Articolo 9 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
Articolo 8Articolo 10
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10 agosto 1895
Art. 9.

E' data facolta' al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.

E' parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895