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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10806 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI NARDO LORENA presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI NARDO LORENA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/05/2025 e Parte_1
, premesso: Parte_2
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 15/09/2003; che dal matrimonio erano nascevano due figli minori: il 23.09.2009 e Per_1
l 18.05.2011; Per_2
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.5519/2017 del 25.07.2017 e successivamente una prima modifica a tale decreto di omologa con ordinanza allegata al verbale di prima udienza n.7312/2019 del 29.11.2019; tutto ciò premesso, chiedevano una modifica di quest'ultima disciplina prevista.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Fermo l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disporre che trasferisca la propria residenza a Napoli alla via Cilea 208, presso l'abitazione Per_2
del padre dove frequenterà il nuovo ciclo di scuola superiore a far data dal settembre
2025, previ necessari adempimenti finalizzati all' iscrizione presso l'istituto prescelto nell'interesse del minore.
2) quanto alla figlia che a settembre compirà 17 anni, la stessa continuerà Per_1
a risiedere in Roma con la sig.ra continuando il corso di studi Parte_1
consueto.
3) A seguito di tale trasferimento, entrambi i genitori avranno la facoltà di vedere i figli ogni volta lo riterranno opportuno, previo contatto telefonico tra gli stessi e
2 provvedendo a favorire la frequentazione tra i minori compatibilmente con le esigenze di studio e svago degli stessi, riportandosi comunque al calendario di incontri già esistente e che si reitera qui di seguito:
A) tutti i week end dalle 16:00 del venerdì sino alle 16:00 della domenica alternando un week end a Napoli, dove verrà accompagnata dalla madre e un Per_1
week-end a Roma ove si recherà il sig. con Parte_2 Per_2
B) durante le vacanze estive un periodo di 15 gg consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno (durante tale periodo i genitori reciprocamente avranno la facoltà di contattare telefonicamente i minori quando e come preferiranno);
C) durante il periodo natalizio, alternativamente di anno in anno dal 23.12 al
30.12 ovvero dal 31.12 al successivo 06.01;
D) durante le festività pasquali ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in
Albis;
E) i ricorrenti si impegnano affinché nei giorni dell'onomastico e, in particolare, del compleanno dei ragazzi, siano presenti entrambi ai festeggiamenti.
4) Quanto al contributo al mantenimento, considerato che gli istanti risultano entrambi economicamente autosufficienti e che risiederà con la figlia Parte_1
e che risiederà con disporre la revoca dell'obbligo di Per_1 Parte_2 Per_2
versamento del contributo al mantenimento a carico di e disporre che ogni Parte_2
coniuge versi all'altro l'importo di euro 350,00 a figlio, con conseguente compensazione delle somme vicendevolmente dovute dalle parti.
5) compensare integralmente le spese tra le parti per la presente procedura.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di
3 mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina dell'ordinanza allegata al verbale di udienza n. cronol.7312/2019 del 29.11.2019;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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