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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2826/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Claudia Rizzotto, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: assegno unico universale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 9 novembre 2024 e CP_ ritualmente notificato, la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accertamento n. 6558296 (prat. n. 19325079) delle somme indebitamente percepite su prestazione assegno unico universale per i figli a carico, con conseguente revoca CP_ di tale provvedimento e contestuale condanna di alla erogazione dell'assegno unico universale dal dì della sospensione del 24.2.2024 fino all'accertamento del suo diritto;
con refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere profuga di guerra, di aver avuto accesso al programma “Emergenza Ucraina”, di essere stata inclusa nel piano nazionale
Pagina 1 di 4 previsto per l'ospitalità dei profughi ucraini e di aver quindi ottenuto il permesso di soggiorno per fini umanitari, di aver ottenuto anche l'erogazione dell'assegno unico universale dal
1.3.2023 al 31.1.2024, di essersi poi vista sospendere l'erogazione di tale assegno e ripetere quanto conseguito dal 1.3.2023 al 31.1.2024.
CP_ Ha censurato la richiesta di ripetizione di e la sospensione della erogazione della provvidenza deducendo di essere appunto profuga di guerra e rilevando il difetto di motivazione del provvedimento di ripetizione dell'indebito e di sospensione della erogazione dell'assegno unico universale, allegando di aver comunque percepito in buona fede quanto attribuitole fino al 31.1.2024, contestando la ripetibilità delle somme.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, ha dato atto di aver ritenuto fondate le argomentazioni di parte attrice e di aver quindi proceduto ad erogare in favore della ricorrente gli importi sospesi a far data dal 1.2.2024. Con successiva comunicazione – depositata in CP_ adempimento di apposita ordinanza – ha dato altresì atto di aver annullato la propria pretesa di pagamento relativa all'asserito indebito riguardante il periodo dal 1.3.2023
31.1.2024 ed ha perciò chiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del
Pagina 2 di 4 tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. CP_ Nella specie, ha espressamente dato atto dapprima di aver erogato in favore della ricorrente gli importi dovuti a titolo di assegno unico universale dal 1.2.2024 al 31.3.2025 (cfr. memoria di costituzione in giudizio), poi – con successive note autorizzate – di aver provveduto all'annullamento del provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il 1.3.2023 ed il 31.1.2024, producendo il relativo provvedimento di storno.
La ricorrente, dal suo canto, ha confermato di aver ricevuto l'accredito degli importi relativi all'assegno unico universale per il periodo dal 1.2.2024 al 31.3.2025 e, all'odierna udienza, pur constatando la carenza di idonea sottoscrizione, ha preso atto dell'avvenuto annullamento del provvedimento di ripetizione della somma asseritamente indebita.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, il Giudice rileva da una lato la stessa ricorrente ha dato atto di aver ricevuto – pur dopo il deposito del ricorso – l'accredito degli importi dovuti in suo favore a titolo di assegno unico universale, dall'altro che il provvedimento di sgravio prodotto con le note del 15.4.2025, pur privo di sottoscrizione, reca chiaramente l'indicazione dello storno dell'importo a suo tempo richiesto alla ricorrente e attesta il venir meno della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale. Appurato dunque che la materia del contendere è cessata, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali, sulla base della soccombenza virtuale.
Sul punto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rileva il giudicante che l'avvenuto riconoscimento in via di autotutela sia del diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale a far data dal 1.2.2024 (con conseguente implicita revoca del provvedimento di sospensione a suo tempo disposta), sia della non debenza dell'importo di €
CP_ 5.173,30 che aveva invece ripetuto, è elemento in sé già sufficiente a far emergere la virtuale soccombenza dell'istituto convenuto, il quale – prima della notificazione del ricorso – nella fase amministrativa aveva invece confermato la propria tesi di non spettanza alla ricorrente dell'assegno unico universale.
CP_ In ragione di quanto esposto deve essere condannato a rifondere a parte attorea le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del CP_ valore della lite e della condotta processuale di il quale - nelle more del processo e già in vista della prima udienza - riconoscendo la fondatezza della domanda dell'istante, ha contribuito ad una definizione pacifica della questione di merito.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
CP_
- Condanna in quanto parte virtualmente soccombente, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice
Elena Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2826/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Claudia Rizzotto, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: assegno unico universale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 9 novembre 2024 e CP_ ritualmente notificato, la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accertamento n. 6558296 (prat. n. 19325079) delle somme indebitamente percepite su prestazione assegno unico universale per i figli a carico, con conseguente revoca CP_ di tale provvedimento e contestuale condanna di alla erogazione dell'assegno unico universale dal dì della sospensione del 24.2.2024 fino all'accertamento del suo diritto;
con refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere profuga di guerra, di aver avuto accesso al programma “Emergenza Ucraina”, di essere stata inclusa nel piano nazionale
Pagina 1 di 4 previsto per l'ospitalità dei profughi ucraini e di aver quindi ottenuto il permesso di soggiorno per fini umanitari, di aver ottenuto anche l'erogazione dell'assegno unico universale dal
1.3.2023 al 31.1.2024, di essersi poi vista sospendere l'erogazione di tale assegno e ripetere quanto conseguito dal 1.3.2023 al 31.1.2024.
CP_ Ha censurato la richiesta di ripetizione di e la sospensione della erogazione della provvidenza deducendo di essere appunto profuga di guerra e rilevando il difetto di motivazione del provvedimento di ripetizione dell'indebito e di sospensione della erogazione dell'assegno unico universale, allegando di aver comunque percepito in buona fede quanto attribuitole fino al 31.1.2024, contestando la ripetibilità delle somme.
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, ha dato atto di aver ritenuto fondate le argomentazioni di parte attrice e di aver quindi proceduto ad erogare in favore della ricorrente gli importi sospesi a far data dal 1.2.2024. Con successiva comunicazione – depositata in CP_ adempimento di apposita ordinanza – ha dato altresì atto di aver annullato la propria pretesa di pagamento relativa all'asserito indebito riguardante il periodo dal 1.3.2023
31.1.2024 ed ha perciò chiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del
Pagina 2 di 4 tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. CP_ Nella specie, ha espressamente dato atto dapprima di aver erogato in favore della ricorrente gli importi dovuti a titolo di assegno unico universale dal 1.2.2024 al 31.3.2025 (cfr. memoria di costituzione in giudizio), poi – con successive note autorizzate – di aver provveduto all'annullamento del provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il 1.3.2023 ed il 31.1.2024, producendo il relativo provvedimento di storno.
La ricorrente, dal suo canto, ha confermato di aver ricevuto l'accredito degli importi relativi all'assegno unico universale per il periodo dal 1.2.2024 al 31.3.2025 e, all'odierna udienza, pur constatando la carenza di idonea sottoscrizione, ha preso atto dell'avvenuto annullamento del provvedimento di ripetizione della somma asseritamente indebita.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, il Giudice rileva da una lato la stessa ricorrente ha dato atto di aver ricevuto – pur dopo il deposito del ricorso – l'accredito degli importi dovuti in suo favore a titolo di assegno unico universale, dall'altro che il provvedimento di sgravio prodotto con le note del 15.4.2025, pur privo di sottoscrizione, reca chiaramente l'indicazione dello storno dell'importo a suo tempo richiesto alla ricorrente e attesta il venir meno della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale. Appurato dunque che la materia del contendere è cessata, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali, sulla base della soccombenza virtuale.
Sul punto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rileva il giudicante che l'avvenuto riconoscimento in via di autotutela sia del diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico universale a far data dal 1.2.2024 (con conseguente implicita revoca del provvedimento di sospensione a suo tempo disposta), sia della non debenza dell'importo di €
CP_ 5.173,30 che aveva invece ripetuto, è elemento in sé già sufficiente a far emergere la virtuale soccombenza dell'istituto convenuto, il quale – prima della notificazione del ricorso – nella fase amministrativa aveva invece confermato la propria tesi di non spettanza alla ricorrente dell'assegno unico universale.
CP_ In ragione di quanto esposto deve essere condannato a rifondere a parte attorea le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del CP_ valore della lite e della condotta processuale di il quale - nelle more del processo e già in vista della prima udienza - riconoscendo la fondatezza della domanda dell'istante, ha contribuito ad una definizione pacifica della questione di merito.
Pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
CP_
- Condanna in quanto parte virtualmente soccombente, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice
Elena Greco
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