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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8451/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi – magistrato applicato a distanza ex art. 3 d.l. 117/2025;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 8451/2025;
avente a oggetto: “Diritti della cittadinanza”;
TRA
(CPF n. Parte_1 C.F._1
), nato il [...] a [...], Brasile,
[...] residente in [...], appartamento 802,
Icaraí, Niterói; Controparte_1
(CPF n. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Janeiro RJ, Brasile, residente in [...]o Viana,
n. 399, appartamento 802, Santa Rosa, Niterói;
[...]
(CPF n. ), nata il Parte_2 C.F._3
13.06.1974 a Rio de Janeiro RJ, Brasile, residente in [...]
Lemos Cunha, n. 389, appartamento 1102, Icaraí, Niterói;
(CPF n. Parte_3 C.F._4
), nato il [...] a [...], Brasile, residente in
[...]
Rua das Garcupas, n. 72, Itaúna, in proprio e Parte_4
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (CPF n. Persona_1 C.F._5
), nata il [...] a [...], Brasile,
[...]
residente in [...]das Garcupas, n. 72, Itaúna, Parte_4
e (CPF n. ), nato Parte_5 C.F._6 il 17.09.2015 a Niterói RJ, Brasile, residente in [...]das
Garcupas, n. 72, Itaúna, Parte_4 [...]
(CPF n. ), nata il Controparte_2 C.F._7
03.07.1952 a Três Rios RJ, Brasile, residente in [...]
Caetano Monteiro, n. 2201, casa 41, Badu, Niterói;
(CPF n. ), Parte_6 C.F._8
nata il [...] a [...], Brasile, residente in [...]
Brasílio Machado, n. 533, blocco E, appartamento 114,
Centro, São Bernardo do Campo, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (CPF n. ), Persona_2 C.F._9 nata il [...] a [...]é SP, Brasile, residente in
Rua Brasílio Machado, n. 533, blocco E, appartamento
114, Centro, São Bernardo do Campo;
rappresentati e difesi dall'Advogada Gabriela (C.F. Parte_7
), iscritta al Foro C.F._10 Parte_8
di Palermo e dall'Avv. Mariantonietta Madeo (C.F.
- 2 -
), con studio in Roma, alla Via C.F._11
Magna Grecia n. 39 ed ivi elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_3
domiciliata ex lege presso gli uffici di Piazza San Marco n.
63;
resistente contumace
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
IA
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da ricorso e nota di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso i ricorrenti domandavano di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis dalla nascita e ordinare tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere
- 3 -
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello
Stato civile ed emettere la certificazione di cittadinanza.
Non si costituiva il e, stante la Controparte_3 regolarità della notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Sul fatto
I ricorrenti vantano il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in linea diretta, da cittadino italiano emigrato in Persona_3
Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Si soffermano sulla discendenza.
Affermano che è, conseguentemente, sorto il loro diritto a ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis italiano, per essere discendenti iure sanguinis in linea diretta di cittadino italiano. Richiamano l'art. 1 a) l.
91/1992. Rappresentano che la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana spetta al e che nessuna norma prevede un Controparte_3
obbligo di preliminare instaurazione, in sede amministrativa, del procedimento finalizzato a ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis. Evidenziano che, comunque, hanno tentato di prendere appuntamento al Consolato Italiano in Brasile, senza alcun risultato e che i tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono notoriamente molto lunghi. Riferiscono che le condizioni
- 4 -
richieste per tale riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino, (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza quali la mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio e l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione. Indicano che mai vi è stata la rinuncia alla propria cittadinanza italiana.
In diritto
Deve premettersi che, in relazione al presente giudizio, la presentazione della domanda in via amministrativa non è condizione di procedibilità. Né, in proposito, sarebbe possibile invocare l'art. 3 D.P.R. 362/1994 che si limita a indicare il termine di 750 giorni per la definizione dei relativi procedimenti senza null'altro statuire, specie in punto di procedibilità o proponibilità e, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi presente una condizione di procedibilità o proponibilità.
Tanto premesso la domanda è fondata.
In primis occorre osservare come sia stato prodotto l'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita da
- 5 -
cui risulta che l'avo è nato in [...] Persona_3
OM (VR) il 07.01.1875.
E' provato, poi, che l'avo, emigrato in Brasile, non sia stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Né vi sono problemi riguardanti la c.d. “grande naturalizzazione” di cui al Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano (in forza del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine) in quanto non solo la giurisprudenza risalente ha già chiarito che, in coerenza con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, essa può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita (sicché dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana) ma proprio di recente le Sezioni
Unite hanno chiarito che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti
- 6 -
principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. SSUU 25317/2022) e la prova del compimento, da parte della persona emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera spettava al in quanto “in CP_3 tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
- 7 -
della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. SSUU
25317/2022).
I ricorrenti, poi, hanno dimostrato la loro discendenza mediante il deposito dei certificati di nascita e di matrimonio, documentazione apostillata e tradotta
(compreso, come da documentazione depositata con le note ex art. 127-ter c.p.c., il certificato di nascita di
[...]
, relativamente al quale, comunque, Parte_3
occorre solo precisare che, anche ove si voglia seguire l'impostazione ermeneutica della tardività del deposito, la prova sarebbe presuntivamente raggiunta in virtù del rapporto di parentela – fratellanza – con Parte_2
e , nonché del certificato
[...] Parte_1
di matrimonio del medesimo – questo sì anche tradotto – in cui si legge espressamente che è Parte_3 figlio di e Persona_4 Persona_5
, ossia figlia di discendente dell'avo
[...] Persona_6
. Persona_3
Né sussistono problemi conseguenti al matrimonio
(avvenuti sotto la vigenza della l. 555/1912) di Persona_5
in virtù del disposto di cui all'art. 10 comma 3
[...]
- 8 -
l. 555/1912 (in forza del quale la donna cittadina, a seguito del matrimonio con uno straniero, perdeva la cittadinanza italiana) in quanto la Consulta ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” (cfr. C. cost. 87/1975).
Né, parimenti, sussistono problemi inerenti alla portata dell'art. 1 comma 1 l. 555/1912 in quanto “È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 3 comma 1 e 29 comma 2 cost. - l'art. 1 n. 1, l. 13 giugno 1912
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina” (cfr. C. cost. 30/1983).
In ultimo, inoltre, anche se non rileva per quanto riguarda il caso di specie, è comunque opportuno ricordare che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non
- 9 -
volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. SSUU
4466/2009).
In definitiva, dunque, la domanda va accolta e va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Si deve, conseguentemente, disporre l'ordine al CP_3
(e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle
- 10 -
persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Non può trovare accoglimento l'ulteriore istanza volta a ottenere la certificazione in virtù dell'intervenuto accertamento di carattere giurisdizionale, di per sé sufficiente, e della circostanza che è stesso parte ricorrente ad aver, di fatto, subordinato detta domanda “ove di necessità” che, dunque, non sussiste.
Sulle spese
Ai fini delle spese deve tenersi conto della circostanza che il presente giudizio non è stato instaurato a causa di un diniego di carattere amministrativo al riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che possono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
- 11 -
civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Venezia, lì 25.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi – magistrato applicato a distanza ex art. 3 d.l. 117/2025;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 8451/2025;
avente a oggetto: “Diritti della cittadinanza”;
TRA
(CPF n. Parte_1 C.F._1
), nato il [...] a [...], Brasile,
[...] residente in [...], appartamento 802,
Icaraí, Niterói; Controparte_1
(CPF n. ), nato il [...] a [...] C.F._2
Janeiro RJ, Brasile, residente in [...]o Viana,
n. 399, appartamento 802, Santa Rosa, Niterói;
[...]
(CPF n. ), nata il Parte_2 C.F._3
13.06.1974 a Rio de Janeiro RJ, Brasile, residente in [...]
Lemos Cunha, n. 389, appartamento 1102, Icaraí, Niterói;
(CPF n. Parte_3 C.F._4
), nato il [...] a [...], Brasile, residente in
[...]
Rua das Garcupas, n. 72, Itaúna, in proprio e Parte_4
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (CPF n. Persona_1 C.F._5
), nata il [...] a [...], Brasile,
[...]
residente in [...]das Garcupas, n. 72, Itaúna, Parte_4
e (CPF n. ), nato Parte_5 C.F._6 il 17.09.2015 a Niterói RJ, Brasile, residente in [...]das
Garcupas, n. 72, Itaúna, Parte_4 [...]
(CPF n. ), nata il Controparte_2 C.F._7
03.07.1952 a Três Rios RJ, Brasile, residente in [...]
Caetano Monteiro, n. 2201, casa 41, Badu, Niterói;
(CPF n. ), Parte_6 C.F._8
nata il [...] a [...], Brasile, residente in [...]
Brasílio Machado, n. 533, blocco E, appartamento 114,
Centro, São Bernardo do Campo, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (CPF n. ), Persona_2 C.F._9 nata il [...] a [...]é SP, Brasile, residente in
Rua Brasílio Machado, n. 533, blocco E, appartamento
114, Centro, São Bernardo do Campo;
rappresentati e difesi dall'Advogada Gabriela (C.F. Parte_7
), iscritta al Foro C.F._10 Parte_8
di Palermo e dall'Avv. Mariantonietta Madeo (C.F.
- 2 -
), con studio in Roma, alla Via C.F._11
Magna Grecia n. 39 ed ivi elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_3
domiciliata ex lege presso gli uffici di Piazza San Marco n.
63;
resistente contumace
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI
IA
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da ricorso e nota di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso i ricorrenti domandavano di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis dalla nascita e ordinare tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere
- 3 -
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello
Stato civile ed emettere la certificazione di cittadinanza.
Non si costituiva il e, stante la Controparte_3 regolarità della notifica, se ne deve dichiarare la contumacia.
Sul fatto
I ricorrenti vantano il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in linea diretta, da cittadino italiano emigrato in Persona_3
Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Si soffermano sulla discendenza.
Affermano che è, conseguentemente, sorto il loro diritto a ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis italiano, per essere discendenti iure sanguinis in linea diretta di cittadino italiano. Richiamano l'art. 1 a) l.
91/1992. Rappresentano che la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana spetta al e che nessuna norma prevede un Controparte_3
obbligo di preliminare instaurazione, in sede amministrativa, del procedimento finalizzato a ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis. Evidenziano che, comunque, hanno tentato di prendere appuntamento al Consolato Italiano in Brasile, senza alcun risultato e che i tempi di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono notoriamente molto lunghi. Riferiscono che le condizioni
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richieste per tale riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino, (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza quali la mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio e l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione. Indicano che mai vi è stata la rinuncia alla propria cittadinanza italiana.
In diritto
Deve premettersi che, in relazione al presente giudizio, la presentazione della domanda in via amministrativa non è condizione di procedibilità. Né, in proposito, sarebbe possibile invocare l'art. 3 D.P.R. 362/1994 che si limita a indicare il termine di 750 giorni per la definizione dei relativi procedimenti senza null'altro statuire, specie in punto di procedibilità o proponibilità e, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi presente una condizione di procedibilità o proponibilità.
Tanto premesso la domanda è fondata.
In primis occorre osservare come sia stato prodotto l'estratto per riassunto del registro degli atti di nascita da
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cui risulta che l'avo è nato in [...] Persona_3
OM (VR) il 07.01.1875.
E' provato, poi, che l'avo, emigrato in Brasile, non sia stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione.
Né vi sono problemi riguardanti la c.d. “grande naturalizzazione” di cui al Decreto n. 58 A emanato il
15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano (in forza del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine) in quanto non solo la giurisprudenza risalente ha già chiarito che, in coerenza con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, essa può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita (sicché dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana) ma proprio di recente le Sezioni
Unite hanno chiarito che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti
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principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (cfr. SSUU 25317/2022) e la prova del compimento, da parte della persona emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera spettava al in quanto “in CP_3 tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
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della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. SSUU
25317/2022).
I ricorrenti, poi, hanno dimostrato la loro discendenza mediante il deposito dei certificati di nascita e di matrimonio, documentazione apostillata e tradotta
(compreso, come da documentazione depositata con le note ex art. 127-ter c.p.c., il certificato di nascita di
[...]
, relativamente al quale, comunque, Parte_3
occorre solo precisare che, anche ove si voglia seguire l'impostazione ermeneutica della tardività del deposito, la prova sarebbe presuntivamente raggiunta in virtù del rapporto di parentela – fratellanza – con Parte_2
e , nonché del certificato
[...] Parte_1
di matrimonio del medesimo – questo sì anche tradotto – in cui si legge espressamente che è Parte_3 figlio di e Persona_4 Persona_5
, ossia figlia di discendente dell'avo
[...] Persona_6
. Persona_3
Né sussistono problemi conseguenti al matrimonio
(avvenuti sotto la vigenza della l. 555/1912) di Persona_5
in virtù del disposto di cui all'art. 10 comma 3
[...]
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l. 555/1912 (in forza del quale la donna cittadina, a seguito del matrimonio con uno straniero, perdeva la cittadinanza italiana) in quanto la Consulta ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” (cfr. C. cost. 87/1975).
Né, parimenti, sussistono problemi inerenti alla portata dell'art. 1 comma 1 l. 555/1912 in quanto “È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 3 comma 1 e 29 comma 2 cost. - l'art. 1 n. 1, l. 13 giugno 1912
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita (oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina” (cfr. C. cost. 30/1983).
In ultimo, inoltre, anche se non rileva per quanto riguarda il caso di specie, è comunque opportuno ricordare che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del
1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non
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volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. SSUU
4466/2009).
In definitiva, dunque, la domanda va accolta e va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Si deve, conseguentemente, disporre l'ordine al CP_3
(e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente) di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle
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persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Non può trovare accoglimento l'ulteriore istanza volta a ottenere la certificazione in virtù dell'intervenuto accertamento di carattere giurisdizionale, di per sé sufficiente, e della circostanza che è stesso parte ricorrente ad aver, di fatto, subordinato detta domanda “ove di necessità” che, dunque, non sussiste.
Sulle spese
Ai fini delle spese deve tenersi conto della circostanza che il presente giudizio non è stato instaurato a causa di un diniego di carattere amministrativo al riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che possono ritenersi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
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civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Compensa le spese del giudizio.
Così deciso;
Venezia, lì 25.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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