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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.399 /2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Elio Parte_1 P.IVA_1
Guarnaccia come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Giurdanella come da procura in atti;
APPELLATO
All'udienza del 11.10.2024 entrambi i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.239/2023, pubblicata il 1.2.2023, il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione avanzata dal avverso il decreto ingiuntivo n.1768/2017 emesso Controparte_1
dal medesimo Tribunale il 15.9.2017 con cui era stato ingiunto al predetto ente il pagamento della somma di €.1.804.342,77 - IVA inclusa - oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231 del 2002 e spese, in favore della quale corrispettivo per il servizio di conferimento in discarica dei Parte_1
rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi per gli anni dal 2014 al 2017, che revocava non essendo stata prodotta la convenzione del 16.1.2014, considerato che la proposta e l'accettazione, formulate con atti separati, erano poi state consacrate in un unico documento, tuttavia non prodotto agli atti, con la conseguenza che mancava la prova della stipula del contratto scritto.
Rigettava la domanda subordinata di arricchimento senza causa formulata dall'opposta in via riconvenzionale ritenendo l'azione inammissibile in quanto la pretesa azionata con la domanda principale era stata rigettata per carenza di prova e la condannava a pagare le spese di lite in favore del CP_1
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 8.03.2023 al Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la suddetta decisione che censurava con i motivi esposti e Parte_1 ne chiedeva l'integrale riforma con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, con la condanna a pagare un indennizzo di euro 1.804.342,77 oltre interessi e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva il contestando la fondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, riproponendo le eccezioni e la domanda riconvenzionale avanzate in primo, rimaste assorbite dal rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del grado.
1) I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente poiché tutti afferenti al rigetto della domanda di pagamento del vantato credito motivata dal tribunale con la carenza di prova scritta del contratto essendo stata omessa la produzione della convenzione del 16.1.2014, pur richiamata dalla stessa parte creditrice.
Precisamente, con il 1° motivo, la società appellante assume errata la statuizione che dichiara la nullità per mancanza di forma scritta del contratto stipulato fra le parti non avendo considerato che ai sensi dell'art.17 ultimo comma del r.d. n.2440del 1923 i contratti tra le ditte commerciali e la
P.A. possono essere stipulati anche a mezzo di corrispondenza, come era avvenuto nella fattispecie in cui alla proposta inviata dal Comune con nota del 14.1.2014 aveva fatto seguito l'accettazione da parte dell'appellante in pari data.
Non era corretta, infatti, l'interpretazione data dal Tribunale di Siracusa alla invocata disciplina dettata dal citato art.17 nel senso che proposta ed accettazione dovevano essere contenute in un
2 unico atto, circostanza non richiesta dalla norma qualora si tratti di contratti stipulati con ditte commerciali, come più volte affermato dai giudici di legittimità.
Con il 2° motivo l'appellante eccepisce la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato dettato dall'art.112 c.p.c. avendo il giudice di prime cure qualificato l'attività di conferimento in discarica come un servizio collaterale ad un contratto d'appalto mai intercorso fra le parti, senza che nessuna delle parti avesse fatto tale richiesta.
Con il motivo successivo rileva la falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. posto che il tribunale aveva ritenuto che non vi fosse prova della convenzione stipulata fra le parti sebbene non fosse stata contestata dalla controparte e sebbene lo stesso l'avesse richiamata in molte determine di CP_1
impegno di spesa.
I motivi sebbene parzialmente fondati non conducono al risultato invocato dalla società appellante bensì ad una modifica della motivazione resa dal tribunale.
2) Riguardo al 2° motivo, come correttamente rilevato dall'appellante, errato è il richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado, all'ipotesi di un contratto di appalto ove il conferimento dei rifiuti in discarica costituirebbe servizio collaterale al primo, non avendo le parti allegato che il servizio di conferimento dei rifiuti in discarica accedeva alla stipula di un distinto contratto d'appalto, del quale peraltro non vi è nessuna prova.
3) Del pari fondata è la censura secondo la quale tra le ditte commerciali - qual è la Parte_1
- e la Pubblica Amministrazione il contratto, perché possa dirsi rispettato il requisito della
[...]
forma scritta ad substantiam, che si impone nella formazione dei rapporti negoziali tra amministrazione pubblica e privati in base alle disposizioni di cui del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, artt. 16 e 17, può essere concluso anche a distanza, ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del predetto r.d. n.2440/1923 nella forme di proposta ed accettazione, senza che poi sia necessario la redazione di un unico atto sottoscritto contestualmente dalle parti (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, n.12540).
Tuttavia nella fattispecie deve escludersi che le parti abbiano inteso formare la propria volontà negoziale utilizzando il suddetto strumento.
Infatti, inoltrata dal alla con nota del 14.1.2014, la Controparte_1 Parte_1
proposta con cui la predetta amministrazione richiedeva alla società appellante la disponibilità a ricevere presso la discarica da quest'ultima gestita i rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dal non può ritenersi che la risposta trasmessa dalla società appellante alla proponente, in pari CP_1
data, costituisca accettazione alla predetta proposta, con conseguente formazione del vincolo contrattuale dal momento in cui la presunta accettazione sia giuntaa a conoscenza della proponente.
3 Infatti, la missiva proveniente dalla società appellante, ritenuta accettazione della superiore proposta, se da un canto rende nota la disponibilità ad accettare i rifiuti per lo smaltimento nella propria discarica, previa autorizzazione dei competenti organi regionali, così conclude: “Si allega alla presente lo schema di convenzione da sottoscrivere fra il e la scrivente”. CP_1
Ne consegue - a parere del collegio - come ci si trovi di fronte, non già ad una accettazione della proposta proveniente dall'ente territoriale, quanto ad una controproposta posto che l'accordo contrattuale verrà a formarsi solo con la sottoscrizione apposta da entrambe le parti alla convenzione che sarebbe stata inviata dalla al , la quale Parte_1 Controparte_1
regolando i termini del rapporto, una volta accettata dalle parti con la sottoscrizione darà luogo alla formazione dell'accordo scritto nella forma tradizionale dell'accordo contenuto in un unico atto.
Quindi, avendo la anziché comunicare l'accettazione alla proposta inviata dal Parte_1
Comune di , trasmesso a sua volta la convenzione che le parti avrebbero dovuto CP_1
sottoscrivere, va escluso che l'accordo contrattuale si sia concluso attraverso lo strumento della proposta ed accettazione a distanza di cui all'invocato art.17 del r.d. 2440/1923.
Stando così le cose, l'appellante non ha fornito prova della successiva stipula di tale accordo sottoscritto da entrambe le parti, nonostante il fin dalla sua costituzione in giudizio avesse CP_1
eccepito la mancanza della prova scritta dell'accordo intercorso fra le parti con conseguente nullità - peraltro rilevabile anche d'ufficio - per mancanza delle forma prevista dalla legge ad substantiam, dovendosi per tale ragione rigettare anche il 3° motivo di gravame con cui l'impugnante lamenta la violazione dell'art.115 c.p.c. in ordine alla esistenza della convenzione che sarebbe stata stipulata il
16.1.2014.
Costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, atto sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass. 28.9.2010 n. 20340; Cass.
5.3.2004 n.
5234; Cass.
6.2.2004 n. 2289; Cass.
3.2.2004 n. 1929; Cass. 19.12.2003 n. 19562; Cass., Sez. Un.,
27.7.1982 n. 4284), irrilevante appalesandosi qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.
4.9.2009 n. 19209; Cass. 26.3.2009 n.
7297).
4 Ne consegue che in assenza di un accordo scritto fra le parti, l'esecuzione delle prestazioni avvenuta in via di fatto non rende accoglibile la domanda di pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto che correttamente è stato revocato dal Tribunale di Siracusa.
4) Va quindi esaminato il motivo di gravame, proposto in via subordinata, con cui l'appellante lamenta il rigetto della domanda subordinata avanzata in primo grado di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c.
4.1) Precisamente, la sentenza di primo grado argomenta le ragioni del rigetto della domanda subordinata citando un arresto della Corte di Cassazione secondo il quale l'azione di ingiustificato arricchimento può essere azionata in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale qualora manchi un'azione titolata ma non quando la domanda venga rigettata per carenza probatoria imputabile alla parte che alla prova era tenuta ai sensi dell'art.2697 c.c.
In particolare, per negare l'ammissibilità dell'azione sussidiaria, si afferma testualmente nella sentenza impugnata: “la esistenza di una convenzione è invocata dalla difesa di parte opposta a supporto della esistenza di un contratto valido ed efficace, ad ulteriore supporto delle due note scambiate dalle parti il 14.4.2017, ma tuttavia non risulta prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne aveva ex lege l'onere di farlo, la odierna opposta. In definitiva quindi la pronuncia ex art.2041
c.c. verrebbe inammissibilmente a supplire alle carenze probatorie che gravano sulla parte opposta – attrice e che sono state disattese e quindi la domanda va rigettata”.
4.2) La rileva la contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di prime cure Parte_1
posto che, da un canto, ha negato che esista un valido rapporto contrattuale mancando la prova della stipula della convenzione e quindi ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, ha ritenuto che l'omessa produzione della convenzione, in violazione degli oneri probatori gravanti sul creditore, renda inammissibile l'azione di indebito arricchimento.
Ha poi precisato che nel caso in esame sussistono i requisiti previsti dall'invocato art.2041 c.c. in quanto la pubblica amministrazione ha riconosciuto l'utilità della prestazione, come emerge dai plurimi piani di rientro proposti dal nè ha contestato la quantità dei rifiuti conferiti in CP_1
discarica in base ai quali è stata applicata la tariffa fissata dalla regione.
4.3) Il motivo è fondato.
In caso di assenza di titolo negoziale, come nel caso di specie, non avendo la società appellante dimostrato la stipula di un accordo scritto con il avuto riguardo all'espletato Controparte_1
servizio di conferimento dei rifiuti presso la propria discarica, servizio effettivamente svolto come dimostrato dalle fatture parzialmente pagate, dalle autorizzazioni rilasciate dal competente
Assessorato Regionale, dalle missive in atti di sollecito dei pagamenti, dalle richieste del di CP_1
5 non inibire, nonostante la morosità, lo sversamento dei rifiuti per esigenze di tutela della salute pubblica, la non contestazione dell'avvenuta esecuzione del servizio nel periodo oggetto di domanda, l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile, non potendosi nell'ipotesi di assenza di un valido titolo negoziale profilarsi la possibilità di una azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari che abbiano consentito di fatto lo svolgimento del servizio.
Infatti l'azione diretta nei riguardi di amministratori e funzionari degli enti territoriali trova spazio secondo il T.U.E.L. solo nella ipotesi in cui manchi l'impegno contabile di spesa, presupponendo la disposizione comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale.
“L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n.5480; ibidem sez. II civile, 06/05/2024, n.12164).
4.4) Sussistono nella specie i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa
Va ricordato che “in caso di esercizio dell'azione ex articolo 2041 del codice civile nei confronti della pubblica amministrazione, l'attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell'amministrazione, avendo quest'ultima l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”
(Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14735).
Infatti l'attore non deve provare, non essendo un presupposto per l'accoglimento della domanda giudiziale di indebito arricchimento della p.a., l'utilità della prestazione espletata, occorrendo solo che il giudice verifichi l'effettivo depauperamento del privato e la circostanza che non si sia trattato di un arricchimento imposto (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 28/10/2024, n.27753).
4.5) Nella fattispecie l'esecuzione della prestazione di smaltimento dei rifiuti da parte della
[...]
senza avere percepito i compensi per le prestazioni erogate nei periodi indicati nelle Parte_1
fatture allegate (anni dal 2014 al 2017) costituisce prova dell'effettivo depauperamento della società appellante, mentre difetta l'arricchimento imposto trattandosi di prestazioni richieste dalla stessa amministrazione comunale e mai contestate.
6 L'indennizzo può essere liquidato nella misura della sorte capitale richiesta con le prodotte fatture posto che il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti è stato determinato come allegato dall'appellante e non contestato dal secondo la tariffa fissata dal competente Assessorato CP_1
Regionale del territorio ed ambiente, che è determinata in modo da ricoprire i costi di gestione della discarica, in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferiti, né gli importi né le modalità di computo sono stati contestati dall'ente appellato.
5) Riguardo l'esame delle eccezioni avanzate in primo grado dall'opponente e riproposte in appello ai sensi dell'art.346 c.p.c. in quanto rimaste assorbite dall'integrale rigetto della domanda del creditore, va accolta l'eccezione di non debenza degli interessi moratori ai sensi del d.l.vo n.231 del
2002 in assenza di prova della stipula di un accordo scritto.
Considerato infatti che la somma di euro 1.804.342,77 viene liquidata quale indennizzo ex art. 2041
c.c., per l'indebito arricchimento del ed il corrispondente depauperamento della società CP_1
appellante, trattandosi di credito di valore, la somma liquidata produce interessi compensativi. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 05/10/2022, n.28930) da computarsi al tasso legale, con decorrenza “dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/12/2022, n.35480)
e quindi nella specie dalla data dei conferimenti dei rifiuti in discarica al soddisfo.
6) Va invece rigettata l'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta considerato che questa presuppone un rapporto fondato su un accordo contrattuale, ponendosi la difesa dell'ente comunale in contrasto con l'eccepita carenza di un contratto.
7) Avuto riguardo poi alla richiesta subordinata di riduzione del corrispettivo in caso di prova del contratto scritto, mancando tale ultimo presupposto, l'eccezione rimane assorbita.
In conclusione, il va condannato a pagare alla a titolo di Controparte_1 Controparte_2 indennizzo l'importo di euro 1.804.342,77 oltre interessi al tasso legale dalla data dei conferimenti dei rifiuti in discarica al soddisfo.
In ordine alle spese del giudizio, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del parziale accoglimento delle domande, il appellato va CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'appellante la metà delle spese di lite di entrambi i gradi
7 che si liquidano nella misura indicata per l'intero in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in appello non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, mentre vanno compensate per la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.399/2023
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 8.03.2023 al , a modifica della sentenza n.4406/2019 del Tribunale Controparte_1
di Catania, pubblicata il 7.11.2019, condanna il a pagare alla Controparte_1 Controparte_2
a titolo di indennizzo l'importo di euro 1.804.342,77 oltre interessi al tasso legale dalla data
[...]
dei conferimenti dei rifiuti in discarica o al soddisfo;
condanna il Comune appellato al pagamento in favore della società appellante di metà delle spese del giudizio che liquida quali compensi per l'intero per il primo grado in €.20.000,00 e per l'appello in €.14.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/03/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.399 /2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Elio Parte_1 P.IVA_1
Guarnaccia come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Giurdanella come da procura in atti;
APPELLATO
All'udienza del 11.10.2024 entrambi i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.239/2023, pubblicata il 1.2.2023, il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione avanzata dal avverso il decreto ingiuntivo n.1768/2017 emesso Controparte_1
dal medesimo Tribunale il 15.9.2017 con cui era stato ingiunto al predetto ente il pagamento della somma di €.1.804.342,77 - IVA inclusa - oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231 del 2002 e spese, in favore della quale corrispettivo per il servizio di conferimento in discarica dei Parte_1
rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi per gli anni dal 2014 al 2017, che revocava non essendo stata prodotta la convenzione del 16.1.2014, considerato che la proposta e l'accettazione, formulate con atti separati, erano poi state consacrate in un unico documento, tuttavia non prodotto agli atti, con la conseguenza che mancava la prova della stipula del contratto scritto.
Rigettava la domanda subordinata di arricchimento senza causa formulata dall'opposta in via riconvenzionale ritenendo l'azione inammissibile in quanto la pretesa azionata con la domanda principale era stata rigettata per carenza di prova e la condannava a pagare le spese di lite in favore del CP_1
Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 8.03.2023 al Controparte_1 [...]
proponeva appello avverso la suddetta decisione che censurava con i motivi esposti e Parte_1 ne chiedeva l'integrale riforma con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, con la condanna a pagare un indennizzo di euro 1.804.342,77 oltre interessi e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva il contestando la fondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto, riproponendo le eccezioni e la domanda riconvenzionale avanzate in primo, rimaste assorbite dal rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del grado.
1) I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente poiché tutti afferenti al rigetto della domanda di pagamento del vantato credito motivata dal tribunale con la carenza di prova scritta del contratto essendo stata omessa la produzione della convenzione del 16.1.2014, pur richiamata dalla stessa parte creditrice.
Precisamente, con il 1° motivo, la società appellante assume errata la statuizione che dichiara la nullità per mancanza di forma scritta del contratto stipulato fra le parti non avendo considerato che ai sensi dell'art.17 ultimo comma del r.d. n.2440del 1923 i contratti tra le ditte commerciali e la
P.A. possono essere stipulati anche a mezzo di corrispondenza, come era avvenuto nella fattispecie in cui alla proposta inviata dal Comune con nota del 14.1.2014 aveva fatto seguito l'accettazione da parte dell'appellante in pari data.
Non era corretta, infatti, l'interpretazione data dal Tribunale di Siracusa alla invocata disciplina dettata dal citato art.17 nel senso che proposta ed accettazione dovevano essere contenute in un
2 unico atto, circostanza non richiesta dalla norma qualora si tratti di contratti stipulati con ditte commerciali, come più volte affermato dai giudici di legittimità.
Con il 2° motivo l'appellante eccepisce la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato dettato dall'art.112 c.p.c. avendo il giudice di prime cure qualificato l'attività di conferimento in discarica come un servizio collaterale ad un contratto d'appalto mai intercorso fra le parti, senza che nessuna delle parti avesse fatto tale richiesta.
Con il motivo successivo rileva la falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. posto che il tribunale aveva ritenuto che non vi fosse prova della convenzione stipulata fra le parti sebbene non fosse stata contestata dalla controparte e sebbene lo stesso l'avesse richiamata in molte determine di CP_1
impegno di spesa.
I motivi sebbene parzialmente fondati non conducono al risultato invocato dalla società appellante bensì ad una modifica della motivazione resa dal tribunale.
2) Riguardo al 2° motivo, come correttamente rilevato dall'appellante, errato è il richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado, all'ipotesi di un contratto di appalto ove il conferimento dei rifiuti in discarica costituirebbe servizio collaterale al primo, non avendo le parti allegato che il servizio di conferimento dei rifiuti in discarica accedeva alla stipula di un distinto contratto d'appalto, del quale peraltro non vi è nessuna prova.
3) Del pari fondata è la censura secondo la quale tra le ditte commerciali - qual è la Parte_1
- e la Pubblica Amministrazione il contratto, perché possa dirsi rispettato il requisito della
[...]
forma scritta ad substantiam, che si impone nella formazione dei rapporti negoziali tra amministrazione pubblica e privati in base alle disposizioni di cui del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, artt. 16 e 17, può essere concluso anche a distanza, ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del predetto r.d. n.2440/1923 nella forme di proposta ed accettazione, senza che poi sia necessario la redazione di un unico atto sottoscritto contestualmente dalle parti (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. III, 17/06/2016, n.12540).
Tuttavia nella fattispecie deve escludersi che le parti abbiano inteso formare la propria volontà negoziale utilizzando il suddetto strumento.
Infatti, inoltrata dal alla con nota del 14.1.2014, la Controparte_1 Parte_1
proposta con cui la predetta amministrazione richiedeva alla società appellante la disponibilità a ricevere presso la discarica da quest'ultima gestita i rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti dal non può ritenersi che la risposta trasmessa dalla società appellante alla proponente, in pari CP_1
data, costituisca accettazione alla predetta proposta, con conseguente formazione del vincolo contrattuale dal momento in cui la presunta accettazione sia giuntaa a conoscenza della proponente.
3 Infatti, la missiva proveniente dalla società appellante, ritenuta accettazione della superiore proposta, se da un canto rende nota la disponibilità ad accettare i rifiuti per lo smaltimento nella propria discarica, previa autorizzazione dei competenti organi regionali, così conclude: “Si allega alla presente lo schema di convenzione da sottoscrivere fra il e la scrivente”. CP_1
Ne consegue - a parere del collegio - come ci si trovi di fronte, non già ad una accettazione della proposta proveniente dall'ente territoriale, quanto ad una controproposta posto che l'accordo contrattuale verrà a formarsi solo con la sottoscrizione apposta da entrambe le parti alla convenzione che sarebbe stata inviata dalla al , la quale Parte_1 Controparte_1
regolando i termini del rapporto, una volta accettata dalle parti con la sottoscrizione darà luogo alla formazione dell'accordo scritto nella forma tradizionale dell'accordo contenuto in un unico atto.
Quindi, avendo la anziché comunicare l'accettazione alla proposta inviata dal Parte_1
Comune di , trasmesso a sua volta la convenzione che le parti avrebbero dovuto CP_1
sottoscrivere, va escluso che l'accordo contrattuale si sia concluso attraverso lo strumento della proposta ed accettazione a distanza di cui all'invocato art.17 del r.d. 2440/1923.
Stando così le cose, l'appellante non ha fornito prova della successiva stipula di tale accordo sottoscritto da entrambe le parti, nonostante il fin dalla sua costituzione in giudizio avesse CP_1
eccepito la mancanza della prova scritta dell'accordo intercorso fra le parti con conseguente nullità - peraltro rilevabile anche d'ufficio - per mancanza delle forma prevista dalla legge ad substantiam, dovendosi per tale ragione rigettare anche il 3° motivo di gravame con cui l'impugnante lamenta la violazione dell'art.115 c.p.c. in ordine alla esistenza della convenzione che sarebbe stata stipulata il
16.1.2014.
Costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, atto sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass. 28.9.2010 n. 20340; Cass.
5.3.2004 n.
5234; Cass.
6.2.2004 n. 2289; Cass.
3.2.2004 n. 1929; Cass. 19.12.2003 n. 19562; Cass., Sez. Un.,
27.7.1982 n. 4284), irrilevante appalesandosi qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.
4.9.2009 n. 19209; Cass. 26.3.2009 n.
7297).
4 Ne consegue che in assenza di un accordo scritto fra le parti, l'esecuzione delle prestazioni avvenuta in via di fatto non rende accoglibile la domanda di pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto che correttamente è stato revocato dal Tribunale di Siracusa.
4) Va quindi esaminato il motivo di gravame, proposto in via subordinata, con cui l'appellante lamenta il rigetto della domanda subordinata avanzata in primo grado di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c.
4.1) Precisamente, la sentenza di primo grado argomenta le ragioni del rigetto della domanda subordinata citando un arresto della Corte di Cassazione secondo il quale l'azione di ingiustificato arricchimento può essere azionata in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale qualora manchi un'azione titolata ma non quando la domanda venga rigettata per carenza probatoria imputabile alla parte che alla prova era tenuta ai sensi dell'art.2697 c.c.
In particolare, per negare l'ammissibilità dell'azione sussidiaria, si afferma testualmente nella sentenza impugnata: “la esistenza di una convenzione è invocata dalla difesa di parte opposta a supporto della esistenza di un contratto valido ed efficace, ad ulteriore supporto delle due note scambiate dalle parti il 14.4.2017, ma tuttavia non risulta prodotta in giudizio dalla stessa parte che ne aveva ex lege l'onere di farlo, la odierna opposta. In definitiva quindi la pronuncia ex art.2041
c.c. verrebbe inammissibilmente a supplire alle carenze probatorie che gravano sulla parte opposta – attrice e che sono state disattese e quindi la domanda va rigettata”.
4.2) La rileva la contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di prime cure Parte_1
posto che, da un canto, ha negato che esista un valido rapporto contrattuale mancando la prova della stipula della convenzione e quindi ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, ha ritenuto che l'omessa produzione della convenzione, in violazione degli oneri probatori gravanti sul creditore, renda inammissibile l'azione di indebito arricchimento.
Ha poi precisato che nel caso in esame sussistono i requisiti previsti dall'invocato art.2041 c.c. in quanto la pubblica amministrazione ha riconosciuto l'utilità della prestazione, come emerge dai plurimi piani di rientro proposti dal nè ha contestato la quantità dei rifiuti conferiti in CP_1
discarica in base ai quali è stata applicata la tariffa fissata dalla regione.
4.3) Il motivo è fondato.
In caso di assenza di titolo negoziale, come nel caso di specie, non avendo la società appellante dimostrato la stipula di un accordo scritto con il avuto riguardo all'espletato Controparte_1
servizio di conferimento dei rifiuti presso la propria discarica, servizio effettivamente svolto come dimostrato dalle fatture parzialmente pagate, dalle autorizzazioni rilasciate dal competente
Assessorato Regionale, dalle missive in atti di sollecito dei pagamenti, dalle richieste del di CP_1
5 non inibire, nonostante la morosità, lo sversamento dei rifiuti per esigenze di tutela della salute pubblica, la non contestazione dell'avvenuta esecuzione del servizio nel periodo oggetto di domanda, l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile, non potendosi nell'ipotesi di assenza di un valido titolo negoziale profilarsi la possibilità di una azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari che abbiano consentito di fatto lo svolgimento del servizio.
Infatti l'azione diretta nei riguardi di amministratori e funzionari degli enti territoriali trova spazio secondo il T.U.E.L. solo nella ipotesi in cui manchi l'impegno contabile di spesa, presupponendo la disposizione comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale.
“L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge” (da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n.5480; ibidem sez. II civile, 06/05/2024, n.12164).
4.4) Sussistono nella specie i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa
Va ricordato che “in caso di esercizio dell'azione ex articolo 2041 del codice civile nei confronti della pubblica amministrazione, l'attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell'amministrazione, avendo quest'ultima l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”
(Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14735).
Infatti l'attore non deve provare, non essendo un presupposto per l'accoglimento della domanda giudiziale di indebito arricchimento della p.a., l'utilità della prestazione espletata, occorrendo solo che il giudice verifichi l'effettivo depauperamento del privato e la circostanza che non si sia trattato di un arricchimento imposto (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 28/10/2024, n.27753).
4.5) Nella fattispecie l'esecuzione della prestazione di smaltimento dei rifiuti da parte della
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senza avere percepito i compensi per le prestazioni erogate nei periodi indicati nelle Parte_1
fatture allegate (anni dal 2014 al 2017) costituisce prova dell'effettivo depauperamento della società appellante, mentre difetta l'arricchimento imposto trattandosi di prestazioni richieste dalla stessa amministrazione comunale e mai contestate.
6 L'indennizzo può essere liquidato nella misura della sorte capitale richiesta con le prodotte fatture posto che il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti è stato determinato come allegato dall'appellante e non contestato dal secondo la tariffa fissata dal competente Assessorato CP_1
Regionale del territorio ed ambiente, che è determinata in modo da ricoprire i costi di gestione della discarica, in rapporto ai quantitativi di rifiuti conferiti, né gli importi né le modalità di computo sono stati contestati dall'ente appellato.
5) Riguardo l'esame delle eccezioni avanzate in primo grado dall'opponente e riproposte in appello ai sensi dell'art.346 c.p.c. in quanto rimaste assorbite dall'integrale rigetto della domanda del creditore, va accolta l'eccezione di non debenza degli interessi moratori ai sensi del d.l.vo n.231 del
2002 in assenza di prova della stipula di un accordo scritto.
Considerato infatti che la somma di euro 1.804.342,77 viene liquidata quale indennizzo ex art. 2041
c.c., per l'indebito arricchimento del ed il corrispondente depauperamento della società CP_1
appellante, trattandosi di credito di valore, la somma liquidata produce interessi compensativi. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 05/10/2022, n.28930) da computarsi al tasso legale, con decorrenza “dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/12/2022, n.35480)
e quindi nella specie dalla data dei conferimenti dei rifiuti in discarica al soddisfo.
6) Va invece rigettata l'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta considerato che questa presuppone un rapporto fondato su un accordo contrattuale, ponendosi la difesa dell'ente comunale in contrasto con l'eccepita carenza di un contratto.
7) Avuto riguardo poi alla richiesta subordinata di riduzione del corrispettivo in caso di prova del contratto scritto, mancando tale ultimo presupposto, l'eccezione rimane assorbita.
In conclusione, il va condannato a pagare alla a titolo di Controparte_1 Controparte_2 indennizzo l'importo di euro 1.804.342,77 oltre interessi al tasso legale dalla data dei conferimenti dei rifiuti in discarica al soddisfo.
In ordine alle spese del giudizio, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del parziale accoglimento delle domande, il appellato va CP_1 condannato a corrispondere in favore dell'appellante la metà delle spese di lite di entrambi i gradi
7 che si liquidano nella misura indicata per l'intero in dispositivo applicando le tariffe vigenti tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in appello non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, mentre vanno compensate per la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.399/2023
R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 8.03.2023 al , a modifica della sentenza n.4406/2019 del Tribunale Controparte_1
di Catania, pubblicata il 7.11.2019, condanna il a pagare alla Controparte_1 Controparte_2
a titolo di indennizzo l'importo di euro 1.804.342,77 oltre interessi al tasso legale dalla data
[...]
dei conferimenti dei rifiuti in discarica o al soddisfo;
condanna il Comune appellato al pagamento in favore della società appellante di metà delle spese del giudizio che liquida quali compensi per l'intero per il primo grado in €.20.000,00 e per l'appello in €.14.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/03/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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