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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 796/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso n. 796/2025 R.G. promosso da:
, nata in [...] il [...], con l'avv. CARNEVALI CESIRA del Parte_1
foro di Ancona che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
, nato in [...] in data [...] , con l'avv. FILIPPUCCI LAURA Parte_2
del foro di Ancona che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
Con l'intervento della Procura della Repubblica in persona del Procuratore pro tempore.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti e chiedendo la separazione personale dei coniugi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.2.2025, ha adìto questo Tribunale allegando: Parte_1
pagina 1 - di aver contratto matrimonio in Albania in data 01.06.2017 con il sig. , Parte_2
- che in data 26.07.2020 è nata a [...] la figlia Per_1
- che la coppia si è trasferita in Italia nel 2018 e fino a giugno del 2020 ha avuto residenza a Jesi per trasferirsi poi a Fabriano dove già viveva la sorella di lui Pt_3
- che la convivenza è divenuta intollerabile a causa del comportamento violento e aggressivo del coniuge, che ha indotto la ricorrente a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, a sporgere querela contro il marito, a rifugiarsi presso la cognata con la figlia e a chiedere aiuto allo sportello
Anti Violenza Artemisia di Fabriano.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, previa emissione di ordine di protezione, a seguito della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nel ricorso.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale interveniva nel giudizio.
Dopo l'emissione inaudita altera parte di ordine di protezione a carico del resistente, consistente nell'ordine di cessazione della condotta violenta e di astensione da ogni condotta offensiva aggressiva o violenta, con ordine di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, ordine confermato all'esito dell'udienza prevista per l'integrazione del contraddittorio, i coniugi sono comparsi all'udienza del 14.5.2025 – la ricorrente rappresentata dal difensore, il resistente personalmente – ed hanno chiesto congiuntamente sentenza parziale sullo status. Sono stati invitati a concludere alla medesima udienza e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Prima di esaminare nel merito le domande avanzate dai coniugi, va rilevato che il matrimonio contratto in Albania, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
Ciò chiarito, si osserva che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale dapprima a Jesi e poi a
Fabriano e che è inoltre applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo la figlia minore, nata in [...], residenza abituale a Fabriano.
pagina 2 Infatti, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “Le domande relative alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento di figli minori appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, anche se alle stesse vi è affiancata la domanda di separazione personale dei coniugi” (Cass. Sez. U. 21/12/2020 n. 29171).
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Costituendosi in giudizio, parte resistente – che ha proposto una diversa ricostruzione della storia familiare e degli eventi descritti dalla ricorrente, opponendosi alle domande avversarie e chiedendo la revoca dell'ordine di protezione – non ha tuttavia contestato la crisi coniugale, associandosi alla richiesta di pronuncia sullo status.
Dagli atti sinora acquisiti deve ritenersi adeguatamente dimostrato che tra i coniugi Parte_1
e è ormai venuta meno ogni affectio maritalis e che la loro convivenza è divenuta Parte_2
intollerabile, sicché può accogliersi la domanda, formulata da entrambi, di pronuncia della separazione.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore al fine di consentire la trattazione e l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
La regolamentazione delle spese è rimessa all'esito del procedimento e alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Albania in data 01/06/2017;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente rel. ed est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso n. 796/2025 R.G. promosso da:
, nata in [...] il [...], con l'avv. CARNEVALI CESIRA del Parte_1
foro di Ancona che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
, nato in [...] in data [...] , con l'avv. FILIPPUCCI LAURA Parte_2
del foro di Ancona che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
Con l'intervento della Procura della Repubblica in persona del Procuratore pro tempore.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti e chiedendo la separazione personale dei coniugi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.2.2025, ha adìto questo Tribunale allegando: Parte_1
pagina 1 - di aver contratto matrimonio in Albania in data 01.06.2017 con il sig. , Parte_2
- che in data 26.07.2020 è nata a [...] la figlia Per_1
- che la coppia si è trasferita in Italia nel 2018 e fino a giugno del 2020 ha avuto residenza a Jesi per trasferirsi poi a Fabriano dove già viveva la sorella di lui Pt_3
- che la convivenza è divenuta intollerabile a causa del comportamento violento e aggressivo del coniuge, che ha indotto la ricorrente a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, a sporgere querela contro il marito, a rifugiarsi presso la cognata con la figlia e a chiedere aiuto allo sportello
Anti Violenza Artemisia di Fabriano.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, previa emissione di ordine di protezione, a seguito della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nel ricorso.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale interveniva nel giudizio.
Dopo l'emissione inaudita altera parte di ordine di protezione a carico del resistente, consistente nell'ordine di cessazione della condotta violenta e di astensione da ogni condotta offensiva aggressiva o violenta, con ordine di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, ordine confermato all'esito dell'udienza prevista per l'integrazione del contraddittorio, i coniugi sono comparsi all'udienza del 14.5.2025 – la ricorrente rappresentata dal difensore, il resistente personalmente – ed hanno chiesto congiuntamente sentenza parziale sullo status. Sono stati invitati a concludere alla medesima udienza e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Prima di esaminare nel merito le domande avanzate dai coniugi, va rilevato che il matrimonio contratto in Albania, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
Ciò chiarito, si osserva che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale dapprima a Jesi e poi a
Fabriano e che è inoltre applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del regolamento UE n.
1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo la figlia minore, nata in [...], residenza abituale a Fabriano.
pagina 2 Infatti, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “Le domande relative alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento di figli minori appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, anche se alle stesse vi è affiancata la domanda di separazione personale dei coniugi” (Cass. Sez. U. 21/12/2020 n. 29171).
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Costituendosi in giudizio, parte resistente – che ha proposto una diversa ricostruzione della storia familiare e degli eventi descritti dalla ricorrente, opponendosi alle domande avversarie e chiedendo la revoca dell'ordine di protezione – non ha tuttavia contestato la crisi coniugale, associandosi alla richiesta di pronuncia sullo status.
Dagli atti sinora acquisiti deve ritenersi adeguatamente dimostrato che tra i coniugi Parte_1
e è ormai venuta meno ogni affectio maritalis e che la loro convivenza è divenuta Parte_2
intollerabile, sicché può accogliersi la domanda, formulata da entrambi, di pronuncia della separazione.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore al fine di consentire la trattazione e l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
La regolamentazione delle spese è rimessa all'esito del procedimento e alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Albania in data 01/06/2017;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente rel. ed est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3