 2 e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 commi 2 e 3 e 113 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe", ha posto l'accento sulla giurisdizionalizzazione di dette misure, ribadendo "la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario e precisamente del tribunale di sorveglianza adito con reclamo di cui all'art. 14-1 ter ord. pen. dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41 bis comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli 'esterni' collegati cioè al divieto di incidere sul 'residuo' di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure cosiddette extramurali, quanto quelli 'interni', discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena", e pervenendo, in virtù di tale interpretazione, alla conclusione della evidente infondatezza della "... censura di violazione dell'art. 113 Cost., poiché nessun limite è frapposto al sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti dell'amministrazione", appare incontestabile la gravitazione di dette misure nella sfera giurisdizionale. Ciò, come la stessa Corte cost. ha chiarito con la sentenza 351 del 1996, comporta la possibilità per il giudice ordinario di estendere il controllo sulle singole misure disposte con il provvedimento ministeriale, di valutarne la rispondenza alle finalità perseguite con l'adozione del provvedimento medesimo e di disapplicare in tutto o in parte il provvedimento stesso. Con l'ultimo intervento in ordine di tempo (Corte cost. sent. 14 22 aprile 1999 n. 137) il giudice delle leggi dichiarando "... l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 [...] nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15 comma 1 [legge 356/92 innanzi detta] abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata", ha ribadito l'appartenenza delle misure privative e limitative della libertà, contenute nell'ordinamento penitenziario, all'area giurisdizionale.
Ne discende: che l'applicazione di detto trattamento, siccome sottoposto al sindacato giurisdizionale, non è ormai assimilabile ai provvedimenti amministrativi, sottratti al controllo dell'autorità giudiziaria;
che, in virtù di detta disposizione, per esigenze di ordine e di sicurezza possono essere imposte al detenuto misure restrittive, ancorché - come la stessa Corte ha sottolineato - debba escludersi che il rapporto penitenziario assuma "la sola funzione di contenimento e di un contenimento il più possibile afflittivo";
che detto trattamento costituisce, rispetto a quello comune, una compressione, quanto meno dei collegamenti con altri detenuti e delle modalità di visita dei familiari, determinando così una obiettiva attuale e concreta condizione pregiudizievole per il detenuto, il quale ha conseguentemente l'interesse alla eliminazione della stessa. L'ordinanza impugnata deve , pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente alla custodia cautelare afferente al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Rileva il Collegio che , invece, la prima censura è infondata e che, conseguentemente, il ricorso deve essere nel resto rigettato. Come ritenuto dal giudice di Merito sulla scia dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. I 5/2/96, in Mass. Uff. 205.05 9; Sez. VI 11/6/96, ivi 205.088; Sez. I 4/3/96, in Cass. pen. 97, 104; Sez. IV 22/2/96 ivi 103; Sez. I 20/2/96 ivi 1736), deve escludersi l'applicazione dell'art. 297 comma 3, c.p.p., come modificato dall'art. 12 l. 332/92, relativamente al computo della durata delle misure cautelari ove incida su un termine di fase già esaurito sotto l'impero della vecchia legge, giacché il principio dell'immediata applicabilità delle norme modificatrici del regime dei termini di custodia cautelare trova un limite invalicabile nel principio dell'intangibilità delle situazioni esaurite. In altri termini il primo dei principi innanzi enunciati è applicabile ai termini della fase in corso, ma non, retroattivamente, ad una fase già conclusa.
A rendere difficilmente censurabile l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato concorrono argomenti sia di natura sistematica che di natura logica.
Per quanto attiene al primo aspetto deve rilevarsi: a) che l'art. 303, disciplinando in attuazione della direttiva n. 61 l. d., la durata massima della custodia cautelare in riferimento allo sviluppo dell'iter processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi (con la previsione di termini di durata massima intermedi di fase e termini di durata complessiva della custodia), comporta l'immediata scarcerazione qualora si sia verificato il decorso di uno di essi senza che sia intervenuto un determinato provvedimento (rinvio a giudizio, sentenza di primo grado etc.) a segnare il passaggio di fase, scandendo così la durata di termini il cui decorso è del tutto autonomo per ciascuna delle fasi che si succedono;
b) l'applicabilità della nuova disciplina della contestazione a catena, intervenuta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, a fase delle indagini preliminari ormai chiusa, ai termini della durata massima della custodia nella stessa significherebbe attribuire al novum ius il potere di regolare situazioni, cristallizzatesi prima della sua vigenza e, quindi, assegnare alla sopravvenuta normativa efficacia retroattiva in contrasto con l'art. 11 1^ comma delle preleggi, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
Per quanto attiene al secondo aspetto deve rilevarsi che: a) se il legislatore avesse voluto attribuire efficacia retroattiva all'art. 12 l. 332 1995 in deroga al principio tempus regit actum, lo avrebbe detto espressamente con una disciplina derogatoria, la cui mancanza, per contro, è la implicita manifestazione della di lui volontà di escludere ogni efficacia retroattiva;
b) che la corretta applicazione della novella, comportando la possibilità di disporre la scarcerazione anche in una fase successiva a quella in cui è maturata la scadenza del termine nell'ipotesi che ciò siasi verificato, salvaguarda il principio dell'automaticità della scarcerazione senza collidere con il principio tempus regit actum.
Deve disporsi che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla custodia cautelare afferente al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94- 1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999