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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di VI, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentita la Giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1999 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: Parte_1 C.F._1
E
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pugliese Angelo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di VI
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in Altomonte (Cs) in Parte_1 Parte_2
data 23/12/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Altomonte, anno 2015, parte II, serie A, n. 62); dalla loro unione è nata in [...]
18/8/2012 la figlia . Persona_1
Con decreto del 04/9/2019 il Tribunale di VI ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 04/9/2019 il
Tribunale di VI ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 12/6/2019 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3
n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- che l'abitazione sita in Altomonte (CS) alla C.da Casello n. 83, oggetto di locazione continui ad essere assegnata alla sig.ra che vi abita con la Parte_2
piccola ; Per_1
− che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale;
− che il sig. corrisponda per il mantenimento della figlia la Parte_1 Per_1
somma di euro 300/00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente acceso presso Poste AL (IBAN
[...]);
− che le spese straordinarie per la piccola superiori ad euro 100,00 Per_1
vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e devono essere così definite: spese straordinarie debitamente documentate ed espressamente concordate con la madre se di importo singolarmente superiore ad euro 100 mensili;
− che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alle cure, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione della figlia minore , la quale continua ad essere Per_1
affidata ad entrambi i genitori, secondo la formula del c.d. affidamento condiviso, domiciliando con la madre;
− che per consentire un'adeguata educazione e sviluppo della personalità della piccola , i ricorrenti determinano come segue le modalità per l'esercizio del diritto Per_1
di visita:
- Il padre può frequentare ed avere con sé la piccola ogni qualvolta lo Per_1
voglia previo accordo con la madre;
- Per il Natale la figlia può stare con il padre nei giorni dal 23 al 29 dicembre o in alternativa dal 30 dicembre al 5 gennaio e così analogamente per tutti gli anni;
- Le vacanze pasquali devono essere trascorse ad anni alterni Pasqua con il padre e UE con la madre e viceversa;
- In estate il padre ha diritto di trascorrere con la piccola per un periodo Per_1
continuativo di almeno quindici giorni nel mese di luglio e di almeno quindici giorni nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori, almeno un mese prima;
- Che in tutti i periodi sopra indicati entrambi i genitori hanno facoltà di portarla con se, anche in luoghi diversi da quello di residenza, previa comunicazione all'altro genitore, il quale deve essere informato di ogni ulteriore spostamento ed essere altresì in condizione di poter comunicare sempre con la propria figlia”:
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Altomonte in data 23/12/2015 (atto Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Altomonte anno
2015, parte II, serie A, n. 62) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 19/12/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di VI, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentita la Giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1999 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: Parte_1 C.F._1
E
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pugliese Angelo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di VI
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in Altomonte (Cs) in Parte_1 Parte_2
data 23/12/2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Altomonte, anno 2015, parte II, serie A, n. 62); dalla loro unione è nata in [...]
18/8/2012 la figlia . Persona_1
Con decreto del 04/9/2019 il Tribunale di VI ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto del 04/9/2019 il
Tribunale di VI ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 12/6/2019 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3
n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- che l'abitazione sita in Altomonte (CS) alla C.da Casello n. 83, oggetto di locazione continui ad essere assegnata alla sig.ra che vi abita con la Parte_2
piccola ; Per_1
− che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale;
− che il sig. corrisponda per il mantenimento della figlia la Parte_1 Per_1
somma di euro 300/00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente acceso presso Poste AL (IBAN
[...]);
− che le spese straordinarie per la piccola superiori ad euro 100,00 Per_1
vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e devono essere così definite: spese straordinarie debitamente documentate ed espressamente concordate con la madre se di importo singolarmente superiore ad euro 100 mensili;
− che entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alle cure, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione della figlia minore , la quale continua ad essere Per_1
affidata ad entrambi i genitori, secondo la formula del c.d. affidamento condiviso, domiciliando con la madre;
− che per consentire un'adeguata educazione e sviluppo della personalità della piccola , i ricorrenti determinano come segue le modalità per l'esercizio del diritto Per_1
di visita:
- Il padre può frequentare ed avere con sé la piccola ogni qualvolta lo Per_1
voglia previo accordo con la madre;
- Per il Natale la figlia può stare con il padre nei giorni dal 23 al 29 dicembre o in alternativa dal 30 dicembre al 5 gennaio e così analogamente per tutti gli anni;
- Le vacanze pasquali devono essere trascorse ad anni alterni Pasqua con il padre e UE con la madre e viceversa;
- In estate il padre ha diritto di trascorrere con la piccola per un periodo Per_1
continuativo di almeno quindici giorni nel mese di luglio e di almeno quindici giorni nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori, almeno un mese prima;
- Che in tutti i periodi sopra indicati entrambi i genitori hanno facoltà di portarla con se, anche in luoghi diversi da quello di residenza, previa comunicazione all'altro genitore, il quale deve essere informato di ogni ulteriore spostamento ed essere altresì in condizione di poter comunicare sempre con la propria figlia”:
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Altomonte in data 23/12/2015 (atto Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Altomonte anno
2015, parte II, serie A, n. 62) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 19/12/2024.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò