Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Martinelli Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 133/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 448 del
29.11.2023/29.1.2024, notificata il 6.2.2024; avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Elio Manica ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in OT – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Gian Carlo Sutich Parte_2
e Sabrina Grivet Fetà ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Reggio
Emilia – appellato trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 13.2.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Parte_2
Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare la responsabilità di funzionario di 2° presso la filiale di OT con Parte_1 mansioni di consulenza finanziaria, gestione di portafogli e intermediazione finanziaria (“private banker growth”), dimessasi il 13.3.2021, per violazione degli artt. 1175, 2104 e 2105 c.c., anche in relazione al reato di appropriazione indebita, nonché per ottenere il risarcimento, in via di regresso, dei danni patiti (nella forma del rimborso degli esborsi sostenuti) per l'esposizione, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e del T.U.F., alle richieste risarcitorie avanzate dai clienti e per conseguire il ristoro dei pregiudizi all'immagine.
Il Tribunale, nella resistenza dell'ex dipendente, costituitasi tardivamente, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, ne riconosceva la responsabilità (“Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali deve ritenersi provato che si è Parte_1 rapportata con i clienti violando le regole di condotta: è stata formata documentazione contraffatta, sono state fornire false informazioni, sono state effettuate operazioni non autorizzate, sono stati rappresentati alla clientela investimenti e/o rendimenti in realtà inesistenti e comunque meno remunerativi, addirittura, in alcuni casi, simulando il pagamento di interessi mediante l'utilizzo di somme degli stessi clienti che venivano fatte transitare nella inconsapevolezza dei titolari dei rapporti. La convenuta ha gestito in modo occulto le risorse finanziarie della clientela così potendo disporre di consistenti somme destinate ad investimenti falsamente ricondotti ai clienti i quali ricevevano, invece, documentazione contraffatta nella convinzione di avere effettuato investimenti particolarmente remunerativi”) e affermava la fondatezza dell'azione di regresso
(“Poiché non vi è dubbio che , ai sensi dell'art 2049 c.c. e del Parte_2
T.U.F sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte della propria dipendente”), liquidando il credito risarcitorio nell'importo complessivo € 350.000,00, comprensivo del rimborso delle somme corrisposte alla clientela in conseguenza della conclusione di 16 accordi transattivi (€
293.800,00) e del danno all'immagine.
Il Tribunale, in conclusione, emetteva le seguenti statuizioni: “1) Accerta e dichiara la responsabilità di per violazione degli obblighi Parte_1 derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condanna a pagare Parte_1
a titolo di risarcimento del danno a euro 350.000,00 oltre Pt_2 Parte_2 interessi legali dalla sentenza al saldo.
2 2)Condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Parte_2 causa che liquida in euro 634,90 per spese, euro 11.000,00 per compensi legali oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge …”.
2. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare le domande avanzate col ricorso, anche per la evidente carenza di prova in ordine al giusto quantum risarcitorio erogato ai clienti, stabilito in maniera unilaterale e senza alcun comprensibile criterio;
in subordine, che la condanna sia contenuta nei limiti di € 25.000,00 pari ad un dodicesimo (1/12) delle somme, considerati gli altri soggetti coinvolti;
in via di estremo subordine, che la condanna sia contenuta entro la somma di €
52.380,00”.
La si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. L'appellante, riportato nella sua sostanziale integralità il contenuto della memoria difensiva depositata in primo grado e segnalato che il Giudice aveva emesso le statuizioni di condanna “senza prendere in considerazione, neppure in minima parte, le sue deduzioni ed eccezioni”, contesta la prospettazione della secondo la quale lei soltanto sarebbe stata la “responsabile delle condotte CP_1 ascrittele”, ritenendo che “ ha voluto individuare un capro espiatorio;
Pt_3 null'altro” e censura la sentenza per avere il Tribunale del tutto ignorato le argomentazioni contrarie offerte. Precisamente, evidenza l'appellante che “Nel corso del giudizio civile, è proseguita anche l'indagine penale (n. 474/2021
RGNR del Tribunale di OT); il PM ha notificato a maggio scorso (2023),
l'avviso di conclusioni delle indagini.
Estratta la documentazione degli atti di indagine, è emerso che responsabile delle condotte che ha da sempre voluto far ricadere sulla sola Pt_3 Pt_1 in realtà sono state commesse da una pluralità di soggetti.
Risultano difatti indagati 12 persone, oltre alla resistente, ed ovvero
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, (cfr. comunicazione notizia di reato, in atti). Controparte_11 Persona_1
Dall'indagine svolta dal Nucleo speciale della Guardia di IN sono descritti tutti i fatti che si sono svolti all'interno della Filiale crotonese di
. Pt_3
La GdF nella relazione di oltre 160 pagine descrive dettagliatamente le condotte tenute dai soggetti indicati;
per quel che qui interessa le conclusioni sono riportate alle pagine da 129 a 146.
3 Prima delle conclusioni la GdF elenca la documentazione sottoposta al vaglio del perito calligrafico nominato dalla Procura, con le relative conclusioni
(pagine 121-129).
Da ciò si evince che le sottoscrizioni che ha imputato nel corso del Pt_3 giudizio tutte alla in realtà non sono a lei riferibili. Pt_1
Eppure la scrivente difesa aveva disconosciuto le firme apposte sui documenti.
Emblematica della superficialità con cui ha trattato i reclami, è la Pt_3 perizia calligrafica (cfr. perizia in atti); sui 33 mila euro disconosciuti dalla famiglia come somme prelevate, in realtà la quasi totalità (circa 30 mila CP_12 euro) sono state prelevate con firme apposte sulla distinta in cassa dagli stessi soggetti (cfr. perizia).
La GdF ha pure quantificato i danni subiti dai soggetti coinvolti, ammontanti a circa 100 mila euro complessivi (cfr. pagine 145 - 146).
Di questi, sempre secondo la GdF, circa 50 mila sono addebitabili alla
(cfr. pag. 145). Pt_1
Eppure non si comprende come abbia stipulato numerose Pt_3 transazioni erogando denaro “a destra e a manca” sulla sola base di un semplice reclamo presentato dal cliente.
Agli atti sono state depositate transazioni e pagamenti per poco più di 290 mila euro;
di questi circa 175 mila euro a favore dei soli nuclei familiari e CP_12
(cfr. docc. nn. 68-bis, 70, 80 e 98). Parte_4
Di molti clienti risarciti dalla non vi è traccia negli atti della GdF. CP_1 Per_ Emblematico è il caso, ad esempio, della famiglia;
nessuna traccia negli atti della GdF.
Come si evince dalle schede prodotte da nel dicembre 2022, il sig. Pt_3 Per_
si è dichiarato soddisfatto della e che non vi erano ammanchi;
Pt_1 eppure la ha risarcito ben 45 mila euro (cfr. doc. n. 93)! Pt_3
Più volte questa difesa ha chiesto a sulla base di quali elementi ha Pt_3 riconosciuto ai clienti in questione le somme a titolo risarcitorio. CP_1 Perché ha riconosciuto, ad esempio, a la somma di 6.000,00 euro e non di 12.000,00 o 3.000,00 …
Pare a chi scrive che invece di fare delle valutazioni ancorate a dei Pt_3 conteggi attendibili, abbia preferito accontentare i clienti, elargendo delle somme senza alcun criterio logico bensì al solo fine di “mettere a tacere il cliente”.
Convinta che tanto si sarebbe poi rifatta sulla malcapitata Pt_1
Eppure questa difesa aveva sottoposto al Giudice le considerazioni appena qui riportate;
considerazioni che il Giudice non ha preso in considerazione e come già sopra detto ha “liquidato” la questione con due righe: “… il possibile
4 coinvolgimento di altri dipendenti di non influisce sull'accertamento a Pt_3 carico dell'odierna resistente la quale - anche per quanto accertato dalle indagini
- ha avuto un ruolo da protagonista ...”.
Conseguentemente ha condannato l'appellante al pagamento di un risarcimento di 350 mila euro.
Non ha nemmeno tenuto in considerazione che la ha: Pt_1
1) rassegnato le proprie dimissioni essendo venuto meno il rapporto fiduciario (quindi ha rinunciato allo stipendio);
2) subito un sequestro per la somma di circa 130 mila euro, risparmi di famiglia, giacenti sul conto accesso presso la Filiale crotonese di Credem;
3) subito il sequestro dell'appartamento;
4) ancora, non ha ricevuto né il TFR né l'indennità di preavviso (trattenuto da ); Pt_3
5) infine, non ha ancora ricevuto le somme ad ella spettanti, relative al patto di non concorrenza, ammontanti a circa 28 mila euro, ovvero il 40% del
RAL.
A ciò si aggiunga che ha concentrato l'azione risarcitoria sulla Pt_3 sola mai ha dedotto di aver sanzionato disciplinarmente gli altri Pt_1 dipendenti coinvolti nella vicenda, come si evince dalla relazione della GdF.
Da queste semplici considerazioni emerge in tutta evidenza il comportamento censurabile di , in violazione dei precetti costituzionali Pt_3 del diritto al lavoro, alla retribuzione, alla proprietà e financo alla salute.
Azioni intentate solo dopo che l' la ha individuata come unico capro CP_14 espiatorio delle problematiche insorte sulla filiale di OT e sottacendo sull'intero sistema che si era creato.
Sino alla fine ha insistito per una condanna ad una somma di 500 mila euro, nonostante le somme - senza alcun criterio logico - corrisposto ai clienti ammonta a circa 290 mila euro;
precisamente € 293.800,00.
Il Giudice ha addirittura aumentato detta somma di ulteriore 56 mila euro, senza tener conto né delle doglianze della né sulla base di quanto Pt_1 accertato dalla GdF ed ovvero circa 100 mila euro;
precisamente € 116.500,00.
Ha infine ignorato le istanze dell'appellante di “ripartire” il risarcimento in capo a tutti i soggetti coinvolti, con condanna della ad una parte Pt_1 della somma”.
4. L'appellante non prende posizione – anzi, letteralmente, non contesta – di aver tenuto le condotte che le sono state ascritte (“Fermo restando le condotte ascritte alla dalle quali sono emerse certamente delle condotte Pt_1 discutibili …”), riconoscimento, questo, che, in quanto effettuato nell'atto di appello, va evidentemente riferito alla verifica che dei fatti è stata compiuta nella
5 sentenza impugnata – con statuizioni di accertamento definitive – e che senz'altro vale a superare le censure che l'interessata aveva articolato, in relazione agli esiti delle indagini effettuate dalla nella memoria difensiva depositata in primo CP_1 grado e nella precedente fase cautelare. E la vicenda è stata ripercorsa dal Giudice, nella sua complessiva rilevanza giuridica, nei seguenti termini: “Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali deve ritenersi provato che si è rapportata con i clienti violando le regole di condotta: è Parte_1 stata formata documentazione contraffatta, sono state fornire false informazioni, sono state effettuate operazioni non autorizzate, sono stati rappresentati alla clientela investimenti e/o rendimenti in realtà inesistenti e comunque meno remunerativi, addirittura, in alcuni casi, simulando il pagamento di interessi mediante l'utilizzo di somme degli stessi clienti che venivano fatte transitare nella inconsapevolezza dei titolari dei rapporti. La convenuta ha gestito in modo occulto le risorse finanziarie della clientela così potendo disporre di consistenti somme destinate ad investimenti falsamente ricondotti ai clienti i quali ricevevano, invece, documentazione contraffatta nella convinzione di avere effettuato investimenti particolarmente remunerativi. Si tratta di un modus operandi rodato negli anni venuto allo scoperto con i chiarimenti richiesti da
. CP_15
Va richiamata la comunicazione di notizia di reato della Guardia di
IN di OT (depositata dalla convenuta), evidenziando che il possibile coinvolgimento di altri dipendenti di non influisce sull'accertamento a Pt_3 carico dell'odierna resistente la quale- anche per quanto accertato dalle indagini
(cui ha fatto seguito l'esercizio dell'azione penale)- ha avuto un ruolo da protagonista.
La documentazione prodotta dalla come ricevuta dalla clientela non CP_1 lascia dubbi in merito alla responsabilità di . Parte_1
Così gli estratti conto contraffatti sono stati inviati via e mail direttamente da con il codice identificativo della private banker UT04526 (docc Parte_1
27 e 28 ric.) a;
altri documenti riportano la sua sigla o il suo CP_15 codice e contengono informazioni false (ad es. d occ. nn°12-1315-16, 19- 20, 23-
24, 25-26, 36-37, 38-39, 40-41, 53-54, 57-58, 60-61, 63-64, 66-67, 72-73 ric).
Le dichiarazioni dei clienti si sostengono vicendevolmente”.
Su queste premesse, si osserva che l'appello non è inammissibile, come eccepito dalla in ragione del fatto che riporta ampi stralci di precedenti atti CP_1 processuali. Il ricorso si struttura certamente in rilievi già proposti nelle precedenti fasi ma, a ben vedere, l'unico articolato motivo proposto riguarda e ha ad oggetto le argomentazioni svolte dal primo Giudice in relazione all'accertamento di eventuali corresponsabilità nell'assunzione delle contestate condotte e alla
6 correttezza delle transazioni concluse con la clientela. La critica delle conclusioni cui è pervenuto sul punto il Tribunale, difformi da quelle auspicate dall'interessata, giustifica quindi la riproposizione, in questa sede, delle disattese prospettazioni. Le censure mosse alla sentenza, in quanto danno espressione, in particolare, a una contestazione attinente al governo dei mezzi di prova e alla valutazione delle risultanze istruttorie, realizzano adeguatamente i presupposti di ammissibilità dell'appello, dando conto con evidenza della richiesta dell'interessata, almeno in subordine, di graduare la misura della propria responsabilità (v. le conclusioni rese in questo grado di giudizio, avanzate tenendo conto del contenuto della relazione della G.d.F.).
5. Il Tribunale di Reggio Emilia, esaminando innanzitutto la posizione delle clienti e (madre della prima), ha dato conto dei CP_15 Persona_3 termini generali delle questioni esaminate e della responsabilità dell'appellante, precisando che “La vicenda di cui ci si occupa è venuta alla luce quando, nel dicembre 2020, la cliente ha chiesto ad un cassiere della filiale un CP_15 estratto conto più aggiornato avvedendosi così della differenza rispetto a quello a lei fornito, poco prima, da . Parte_1
La narrazione dei fatti è contenuta nella denuncia-querela presentata da alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OT il CP_15
10/02/2021 (doc 14 ric.) ed è ricostruita nella comunicazione di notizia di reato della Guardia di IN (prodotta dalla convenuta).
Come risulta dalla querela e dal raffronto dei documenti (doc. 12- 13 ric.),
l'estratto conto consegnato da contiene un saldo pari a € Parte_1
230.964,65, l'accredito di € 11.996,00 a titolo di interessi, la sottoscrizione di
“Deposito più” di importo pari a € 250.000,00 e un'operazione di €13.797,00 per
“acquisto titoli”, mentre, nell'estratto conto consegnato dal cassiere, risulta un saldo pari a € 7.430,65, l'emissione di un assegno circolare dell'importo di €
11.996,00 senza indicazione di depositi o accrediti di interessi.
ha esposto nella querela che le aveva chiesto CP_15 Parte_1 di non effettuare ulteriori segnalazioni al responsabile di filiale perché ciò
l'avrebbe rovinata promettendo che avrebbe riparato al suo errore.
Quanto ai documenti, si riporta la puntuale analisi della ricorrente:
“un documento recante il logo e il timbro di e la sigla di Pt_3 Parte_1
…, datato 16.01.2015 avente ad oggetto “sottoconto tecnico/deposito più”,
[...] che a fronte di un deposito della durata di 6 mesi di Euro 100.000,00 prometteva un interesse al lordo della ritenuta fiscale di € 1.110,00, unitamente ad un estratto conto sul quale risultavano accreditati Euro 1.110,00 di interessi relativi all'investimento (Doc. n°15 ricorso). Tale deposito risulta inesistente nella
7 contabilità ufficiale della Banca, come dimostrato dalla posizione investimenti reale della cliente al 31.03.2015 (Doc.n°16 ricorso). un documento recante il timbro di e la sigla della sig.ra Pt_3 Pt_1 datato 28.07.2015 avente ad oggetto “sottoconto tecnico accessorio al conto corrente – richiesta attivazione/rinnovo partita” della durata di 7 mesi con scadenza 28.02.2016 e prospettiva di interessi netti per Euro 1.220,75 (Doc. n°17 ricorso).
Tale deposito risulta inesistente nella contabilità ufficiale della Banca, come dimostrato dalla posizione investimenti reale della cliente al 30.09.2015
(Doc. n°18 ricorso). un documento recante il logo e il timbro di , nonché la sigla della Pt_3 sig.ra datato 03.02.2016 avente ad oggetto “sottoconto tecnico time Pt_1 deposit” della durata di 12 mesi con scadenza 03.03.2017 e promessa di interessi per Euro 1.980,20 (Doc. n°19 ricorso)…Tale deposito risulta inesistente nella contabilità ufficiale della Banca, come dimostrato dalla posizione investimenti reale della cliente al 31.03.2016 (Doc. n°20 ricorso). un documento recante il timbro di e la sigla della sig.ra Pt_3 Pt_1 datato 07.03.2018 recante l'indicazione di un “Time Deposit” con scadenza
07.03.2019 e interessi netti a maturare per Euro 3.525 (Doc. n°21 ricorso).
Tale deposito risulta inesistente nella contabilità ufficiale della Banca, come dimostrato dalla posizione investimenti reale della cliente al 30.03.2018
(Doc. n°22 ricorso). un documento recante il logo e il timbro di della sig.ra Pt_3 Pt_1 con la sua sigla, datato 25.09.2019, recante l'indicazione di un “Time Deposit” per Euro 373.000 di durata pari a 21 mesi con scadenza al 25.06.2021 e promessa di interessi netti per Euro 18.929,00 (Doc. n°23 ricorso)…
Tale deposito risulta inesistente nella contabilità ufficiale della Banca, come dimostrato dalla posizione investimenti reale della cliente al 30.09.2019
(Doc. n°24 ricorso). un documento recante il logo e il timbro di , nonché la sigla della Pt_3 sig.ra datato 19.10.2020 recante l'indicazione di un “Time Deposit” Pt_1 per Euro 250.000 di durata pari a 19 mesi con scadenza al 19.05.2022 e promessa di interessi netti per Euro 11.677,08 (tasso concordato 2,95%) (Doc.
n°25 ricorso).
Tale deposito risulta inesistente nella contabilità ufficiale della Banca, come dimostrato dalla posizione investimenti reale della cliente al 30.10.2020
(Doc. n°26 ricorso). una stampa della movimentazione del c/c 559/10/4624 intestato ai sigg.
(Doc. n°27 ricorso), in quanto difforme da quanto Controparte_16
8 risultante nella contabilità ufficiale della Banca, ed inviata in data 12.08.2020 a mezzo e-mail dalla sig.ra ( alla sig.ra Pt_1 Email_1 CP_15
Fra le altre alterazioni riscontrate, risulta che nel documento sia stato
[...] cancellato proprio l'addebito di Euro 13.797 del 05.05.2020 contabilizzato impropriamente come “acquisto titoli” e formalmente disconosciuto dai clienti
(Doc. n°28 ricorso).”
Alla posizione della e della peraltro, si riferiscono in larga CP_15 Per_3 parte anche le risultanze della espletata prova testimoniale (il cui contenuto assume rilevanza, comunque, sul piano generale, essendosi riferiti i dichiaranti anche alla situazione di altri clienti – essendo invece preclusa alla in Pt_1 ragione della relativa tardiva costituzione, la possibilità di citare testimoni), riprese dal Giudice nella sentenza.
Precisamente:
- : “responsabile di un dipartimento del Servizio Legale Controparte_17 di Credito , ha riferito: “… la vicenda è emersa proprio dalle Pt_2 comunicazioni della Loro sono coloro che ci hanno consentito di capire CP_15 la vicenda. Erano andati in filiale e avevano chiesto un estratto conto da cui avevano riscontrato delle discrepanze rispetto a quello che loro ritenevano di avere. Cap. 4) Abbiano verificato che alcuni documenti non sono neppure su carta intestata, riportano prodotti che in quel momento i clienti non avevano in
Banca. Cap. 5) Vengono esibito al teste i docc 16/18/20/22/24/26/28 e il teste dichiara Confermo che si tratta di documenti che escono dal sistema informatico della Banca e rappresentano la situazione contabile dei clienti Controparte_16 alla data indicata sulla stampa…”;
- “dipendente di e responsabile dei Tes_1 Parte_2 controlli nell'Area Calabria ha dichiarato: “La mia sede di lavoro è a Reggio
Calabria e eseguo l'attività di controllo sul del territorio della Calabria. Cap. 3) io non ho parlato con la cliente Cap. 10) Non sono a conoscenza CP_15 di quello che la diceva ai cassieri. Ho appreso da vari clienti che la
Pt_1 si recava in cassa per dare indicazioni sull'operazioni da fare. Mi
Pt_1 hanno riferito dire che la gentilmente si offriva per fare operazioni in
Pt_1 cassa in luogo dei clienti. Da quello che ho capito questo accadeva quando i clienti erano al primo piano presso l' . Ritengo che la Controparte_18 facesse firmare le contabili ai clienti. So che dagli accertamenti
Pt_1 dell'Ispettorato sono emerse delle incongruenze fra le firme depositate e quelle apposte sulle contabili, su alcune contabili mancava la firma”. Cap. 12) -13) -14)
Ricordo il cognome della cliente Si tratta di cliente che ho incontrato Per_4 presso la Filiale di OT insieme al collega I clienti chiedevano Testimone_2 di controllare la loro situazione patrimoniale e di confrontarla con quella
9 risultante dalla documentazione ricevuta dalla Questo perché c'era già Pt_1 stato un tam tam su condotte non corrette della collega. Ricevuta la documentazione dai clienti in loro possesso, noi comunicavamo la situazione patrimoniale e in caso di discordanza i clienti ci chiedevano l'estratto conto e il movimento del deposito titoli. La richiesta veniva inviata a Reggio Emilia con la documentazione ricevuta dai clienti. La documentazione ricevuta da Reggio
Emilia sui movimenti veniva consegnata al cliente.”;
- “dipendente di funzionario del servizio Audit, ha Testimone_3 Pt_3 dichiarato: “Il servizio Audit ha da tempo concluso l'indagine ispettiva che riguarda . Viene esibito il doc. 30 e il teste dichiara: Si tratta del Parte_1 verbale dell'audizione di avvenuta in videconferenza in data Parte_1
3/2/2021. Il verbale è sottoscritto da . La nostra indagine è partita Parte_1 dalla segnalazione della cliente Il contato con i clienti è tenuto dai CP_15 responsabili di zona. Questi hanno trasmesso al Servizio Audit la documentazione esibita da diversi clienti seguiti dalla Da quello che è emerso la signora Pt_1 solitamente rappresentava degli investimenti ai clienti che non erano Pt_1 quelli realmente effettuati. Questo è stato verificato su decime di clienti sulla base della documentazione esibita e della versione dei fatti dei clienti. Ai clienti veniva redato un rendiconto degli investimenti che non rappresentava la situazione reale, più volte nel tempo. A volte il patrimonio del cliente veniva rappresentato per un valore complessivo ben più altro del reale. Abbiamo riscontrato in numerosi casi che il dettaglio dei titoli detenuti dai clienti venisse in maniera artificiosa aumentato del controvalore. Il più delle volte il controvalore del titolo rappresentato era evidentemente aritmeticamente diverso dal prodotto delle quote per il relativo prezzo di mercato, elementi presenti sui documenti. In altri casi i clienti erano sicuri di avere incassato i rendimenti mediante accrediti fittizi mediante prelievi dello stesso capitale del cliente. E' accaduto che venissero smobilizzato anche parte del patrimonio del cliente per rappresentare l'accredito dei rendimenti. Ci sono clienti che hanno lamentato ammanchi sui propri conti correnti. Ricordo la posizione eredi ancora aperta dove Persona_5 dall'analisi della documentazione contabile emerge in maniera evidente la rappresentazione al cliente di un portafoglio costante e in trend crescente, ma al tempo stesso il saldo del conto corrente in virtù di una serie di prelievi si riduceva. I clienti hanno disconosciuto la movimentazione. Abbiamo confrontato il contenuto della documentazione subita dai clienti come estratti conto corrente o posizione titoli, investimenti con la contabilità ufficiale della banca. Vengono esibiti i docc 15, 17, 19,21,23, 25, 27. Il teste dichiara: confermo che si tratta dei documenti che i clienti hanno esibito alla e sui quali fondano le loro CP_1 pretese risarcitorie. In numerosi casi riportano la sigla di Parte_1
10 seconda la nostra indagine sui documenti, alcuni riportano la sigla di
[...] oppure stampigliata la sigla identificativa che noi chiamiamo Utenza Pt_1
(UT) che pe la era 04526…”; Pt_1
- dipendente di che si occupa di Controllo Testimone_2 Parte_2 del Rischio sul territorio, ha dichiarato: “A fine febbraio del 2021 su incarico della mi sono recato a OT per analizzare quello che era successo con CP_1 la clientela seguita da . Ho incontrato la clientela che aveva Parte_1 lamentele e reclami. Ho incontrato 50/60 persone che lamentavano che l'effettiva risultanza del loro portafogli non corrispondeva a quanto era stato loro manifestato dalla Molti clienti erano in possesso di documentazione Pt_1 artefatta che non corrispondeva alla loro situazione patrimoniale. Spesso erano in possesso di documentazione contenente dati con errori di calcolo. I clienti hanno riferito di avere un unico rapporto con a ho anche appreso Parte_1 da altri dipendenti che la aveva loro inibito di rapportarsi con i clienti Pt_1 da lei gestiti. La documentazione acquisita dai clienti è stata poi mandata all'Ufficio di Reggio Emilia. Non ho incontrato la cliente che è CP_15 colei cha aveva fatto la querela. La sua situazione era già stata approfondita prima del mio incarico...”.
6. Pur ammettendo la propria responsabilità, come si è visto, l'appellante, con l'unico articolato motivo proposto, ha richiamato l'apporto e la partecipazione anche di altri nell'assunzione o nella realizzazione delle condotte oggetto di addebito (“Come sempre sostenuto dalla in tutto il primo grado, Pt_1 appariva inverosimile che tutte le condotte a lei ascritte fossero state commesse solo da questa”), producendo, a sostegno della propria prospettazione, la relazione della G.d.F. versata nel procedimento penale interessante la , atto da cui Pt_1 era emerso, come si è riportato, che “responsabile delle condotte che ha Pt_3 da sempre voluto far ricadere sulla sola in realtà sono state commesse Pt_1 da una pluralità di soggetti”, gli stessi sopra meglio distinti.
L'appellante, inoltre, ha messo in dubbio la correttezza e la congruità degli importi che è stata condannata a restituire alla in quanto di valore CP_1 corrispondente a quello delle transazioni che quest'ultima ha concluso con la clientela sulla base di un non chiarito procedimento di liquidazione.
7. Quanto al primo aspetto, le affermazioni del primo Giudice (“Va richiamata la comunicazione di notizia di reato della Guardia di IN di
OT (depositata dalla convenuta), evidenziando che il possibile coinvolgimento di altri dipendenti di non influisce sull'accertamento a Pt_3 carico dell'odierna resistente la quale- anche per quanto accertato dalle indagini
(cui ha fatto seguito l'esercizio dell'azione penale)- ha avuto un ruolo da protagonista”) sono sostanzialmente corrette, occorrendo tener conto del fatto
11 che, come la ha messo in evidenza – producendo, in relazione al CP_1 procedimento penale pendente presso Tribunale di OT n. 474/2021 R.G.N.R.,
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione diretta a giudizio – la stessa è risultata essere l'unico soggetto imputato nel Pt_1 medesimo procedimento, per i reati di appropriazione indebita aggravata e sostituzione di persona aggravata, in relazione ai fatti riguardanti, nella qualità di persone offese, i denuncianti , e CP_15 Persona_3 CP_19
– gli stessi cui si riferiva peraltro la relazione della G.d.F. sopra CP_20 richiamata – e la stessa Banca Credem.
La questione, in ogni caso, non avrebbe potuto comunque riguardare gli episodi relativi alle clienti e estranee al novero di coloro che CP_15 Per_3 hanno stipulato gli accordi transattivi dei quali il Giudice ha tenuto conto nella liquidazione degli importi che ha condannato l'appellante a restituire, così che la doglianza, come posta, appare ab origine superflua ai fini della decisione. La questione, a maggior ragione, nemmeno avrebbe potuto riguardare i clienti (con cui la ha raggiunto gli accordi transattivi) estranei alle indagini di cui alla CP_1 relazione della G.d.F., che, come chiarito, ha riguardato soltanto le persone offese sopra indicate.
8. Il nesso sussistente tra le condotte dell'interessata e la decisione della controparte di pervenire ad accordi transattivi con la clientela (v. il riferimento all'operato dell'appellante nelle premesse degli accordi) non incide sull'autonomia degli stessi titoli, che si fonda comunque sulla ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie, trovando ragion d'essere nella corrispettività delle realizzate rinunce (v. il costante riferimento all'intento di “porre fine in via bonaria e stragiudiziale alla controversia in corso e di evitarne di nuove”), non potendo certamente dipendere la validità e l'efficacia degli accordi (comunque non messa in discussione dall'appellante) dall'accertamento dell'esatto ammontare del pregiudizio subito dai vari clienti interessati, rinvenendo dunque giustificazione e corrispondenza il pagamento delle somme da parte della CP_1 nell'impegno delle controparti di non azionare il credito risarcitorio.
Con la determinazione degli importi che si è fatto carico di versare, Pt_3
i contraenti hanno individuato il punto di equilibrio idoneo a controbilanciare e giustificare l'impegno dei clienti di non coltivare iniziative giudiziali. Fermo restando il dato che la pertinenza degli importi è rimessa alla valutazione dei contraenti, l'incongruità delle somme versate (v. le contabili di bonifico) è certamente da escludere nel caso in cui le stesse siano pari o inferiori alle originarie pretese creditorie vantate dalla clientela a titolo risarcitorio, realizzandosi così, evidentemente, la causa del contratto di transazione, ciò che vale, nel caso di specie, per tutti gli accordi in atti.
12 Precisamente, quanto alla posizione di:
a) e (così nella sentenza: “il 22/3/2021 Parte_5 Persona_6 hanno presentato reclamo nei confronti della Banca (doc. 47 ric) in cui si legge che aveva compiuto una serie di operazioni volte a rappresentare Parte_1 la maturazione e percezione di interessi di investimenti in realtà inesistenti, consegnando ai clienti del denaro, a titolo di rendimento periodico degli investimenti effettuati, in realtà riveniente dal conto corrente dei clienti stessi, tutto ciò per mezzo dell'utilizzo della sottoscrizione dei clienti rilasciate su fogli in bianco. In via transattiva, a fronte della richiesta di risarcimento pari a €
12.000,00, è stata conclusa una transazione con pagamento ai clienti di €
6.000,00 (doc.48 ric”), la relativa qualità di clienti emerge dalla corrispondenza intervenuta con la dove si menziona la posizione di “gruppo” riferita ad CP_1
e , emergendo una differenza tra investimenti Parte_5 Persona_6 iniziali (€ 21.011,70 e € 9.051,74, v. in atti) e valore dell'investimento finale (€
16.975,15) che giustifica e rende congrua la richiesta di risarcimento pari a €
12.000,00;
b) e (così nella sentenza: “il 6/6/2021 hanno CP_21 Controparte_22 contestato alla Banca: “il nostro patrimonio non è stato gestito secondo le nostre aspettative, derivanti da quanto ci veniva riferito dalla vostra funzionaria nel corso degli anni. Tale comportamento ci ha indotto in errore delle scelte di investimenti, in quanto sicuri di una determinata disponibilità finanziaria, che nella realtà era inferiore a quella prospettata dalla signora tramite Pt_1 estratti che uscivano dal pc di filiale e che venivano a noi consegnati con Pt_3
l'importo totale sottoscritto di suo pugno, ma con un valore maggiore di quello effettivo […] Da tutto ciò si evince che, negli anni, nonostante la fiducia riposta nella signora siamo stati vittime di una falsa e illusoria Pt_1 rappresentazione del rendimento del nostro capitale”, avanzando una richiesta di risarcimento di € 100.000 (doc. 49 ric). È stata conclusa una transazione il
14/12/2021 con erogazione di € 10.000 (doc. 97)”, a fronte di condotte dell'appellante non contestate, gli stessi hanno raggiunto con la il CP_1 menzionato accordo transattivo, regolarmente eseguito (v. in atti);
c) , per conto della madre , (così nella Persona_7 Controparte_23 sentenza: “il 30/04/2021 ha lamentato la mancata percezione di interessi quantificati da in misura pari a € 1.800,00 risultanti da ricevute Parte_1 rilasciate dalla consulente (doc. 50 ric). A fronte della richiesta di € 1.200,00, è stata conclusa una transazione con pagamento da parte di di € 800,00 Pt_3
(doc. 51 ric.”), lo stesso ha accettato l'importo di € 800,00 a titolo transattivo;
d) e (così nella sentenza: “I clienti CP_24 CP_25 [...]
e hanno presentato in data 17/6/2021 reclamo per CP_24 CP_25
13 addebiti e prelievi non autorizzati sul loro conto corrente, disconoscendo le relative sottoscrizioni (doc 52 ric.). Il 6/8/2021, la e i clienti hanno CP_1 sottoscritto una transazione con erogazione della somma di € 22.500,00(doc. 82 ric”), gli stessi hanno pattuito in sede transattiva il pagamento di € 22.500,00, a fronte delle consuete rinunce, importo che trova corrispondenza nel valore degli addebiti non autorizzati, proprio di € 22.500,00 (v. l'atto di reclamo e la somma algebrica tra il valore dei prelievi e del solo accredito, tenendo presente che le condotte sono state ammesse in questa sede dall'appellante);
e) (così nella sentenza: “ha presentato reclamo il 10/6/20 Controparte_26
21 descrivendo le condotte di . Si legge: “… mi sono accorto di Parte_1 avere un patrimonio inferiore rispetto a quanto scritto a penna e comunicato verbalmente in più occasioni dalla consulente (vedi allegato F). Parte_1
Da questo incontro è emerso che per oltre vent'anni la consulente ha Pt_1 avuto nei miei confronti un comportamento ingannevole e irresponsabile in quanto anche in situazioni di mercato sfavorevoli mi rassicurava dicendomi di fidarmi di lei, di stare tranquillo che in media il mio patrimonio rendeva 6000 € annui. Inoltre quando gli presentavo l'estratto conto, che negli ultimi anni la banca mi faceva pervenire tramite posta, mi ha continuato a raggirare dicendomi di cestinarla, in quanto la banca non teneva conto di una percentuale che poi calcolava e scriveva lei a penna (vedi allegato A). Come si evince dalla documentazione allegata la vostra dipendente trasformava il saldo di ogni singolo investimento in un tasso più alto tanto che nel fare la somma di tutti i portafogli compreso del conto corrente mi ha segnato la cifra di 291729€. Vi ho allegato anche una parte dei rendiconti scritti a penna da lei, ogni anno, dove mi riportava la situazione singola e complessiva del mio patrimonio (vedi allegato B).
Premetto che la scelta d'investire il mio risparmio in questo tipo di operazioni bancarie non è stata una scelta mia, ma, dalla in quanto io gli ho Pt_1 sempre detto che non ne capivo e mi sarei anche solo accontentato di un piccolo interesse annuo. La sua risposta era sempre non vi preoccupate che sono investimenti sicuri, non vi faccio perdere niente, ogni anno venite che faccio io il resoconto (vedi allegato C, D e E)” ha depositato i dati della contabilità Pt_3 relativi al cliente (doc. 54 ric) da cui si evincono importanti discrepanze. È stata conclusa una transazione il 5/08/2021 con il pagamento della somma di €
5.000,00 (doc. 81 ric”), la condotta della consistita nel far apparire Pt_1 sussistente un valore investito superiore al dato reale (inferiore di circa €
50.000,00, come da documentazione allegata), ha condotto alla stipulazione di una transazione per il minor valore di € 5.000,00;
f) e , eredi di e CP_19 CP_20 Persona_8 [...]
(così nella sentenza: “il 21/4/2022 hanno presentato reclamo nei Per_9
14 confronti della (doc 62 ric) disconoscendo le sottoscrizioni di una serie di CP_1 operazioni di prelievo allo sportello e richiedendo il pagamento di cedole dovute e non percepite su investimenti liquidati a loro insaputa. Secondo i clienti la consulente aveva loro detto che i soldi erano vincolati in un fondo di investimento, mentre la stessa ne aveva disposto e le somme a loro accreditate come interessi sui titoli in realtà erano somme prelevate dal loro conto corrente.
Risulta dalla contabilità della una situazione diversa ossia- come CP_1 puntualmente descritto da : “i documenti consegnati ai clienti dalla sig.ra Pt_3 rappresentavano un saldo di Euro 157.468,60 al 21.12.15 (Doc. n°63 Pt_1 ricorso), mentre la posizione investimenti ufficiale al 30.09.2015 reca una consistenza di Euro 91.725,89 (Doc. n°64 ricorso); i documenti consegnati ai clienti dalla sig.ra rappresentavano un saldo di Euro 143.108,77 al Pt_1
19.10.16 (Doc. n°63 ricorso), mentre la posizione investimenti ufficiale al
30.09.2016 reca una consistenza di Euro 76.411,23 (Doc. n°64 ricorso); i documenti consegnati ai clienti dalla sig.ra rappresentavano un saldo di Pt_1
Euro 141.347,89 al 03.05.17 (Doc. n°63), mentre la posizione investimenti ufficiale al 31.03.2017 reca una consistenza di Euro 75.361 (Doc. n°64 ricorso).”
I clienti hanno avanzato una richiesta risarcitoria per danno patrimoniali e CP_12 non di oltre 200.000,00 € (doc. 62 ric.). Il 5/10/2021 è stato proposto un altro reclamo (doc. 90 ric.) In data 8/6/2022, è stata conclusa una transazione con pagamento ai clienti di € 100.000,00 (doc. 98 ric)”, premesso che responsabile degli eventi occorsi deve considerarsi la sola appellante, sia in forza del riconoscimento di responsabilità compiuto nell'atto di appello sia della circostanza di essere stata la sola dipendente in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale, il valore della transazione tiene conto e appare in linea con la rinuncia degli interessati a far valere, come indicato nella nota di reclamo e come è dato concludere in ragione della menzione, nel contratto di transazione, anche dei relativi danti causa, pretese risarcitorie iure proprio e iure hereditatis;
g) (così in sentenza: “il 13/05/2021, ha lamentato la Controparte_27 falsità di un estratto conto rilasciatole da e ha chiesto il Parte_1 risarcimento della differenza tra i saldi degli estratti conto datole da Parte_1
e dal cassiere. Si è quindi giunti alla transazione del 28/7/2021 con
[...] pagamento alla cliente di € 9.400,00 (doc 78 ric.”), la transazione tiene conto del valore del danno, non avendo alcuna responsabilità il cassiere, menzionato soltanto quale autore della consegna dell'estratto conto riportante i valori corretti
(v. la note di reclamo: “La sottoscritta … Giorno 08/03/2021 si è recata in banca presso la filiale di OT per un prelievo e ha richiesto un estratto conto da dove si è evinto una differenza tra quello datomi dal cassiere e quello rilasciato
15 dalla proprio consulente nonché vostra dipendente L'ammontare Parte_1 della differenza tra i due conti è di €9400.87”);
h) , e (così in Parte_6 Parte_7 Parte_8 sentenza: “hanno presentato reclamo alla Banca in data 30/4/2021 (doc.66 ric.) per le condotte poste in essere dalla consulente finanziaria esponendo i Pt_1 sotterfugi da questa adottati quando le venivano chiesti approfondimenti, altra documentazione o l'attivazione dell'home bankingEssi hanno chiesto a il Pt_3 risarcimento del danno pari a € 247.000 (doc. 66 ric) sulla base di documentazione ricevuta dalla private banker (doc. 66 ric), la quale-faceva apparire degli investimenti con maggiore disponibilità per i clienti rispetto a quelli reali. Così, sulla base dei documenti contraffatti, i clienti ritenevano di avere investimenti per oltre € 800.000,00, mentre il dato reale era di €
622.374,00. Come esposto dettagliatamente da si tratta della seguente Pt_3 documentazione: “posizione investimenti al 17.07.2020 della cliente Per_10
raffigurante una Gespat con un controvalore di Euro 225.175,38,
[...] sulla cui seconda pagina risulta annotata a penna la cifra di Euro 286.692,74
(Doc. n°67 ricorso). La posizione investimenti ufficiale al 31.07.2020 riporta invece una consistenza di patrimonio investito pari a Euro 223.999,94 (Doc. n°68 ricorso); Fondi Euromobiliare: 5 fogli, riferibili alle posizioni Fondi cointestate tra i tre clienti e quella a due, con evidenza di saldi di titoli per un controvalore apparente di Euro 570.840,20. Sui documenti appaiono diverse contraffazioni, tra cui la maggiorazione dei valori unitari delle quote e controvalori superiori al prodotto aritmetico del numero di quote per il loro valore (Doc. n°67 ricorso).” È stata conclusa una transazione per l'importo di € 50.000,00 (doc.68 bis ric)”, la transazione, a fronte del documentato valore del danno, è intervenuta per l'importo di € 50.000,00, avendo dichiarato tra l'altro gli interessati di voler ottenere ristoro anche dei danni morali patiti in relazione all'intera vicenda;
i) (così in sentenza: “il 6/4/2021 ha presentato reclamo Parte_9 per ammanchi nei propri rapporti con richiesta di risarcimento danni (doc 69 ric) ed è stata conclusa una transazione con pagamento della somma di € 7.400,00
(doc. 70 ric”), l'amissione da parte dell'appellante delle condotte oggetto di addebito e l'assenza di contestazioni specifiche in relazione all'incongruità dell'importo pattuito non consentono di ritenere lo stesso improprio, considerato che, come si è già rilevato, la somma versata, considerata dalle parti quale punto di equilibrio fronte della rinuncia della cliente a non avanzare pretese giudiziali attuali o successive, non deve essere necessariamente rapportata al valore del danno patito;
l) (così nella sentenza: “il 6/04/2021 ha presentato Persona_11 reclamo stante la differenza tra il valore degli investimenti risultante dai
16 documenti ricevuti da (€ 350.000,00) e i dati forniti dalla a Parte_1 CP_1
(€ 303.000,00). È emerso che la cliente credeva di avere sottoscritto di azioni per
€ 60.000 (doc. 72 ric), in realtà inesistente (doc 73 ric); sono poi emersa altre irregolarità sul valore del prodotto Euromobiliare Obiettivo 2023 (doc 72-73 ric).
Il 3/8/2021 è stata conclusa una transazione con il pagamento di € 14.000,00 (doc
80 ric”), la stessa ha stipulato una transazione per un valore in ogni caso inferiore a quello del danno documentato, non potendo mettersene in discussione, premesso quanto già osservato sull'autonomia del valore della transazione rispetto al valore del danno, la congruità;
m) e (così in sentenza: “il 30/06/2021 Persona_12 Parte_10 hanno presentato reclamo per gli ammanchi nelle loro posizioni (doc. 74 ric.). Il
19/11/2021 è stata sottoscritta una transazione con l'erogazione della somma di €
3.200,00 (doc. 94 ric”), occorre osservare che l'amissione da parte dell'appellante di tutte le condotte oggetto di addebito e l'assenza di contestazioni specifiche in relazione all'incongruità dell'importo pattuito non consentono di ritenere lo stesso improprio, considerato che, come si è già rilevato, la somma versata, considerata dalle parti quale punto di equilibrio fronte della rinuncia della cliente a non avanzare pretese giudiziali attuali o successive, non deve essere necessariamente rapportata al valore del danno patito;
n) (così nella sentenza: “In data 28/07/2021, la Controparte_28 CP_1 ha sottoscritto una transazione, in cui si fa espressamente riferimento alle condotte di , con il cliente con pagamento della Parte_1 Controparte_28 somma di € 2.000,00 (doc. 77 ric.”), vale ancora osservare che l'amissione da parte dell'appellante di tutte le condotte oggetto di addebito e l'assenza di contestazioni specifiche in relazione all'incongruità dell'importo pattuito non consentono di ritenere lo stesso improprio, considerato che, come si è già rilevato, la somma versata, considerata dalle parti quale punto di equilibrio fronte della rinuncia della cliente a non avanzare pretese giudiziali attuali o successive, non deve essere necessariamente rapportata al valore del danno patito;
o) , e (v. in Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 sentenza (“Il 07/07/2021, i clienti , , Parte_11 Parte_12 Pt_15
e hanno presentato reclamo nei confronti della Banca,
[...] Parte_14 lamentando una distorta rappresentazione della reale situazione patrimoniale della famiglia, da parte di , anche disconoscendo operatività sui Parte_1 conti e prelievi (doc. 83 ric). Il 4/08/2021, la ha sottoscritto una CP_1 transazione con l'erogazione della somma di € 9.000 (doc. 79 ric”), le condotte contestate all'appellante (v. la nota di reclamo: “La dott.sa forniva ai Pt_1 miei assistiti notizie in ordine alla situazione del capitale investito non corrispondente alla realtà dei fatti. Al momento del controllo infatti è emersa una
17 differenza fra quanto indicato della il 15/01/2021 (vedi allegato 1) e la Pt_1 realtà di euro 9.653,501 (1) Nella nota olografa stilata dalla dott.ssa si Pt_1 indicava infatti una somma riferita agli investimenti dei miei assistiti di euro
466.666,00 a fronte di una reale giacenza di euro 457.012,5).
2. Prelievi di cassa non riconosciuti e comunque effettuati in maniera illegittima: Analizzando i movimenti dei conti attenzionati è emerso che nella giornata del 22/1/2016 sono stati effettuati quattro prelievi tutti di importo di euro 1000,00 (per un totale di euro 4000,00) rispettivamente dai conti allora intestati a Parte_15
, e . Dalle contabili richieste e Parte_14 Parte_11 Parte_12 ottenute in sede di ispezione si è potuto constatare che la firma sulle stesse è quella del dott. che tuttavia nega di aver effettuato il prelievo in Parte_15 tale data. Inoltre rispetto al conto intestato a non avrebbe potuto Parte_11 effettuare nessuna operazione in quanto non in possesso in quel periodo storico di alcuna delega.
3. Sottoscrizioni e transito di danaro sul conto di Parte_11 senza la necessaria delega o autorizzazione: Dai controlli è emerso che per buona parte del 2016 la Dott. ha operato sul conto di cui sopra Pt_1 depositando sempre la firma del dott. senza tuttavia che questi Parte_15 risultasse autorizzato dal titolare del conto ossia da ”), la Parte_11 transazione ha comunque tenuto conto del pregiudizio patito (v. la nota di reclamo: “Ciò posto al fine di transigere in via bonaria e di evitare quindi un contenzioso si effettuano le seguenti richieste: “A. Il giusto indennizzo per quanto indicato sub.1: cifra che non dovrebbe essere inferiore a euro 5.000,00. B.
L'integrale restituzione di quanto indicato sub. 2 (euro 4.000). A fronte del riconoscimento di quanto richiesto io e miei assistiti ci impegneremmo a rinunciare a ogni ulteriore rivalsa con specifico ma non esclusivo riferimento al punto 3”);
p) , e (così in Parte_16 CP_29 Parte_17 CP_30 sentenza: “hanno presentato reclamo descrivendo la rappresentazione dei loro investimenti come risultante dalla documentazione ricevuta da , Parte_1 non corrispondenti alla realtà (doc 86 ric). Il 17/11/2021, a fronte di una richiesta risarcitoria di euro 500.000, è stata sottoscritta una transazione con pagamento ai clienti di € 45.000,00 (doc. 93 ric.”), il riepilogo della relativa situazione è compendiato nella nota di reclamo, cui sono allegati i documenti pertinenti, nella quale si legge: “Vi comunico che le risultanze tuttora preliminari dello studio analitico commissionato sui conti correnti n. 00599, n. 00601 e n.
007820. Precisando che sono in attesa di ricevere l'ulteriore documentazione ad essi relativa già richiesta e che mi dite essere in via di collazione per la trasmissione. Allo stato – quindi e con ampia riserva – rispetto ai rapporti di conto corrente sopra citati sono state riscontrate notevoli anomalie contabili. Ne
18 riporto in appresso le più significative 1) In data 17/7/2020 veniva consegnato Per_ dalla dott.ssa al Sig. estratto conto del deposito n.599/8948595 da Pt_1 lei gestito nel quale erano contabilizzati disponibilità per € 987.375,758 (all.1) 2)
Nello stesso periodo – ed esattamente in data 04/08/2020 – il Sig. Parte_16 richiedeva alla banca il rendiconto degli investimenti e la gli Parte_18 trasmetteva un documento formale ed ufficiale dal quale risultava che il patrimonio complessivo era invece di consistenza pari a € 776.854,00 (all.2) 3) In data 17/7/2020, inoltre, veniva consegnato dalla dott.ssa alla Sig.ra Pt_1
un estratto conto riferito al deposito n. 280/16420506 da lei gestito nel CP_30 quale erano contabilizzate disponibilità per € 148.801,372 (all.3) Alla data di Per_ oggi risultano presenti sui conti correnti dei sigg. e solo €. CP_30
780.092,73 (all.4) Le circostanze sopra rappresentate sono sufficienti a testimoniare la violazione ad opera della dipendente Dott.ssa della Pt_1
Filiale e della banca dei doveri elementari di corretta informazione e Pt_3 comunicazione. A prescindere dalla più compiuta e completa ricostruzione dei fatti che è in corso, la deve ritenersi pienamente responsabile per i Parte_18 danni cagionati ai miei clienti anche laddove si trattasse esclusivamente di un caso di cd. “investimento sbagliato”, generato dalla condotta negligente ed imperita del funzionario che lo ha suggerito e che, in nome e per conto dell'istituto di credito, ha stipulato il contratto. Questa condotta, invero, ha di certo cagionando notevoli danni, come la perdita del capitale investito, le spese sostenute per l'investimento e il mancato guadagno che sarebbe derivato dall'investimento in strumenti alternativi. Si fa presente - inoltre - che la gestione Per_ del patrimonio del Sig. avrebbe dovuto generare in ogni caso ed applicando dei prudenziali ed ordinari parametri di rendimento medio, una redditività pari ad € 260.000,00 (all.5). Nessuna di queste somme risulta essere stata mai accreditata sui conti correnti delle parti per cui scrivo. Il semplice cumulo delle risultanze, concrete e potenziali (per la parte del mancato provento di investimenti ordinari, prudenziali ed alternativi) genera una voce di disavanzo in danno dei miei clienti e dei rapporti da essi intrattenuti con la Banca, di almeno €
500.000,00 (cinquecentomila/00”), l'importo oggetto dell'accordo transattivo appare del tutto congruo a fronte del documentato valore del danno, giustificando il versamento della somma la successiva affermazione degli interessati di essere stati soddisfatti dell'esito della vicenda, non essendo gli stessi menzionati, come si
è spiegato, nella relazione della G.d.F. in quanto relativa alla posizioni di altre persone offese;
q) (così nella sentenza. “il 30/08/2021, ha presentato un reclamo Per_13 per le condotte di dalla quale aveva ricevuto indicazioni non reali Parte_1 sugli investimenti (doc 88 ric). Il 13/12/2021, a fronte di una richiesta risarcitoria
19 di € 9.000,00, è stata sottoscritta una transazione con l'erogazione di € 2.500,00
(doc.95 ric.”), la transazione ha tenuto conto del dato dell'apparenza documentale, ingenerata dall'appellante (nell'ambito della serie di condotte riconosciute dalla responsabile stessa), di un rendimento per € 6.829,56 in realtà inesistente, avendo avanzato la cliente una richiesta di risarcimento di € 9.000,00 (comprensivi, come implicitamente si evince dalla nota di reclamo, dell'intero insieme dei danni subiti), non essendovi da dubitare allora della congruità dell'importo oggetto di accordo;
r) (così nella sentenza: “il 30/08/2021 ha presentato Parte_19 reclamo per condotte di a seguito della non corretta Parte_1 rappresentazione degli investimenti e dei rendimento risultati inferiori nella realtà (doc 87 ric) Il 13/12/2021, a fronte di una richiesta di euro 30.000,00, è stata sottoscritta una transazione con l'erogazione di € 7.000,00 (doc.96 ric”), la transazione, anche in questo caso, ha tenuto conto del dato dell'apparenza documentale, ingenerata dall'appellante (nell'ambito della serie di condotte riconosciute dalla responsabile stessa), di un rendimento per € 23.772,78 in realtà inesistente, avendo avanzato la cliente una richiesta di risarcimento di € 30.000,00
(comprensivi, come implicitamente si evince dalla nota di reclamo, dell'intero insieme dei danni subiti), non essendovi da dubitare allora della congruità dell'importo oggetto di accordo.
9. Il valore delle transazioni concluse è di € 293.800,00, avendo affermato il
Giudice – del tutto correttamente, sulla base dei riportati elementi e delle compiute considerazioni – che “il ricorso alle transazioni è stato adottato dalla non solo per limitare il danno reputazionale che sarebbe derivato CP_1 dall'apertura di numerosi contenziosi, ma anche per contenere l'importo delle somme che si sarebbe trovata a corrispondere - anche per spese- all'esito delle cause. Le false informazioni sugli investimenti, la prospettazione di investimenti maggiormente remunerativi, l'utilizzo della disponibilità dei clienti da parte della private banker anche con contraffazione della documentazione sono condotte di elevata gravità tali da condurre al risarcimento dei danni patiti dalla clientela anche a titolo di danno morale (a seguito di reato o per la diretta lesione di un bene costituzionalmente tutelato) oltreché di danno patrimoniale, avendo i clienti, di fatto, perso la gestione del proprio patrimonio e la possibilità di decidere in autonomia le proprie scelte di investimento ed avendo, secondo le falsa rappresentazione della consulente, fatto affidamento su maggiori disponibilità con ripercussioni sulle proprie scelte di vita. Gli importi corrisposti da a Pt_3 seguito delle transazioni sono stati il frutto di una trattativa, risultano adeguati e non eccessivi rispetto alla gravità dei fatti e delle conseguenze patite in rapporto
20 al patrimonio gestito. Va quindi riconosciuta a la somma di Parte_2 euro 293.800,00 corrisposta a seguito delle transazioni”.
10. È comunque opportuno precisare che le transazioni non riguardano la posizione delle clienti e né tutti quei clienti pur menzionati nella CP_15 Per_3 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che “6. Inoltre Pt_2
ha ricevuto altri reclami/ richieste di chiarimenti dai seguenti clienti :
[...]
( docc 34-35-36-37 ric) ; e Persona_14 Persona_15 Per_16
( docc 38-39 ric); e ( docc 40-41-
[...] Controparte_31 CP_32
42-43 ric); (docc 45 ric); ( docc 46-89 ric); CP_33 Parte_20
(doc 84 ric); e (doc 91 Controparte_34 Controparte_35 Persona_17 ric); (doc 99 ric); (doc 100 ric), Controparte_36 CP_37 [...]
(doc 55 ric.); eredi di (doc. 56- CP_38 Controparte_39 Persona_18
57-58 ric.); erede di ( docc 59-60-61 ric)”. Parte_21 Persona_18
Tanto ciò è vero che il Tribunale sul punto ha precisato che “La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non è invece ammissibile per le richieste dei clienti per le quali non vi è ancora stato un esborso economico da parte della mancando, allo stato, il presupposto dell'azione di regresso”. CP_1
È quindi irrilevante il disconoscimento che l'appellante ha compiuto in primo grado dei documenti nn. 34, 38, 40 e 42, relativi a posizioni che non vanno prese in considerazione ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'esercizio del diritto di regresso.
Ma è anche irrilevante il disconoscimento dei doc. 33 e 42, relativi a clienti
( e la cui posizione non viene Persona_19 Controparte_40 in rilievo nella vicenda e che non è nemmeno menzionata nella sentenza impugnata.
11. È poi mal posta la censura dell'appellante secondo cui “Il Giudice ha addirittura aumentato detta somma di ulteriore 56 mila euro”, esito che tiene conto dell'indicazione del Giudice, chiaramente esposta e argomentata, di accordare alla Banca il risarcimento del danno all'immagine.
13. Al rigetto delle ragioni di doglianze dell'appellante, fondate sulla necessità di tener conto di eventuali corresponsabilità e sull'incongruità della determinazione degli importi liquidati in favore della segue il rigetto CP_1 dell'appello, occorrendo confermare la sentenza impugnata.
14. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
12.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 13.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini Dott.ssa Alessandra Martinelli
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