Art. 9.
E' data facolta' al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.
E' parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.
E' data facolta' al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.
E' parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.