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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da:
(C.F: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO VERNIZZI del Foro di Pavia;
C.F._2
ATTORI contro
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'Avv. NICCOLÒ Controparte_1 C.F._3
ANGELINI del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
− parte attrice: “Nel merito in via principale dato atto di quanto esposto in premesse, condannare il sig. al risarcimento dei pregiudizi tutti, di natura morale ed esistenziale, Controparte_1
riportati dai sigg.i e a seguito dei fatti esposti in narrativa Parte_1 Parte_2
e dei comportamenti illeciti tenuti dalla parte convenuta consistiti in dichiarazioni risultate false
e calunniose nell'ambito del procedimento penale RGNR N.4100/2020 - Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia e RGGIP N. 1685/2022 Tribunale di Pavia, risarcimento quantificabile rispettivamente negli importi di € 15.000,00 in favore del sig. Parte_1
e di € 20.000,00 in favore del sig. o in quegli altri importi, minori o
[...] Parte_2 maggiori, che risulteranno giusti e dovuti in base al prudente apprezzamento dell'Ill.mo
Tribunale adito, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del fatto al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali 15%, Cpa 4% ed Iva 22% oltre
pagina 1 di 15 successive occorrende, da distrarre a favore del procuratore per dichiarata anticipazione.
Rigettare tutte le domande formulate dal sig. compresa quella volta alla Controparte_1 condanna delle parti ricorrenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”;
− parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere Nel merito: - rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto introduttivo e delle successive memorie;
- condannare, inoltre, gli attori, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di euro 35.000,00 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà più opportuna e di giustizia. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 29.03.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale civile al fine di ottenere la condanna di Parte_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali loro subiti, di tipo morale ed esistenziale, per essere stati ingiustamente coinvolti in un procedimento penale, concluso con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, a seguito delle dichiarazioni false e calunniose rese dal convenuto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta del 18.06.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio contestando le avverse domande in quanto Controparte_1 manifestamente infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, chiedendo, oltre al rigetto del ricorso con vittoria di spese, anche la condanna delle controparti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa con i soli documenti depositati dalle parti (ord. 28.09.2024), all'udienza del 27.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente;
all'esito, procedendo ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., comma 3, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. I ricorrenti hanno agito nel presente giudizio per chiedere il ristoro dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del fatto illecito del convenuto posto in essere nell'ambito del procedimento penale iscritto al RGNR n. 4100/2020 aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, consistito nell'avere - gratuitamente e falsamente – attribuito loro fatti di rilevanza penale, quali l'avere agito in concorso con lui nel reato di indebito utilizzo di carte di pagamento di proprietà di terzi, al fine di trarne ingiusto profitto con altrui danno (art. 493ter c.p.).
1.1 La vicenda in fatto, per quanto di interesse in questa sede, può essere sintetizzata come segue.
pagina 2 di 15 1.2 Il procedimento penale suindicato originava dalla denuncia-querela presentata il 1° giugno 2020 dal procuratore speciale e responsabile della (società attiva nel settore dei trasporti e Controparte_2
smaltimento rifiuti) nei confronti del suo dipendente accusato di avere indebitamente Controparte_1 utilizzato, compiendo diverse transazioni, la “carta carburante” che aveva in uso per i rifornimenti al veicolo aziendale, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Le operazioni di pagamento sospette avvenivano, in particolare, presso la stazione di servizio “Q8” di
San Martino Siccomario (PV) sulla S.S. 35. tra il 2019 e il 2020.
Nell'atto di denuncia-querela si evidenziava che, a seguito di verifiche e riscontri intra-aziendali, emergeva un utilizzo indebito e fraudolento della carta di pagamento aziendale in suo all'autista
[...]
il quale effettuava transazioni presso la detta stazione di servizio senza, tuttavia, rifornire di CP_1
carburante il veicolo aziendale;
in sede di contestazioni disciplinari, il dipendente non CP_1 contestava gli addebiti ed ammetteva di avere avuto un complice di nome , non meglio Per_1
generalizzato, presso la stazione di servizio, che gli consentiva di eseguire i pagamenti senza effettuare il rifornimento o effettuandolo solo in parte.
1.3 Nel corso del primo interrogatorio svolto in data 08.09.2021 dagli agenti di p.g. delegati dal sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Pavia - p.p. 4100/2020 R.G.N.G. mod. 21 – il convenuto ebbe modo di riconoscere fotograficamente con “assoluta certezza” tale ( Per_1 [...]
e con “parziale certezza” tale ( , quali dipendenti presso la stazione di Pt_2 Pt_1 Parte_1 servizio “Q8” nel periodo in oggetto che lo avevano agevolato nel commettere le transazioni illecite in contestazione (v. doc. 7 fasc. ric.).
1.4 A seguito di tali dichiarazioni di stampo etero-accusatorio, entrambi i ricorrenti, in data 28.09.2021 venivano così iscritti nel registro degli indagati (cfr. doc. 3 fasc.ric.).
1.5 Ancora, nel secondo interrogatorio delegato dal P.M. in data 29.03.2022 (cfr. doc. 4 fasc.ric.), il convenuto spiegò meglio le specifiche modalità con cui venivano eseguite le operazioni illecite, affermando l'esistenza di un vero e proprio “accordo” per rifornimenti fittizi di carburante con
[...]
il quale, per ogni pagamento consentito con la carta carburante - tra loro previamente Pt_2 concordato, telefonicamente o per messaggio - riceveva in compenso “mance” da “circa 5/10 euro”, a seconda dell'importo di ogni singola transazione. Affermava che anche con erano Parte_1
state eseguite inizialmente alcune delle transazioni incriminate, sebbene ciò accadeva con minor frequenza: a lui, ad esempio, chiedeva di “far gonfiare di poco il costo del rifornimento” per CP_1 poi offrirgli “un caffè o un gelato”.
1.6 I ricorrenti, pur sostenendo la loro totale estraneità ai fatti (v. doc. 7 cit.), venivano insieme al convenuto rinviati a giudizio dal P.M. con la seguente imputazione: “del delitto p. e p. dall'art. 110, 81,
pagina 3 di 15 493ter, 61 n. 11 c.p. perché, con più azioni in violazione della medesima disposizione di legge, in concorso tra loro, e al fine di trarre profitto per sé o per altri, quale autista dipendente CP_1
della con sede ad Arenzano in via Pian Masino n. 103-105 e e Controparte_2 Parte_1
quali dipendenti della stazione di servizio 18 sita a San Martino Siccomario sulla SS35, Pt_2
utilizzavano indebitamente – non essendone titolari – la carta carburante di proprietà della CP_2
fornita dalla società a per poter fare rifornimento di carburante laddove ne avesse
[...] CP_1
necessità ed effettuavano 67 operazioni nel corso del 2020 per un totale di euro 4.853,73 nonché 48 operazioni nel 2019 per un totale di euro 7.452,20; in particolare: - in più occasioni CP_1
diverse e in accordo con e si recava, a bordo del veicolo aziendale Parte_1 Pt_2
MITSUBISHI cargo targato FV975LC, presso la stazione di servizio Q8 sita a San Martino Siccomario sulla SS35; - quindi, con la compiacenza di e aceva finta di effettuare un Parte_1 Pt_2
rifornimento di benzina al mezzo, quando in realtà non lo riforniva o lo riforniva parzialmente;
-
e ricevevano i pagamenti mediante carta e, in cambio, consegnavano il Parte_1 Pt_2 denaro contante a e/o ricevevano da per il loro contributo all'azione, una CP_1 CP_1 parte del denaro contante o altre regalie;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso delle relazioni di ufficio. Commesso a San Martino Siccomario, in più occasioni, dal 28/8/2019 all'8/6/2020”.
1.7 All'udienza preliminare, la posizione di veniva definita separatamente con Controparte_1
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni uno di reclusione ed euro 320,00 di multa (doc. 7 fasc.res.).
1.8 Quanto ai co-imputati e il GUP all'udienza camerale del Parte_1 Parte_2
11.05.2023 pronunciava sentenza ex art. 425 co. 3 c.p.p. di non luogo a procedere in ordine al reato loro ascritto per non aver commesso il fatto (cfr. doc. 1 fasc.ric.), con annotazione di passaggio giudicato in data 25.06.2023 (v. doc. 14 fasc.ric.).
§2. Ciò posto, in punto di diritto va premesso che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043
c.c., anche in caso di susseguente proscioglimento o assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa: al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, privandola di ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso eziologico tra tale iniziativa e il danno eventualmente subìto dal denunciato (cfr. ex multis
Cass. n. 13093/2024; Cass. n. 299/2022; Cass. n. 30988/2018; Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 6554/2014;
Cass. n. 5597/2015; Cass. n. 1542/2010; Cass. n. 22020/2007; Cass. n. 21498/2005; Cass. n. 1033/2004;
Cass. n. 15646/2003).
pagina 4 di 15 2.1 In tale prospettiva si è affermato che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (cfr. Cass. n. 11271/2020).
2.2 È dunque onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza
(cfr. Cass. n. 9322/2015; Cass. n. 300/2012).
2.3 In ordine al reato di calunnia (art. 368 c.p.) va ricordato che l'elemento materiale del delitto consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo, al di là del nomen juris dato al fatto, ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione.
Elemento essenziale del reato è perciò la falsa prospettazione fatta dal soggetto agente, nell'attribuzione a taluno che si sa innocente di un fatto sussumibile in una fattispecie di reato, e dunque la falsa rappresentazione del fatto.
2.4 Per la configurabilità della calunnia, che è un reato “a forma libera”, nel senso che assumono rilevanza tutte le condotte oggettivamente idonee a fare scattare un procedimento penale nei confronti di un innocente, non è necessario che venga esplicitamente accusato qualcuno sapendolo innocente, ma è sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari all'inizio di un procedimento penale nei confronti di un soggetto univocamente ed agevolmente individuabile (cfr. Cass. pen., Sez. VI,
n. 18987/2012).
A tal proposito, si è osservato, ancora, che ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è un reato di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile;
cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del dell'atto di calunnia (cfr. Cass. pen., Sez, VI, n.
34253/2022; Cass. pen., Sez. II, n. 14761/2017; Cass. pen., Sez. VI, n. 10282/2014; Cass. pen., Sez. VI,
n. 32325/2010).
pagina 5 di 15 2.5 Sotto il profilo soggettivo, in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 50254/2015; Cass. pen., sez. VI, n. 37654/2014; v. anche Cass. civ. n. 28490/2024). L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo.
Si è tuttavia opportunamente precisato che tale esclusione opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni.
2.6 Ancora più chiaramente è stato spiegato che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori. L'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 26819/2012). Quando invece l'erroneo convincimento riguarda profili valutativi della condotta oggetto di accusa, non descritta in sé in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 32692/2024; id. Cass. pen. n.
12209/2020).
§3. Applicando tali consolidati principi al caso di specie, reputa il Tribunale che la prova degli estremi della calunnia posta in essere da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 [...]
ovverosia, da un lato, della loro innocenza (e quindi dell'oggettiva falsità delle accuse mosse Pt_2
contro di loro) e, dall'altro lato, della consapevolezza di tale innocenza da parte del denunciante
(ovverosia del dolo di calunnia nel contegno di quest'ultimo), emerga dalla documentazione prodotta in atti e segnatamente dagli esiti del procedimento penale. Tale conclusione si fonda sulla valutazione sinergica degli elementi formati nel corso del procedimento penale e dalle stesse motivazioni della sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Pavia con cui i co-imputati sono stati - definitivamente - prosciolti in udienza preliminare per non aver commesso il fatto.
3.1 Va preliminarmente osservato che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prova “atipiche”
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui pagina 6 di 15 mezzi istruttori si instaura con la loro produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass. n.
2947/2023 e numerose conformi richiamate).
Nell'ambito del medesimo indirizzo, è stato affermato che il giudice civile è legittimato ad avvalersi delle prove raccolte nel processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (in tal senso Cass. n.
25503/2021).
Ed è stato specificato che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (così Cass., Sez. II, 4.7.2019, n. 18025).
Per tal motivo è stato in particolare precisato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (cfr. Cass. n. 840/2015; v. anche
Cass. 20719/2018 e Cass. n. 16916/2019).
3.2 Orbene, riguardo all'elemento materiale della fattispecie incriminatrice, ovverosia la falsa incolpazione di taluno di un reato - nel caso di specie, il concorso materiale nell'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento da parte del coimputato, p. e p. ex artt. 110 e 493ter c.p. - è sufficiente leggere le motivazioni della sentenza di proscioglimento degli accusati per comprendere come la rappresentazione dei fatti fin dall'inizio fornita dal convenuto negli interrogatori delegati svolti nel corso delle indagini preliminari in data 08.09.2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric.) ed il 29.03.2022 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), in particolare circa le modalità di impiego della carta carburante aziendale in relazione ad asseriti rifornimenti di carburante mai eseguiti, era da ritenersi “certamente falsa”, in quanto obiettivamente smentita dalla documentazione prodotta dalla loro difesa [i.e. i registri ufficiali di vendita di gasolio per gli esercizi 2019 e 2020, vidimate con timbro dell' , la quale non Controparte_3
dava affatto evidenza di discrepanze tra volumi di vendita del carburante e rispettivi incassi;
la stessa pagina 7 di 15 Guardia di Finanza incaricata delle indagini non aveva rilevato discrasie dai registri contabili, come evidenziato dal GUP. Allo stesso tempo, la versione fornita dal convenuto alla p.g. in ordine alla seconda modalità di impiego fraudolento della stessa carta carburante aziendale, quella cioè che avrebbe fatto leva sulla corresponsione di “gonfiati” rispetto all'effettivo approvvigionamento, effettuato - in tesi - con la complicità del in cambio di “modeste regalie”, non ha trovato alcuno spunto di credibilità. Parte_1
3.3 Gli elementi probatori acquisiti corroboravano, invero, la spiegazione sin dall'inizio fornita dalla difesa degli odierni ricorrenti, ovverosia che il convenuto, o suo padre, fossero piuttosto soliti approvvigionarsi di gasolio presso la stazione di servizio “Q8” di San Martino Siccomario, pagando con la carta carburante della società per cui lavorava, riempiendo delle taniche che portavano appositamente presso la stazione di servizio;
talvolta i pagamenti non erano contestuali ma differiti, il che spiegava la ragione per la quale, talvolta, il si recasse presso l'autostazione al solo fine di saldare il debito;
CP_1
al riguardo, anche il titolare della stazione di servizio confermava agli inquirenti il rilascio di notule informali ai clienti che acquistavano a debito.
3.4 L'espletata istruttoria ha dunque dimostrato che il convenuto offrì all'autorità giudiziaria una ricostruzione dei fatti totalmente infondata e rimasta priva di idoneo riscontro probatorio.
Basti, qui, solamente evidenziare che la trascrizione in atti del tenore delle registrazioni fonetiche (“note vocali”) asseritamente attribuite alla persona di (v. comp. cost., punto 16), siccome Parte_2
scambiate tra loro attraverso la nota applicazione di messaggistica “WhatsApp” (v. doc. 4 e 5 fasc. conv.), rimane una mera asserzione difensiva, non verificabile, dal momento che la difesa di parte convenuta ha prodotto in giudizio non la copia delle registrazioni ex art. 2712 c.c. (nei formati ammessi dal PCT), bensì - del tutto irritualmente - un documento contenente un “link” di collegamento a piattaforma esterna di archiviazione online (“Google drive”), accessibile solo dagli utenti registrati (richiedendo l'inserimento di username e password), di cui si ignora totalmente il contenuto;
il che equivale ad una omessa produzione documentale.
3.5 Quanto all'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della calunnia, da valutarsi al momento in cui le false dichiarazioni venivano rese, deve aversi riguardo alla circostanza che il aveva CP_1
sin dalla prima contestazione disciplinare aziendale dichiarato di non aver agito da solo ma con la complicità, in particolare, di un impiegato presso la stazione di servizio, indicandolo con il nome di
; pur sapendo di essere indagato per il reato di utilizzo indebito della carta di pagamento intestata Per_1
alla società, avendo ammesso gli addebiti, quando gli veniva chiesto dai militari della G.F., nel corso del primo interrogatorio delegato in data 08.09.2021, di “identificare visivamente” i soggetti che avevano concorso nelle violazioni di natura penale per cui si procedeva, egli non ha avuto dubbi nel riconoscere ed indicare la persona di dando indizi di colpevolezza anche per la persona di Parte_2 Pt_1
pagina 8 di 15 fondando le accuse, però, esclusivamente su mere dichiarazioni prive di concretezza, Parte_1 guardandosi bene dal fornire già in quella sede e tantomeno citare alla p.g. l'esistenza di documenti (chat, registrazioni, telefonate, ecc.) che, a suo dire, potevano dimostrare – peraltro, per il solo – un Pt_2
loro effettivo e diretto coinvolgimento nell'utilizzo illecito e fraudolento della carta carburante della società . CP_2
3.6 Le dichiarazioni rese dal convenuto agli inquirenti, accompagnate poi da una puntuale descrizione delle modalità con cui le transazioni illecite venivano asseritamente commesse, si sono pertanto concretizzate in accuse specifiche verso soggetti individuati, frutto di un'artata descrizione tanto più evidente ove si rifletta che i riscontri documentali smentivano la stessa possibilità della creazione di una provvista restituita, in tutto o in parte, dagli addetti con denaro contante, come si è avuto modo di verificare attraverso gli atti del processo.
3.7 Richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (cfr. Cass. pen., Sez.
VI, n. 46205/2009; ma v. anche Cass. pen., Sez. VI, n. 12209/2020).
La giurisprudenza di legittimità, come in precedenza ricordato, ha chiaramente tracciato una linea di discrimine, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia,
l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sè non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato.
3.8 Va anche ribadito che la prova dell'elemento soggettivo del reato di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la pagina 9 di 15 cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 36211/2020).
3.9 A tale ultimo riguardo, non può non osservarsi come il giudice dell'udienza preliminare abbia posto l'accento anche sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da altra addetta presso la “Q8” di San
Martino Siccomario, riferite ad un fatto storico ben preciso - non confutato dal Persona_2
convenuto nel presente giudizio - secondo cui il dopo aver partecipato al riconoscimento CP_1
fotografico del 08.09.2021, le riferiva di “aver fatto finta di non conoscermi mentre ha detto che ha riconosciuto e perché non poteva fare la figura dell'idiota” (v. anche doc. 7 Parte_1 Pt_2
fasc.att., pag. 39-40), quale elemento indiziario in sé grave, preciso e concordante, circa la consapevolezza dell'innocenza degli accusati e della volontà di implicarli ugualmente nella vicenda in maniera fraudolenta o consapevolmente forzata.
3.10 Sulla scorta di quanto precede, nel libero apprezzamento delle risultanze probatorie, si ritiene provato anche il dolo di calunnia in capo al convenuto.
Né rileva, ai fini della esclusione della responsabilità del convenuto, la circostanza che il Pubblico ministero abbia ritenuto di esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione anche nei confronti degli odierni ricorrenti, piuttosto che procedere all'archiviazione della notizia di reato, posto che la formulazione della specifica imputazione è stata determinata dalla condotta calunniosa dell'accusatore.
Peraltro, il delitto di calunnia ex art. 368 c.p., in quanto reato di pericolo, sarebbe stato integrato anche se l'indagine penale nei confronti degli accusati non avesse avuto alcun inizio, essendo irrilevante per la commissione dell'illecito l'iscrizione nel registro degli indagati (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 7837/2012).
3.11 Va conclusivamente riconosciuta in capo al convenuto, quindi, la responsabilità per le false dichiarazioni etero-accusatorie proposte contro gli attori ed il conseguente diritto di questi ultimi ad essere risarciti per il danno non patrimoniale subito (art. 185 c.p.).
§4. Sotto tale profilo i ricorrenti hanno allegato che l'altrui condotta, integrante gli estremi di reato ai loro danni, ha comportato sofferenze e patimenti interiori, estrinsecatisi in uno stato di ansia generalizzato e timore per la perdita del posto di lavoro, sub specie di “fortissima agitazione, inquietudine, stress, con conseguente perdita del sonno ed assunzione di farmaci ansiolitici, avendo i medesimi rischiato altresì il licenziamento”, per tutto il corso del procedimento penale, durato circa due anni, e con maggiore incidenza sulla persona del il quale avrebbe anche dovuto assumere Pt_2
farmaci ansiolitici.
4.1 Ora, si deve richiamare il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le note sentenze n. 26792-26795/2008, secondo cui nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma pagina 10 di 15 descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata.
In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza di un reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avviene, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato.
Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26975/2008, in motivazione, par. 2.10).
4.2 Nella fattispecie in esame, poiché con la repressione della calunnia, che è un reato plurioffensivo, si tutela, oltre che l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, anche l'onore dell'incolpato, la sua libertà e l'interesse a non essere sottoposto ingiustamente ad un processo penale
(cfr. Cass. pen. n. 21789/2010), risulta astrattamente ammissibile, in quanto compatibile con l'offensività della condotta, risarcire la sofferenza interiore patita dalla vittima del reato, consistente nella perturbazione della sfera psichica, la paura, il timore per i risvolti delle false accuse nella propria dimensione.
4.3 È poi indirizzo giurisprudenziale consolidatosi a partire dal 2018 (cfr. Cass. n. 7513/2018),
l'affermazione per cui il danno morale è distinto dal danno biologico e consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass. n. 4878/2019; Cass.
n. 25164/2020), sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (cfr. Cass. n. 9006/2022).
4.4 Ciò non significa che il danno morale soggettivo, per essere risarcito, non debba essere allegato e provato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c., quanto piuttosto che, costituendo un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici di tipo clinico-strumentale e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo, invece, il più delle volte, essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Cass. n. 11001/2003; Cass. n. 13754/2006; Cass. n.
8546/2008; v. in particolare Cass. n. 11269/2018, la quale ha ribadito in particolare che “anche quando
pagina 11 di 15 il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici”).
4.5 Premessa, pertanto, “la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale” rispetto a quello biologico, nonché la sua attinenza “ad un bene immateriale”, qual è quello della dignità della persona
(così, in motivazione, Cass. n. 25164/2020; in senso conforme anche Cass. n. 9006/2022 cit.), la Suprema
Corte ha sottolineato che proprio “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo" nella sua individuazione e quantificazione, potendo "costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto” e ciò in quanto esiste “nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione", sovente
"ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale", mentre "il riferimento più corretto" deve avere riguardo "alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)” (così Cass. n. 25164/2020 cit.). In questa prospettiva, pertanto, “non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”, ma “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi a dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. n. 23586/2022).
4.6 Da siffatti consolidati e condivisibili principi di diritto consegue che, da un lato, debbono essere valutate le circostanze allegate nel ricorso ai fini della prova del danno morale, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
dall'altro lato, che a nulla rileva, ai fini della prova del danno morale (come invece ritenuto dal convenuto), la mancata instaurazione, da parte dei ricorrenti, “di un giudizio per ATP” o l'assenza di una
“consulenza in contraddittorio”, trattandosi di un pregiudizio che, per come allegato e dedotto, non si configura medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione all'integrità psicofisica di natura biologica.
4.7. Ciò posto, applicando al caso di specie le regole inferenziali di portata generale, basate sull'id quod plerumque accidit e sulle massime di comune esperienza, si ritiene sussistente il danno morale allegato pagina 12 di 15 nel ricorso, tenuto conto del fatto che le modalità espressive della condotta calunniosa del convenuto ai danni di entrambi i ricorrenti, ingiustamente accusati di avere commesso in concorso con lui un fatto di reato ai danni di terzi con abuso della loro posizione lavorativa o prestazione d'opera all'interno della stazione di servizio presso cui lavoravano, sono normalmente in grado di suscitare ad una persona sensata e di media moralità sentimenti di sgomento, indignazione e disagio, suscettivi di trasformarsi, poi, in stato di ansia, stress, timore e sconforto lungo tutto l'arco temporale in cui si è ingiustamente sottoposti a procedimento penale.
4.8 Il risarcimento di tale danno deve essere determinato con criterio equitativo, trattandosi di un danno di natura interiore, a-reddituale, con evidenti difficoltà di prova di un pregiudizio esteriore.
Al fine di evitare liquidazioni totalmente arbitrarie, non essendo previste tabelle di legge, si ritiene possibile fare un cauto riferimento, con i dovuti adattamenti, ai criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sulla liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa (c.d. tabelle milanesi, ultima edizione 2024), tenuto conto che, nel rapporto tra reati, la calunnia è fattispecie speciale rispetto alla diffamazione (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 26994/2003).
4.9 Per quanto attiene alla concreta quantificazione, se deve condividersi una diversa intensità delle conseguenze subite dai rispettivi danneggiati, in relazione alla portata e al grado di specificità delle accuse e del relativo coinvolgimento nella vicenda penale, si reputano ad ogni modo eccessive le somme richieste a titolo risarcitorio (rispettivamente di € 15.000 per ed € 20.000,00 per Parte_3 [...]
, non rappresentative, invero, dell'effettiva entità del pregiudizio quale conseguenza normale e Pt_4
ordinaria del fatto illecito.
4.10 Infatti, la produzione documentale inerente all'acquisto di farmaci “ansiolitici” da parte di
[...]
appare generica, facendo riferimento gli scontrini a farmaci in generale (v. doc. 9 fasc. ric.) ed Pt_2
in ogni caso risulterebbe una reazione comunque sproporzionata rispetto all'offensività della condotta e all'entità del reato addebitato al giovane danneggiato.
4.11 Le conseguenze dannose dell'illecito, sotto il profilo morale o non patrimoniale, si ritengono complessivamente di tenue gravità, tenuto conto delle seguenti circostanze: - la pressoché assente notorietà dei soggetti coinvolti e risonanza mediatica;
- la giovane età danneggiati;
- le presto scongiurate ripercussioni, anche di tipo disciplinare, sul piano lavorativo, come emerso già nel corso delle indagini preliminari dalle dichiarazioni del titolare della stazione di servizio;
- la debole portata delle dichiarazioni accusatorie verso il come segno di tenue intensità dell'elemento soggettivo e oggettivo e Parte_1
di tenuità dell'offesa cagionata;
- la minima entità dei profitti economici che l'accusatore riferiva come destinati al e la pressoché inconsistenza di un profitto, se non in forma di regalie, per il Pt_2
pagina 13 di 15 - ma anche, al contempo, l'assenza di interventi riparatori o di rettifica da parte del Parte_1
convenuto e la durata di circa due anni del procedimento penale.
4.12 Tutto ciò considerato, si reputa equo liquidare il danno morale subito in complessivi € 3.500,00 per ed € 7.000,00 per già attualizzati. Parte_1 Parte_2
Su tali somme vanno corrisposti gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto illecito
(essendo la calunnia un reato istantaneo, si assume la data del 08.09.2021, coincidente con il primo interrogatorio e riconoscimento fotografico da parte del convenuto), sulla somma annualmente rivalutata in base gli indici Istat-FOI fino alla pubblicazione della sentenza;
da tale data decorrono poi gli interessi legali fino al soddisfo.
4.13 All'accoglimento delle domande, nei limiti di quanto sopra, segue la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, oltre al rimborso delle spese di lite;
assorbita e comunque infondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte risultata soccombente.
§5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della decisione (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), secondo il criterio del
“decisum”, assumendo i medi per le fasi di studio e introduttiva, i minimi per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisionale, tenuto conto della esigua attività svolta per la trattazione e l'istruttoria e delle modalità semplificate di discussione e decisione.
5.1 Si dispone la distrazione del pagamento in favore dell'Avv. Marcello Vernizzi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie le domande proposte da e e, per l'effetto, accertata Parte_1 Parte_2
la sussistenza del reato di calunnia commessa da ai loro danni, condanna Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale, che liquida in via equitativa in € Controparte_1
3.500,00 in favore di ed in € 7.000,00 in favore di importi Parte_1 Parte_2
già attualizzati, oltre agli interessi legali compensativi, da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto (08.09.2021) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data di deposito della presente sentenza;
sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore delle parti vittoriose, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,00 fase di pagina 14 di 15 studio;
€ 777,00 fase intr.; € 840,00 fase istr./trat.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, distraendo il pagamento al difensore antistatario.
Così è deciso in Pavia, lì 27 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2025.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da:
(C.F: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO VERNIZZI del Foro di Pavia;
C.F._2
ATTORI contro
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'Avv. NICCOLÒ Controparte_1 C.F._3
ANGELINI del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
− parte attrice: “Nel merito in via principale dato atto di quanto esposto in premesse, condannare il sig. al risarcimento dei pregiudizi tutti, di natura morale ed esistenziale, Controparte_1
riportati dai sigg.i e a seguito dei fatti esposti in narrativa Parte_1 Parte_2
e dei comportamenti illeciti tenuti dalla parte convenuta consistiti in dichiarazioni risultate false
e calunniose nell'ambito del procedimento penale RGNR N.4100/2020 - Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia e RGGIP N. 1685/2022 Tribunale di Pavia, risarcimento quantificabile rispettivamente negli importi di € 15.000,00 in favore del sig. Parte_1
e di € 20.000,00 in favore del sig. o in quegli altri importi, minori o
[...] Parte_2 maggiori, che risulteranno giusti e dovuti in base al prudente apprezzamento dell'Ill.mo
Tribunale adito, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del fatto al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre spese generali 15%, Cpa 4% ed Iva 22% oltre
pagina 1 di 15 successive occorrende, da distrarre a favore del procuratore per dichiarata anticipazione.
Rigettare tutte le domande formulate dal sig. compresa quella volta alla Controparte_1 condanna delle parti ricorrenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”;
− parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere Nel merito: - rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto introduttivo e delle successive memorie;
- condannare, inoltre, gli attori, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di euro 35.000,00 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà più opportuna e di giustizia. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso semplificato ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 29.03.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale civile al fine di ottenere la condanna di Parte_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali loro subiti, di tipo morale ed esistenziale, per essere stati ingiustamente coinvolti in un procedimento penale, concluso con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, a seguito delle dichiarazioni false e calunniose rese dal convenuto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta del 18.06.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio contestando le avverse domande in quanto Controparte_1 manifestamente infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, chiedendo, oltre al rigetto del ricorso con vittoria di spese, anche la condanna delle controparti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa con i soli documenti depositati dalle parti (ord. 28.09.2024), all'udienza del 27.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente;
all'esito, procedendo ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., comma 3, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. I ricorrenti hanno agito nel presente giudizio per chiedere il ristoro dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del fatto illecito del convenuto posto in essere nell'ambito del procedimento penale iscritto al RGNR n. 4100/2020 aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, consistito nell'avere - gratuitamente e falsamente – attribuito loro fatti di rilevanza penale, quali l'avere agito in concorso con lui nel reato di indebito utilizzo di carte di pagamento di proprietà di terzi, al fine di trarne ingiusto profitto con altrui danno (art. 493ter c.p.).
1.1 La vicenda in fatto, per quanto di interesse in questa sede, può essere sintetizzata come segue.
pagina 2 di 15 1.2 Il procedimento penale suindicato originava dalla denuncia-querela presentata il 1° giugno 2020 dal procuratore speciale e responsabile della (società attiva nel settore dei trasporti e Controparte_2
smaltimento rifiuti) nei confronti del suo dipendente accusato di avere indebitamente Controparte_1 utilizzato, compiendo diverse transazioni, la “carta carburante” che aveva in uso per i rifornimenti al veicolo aziendale, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Le operazioni di pagamento sospette avvenivano, in particolare, presso la stazione di servizio “Q8” di
San Martino Siccomario (PV) sulla S.S. 35. tra il 2019 e il 2020.
Nell'atto di denuncia-querela si evidenziava che, a seguito di verifiche e riscontri intra-aziendali, emergeva un utilizzo indebito e fraudolento della carta di pagamento aziendale in suo all'autista
[...]
il quale effettuava transazioni presso la detta stazione di servizio senza, tuttavia, rifornire di CP_1
carburante il veicolo aziendale;
in sede di contestazioni disciplinari, il dipendente non CP_1 contestava gli addebiti ed ammetteva di avere avuto un complice di nome , non meglio Per_1
generalizzato, presso la stazione di servizio, che gli consentiva di eseguire i pagamenti senza effettuare il rifornimento o effettuandolo solo in parte.
1.3 Nel corso del primo interrogatorio svolto in data 08.09.2021 dagli agenti di p.g. delegati dal sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Pavia - p.p. 4100/2020 R.G.N.G. mod. 21 – il convenuto ebbe modo di riconoscere fotograficamente con “assoluta certezza” tale ( Per_1 [...]
e con “parziale certezza” tale ( , quali dipendenti presso la stazione di Pt_2 Pt_1 Parte_1 servizio “Q8” nel periodo in oggetto che lo avevano agevolato nel commettere le transazioni illecite in contestazione (v. doc. 7 fasc. ric.).
1.4 A seguito di tali dichiarazioni di stampo etero-accusatorio, entrambi i ricorrenti, in data 28.09.2021 venivano così iscritti nel registro degli indagati (cfr. doc. 3 fasc.ric.).
1.5 Ancora, nel secondo interrogatorio delegato dal P.M. in data 29.03.2022 (cfr. doc. 4 fasc.ric.), il convenuto spiegò meglio le specifiche modalità con cui venivano eseguite le operazioni illecite, affermando l'esistenza di un vero e proprio “accordo” per rifornimenti fittizi di carburante con
[...]
il quale, per ogni pagamento consentito con la carta carburante - tra loro previamente Pt_2 concordato, telefonicamente o per messaggio - riceveva in compenso “mance” da “circa 5/10 euro”, a seconda dell'importo di ogni singola transazione. Affermava che anche con erano Parte_1
state eseguite inizialmente alcune delle transazioni incriminate, sebbene ciò accadeva con minor frequenza: a lui, ad esempio, chiedeva di “far gonfiare di poco il costo del rifornimento” per CP_1 poi offrirgli “un caffè o un gelato”.
1.6 I ricorrenti, pur sostenendo la loro totale estraneità ai fatti (v. doc. 7 cit.), venivano insieme al convenuto rinviati a giudizio dal P.M. con la seguente imputazione: “del delitto p. e p. dall'art. 110, 81,
pagina 3 di 15 493ter, 61 n. 11 c.p. perché, con più azioni in violazione della medesima disposizione di legge, in concorso tra loro, e al fine di trarre profitto per sé o per altri, quale autista dipendente CP_1
della con sede ad Arenzano in via Pian Masino n. 103-105 e e Controparte_2 Parte_1
quali dipendenti della stazione di servizio 18 sita a San Martino Siccomario sulla SS35, Pt_2
utilizzavano indebitamente – non essendone titolari – la carta carburante di proprietà della CP_2
fornita dalla società a per poter fare rifornimento di carburante laddove ne avesse
[...] CP_1
necessità ed effettuavano 67 operazioni nel corso del 2020 per un totale di euro 4.853,73 nonché 48 operazioni nel 2019 per un totale di euro 7.452,20; in particolare: - in più occasioni CP_1
diverse e in accordo con e si recava, a bordo del veicolo aziendale Parte_1 Pt_2
MITSUBISHI cargo targato FV975LC, presso la stazione di servizio Q8 sita a San Martino Siccomario sulla SS35; - quindi, con la compiacenza di e aceva finta di effettuare un Parte_1 Pt_2
rifornimento di benzina al mezzo, quando in realtà non lo riforniva o lo riforniva parzialmente;
-
e ricevevano i pagamenti mediante carta e, in cambio, consegnavano il Parte_1 Pt_2 denaro contante a e/o ricevevano da per il loro contributo all'azione, una CP_1 CP_1 parte del denaro contante o altre regalie;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso delle relazioni di ufficio. Commesso a San Martino Siccomario, in più occasioni, dal 28/8/2019 all'8/6/2020”.
1.7 All'udienza preliminare, la posizione di veniva definita separatamente con Controparte_1
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni uno di reclusione ed euro 320,00 di multa (doc. 7 fasc.res.).
1.8 Quanto ai co-imputati e il GUP all'udienza camerale del Parte_1 Parte_2
11.05.2023 pronunciava sentenza ex art. 425 co. 3 c.p.p. di non luogo a procedere in ordine al reato loro ascritto per non aver commesso il fatto (cfr. doc. 1 fasc.ric.), con annotazione di passaggio giudicato in data 25.06.2023 (v. doc. 14 fasc.ric.).
§2. Ciò posto, in punto di diritto va premesso che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043
c.c., anche in caso di susseguente proscioglimento o assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa: al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, privandola di ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso eziologico tra tale iniziativa e il danno eventualmente subìto dal denunciato (cfr. ex multis
Cass. n. 13093/2024; Cass. n. 299/2022; Cass. n. 30988/2018; Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 6554/2014;
Cass. n. 5597/2015; Cass. n. 1542/2010; Cass. n. 22020/2007; Cass. n. 21498/2005; Cass. n. 1033/2004;
Cass. n. 15646/2003).
pagina 4 di 15 2.1 In tale prospettiva si è affermato che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (cfr. Cass. n. 11271/2020).
2.2 È dunque onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza
(cfr. Cass. n. 9322/2015; Cass. n. 300/2012).
2.3 In ordine al reato di calunnia (art. 368 c.p.) va ricordato che l'elemento materiale del delitto consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo, al di là del nomen juris dato al fatto, ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione.
Elemento essenziale del reato è perciò la falsa prospettazione fatta dal soggetto agente, nell'attribuzione a taluno che si sa innocente di un fatto sussumibile in una fattispecie di reato, e dunque la falsa rappresentazione del fatto.
2.4 Per la configurabilità della calunnia, che è un reato “a forma libera”, nel senso che assumono rilevanza tutte le condotte oggettivamente idonee a fare scattare un procedimento penale nei confronti di un innocente, non è necessario che venga esplicitamente accusato qualcuno sapendolo innocente, ma è sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari all'inizio di un procedimento penale nei confronti di un soggetto univocamente ed agevolmente individuabile (cfr. Cass. pen., Sez. VI,
n. 18987/2012).
A tal proposito, si è osservato, ancora, che ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è un reato di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile;
cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del dell'atto di calunnia (cfr. Cass. pen., Sez, VI, n.
34253/2022; Cass. pen., Sez. II, n. 14761/2017; Cass. pen., Sez. VI, n. 10282/2014; Cass. pen., Sez. VI,
n. 32325/2010).
pagina 5 di 15 2.5 Sotto il profilo soggettivo, in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 50254/2015; Cass. pen., sez. VI, n. 37654/2014; v. anche Cass. civ. n. 28490/2024). L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l'elemento soggettivo.
Si è tuttavia opportunamente precisato che tale esclusione opera solo se il convincimento dell'accusatore si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni.
2.6 Ancora più chiaramente è stato spiegato che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o comunque di corretta rappresentazione nella denuncia, la omissione di tale verifica o rappresentazione determina effettivamente la dolosità di un'accusa espressa in termini perentori. L'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone infatti la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 26819/2012). Quando invece l'erroneo convincimento riguarda profili valutativi della condotta oggetto di accusa, non descritta in sé in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 32692/2024; id. Cass. pen. n.
12209/2020).
§3. Applicando tali consolidati principi al caso di specie, reputa il Tribunale che la prova degli estremi della calunnia posta in essere da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 [...]
ovverosia, da un lato, della loro innocenza (e quindi dell'oggettiva falsità delle accuse mosse Pt_2
contro di loro) e, dall'altro lato, della consapevolezza di tale innocenza da parte del denunciante
(ovverosia del dolo di calunnia nel contegno di quest'ultimo), emerga dalla documentazione prodotta in atti e segnatamente dagli esiti del procedimento penale. Tale conclusione si fonda sulla valutazione sinergica degli elementi formati nel corso del procedimento penale e dalle stesse motivazioni della sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Pavia con cui i co-imputati sono stati - definitivamente - prosciolti in udienza preliminare per non aver commesso il fatto.
3.1 Va preliminarmente osservato che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prova “atipiche”
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui pagina 6 di 15 mezzi istruttori si instaura con la loro produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Cass. n.
2947/2023 e numerose conformi richiamate).
Nell'ambito del medesimo indirizzo, è stato affermato che il giudice civile è legittimato ad avvalersi delle prove raccolte nel processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (in tal senso Cass. n.
25503/2021).
Ed è stato specificato che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (così Cass., Sez. II, 4.7.2019, n. 18025).
Per tal motivo è stato in particolare precisato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (cfr. Cass. n. 840/2015; v. anche
Cass. 20719/2018 e Cass. n. 16916/2019).
3.2 Orbene, riguardo all'elemento materiale della fattispecie incriminatrice, ovverosia la falsa incolpazione di taluno di un reato - nel caso di specie, il concorso materiale nell'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento da parte del coimputato, p. e p. ex artt. 110 e 493ter c.p. - è sufficiente leggere le motivazioni della sentenza di proscioglimento degli accusati per comprendere come la rappresentazione dei fatti fin dall'inizio fornita dal convenuto negli interrogatori delegati svolti nel corso delle indagini preliminari in data 08.09.2021 (cfr. doc. 2 fasc. ric.) ed il 29.03.2022 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), in particolare circa le modalità di impiego della carta carburante aziendale in relazione ad asseriti rifornimenti di carburante mai eseguiti, era da ritenersi “certamente falsa”, in quanto obiettivamente smentita dalla documentazione prodotta dalla loro difesa [i.e. i registri ufficiali di vendita di gasolio per gli esercizi 2019 e 2020, vidimate con timbro dell' , la quale non Controparte_3
dava affatto evidenza di discrepanze tra volumi di vendita del carburante e rispettivi incassi;
la stessa pagina 7 di 15 Guardia di Finanza incaricata delle indagini non aveva rilevato discrasie dai registri contabili, come evidenziato dal GUP. Allo stesso tempo, la versione fornita dal convenuto alla p.g. in ordine alla seconda modalità di impiego fraudolento della stessa carta carburante aziendale, quella cioè che avrebbe fatto leva sulla corresponsione di “gonfiati” rispetto all'effettivo approvvigionamento, effettuato - in tesi - con la complicità del in cambio di “modeste regalie”, non ha trovato alcuno spunto di credibilità. Parte_1
3.3 Gli elementi probatori acquisiti corroboravano, invero, la spiegazione sin dall'inizio fornita dalla difesa degli odierni ricorrenti, ovverosia che il convenuto, o suo padre, fossero piuttosto soliti approvvigionarsi di gasolio presso la stazione di servizio “Q8” di San Martino Siccomario, pagando con la carta carburante della società per cui lavorava, riempiendo delle taniche che portavano appositamente presso la stazione di servizio;
talvolta i pagamenti non erano contestuali ma differiti, il che spiegava la ragione per la quale, talvolta, il si recasse presso l'autostazione al solo fine di saldare il debito;
CP_1
al riguardo, anche il titolare della stazione di servizio confermava agli inquirenti il rilascio di notule informali ai clienti che acquistavano a debito.
3.4 L'espletata istruttoria ha dunque dimostrato che il convenuto offrì all'autorità giudiziaria una ricostruzione dei fatti totalmente infondata e rimasta priva di idoneo riscontro probatorio.
Basti, qui, solamente evidenziare che la trascrizione in atti del tenore delle registrazioni fonetiche (“note vocali”) asseritamente attribuite alla persona di (v. comp. cost., punto 16), siccome Parte_2
scambiate tra loro attraverso la nota applicazione di messaggistica “WhatsApp” (v. doc. 4 e 5 fasc. conv.), rimane una mera asserzione difensiva, non verificabile, dal momento che la difesa di parte convenuta ha prodotto in giudizio non la copia delle registrazioni ex art. 2712 c.c. (nei formati ammessi dal PCT), bensì - del tutto irritualmente - un documento contenente un “link” di collegamento a piattaforma esterna di archiviazione online (“Google drive”), accessibile solo dagli utenti registrati (richiedendo l'inserimento di username e password), di cui si ignora totalmente il contenuto;
il che equivale ad una omessa produzione documentale.
3.5 Quanto all'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della calunnia, da valutarsi al momento in cui le false dichiarazioni venivano rese, deve aversi riguardo alla circostanza che il aveva CP_1
sin dalla prima contestazione disciplinare aziendale dichiarato di non aver agito da solo ma con la complicità, in particolare, di un impiegato presso la stazione di servizio, indicandolo con il nome di
; pur sapendo di essere indagato per il reato di utilizzo indebito della carta di pagamento intestata Per_1
alla società, avendo ammesso gli addebiti, quando gli veniva chiesto dai militari della G.F., nel corso del primo interrogatorio delegato in data 08.09.2021, di “identificare visivamente” i soggetti che avevano concorso nelle violazioni di natura penale per cui si procedeva, egli non ha avuto dubbi nel riconoscere ed indicare la persona di dando indizi di colpevolezza anche per la persona di Parte_2 Pt_1
pagina 8 di 15 fondando le accuse, però, esclusivamente su mere dichiarazioni prive di concretezza, Parte_1 guardandosi bene dal fornire già in quella sede e tantomeno citare alla p.g. l'esistenza di documenti (chat, registrazioni, telefonate, ecc.) che, a suo dire, potevano dimostrare – peraltro, per il solo – un Pt_2
loro effettivo e diretto coinvolgimento nell'utilizzo illecito e fraudolento della carta carburante della società . CP_2
3.6 Le dichiarazioni rese dal convenuto agli inquirenti, accompagnate poi da una puntuale descrizione delle modalità con cui le transazioni illecite venivano asseritamente commesse, si sono pertanto concretizzate in accuse specifiche verso soggetti individuati, frutto di un'artata descrizione tanto più evidente ove si rifletta che i riscontri documentali smentivano la stessa possibilità della creazione di una provvista restituita, in tutto o in parte, dagli addetti con denaro contante, come si è avuto modo di verificare attraverso gli atti del processo.
3.7 Richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (cfr. Cass. pen., Sez.
VI, n. 46205/2009; ma v. anche Cass. pen., Sez. VI, n. 12209/2020).
La giurisprudenza di legittimità, come in precedenza ricordato, ha chiaramente tracciato una linea di discrimine, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia,
l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sè non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato.
3.8 Va anche ribadito che la prova dell'elemento soggettivo del reato di calunnia può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la pagina 9 di 15 cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 36211/2020).
3.9 A tale ultimo riguardo, non può non osservarsi come il giudice dell'udienza preliminare abbia posto l'accento anche sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da altra addetta presso la “Q8” di San
Martino Siccomario, riferite ad un fatto storico ben preciso - non confutato dal Persona_2
convenuto nel presente giudizio - secondo cui il dopo aver partecipato al riconoscimento CP_1
fotografico del 08.09.2021, le riferiva di “aver fatto finta di non conoscermi mentre ha detto che ha riconosciuto e perché non poteva fare la figura dell'idiota” (v. anche doc. 7 Parte_1 Pt_2
fasc.att., pag. 39-40), quale elemento indiziario in sé grave, preciso e concordante, circa la consapevolezza dell'innocenza degli accusati e della volontà di implicarli ugualmente nella vicenda in maniera fraudolenta o consapevolmente forzata.
3.10 Sulla scorta di quanto precede, nel libero apprezzamento delle risultanze probatorie, si ritiene provato anche il dolo di calunnia in capo al convenuto.
Né rileva, ai fini della esclusione della responsabilità del convenuto, la circostanza che il Pubblico ministero abbia ritenuto di esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione anche nei confronti degli odierni ricorrenti, piuttosto che procedere all'archiviazione della notizia di reato, posto che la formulazione della specifica imputazione è stata determinata dalla condotta calunniosa dell'accusatore.
Peraltro, il delitto di calunnia ex art. 368 c.p., in quanto reato di pericolo, sarebbe stato integrato anche se l'indagine penale nei confronti degli accusati non avesse avuto alcun inizio, essendo irrilevante per la commissione dell'illecito l'iscrizione nel registro degli indagati (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 7837/2012).
3.11 Va conclusivamente riconosciuta in capo al convenuto, quindi, la responsabilità per le false dichiarazioni etero-accusatorie proposte contro gli attori ed il conseguente diritto di questi ultimi ad essere risarciti per il danno non patrimoniale subito (art. 185 c.p.).
§4. Sotto tale profilo i ricorrenti hanno allegato che l'altrui condotta, integrante gli estremi di reato ai loro danni, ha comportato sofferenze e patimenti interiori, estrinsecatisi in uno stato di ansia generalizzato e timore per la perdita del posto di lavoro, sub specie di “fortissima agitazione, inquietudine, stress, con conseguente perdita del sonno ed assunzione di farmaci ansiolitici, avendo i medesimi rischiato altresì il licenziamento”, per tutto il corso del procedimento penale, durato circa due anni, e con maggiore incidenza sulla persona del il quale avrebbe anche dovuto assumere Pt_2
farmaci ansiolitici.
4.1 Ora, si deve richiamare il principio da tempo affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le note sentenze n. 26792-26795/2008, secondo cui nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma pagina 10 di 15 descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata.
In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza di un reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avviene, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato.
Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26975/2008, in motivazione, par. 2.10).
4.2 Nella fattispecie in esame, poiché con la repressione della calunnia, che è un reato plurioffensivo, si tutela, oltre che l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, anche l'onore dell'incolpato, la sua libertà e l'interesse a non essere sottoposto ingiustamente ad un processo penale
(cfr. Cass. pen. n. 21789/2010), risulta astrattamente ammissibile, in quanto compatibile con l'offensività della condotta, risarcire la sofferenza interiore patita dalla vittima del reato, consistente nella perturbazione della sfera psichica, la paura, il timore per i risvolti delle false accuse nella propria dimensione.
4.3 È poi indirizzo giurisprudenziale consolidatosi a partire dal 2018 (cfr. Cass. n. 7513/2018),
l'affermazione per cui il danno morale è distinto dal danno biologico e consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass. n. 4878/2019; Cass.
n. 25164/2020), sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (cfr. Cass. n. 9006/2022).
4.4 Ciò non significa che il danno morale soggettivo, per essere risarcito, non debba essere allegato e provato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c., quanto piuttosto che, costituendo un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici di tipo clinico-strumentale e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo, invece, il più delle volte, essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (cfr. Cass. n. 11001/2003; Cass. n. 13754/2006; Cass. n.
8546/2008; v. in particolare Cass. n. 11269/2018, la quale ha ribadito in particolare che “anche quando
pagina 11 di 15 il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici”).
4.5 Premessa, pertanto, “la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale” rispetto a quello biologico, nonché la sua attinenza “ad un bene immateriale”, qual è quello della dignità della persona
(così, in motivazione, Cass. n. 25164/2020; in senso conforme anche Cass. n. 9006/2022 cit.), la Suprema
Corte ha sottolineato che proprio “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo" nella sua individuazione e quantificazione, potendo "costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto” e ciò in quanto esiste “nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione", sovente
"ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale", mentre "il riferimento più corretto" deve avere riguardo "alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)” (così Cass. n. 25164/2020 cit.). In questa prospettiva, pertanto, “non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”, ma “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi a dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. n. 23586/2022).
4.6 Da siffatti consolidati e condivisibili principi di diritto consegue che, da un lato, debbono essere valutate le circostanze allegate nel ricorso ai fini della prova del danno morale, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
dall'altro lato, che a nulla rileva, ai fini della prova del danno morale (come invece ritenuto dal convenuto), la mancata instaurazione, da parte dei ricorrenti, “di un giudizio per ATP” o l'assenza di una
“consulenza in contraddittorio”, trattandosi di un pregiudizio che, per come allegato e dedotto, non si configura medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione all'integrità psicofisica di natura biologica.
4.7. Ciò posto, applicando al caso di specie le regole inferenziali di portata generale, basate sull'id quod plerumque accidit e sulle massime di comune esperienza, si ritiene sussistente il danno morale allegato pagina 12 di 15 nel ricorso, tenuto conto del fatto che le modalità espressive della condotta calunniosa del convenuto ai danni di entrambi i ricorrenti, ingiustamente accusati di avere commesso in concorso con lui un fatto di reato ai danni di terzi con abuso della loro posizione lavorativa o prestazione d'opera all'interno della stazione di servizio presso cui lavoravano, sono normalmente in grado di suscitare ad una persona sensata e di media moralità sentimenti di sgomento, indignazione e disagio, suscettivi di trasformarsi, poi, in stato di ansia, stress, timore e sconforto lungo tutto l'arco temporale in cui si è ingiustamente sottoposti a procedimento penale.
4.8 Il risarcimento di tale danno deve essere determinato con criterio equitativo, trattandosi di un danno di natura interiore, a-reddituale, con evidenti difficoltà di prova di un pregiudizio esteriore.
Al fine di evitare liquidazioni totalmente arbitrarie, non essendo previste tabelle di legge, si ritiene possibile fare un cauto riferimento, con i dovuti adattamenti, ai criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sulla liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa (c.d. tabelle milanesi, ultima edizione 2024), tenuto conto che, nel rapporto tra reati, la calunnia è fattispecie speciale rispetto alla diffamazione (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 26994/2003).
4.9 Per quanto attiene alla concreta quantificazione, se deve condividersi una diversa intensità delle conseguenze subite dai rispettivi danneggiati, in relazione alla portata e al grado di specificità delle accuse e del relativo coinvolgimento nella vicenda penale, si reputano ad ogni modo eccessive le somme richieste a titolo risarcitorio (rispettivamente di € 15.000 per ed € 20.000,00 per Parte_3 [...]
, non rappresentative, invero, dell'effettiva entità del pregiudizio quale conseguenza normale e Pt_4
ordinaria del fatto illecito.
4.10 Infatti, la produzione documentale inerente all'acquisto di farmaci “ansiolitici” da parte di
[...]
appare generica, facendo riferimento gli scontrini a farmaci in generale (v. doc. 9 fasc. ric.) ed Pt_2
in ogni caso risulterebbe una reazione comunque sproporzionata rispetto all'offensività della condotta e all'entità del reato addebitato al giovane danneggiato.
4.11 Le conseguenze dannose dell'illecito, sotto il profilo morale o non patrimoniale, si ritengono complessivamente di tenue gravità, tenuto conto delle seguenti circostanze: - la pressoché assente notorietà dei soggetti coinvolti e risonanza mediatica;
- la giovane età danneggiati;
- le presto scongiurate ripercussioni, anche di tipo disciplinare, sul piano lavorativo, come emerso già nel corso delle indagini preliminari dalle dichiarazioni del titolare della stazione di servizio;
- la debole portata delle dichiarazioni accusatorie verso il come segno di tenue intensità dell'elemento soggettivo e oggettivo e Parte_1
di tenuità dell'offesa cagionata;
- la minima entità dei profitti economici che l'accusatore riferiva come destinati al e la pressoché inconsistenza di un profitto, se non in forma di regalie, per il Pt_2
pagina 13 di 15 - ma anche, al contempo, l'assenza di interventi riparatori o di rettifica da parte del Parte_1
convenuto e la durata di circa due anni del procedimento penale.
4.12 Tutto ciò considerato, si reputa equo liquidare il danno morale subito in complessivi € 3.500,00 per ed € 7.000,00 per già attualizzati. Parte_1 Parte_2
Su tali somme vanno corrisposti gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto illecito
(essendo la calunnia un reato istantaneo, si assume la data del 08.09.2021, coincidente con il primo interrogatorio e riconoscimento fotografico da parte del convenuto), sulla somma annualmente rivalutata in base gli indici Istat-FOI fino alla pubblicazione della sentenza;
da tale data decorrono poi gli interessi legali fino al soddisfo.
4.13 All'accoglimento delle domande, nei limiti di quanto sopra, segue la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, oltre al rimborso delle spese di lite;
assorbita e comunque infondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte risultata soccombente.
§5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della decisione (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00), secondo il criterio del
“decisum”, assumendo i medi per le fasi di studio e introduttiva, i minimi per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisionale, tenuto conto della esigua attività svolta per la trattazione e l'istruttoria e delle modalità semplificate di discussione e decisione.
5.1 Si dispone la distrazione del pagamento in favore dell'Avv. Marcello Vernizzi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie le domande proposte da e e, per l'effetto, accertata Parte_1 Parte_2
la sussistenza del reato di calunnia commessa da ai loro danni, condanna Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale, che liquida in via equitativa in € Controparte_1
3.500,00 in favore di ed in € 7.000,00 in favore di importi Parte_1 Parte_2
già attualizzati, oltre agli interessi legali compensativi, da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto (08.09.2021) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data di deposito della presente sentenza;
sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo;
• condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore delle parti vittoriose, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,00 fase di pagina 14 di 15 studio;
€ 777,00 fase intr.; € 840,00 fase istr./trat.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, distraendo il pagamento al difensore antistatario.
Così è deciso in Pavia, lì 27 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2025.
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