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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 73643 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del
31/01/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 73643/2022 tra
(CF: ) e Parte_1 C.F._1
(CF: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MAURO MALTESE, elettivamente domiciliati in Roma, in Via Flaminia n°388, attori contro
Controparte_1
(CF: ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.ti VINCENZO FORTUNATO e GIORGIO
PALLAVICINI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo di detti legali, in Roma, in Via Santa Maria in Via, n°12, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con decreto ingiuntivo n°18941/2020 questo Tribunale ha ordinato a e a di pagare all'istante Parte_1 Parte_2
ASP-Azienda di servizi alla persona disabile visiva “
[...]
(appresso ASP S.Alessio-Margherita di Controparte_1
Savoia) la somma di €.108.867,00, più gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, per canoni e oneri accessori concernente il contratto di locazione stipulato il
1.6.2016 per uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, in Via Margutta 51/A, scala B, primo piano, interno 22.
Avverso detto decreto ingiuntivo e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale
[...] con ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato il 6.12.2022, esponendo: che il ricorso monitorio menzionava espressamente il contratto stipulato il 1.6.2016 e pertanto il decreto ingiuntivo non si sarebbe potuto emettere per canoni e oneri asseritamente maturati in date precedenti;
che inoltre essi opponenti, il 28 marzo 2022 e il 4 aprile 2022, avevano ricevuto la cartella di pagamento n°09720200218109855, emessa dall'
[...] di Roma, per Controparte_2 complessivi €.109.062,35; che detta cartella, secondo quanto in essa specificato, trovava titolo in due ruoli, il n°2020/013528
e il n°2020/013660, riferiti rispettivamente a canoni ed oneri accessori asseritamente maturati negli anni dal 2009 al 2017 per
€.107.867,13 e ad oneri accessori asseritamente maturati nel periodo 2015/2017, per €.1.189,34, emessi dall'
[...]
che detta cartella aveva ad oggetto le Controparte_3 medesime ragioni di credito azionate con il decreto ingiuntivo opposto, maggiorate degli aggi dell'Agente della Riscossione;
che pertanto il decreto ingiuntivo opposto rappresentava una Con duplicazione della medesima domanda già azionata da detta con la cartella di pagamento n°09720200218109855 avverso la quale essi avevano già proposto un'opposizione ex art. 615
c.p.c. il cui giudizio pendeva davanti alla seconda sezione civile del Tribunale di Roma con il numero di ruolo generale Con 26974/2022; che in detto giudizio l' in questione aveva richiesto “un discarico di entrambi i ruoli, con conseguente interruzione della procedura di recupero esattoriale”, “senza alcuna rinuncia al credito vantato nei confronti dei sig.ri
”; che tuttavia, non solo non era intervenuto alcuno Pt_1 sgravio dei ruoli alla base della menzionata cartella Con esattoriale, ma l' (a fronte della loro eccezione di prescrizione) aveva richiesto l'accertamento delle medesime ragioni di credito che successivamente aveva azionato con il ricorso in forza del quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo
18941/2022; che pertanto, in considerazione della pendenza di due giudizi fra le stesse parti con domande di identico contenuto, s'imponeva la revoca del decreto ingiuntivo
18971/2022 emesso in pendenza dell'altro giudizio, stante il divieto del “ne bis in idem” sancito dall'art.39 cod.proc.civ.; Con che in ogni caso la maggior parte dei crediti azionati dall'
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(quelli dall'anno 2009 al Controparte_1
31.3.2017) risultavano estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, posto che prima della notifica della citata cartella di pagamento non era stato comunicato loro alcun valido atto interruttivo, posto che la comunicazione del 29.7.2020 allegata dalla controparte non corrispondeva all'originale spedito e da loro ricevuto che non recava alcun numero di protocollo, non indicava il mittente e non conteneva alcuna intimazione di pagamento;
che infine vantavano nei confronti della locatrice un ingente credito da risarcimento per i danni loro arrecati da sette allagamenti da acque nere fuoriuscite dal water, verificatisi, tra il 17.10.2013 e il gennaio 2014, a causa di un'ostruzione della colonna di scarico, che avevano gravemente danneggiato numerosi quadri che erano stati loro affidati per il restauro.
Sulla base di tali assunti e Parte_1 Parte_2 hanno formulato le seguenti richieste:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, contrariis rejectis e previo rigetto di eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art
648 c.p.c.:
1. revocare il Decreto Ingiuntivo DI n. 18941/2022 (NRG.
64793/2022), notificato ai ricorrenti in data 10.11.2022, perché non vi è prova del credito ingiunto;
2. stante la pendenza del giudizio NRG. 26974/2022 avente ad oggetto l'accertamento delle medesime ragioni di credito portate dal DI opposto in questa sede, ai sensi dell'art. 39 cpc, revocare, per improcedibilità della domanda, il DI n. 18941/2022
(NRG. 64793/2022), notificato ai ricorrenti in data 10.11.2022;
3. in via subordinata, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., rimettere gli atti del presente giudizio al Presidente, perché venga disposta la riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi al medesimo Tribunale di Roma, sez. II civile, NRG.
26974/2022, avente ad oggetto l'accertamento delle medesime ragioni di credito, introdotto antecedentemente al deposito del ricorso per DI;
4. in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le ragioni di credito Con maturate per i crediti vantati dall' dal 2009 al 31 marzo
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2017, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale fino al 28 marzo 2022;
5. in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che i Sigg.ri sono creditori Pt_1 dell' disabile Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento dei Controparte_4 danni subiti dai dipinti a seguito delle infiltrazioni, dell'importo di € 90.864,07, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data odierna, oltre a interessi ex art. 1284, comma, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
6. per l'effetto, condannare l' alla Controparte_1 persona al Controparte_1 Controparte_3 CP_1 pagamento in favore dei Sigg.ri dell'importo di Pt_1 dell'importo di € 90.864,07 e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutata alla data odierna, oltre a interessi ex art. 1284, comma, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, eventualmente previa compensazione di quanto dovuto dagli stessi all' alla persona disabile Controparte_1 [...]
. Controparte_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'ASP S.Alessio-Margherita di Savoia si è costituita in giudizio precisando che i canoni e gli oneri anteriori al 1.6.2016 si riferivano a una morosità accumulata nella vigenza di un precedente contratto di locazione concernente il medesimo immobile stipulato con i FI il 1.6.2005 e che nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, ancor prima della presentazione del ricorso monitorio, aveva rinunciato all'esecuzione esattoriale e richiesto l'annullamento della cartella senza rinuncia ai propri crediti;
ribadita comunque la richiesta di pagamento di tutte le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ha allegato ai propri atti anche il precedente contratto di locazione stipulato il 10.2.2005 e quindi, contestata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ha rappresentato le seguenti richieste:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 18941 del
3.11.2022 (rg. 64793/2022);
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2. nel merito rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e perché infondata in fatto Parte_1 Parte_2
e in diritto e pertanto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 18941 del 3.11.2022 (rg. 64793/2022);
3. in ogni caso condannare i sig.ri e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2 dell' Controparte_5 della somma di euro
[...]
105.867,51 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal
20.10.2022 (data di deposito del ricorso) al saldo, ovvero la diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria;
4. in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento del danno fatto valere dai sig.ri e pertanto rigettare la Pt_1 domanda riconvenzionale proposta, anche perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in parte motiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e Cassa Avvocati”.
Con ordinanza del 17.8.2024 è stata autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai crediti relativi al secondo contratto del 1.6.2016, ammontanti ad €.8.415,80, più interessi.
Ritenute irrilevanti ai fini della decisione le prospettate istanze istruttorie, la causa è stata discussa all'udienza del
31.1.2025 e, al termine di detta udienza è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
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Occorrendo preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio, questo giudice rileva:
-che l'ASP S.Alessio-Margherita di Savoia, con il proprio ricorso monitorio, menzionando e allegando il solo contratto di locazione stipulato con i il 1.6.2016 ha poi chiesto e Pt_1 ottenuto il pagamento di canoni e oneri concernenti anche il precedente contratto di locazione stipulato, in relazione allo stesso immobile e con i medesimi , il 1.6.2005; Pt_1
-che successivamente la stessa ASP S.Alessio-Margherita di
Savoia, con la propria comparsa di costituzione nel presente
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giudizio di opposizione, ha comunque chiesto la condanna dei al pagamento dei canoni e oneri accessori oggetto del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, menzionando e allegando entrambi i contratti di locazione;
-che è da ritenere che, con detta sua comparsa di costituzione, la ASP S.Alessio-Margherita di Savoia abbia legittimamente ampliato l'iniziale domanda azionata in via monitoria, azionando, tempestivamente, anche una domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori relativi al primo contratto del
1.6.2005, i cui importi aveva incluso nei canoni e negli oneri richiesti in base al secondo contratto;
-che tali ulteriori richieste non potranno essere considerate come inammissibili domande nuove, trattandosi di modificazioni dell'originaria domanda che la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, qui condivisa, ritiene ammissibili, anche se concernenti modifiche sia del “petitum” che della “causa petendi”, in quanto connesse alla “vicenda sostanziale” dedotta in giudizio (CASS.ord.n°18546/2020).
Occorrerà altresì precisare come né al momento della presentazione del ricorso monitorio, né successivamente, si sia verificata alcuna violazione del divieto del “ne bis in idem” con riferimento al citato giudizio 26974/RG.2022, posto che la violazione di detto divieto presuppone l'esistenza di una decisione passata in giudicato che nel caso in esame non risulta esservi ancora stata;
invero detto giudizio è stato recentemente definito con la sentenza n°15795/2024 con cui è stata annullata la cartella di pagamento n°09720200218109855 e sono stati condannati entrambi i FI al pagamento di €.92.352,46 in favore della ASP S.Alessio-Margherita di Savoia per i canoni e gli oneri accessori di entrambi i menzionati contratti maturati successivamente al 15.9.2011 (essendosi ritenuti prescritti quelli precedenti, dall'anno 2009 al 15.9.2011), ma nessuna delle parti in causa ha fornito la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato di detta decisione.
Pertanto, l'eccezione concernente l'asserita violazione del divieto del ne bis in idem dovrà essere respinta mentre la mancata certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della citata sentenza 15795/2024 imporrà l'esame anche in questa
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sede delle domande di pagamento azionate nei confronti dei
. Pt_1
Tanto premesso, questo giudice ritiene che la
[...] abbia interrotto la prescrizione Controparte_6 quinquennale con la richiesta di pagamento inoltrata ai Pt_1 con la nota prot.4535 del 16.9.2016 (cui fece seguito la risposta dei con la nota in data 4.10.2016) e con la Pt_1 notifica agli stessi della sopra citata cartella esattoriale, avvenuta il 28.3.2022 (come ammesso nell'atto di opposizione alla pagina 4), dovendosi considerare: che DL.18/2020 ha prorogato di 24 mesi i termini di prescrizione dei crediti affidati all'agente della riscossione fra l'8.3.2020 e i
31.12.2021; che il ruolo relativo alla cartella di pagamento poi notificata ai il 28.3.2022 venne affidato all' Pt_1 [...] il 2.9.2020 e vistato il successivo 8.9.2020; che CP_2 pertanto il termine di prescrizione quinquennale iniziato a decorrere con la nota del 16.9.2016 è risultato prorogato fino al 16.9.2023; che l'effetto interruttivo della notifica della cartella esattoriale non è venuto meno con l'annullamento di detta cartella.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai è quindi Pt_1 risultata fondata unicamente rispetto ai crediti maturati dall'anno 2009 al 15.9.2011; il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, dovrà essere revocato e i condannati a pagare Pt_1 all'ente locatore: i canoni locatizi previsti dal primo contratto, maturati dal 16.9.2011 al 31.5.2016, e i canoni previsti dal secondo contratto, maturati dal 1.6.2016 al
31.12.2017, per complessivi €.91.309,19; €.2.987,00 per gli interessi legali maturati sui singoli ratei mensili di canone dal 16.9.2011 al 15.6.2020; €.1.154,32 per gli oneri accessori al 16.6.2020; gli interessi ex art.1284, co.4, cod civ. sui suddetti importi dalla domanda giudiziale al saldo.
Non potrà infine essere accolta la riconvenzionale azionata dai per il risarcimento dei danni causati dagli allagamenti Pt_1 verificatisi fra il 17.10.2013 e il gennaio 2014, dovendosi considerare:
-che dal fax inviato dagli stessi all'ufficio tecnico Pt_1 della locatrice in data 2.12.2013 si evince che le ostruzioni
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che causarono gli allagamenti in questione furono causate dagli abitanti dei piani superiori che ebbero a gettare nei water assorbenti igienici e guanti di lattice che gli stessi Pt_1 in detto fax riferirono aver visto fuoriuscire dal loro water unitamente ai liquami;
-che non è possibile ipotizzare alcuna responsabilità dell'ASP
S.Alessio-Margherita di Savoia ai sensi dell'art.2051 cod.civ. per danni risultati ascrivibili unicamente a condotte di terze persone, ancorchè non individuate.
La soccombenza imporrà infine la condanna dei alla Pt_1 rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n°18941/2022 di questo Tribunale oggetto di opposizione nel presente giudizio;
-con riferimento ai contratti di locazione in data 1.6.2005 e
1.6.2016 intercorsi fra le parti in relazione all'immobile sito in Roma, in Via Margutta 51/A, scala B, piano 1°, interno 22, dichiara prescritti i canoni locatizi dall'anno 2009 al
15.9.2011 e condanna i conduttori e Parte_1 Pt_2 Con
a corrispondere alla locatrice , Azienda di servizi
[...] alla persona disabile visiva, S.Alessio-Margherita di Savoia, i seguenti importi:
a) €.91.309,19 per canoni locatizi ed €.2.987,90 per interessi legali, dal 16.9.2011 al 15.6.2020;
b) €.1.154,32 per oneri accessori al 16.6.2020;
c) gli interessi ex art.1284, co.4, cod civ. sui suddetti importi dalla domanda giudiziale al saldo;
-respinge la domanda di risarcimento dei danni qui azionata da Con e contro la locatrice Parte_1 Parte_2
Azienda di servizi alla persona disabile visiva,
[...]
; Controparte_1
-condanna e a rimborsare Parte_1 Parte_2 Con alla locatrice Azienda di servizi alla persona disabile visiva, S.Alessio-Margherita di Savoia le spese processuali che si liquidano in €.9.000,00 per compensi di avvocato ai sensi del
DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio,
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introduttiva, di mediazione, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.
Roma, il 17/2/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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