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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2591/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2591/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. POSA ANTONELLA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CANTAGALLO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 06/06/2013 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, presso il Comune di LUCERNA (SVIZZERA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 08/05/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 9 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, questi rinunciano ad ogni supporto da parte dell'altro coniuge.
3. I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso: La sig.ra Parte_1
cede e assegna in piena propria la propria quota del bene immobile sito in Comune di
Pescara in Via Fonte Romana n. 93, identificato al catasto urbani di Pescara (doc. 20-
21-22-23-24-25-26) al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. A/3, Cl.
1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub 4,
Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 già Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2, al signor che accetta, con ogni Controparte_1 garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni pagina 3 di 9 diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso per la quota di 500/1000 al prezzo di 40.000,00 franchi svizzeri da regolare mediante il pagamento di una prima rata di 20.000,00 franchi svizzeri già versata contestualmente alla firma del ricorso e successive rate mensili pari ad 700,00 franchi svizzeri cadauna a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al saldo.
I° IDENTIFICAZIONE:
In relazione al trasferimento della quota di proprietà della sig.ra al Parte_1 coniuge sig. dell'immobile sito in Pescara alla Via Fonte Romana n. 93 sopra CP_1
descritto, le parti, a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010, concordemente dichiarano quante segue:
d) I Dati catastali dell'immobile sono i seguenti:
- Comune di Pescara, Via Fonte Romana n. 93, identificato in catasto al tale immobile, a seguito di variazione catastale e aggiornamento (doc. 20-21-22-23-24-
25-26) oggi identificato al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. a/3,
Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub
4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 ex Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2 (cit. doc.8-9-10) cointestato ai sig.ri e Parte_1
nel vigente Piano Regolatore Generale, l'immobile ricade Controparte_1
nella sottozona B3 completamento e recupero, disciplinata dall'art. 33 delle N.T.A..
e) Sulla legittimità urbanistica:
Le parti esterne del fabbricato sono state legittimate con Concessione Edilizia in
Sanatoria n. 8692 del 12 agosto 2013 per la realizzazione di un piano seminterrato per mq 98,19 destinato in parte a sgombero e in parte a cantina/ripostiglio nonché opere non valutabili in termini di superficie e/o volume: variazioni prospettiche dell'edificio e variazione della copertura eseguite in Comune di Pescara in Via Fonte
pagina 4 di 9 Romana n. 93, distinta in catasto Urbano al foglio di mappa n. 19, particella n. 343 sub 1 (oggi particella n. 4043 sub 1) (doc.20).
Allo stato attuale, l'abitazione, raggiungibile tramite gradinata interna, è costituita da ingresso, cucina, due camere, ripostiglio, tinello, disimpegno, due bagni e soggiorno
(doc.21).
I coniugi di comune accordo, al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria all'interno del suddetto appartamento, hanno depositato una SCIA 03270 in data
27.11.2021 Prot.211299 (doc.22) ed ulteriore integrazione della pratica Prot.
52761/2022 del 23.3.2022 (doc.23).
Le parti, come emerge nell'allegata relazione redatta dall'Arch. Persona_1
(doc.24) hanno eseguito lavori di manutenzione straordinaria all'interno del suddetto appartamento, presentando SCIA N. 2021/03270 con protocollo 211299 del 2021, comunicando la fine dei lavori di tale pratica in data 17.12.2025, peraltro, regolando i relativi diritti (doc. 25-26-B-C-E con nota di deposito del 18.03.2025).
Inoltre, il suddetto tecnico incaricato dalle odierne parti ha anche presentato domanda di agibilità dell'immobile individuata con prot. 55470/2025 (doc. D con nota di deposito del 18.3.2025); i coniugi hanno ottenuto sul suddetto immobile anche certificato APE valido sino al 17.3.2035 (doc. 25-A con nota di deposito del
18.3.2025).
f) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti:
Il suddetto fabbricato confina su tre lati con l'area pertinenziale dell'immobile e al lato nord in parte con la stessa area condominiale ed in parte in aderenza con altro fabbricato di un solo piano.
d) I coniugi dichiarano che la depositata in catasto è conforme allo CP_2
stato di fatto dell'immobile (o degli immobili) oggetto del presente verbale (doc.26).
II) PROVENIENZA:
pagina 5 di 9 I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento immobili situato nel
Comune di Pescara, alla Via Fonte Romana n. 93, identificato al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. a/3, Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita
557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub 4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61,
Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 (doc. depositati telematicamente con nota di C.F._1
deposito del 18.3.2025) ex Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2, è pervenuto a i sig.ri e a seguito di vendita senza incanto redatto Parte_1 Controparte_1
in data 23 luglio 2019 dal Professionista delegato nominato, Dott.ssa Per_2
con il quale è stato aggiudicato l'immobile pignorato nel procedimento di
[...] espropriazione immobiliare iscritto al n 42 R.G.E. dell'anno 2016, promosso da
, mandataria della Parte_2 Parte_3
unipersonale, cessionaria del credito azionato dalla quindi, in Controparte_3
forza di decreto di trasferimento n. 3255/19 Rep. 637/19 del Tribunale di Pescara in data 3.10.2019, Giudice Dott.ssa Capezzera al prezzo di euro 52.000,00 oltre spese connesse;
lo stesso risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
17.10.2019 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pescara in data 11.10.2019 al nn. 14730 R.G. 10398 R.P..
L'immobile è stato completamente ristrutturato.
III) SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito –
- dichiara di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza edilizia in base alla quale fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito;
- dichiara peraltro, sotto la sua personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di pagina 6 di 9 costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967
e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia.
IV) CERTIFICATO ENERGETICO (solo per fabbricati)
Dichiara la parte a cui l'immobile è attribuito che ha ottenuto il
CERTIFICATO ENERGETICO previsto dal D.L. del 19/8/2005 n. 192 valido sino al 17.3.2035 (doc. A nota di deposito del 18.3.2025).
V) LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che si allega in copia al presente atto quale documento 26 per farne parte integrante sostanziale.
La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, il sig.
diviene pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile dianzi Controparte_1
descritto.
In ogni caso la sig.ra rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_1
legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento al sig.
pagina 7 di 9 della propria quota di bene immobile a questa trasferite e Controparte_1
descritte dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale il sig. è stato Controparte_1
immesso nel possesso esclusivo dell'immobile di cui la sig.ra Parte_1
restituisce le chiavi.
Quindi, la nuova dimora coniugale ubicata nel Comune di Pescara alla Via Fonte
Romana n. 93, identificata al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. a/3,
Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub
4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 (doc. B-C-D-E depositati telematicamente con nota di deposito del 18.3.2025) ex Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. il quale si dichiara disponibile ad acquistare la quota pari Controparte_1
al 50% di proprietà del coniuge, sig.ra , al prezzo di 40.000,00 Parte_1
franchi svizzeri con le seguenti modalità: quanto a mediante bonifico sulle CP_4
seguenti coordinate bancarie intestate al coniuge e a far data dal 1° gennaio 2025 mediante bonifici mensili di 700,00 franchi svizzeri mediante bonifici mensili sino al saldo.
4. In caso di vendita del suddetto immobile, il sig. liquiderà Controparte_1 alla sig.ra in unica soluzione l'intera somma di 40.000 franchi svizzeri o Parte_1
la differenza laddove siano già intervenuti pagamenti in acconto.
5. Ogni onere relativo alla compravendita del suddetto immobile, eventuali costi notarili, Tari, IMU, costi utenze, quote condominiali ordinarie e straordinarie, sin da ora, resteranno sin da subito interamente a carico dell'acquirente.
6. le odierne parti si impegnano a provvedere alla trascrizione dell'accordo di trasferimento della quota dell'immobile di proprietà della sig.ra al Parte_1
sig. oggi identificato al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Controparte_1
Zona 001, Cat. a/3, Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19,
pagina 8 di 9 particella n. 4042 Sub 4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita
324,49 (doc. depositati telematicamente con nota di deposito del CP_5
18.3.2025), presso la Conservatoria di Stato di Pescara.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUCERNA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2591/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. POSA ANTONELLA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CANTAGALLO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 06/06/2013 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, presso il Comune di LUCERNA (SVIZZERA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 08/05/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 9 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, questi rinunciano ad ogni supporto da parte dell'altro coniuge.
3. I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso: La sig.ra Parte_1
cede e assegna in piena propria la propria quota del bene immobile sito in Comune di
Pescara in Via Fonte Romana n. 93, identificato al catasto urbani di Pescara (doc. 20-
21-22-23-24-25-26) al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. A/3, Cl.
1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub 4,
Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 già Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2, al signor che accetta, con ogni Controparte_1 garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni pagina 3 di 9 diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso per la quota di 500/1000 al prezzo di 40.000,00 franchi svizzeri da regolare mediante il pagamento di una prima rata di 20.000,00 franchi svizzeri già versata contestualmente alla firma del ricorso e successive rate mensili pari ad 700,00 franchi svizzeri cadauna a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al saldo.
I° IDENTIFICAZIONE:
In relazione al trasferimento della quota di proprietà della sig.ra al Parte_1 coniuge sig. dell'immobile sito in Pescara alla Via Fonte Romana n. 93 sopra CP_1
descritto, le parti, a sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010, concordemente dichiarano quante segue:
d) I Dati catastali dell'immobile sono i seguenti:
- Comune di Pescara, Via Fonte Romana n. 93, identificato in catasto al tale immobile, a seguito di variazione catastale e aggiornamento (doc. 20-21-22-23-24-
25-26) oggi identificato al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. a/3,
Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub
4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 ex Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2 (cit. doc.8-9-10) cointestato ai sig.ri e Parte_1
nel vigente Piano Regolatore Generale, l'immobile ricade Controparte_1
nella sottozona B3 completamento e recupero, disciplinata dall'art. 33 delle N.T.A..
e) Sulla legittimità urbanistica:
Le parti esterne del fabbricato sono state legittimate con Concessione Edilizia in
Sanatoria n. 8692 del 12 agosto 2013 per la realizzazione di un piano seminterrato per mq 98,19 destinato in parte a sgombero e in parte a cantina/ripostiglio nonché opere non valutabili in termini di superficie e/o volume: variazioni prospettiche dell'edificio e variazione della copertura eseguite in Comune di Pescara in Via Fonte
pagina 4 di 9 Romana n. 93, distinta in catasto Urbano al foglio di mappa n. 19, particella n. 343 sub 1 (oggi particella n. 4043 sub 1) (doc.20).
Allo stato attuale, l'abitazione, raggiungibile tramite gradinata interna, è costituita da ingresso, cucina, due camere, ripostiglio, tinello, disimpegno, due bagni e soggiorno
(doc.21).
I coniugi di comune accordo, al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria all'interno del suddetto appartamento, hanno depositato una SCIA 03270 in data
27.11.2021 Prot.211299 (doc.22) ed ulteriore integrazione della pratica Prot.
52761/2022 del 23.3.2022 (doc.23).
Le parti, come emerge nell'allegata relazione redatta dall'Arch. Persona_1
(doc.24) hanno eseguito lavori di manutenzione straordinaria all'interno del suddetto appartamento, presentando SCIA N. 2021/03270 con protocollo 211299 del 2021, comunicando la fine dei lavori di tale pratica in data 17.12.2025, peraltro, regolando i relativi diritti (doc. 25-26-B-C-E con nota di deposito del 18.03.2025).
Inoltre, il suddetto tecnico incaricato dalle odierne parti ha anche presentato domanda di agibilità dell'immobile individuata con prot. 55470/2025 (doc. D con nota di deposito del 18.3.2025); i coniugi hanno ottenuto sul suddetto immobile anche certificato APE valido sino al 17.3.2035 (doc. 25-A con nota di deposito del
18.3.2025).
f) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti:
Il suddetto fabbricato confina su tre lati con l'area pertinenziale dell'immobile e al lato nord in parte con la stessa area condominiale ed in parte in aderenza con altro fabbricato di un solo piano.
d) I coniugi dichiarano che la depositata in catasto è conforme allo CP_2
stato di fatto dell'immobile (o degli immobili) oggetto del presente verbale (doc.26).
II) PROVENIENZA:
pagina 5 di 9 I coniugi dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento immobili situato nel
Comune di Pescara, alla Via Fonte Romana n. 93, identificato al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. a/3, Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita
557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub 4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61,
Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 (doc. depositati telematicamente con nota di C.F._1
deposito del 18.3.2025) ex Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2, è pervenuto a i sig.ri e a seguito di vendita senza incanto redatto Parte_1 Controparte_1
in data 23 luglio 2019 dal Professionista delegato nominato, Dott.ssa Per_2
con il quale è stato aggiudicato l'immobile pignorato nel procedimento di
[...] espropriazione immobiliare iscritto al n 42 R.G.E. dell'anno 2016, promosso da
, mandataria della Parte_2 Parte_3
unipersonale, cessionaria del credito azionato dalla quindi, in Controparte_3
forza di decreto di trasferimento n. 3255/19 Rep. 637/19 del Tribunale di Pescara in data 3.10.2019, Giudice Dott.ssa Capezzera al prezzo di euro 52.000,00 oltre spese connesse;
lo stesso risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
17.10.2019 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pescara in data 11.10.2019 al nn. 14730 R.G. 10398 R.P..
L'immobile è stato completamente ristrutturato.
III) SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito –
- dichiara di non essere in grado di precisare gli estremi della licenza edilizia in base alla quale fu costruito l'edificio di cui fa parte l'immobile trasferito;
- dichiara peraltro, sotto la sua personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevole delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di pagina 6 di 9 costruzione di tale immobile sono stati iniziati in data anteriore al 1° settembre 1967
e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia.
IV) CERTIFICATO ENERGETICO (solo per fabbricati)
Dichiara la parte a cui l'immobile è attribuito che ha ottenuto il
CERTIFICATO ENERGETICO previsto dal D.L. del 19/8/2005 n. 192 valido sino al 17.3.2035 (doc. A nota di deposito del 18.3.2025).
V) LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che si allega in copia al presente atto quale documento 26 per farne parte integrante sostanziale.
La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, il sig.
diviene pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile dianzi Controparte_1
descritto.
In ogni caso la sig.ra rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_1
legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento al sig.
pagina 7 di 9 della propria quota di bene immobile a questa trasferite e Controparte_1
descritte dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale il sig. è stato Controparte_1
immesso nel possesso esclusivo dell'immobile di cui la sig.ra Parte_1
restituisce le chiavi.
Quindi, la nuova dimora coniugale ubicata nel Comune di Pescara alla Via Fonte
Romana n. 93, identificata al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Zona 001, Cat. a/3,
Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19, particella n. 4042 Sub
4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita 324,49 (doc. B-C-D-E depositati telematicamente con nota di deposito del 18.3.2025) ex Foglio 19, particella n. 4042, Sub 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. il quale si dichiara disponibile ad acquistare la quota pari Controparte_1
al 50% di proprietà del coniuge, sig.ra , al prezzo di 40.000,00 Parte_1
franchi svizzeri con le seguenti modalità: quanto a mediante bonifico sulle CP_4
seguenti coordinate bancarie intestate al coniuge e a far data dal 1° gennaio 2025 mediante bonifici mensili di 700,00 franchi svizzeri mediante bonifici mensili sino al saldo.
4. In caso di vendita del suddetto immobile, il sig. liquiderà Controparte_1 alla sig.ra in unica soluzione l'intera somma di 40.000 franchi svizzeri o Parte_1
la differenza laddove siano già intervenuti pagamenti in acconto.
5. Ogni onere relativo alla compravendita del suddetto immobile, eventuali costi notarili, Tari, IMU, costi utenze, quote condominiali ordinarie e straordinarie, sin da ora, resteranno sin da subito interamente a carico dell'acquirente.
6. le odierne parti si impegnano a provvedere alla trascrizione dell'accordo di trasferimento della quota dell'immobile di proprietà della sig.ra al Parte_1
sig. oggi identificato al Foglio 19, particella n. 4042, Sub 3, Controparte_1
Zona 001, Cat. a/3, Cl. 1, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 139, Rendita 557,77 e Foglio 19,
pagina 8 di 9 particella n. 4042 Sub 4, Zona 001, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 61, Sup. Cat. 27, Rendita
324,49 (doc. depositati telematicamente con nota di deposito del CP_5
18.3.2025), presso la Conservatoria di Stato di Pescara.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUCERNA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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