Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli a domanda congiunta iscritto al n. 1963/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAGANO GRAZIANA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 29/04/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
e , premettendo di essere stati legati per alcuni anni da una stabile relazione Parte_1 Parte_2
sentimentale, di aver convissuto dal 2013 sino al luglio 2015 e che dalla loro relazione sentimentale è nato il figlio (in data 26/04/2015), riconosciuto da entrambi i genitori sin dalla Persona_1
nascita, hanno chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio minorenne, segnatamente in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento di quest'ultimo, alle seguenti condizioni:
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9. Entrambi
i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
B) Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: - durante il periodo scolastico, nel corso della settimana il padre tratterrà con sé il figlio il martedì e giovedì dalle 14,00 alle 19,00, mentre nel fine settimana il minore pernotterà presso l'abitazione del padre, a week end alternati, e precisamente il padre potrà tenere con sé il minore, nei fine settimana spettanti, dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà 7 giorni, anche non consecutivi, con il padre e 7 giorni, anche non consecutivi, con la madre, trattenendosi ad anni alterni il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro; durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà 3 giorni, anche non consecutivi, con il padre e 3 giorni, anche non consecutivi con la madre, trattenendosi ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive, il minore trascorrerà alternativamente 15 giorni consecutivi con la madre e
15 giorni consecutivi con il padre.
C) Disporre il versamento, a carico di quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_2 minore , la somma mensile di € 200,00 (duecento euro), oltre agli aggiornamenti Persona_1
ISTAT come per legge, da corrispondersi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
oltre il versamento del 50% delle spese extra assegno sanitarie, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti il minore, previamente comunicate, concordate e documentate secondo la distinzione riportata nelle linee guida sul mantenimento dei figli rese dall'Ordine avvocati di Catania in data
25.07.2018 (doc. n.4), i cui contenuti a pag. 5 e 6, si intendono qui riportati e trascritti.
2 In particolare tra le spese extra che non richiedono previo accordo tra i genitori si indicano: nell'ambito sanitario, gli esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra, effettuate dal SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche;
nell'ambito scolastico, libri scolastici e per il proseguo libri universitari
Mentre tra le spese extra che richiedono un necessario accordo tra i genitori si indicano: nell'ambito sanitario, visite presso il medico dentista ed eventuali apparecchi ortodontici;
nell'ambito scolastico, le spese per corsi di approfondimento di robotica, nell'ambito extra scolastico rientreranno le spese per attività ludico ricreative presso il centro estivo, quelle per attività sportive, quelle relative ai compleanni e alle ricorrenze come la comunione, cresima e altro.
Si concorda che tali spese saranno corrisposte, qualora documentate, con la medesima modalità del contributo per il mantenimento, entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute.
d) Assegnare, infine, l'importo corrispondente all'assegno unico alla madre, quale genitore collocatario del minore.”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le parti personalmente presenti hanno dichiarato di confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto, il loro procuratore ha chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1963/2024 R.G. V.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 21/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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