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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3185/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE AN, Presidente
NA LA, AT
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17120/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054496080000 REGISTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2767/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2025, iscritto al R.G.R. n. 17120/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, nonché dal Dott. Difensore_2 e dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240054496080000, notificata in data 3 luglio 2025, emessa a seguito di iscrizione a ruolo per imposta di registro – anno 2011, derivante dall'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T004969000.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza della pretesa tributaria iscritta a ruolo, assumendo che l'atto impositivo presupposto sarebbe stato definito in via agevolata dal coobbligato solidale Società_1 s.n.c. di Società_2 ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, con pagamento dell'importo dovuto e conseguente estinzione del giudizio di legittimità.
Ha sostenuto che, in applicazione dell'art. 1, comma 202, della legge n. 197/2022, gli effetti della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato si estenderebbero anche nei confronti degli altri obbligati solidali, ivi compresa la ricorrente, in forza del principio di solidarietà tributaria di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.
La contribuente ha altresì rappresentato che la cartella di pagamento notificata alla società Società_1 sarebbe stata oggetto di sgravio, deducendo la conseguente duplicazione dell'imposta di registro.
Ha infine censurato la cartella impugnata per difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 42 del d.P.R.
n. 600/1973, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, come da ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, in persona del
Direttore pro tempore, e ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata trae origine da un titolo definitivo, rappresentato dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
837/34/2017, passata in giudicato a seguito del deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6414 del 9 marzo 2021, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la definizione agevolata perfezionata dalla società Società_1 non produrrebbe effetti favorevoli nei confronti della ricorrente, atteso che il comma 196 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 limiterebbe l'estensione degli effetti definitori alle sole controversie non coperte da giudicato alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2023.
A sostegno di tali deduzioni, l'Ufficio ha richiamato la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2023, nonché giurisprudenza di legittimità in tema di solidarietà tributaria e giudicato, citando, tra l'altro, Cass.,
Sez. V, ord. n. 6411/2021 e Cass., ord. n. 19645/2024, oltre alla sentenza della C.T.R. Lombardia n.
4384/06/2018. Ha inoltre dedotto che, allo stato, la società Società_1 non avrebbe integralmente adempiuto il piano di rateazione conseguente alla definizione agevolata, come emergerebbe dalla documentazione prodotta in giudizio. Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – NE, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_4
, con controdeduzioni depositate in data 20 gennaio 2025, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
L'Agente della riscossione ha dedotto di essere legittimato a contraddire esclusivamente in relazione ai vizi propri della cartella di pagamento, evidenziando che le doglianze sollevate dalla ricorrente investono la sussistenza del credito tributario e la legittimità dell'atto impositivo presupposto, profili riservati alla competenza dell'ente impositore.
Con memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, la ricorrente si è riportata integralmente al ricorso introduttivo, ribadendo la natura solidale dell'obbligazione di registro e sostenendo che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato avrebbe estinto l'obbligazione anche nei confronti della venditrice.
A sostegno delle proprie deduzioni ha richiamato il decreto della Corte di Cassazione n. 26491 del 10 ottobre 2024, con cui è stato dichiarato estinto il giudizio promosso dalla società Società_1 a seguito della definizione della lite, nonché la prassi amministrativa di cui alla circolare n. 22/E del 28 luglio 2017.
Quanto alle spese di giudizio, la ricorrente ha chiesto la condanna delle controparti alla rifusione delle spese in favore dei difensori costituiti.
L'Agenzia delle Entrate – NE ha chiesto la condanna alle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, come da conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento n. 07120240054496080000 emessa per imposta di registro, che la ricorrente assume estinta per effetto della definizione agevolata della lite perfezionata dal coobbligato solidale Società_1 s.n.c. ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022, invocandone l'estensione in base al comma 202 e al principio di solidarietà ex art. 57 d.P.R.
131/1986. In diritto, si pone la questione del rapporto tra definizione agevolata e giudicato e, in particolare, dei limiti all'estensione degli effetti favorevoli in presenza di sentenze irrevocabili.
L'art. 1 comma 202 della L. 197/2022 stabilisce che “la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Il secondo periodo del comma 196 dell'art. 1 della L. n.
197/2022 dispone: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Nel ricorso viene richiamato l'art. 1 co. 2 della L. n. 197/2022 ma non viene riportato il comma 196 dello stesso articolo, da cui è dato desumere – in maniera inequivocabile – che se la sentenza è passata in giudicato anteriormente alla data in vigore della L. n. 197/2022, gli effetti della definizione non giovano al coobbligato. La legge n. 197/2022 è entrata in vigore in data 1.01.2023.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che, nei confronti della ricorrente Ricorrente_1, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T004969000 è stato confermato con sentenza della C.T.R. Campania n.
837/34/2017, e che il ricorso per cassazione è stato rigettato con ordinanza n. 6414 del 9 marzo 2021, con conseguente formazione del giudicato.
Per contro, la coobbligata Società_1 s.n.c. ha domandato e perfezionato la definizione agevolata della lite pendente sul medesimo atto, come da domanda TF5 200651/2023 e relativi versamenti rateali, e il relativo giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto con decreto n. 26491 del 10 ottobre 2024 per effetto della L. 197/2022.
Con riguardo al rapporto tra definizione e giudicato, la giurisprudenza di legittimità afferma che gli effetti della definizione non prevalgono su un giudicato già formatosi anteriormente all'entrata in vigore della L.
197/2022, in base al comma 196: la definizione, dunque, non è idonea a incidere su pronunce passate in giudicato, secondo quanto puntualizzato dalla Cassazione nelle pronunce sopra citate. In termini di prassi ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative con Circolare n. 2/E del
27.01.2023 e Circolare n. 6/E del 20.03.2023, nonché con i Provvedimenti del 1° febbraio 2023 e del 5 luglio 2023, in ordine a presupposti, modalità, effetti e verifiche sulla regolarità della definizione delle liti.
Quanto alla solidarietà tributaria e all'estensione degli effetti favorevoli, l'art. 1306, comma 2, c.c. trova applicazione anche nel processo tributario, ma l'estensione incontra il limite del giudicato contrario formatosi nei confronti del coobbligato che la invoca: «il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli […] abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti» (Cass., sez. V, ord. n. 11906/2018, con richiami a Cass.
14814/2011 e Cass. 28881/2008).
Parimenti, la Cassazione ha affermato che la facoltà di avvalersi del giudicato favorevole non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'atto, purché il relativo giudizio non sia stato definito con pronuncia passata in giudicato (Cass., sez. V, ord. n. 30043/2021).
Alla luce del quadro normativo e dei precedenti di legittimità richiamati, va rilevato che il comma 202 attribuisce efficacia estensiva alla definizione perfezionata dal coobbligato anche per i soggetti per i quali la lite non sia più pendente, ma che tale estensione non incide sul giudicato già formato nei confronti della ricorrente, in applicazione del comma 196, e che la regolarità dei pagamenti del coobbligato è oggetto di verifica, con le conseguenze previste dalla legge in caso di mancato completamento del piano rateale.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le ragioni della decisione e i contrasti interpretativi giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE AN, Presidente
NA LA, AT
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17120/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054496080000 REGISTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2767/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2025, iscritto al R.G.R. n. 17120/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, nonché dal Dott. Difensore_2 e dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120240054496080000, notificata in data 3 luglio 2025, emessa a seguito di iscrizione a ruolo per imposta di registro – anno 2011, derivante dall'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T004969000.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza della pretesa tributaria iscritta a ruolo, assumendo che l'atto impositivo presupposto sarebbe stato definito in via agevolata dal coobbligato solidale Società_1 s.n.c. di Società_2 ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, con pagamento dell'importo dovuto e conseguente estinzione del giudizio di legittimità.
Ha sostenuto che, in applicazione dell'art. 1, comma 202, della legge n. 197/2022, gli effetti della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato si estenderebbero anche nei confronti degli altri obbligati solidali, ivi compresa la ricorrente, in forza del principio di solidarietà tributaria di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.
La contribuente ha altresì rappresentato che la cartella di pagamento notificata alla società Società_1 sarebbe stata oggetto di sgravio, deducendo la conseguente duplicazione dell'imposta di registro.
Ha infine censurato la cartella impugnata per difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 42 del d.P.R.
n. 600/1973, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, come da ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, in persona del
Direttore pro tempore, e ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata trae origine da un titolo definitivo, rappresentato dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
837/34/2017, passata in giudicato a seguito del deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6414 del 9 marzo 2021, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la definizione agevolata perfezionata dalla società Società_1 non produrrebbe effetti favorevoli nei confronti della ricorrente, atteso che il comma 196 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 limiterebbe l'estensione degli effetti definitori alle sole controversie non coperte da giudicato alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2023.
A sostegno di tali deduzioni, l'Ufficio ha richiamato la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2023, nonché giurisprudenza di legittimità in tema di solidarietà tributaria e giudicato, citando, tra l'altro, Cass.,
Sez. V, ord. n. 6411/2021 e Cass., ord. n. 19645/2024, oltre alla sentenza della C.T.R. Lombardia n.
4384/06/2018. Ha inoltre dedotto che, allo stato, la società Società_1 non avrebbe integralmente adempiuto il piano di rateazione conseguente alla definizione agevolata, come emergerebbe dalla documentazione prodotta in giudizio. Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – NE, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_4
, con controdeduzioni depositate in data 20 gennaio 2025, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
L'Agente della riscossione ha dedotto di essere legittimato a contraddire esclusivamente in relazione ai vizi propri della cartella di pagamento, evidenziando che le doglianze sollevate dalla ricorrente investono la sussistenza del credito tributario e la legittimità dell'atto impositivo presupposto, profili riservati alla competenza dell'ente impositore.
Con memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, la ricorrente si è riportata integralmente al ricorso introduttivo, ribadendo la natura solidale dell'obbligazione di registro e sostenendo che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato avrebbe estinto l'obbligazione anche nei confronti della venditrice.
A sostegno delle proprie deduzioni ha richiamato il decreto della Corte di Cassazione n. 26491 del 10 ottobre 2024, con cui è stato dichiarato estinto il giudizio promosso dalla società Società_1 a seguito della definizione della lite, nonché la prassi amministrativa di cui alla circolare n. 22/E del 28 luglio 2017.
Quanto alle spese di giudizio, la ricorrente ha chiesto la condanna delle controparti alla rifusione delle spese in favore dei difensori costituiti.
L'Agenzia delle Entrate – NE ha chiesto la condanna alle spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, come da conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento n. 07120240054496080000 emessa per imposta di registro, che la ricorrente assume estinta per effetto della definizione agevolata della lite perfezionata dal coobbligato solidale Società_1 s.n.c. ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022, invocandone l'estensione in base al comma 202 e al principio di solidarietà ex art. 57 d.P.R.
131/1986. In diritto, si pone la questione del rapporto tra definizione agevolata e giudicato e, in particolare, dei limiti all'estensione degli effetti favorevoli in presenza di sentenze irrevocabili.
L'art. 1 comma 202 della L. 197/2022 stabilisce che “la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Il secondo periodo del comma 196 dell'art. 1 della L. n.
197/2022 dispone: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Nel ricorso viene richiamato l'art. 1 co. 2 della L. n. 197/2022 ma non viene riportato il comma 196 dello stesso articolo, da cui è dato desumere – in maniera inequivocabile – che se la sentenza è passata in giudicato anteriormente alla data in vigore della L. n. 197/2022, gli effetti della definizione non giovano al coobbligato. La legge n. 197/2022 è entrata in vigore in data 1.01.2023.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che, nei confronti della ricorrente Ricorrente_1, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T004969000 è stato confermato con sentenza della C.T.R. Campania n.
837/34/2017, e che il ricorso per cassazione è stato rigettato con ordinanza n. 6414 del 9 marzo 2021, con conseguente formazione del giudicato.
Per contro, la coobbligata Società_1 s.n.c. ha domandato e perfezionato la definizione agevolata della lite pendente sul medesimo atto, come da domanda TF5 200651/2023 e relativi versamenti rateali, e il relativo giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto con decreto n. 26491 del 10 ottobre 2024 per effetto della L. 197/2022.
Con riguardo al rapporto tra definizione e giudicato, la giurisprudenza di legittimità afferma che gli effetti della definizione non prevalgono su un giudicato già formatosi anteriormente all'entrata in vigore della L.
197/2022, in base al comma 196: la definizione, dunque, non è idonea a incidere su pronunce passate in giudicato, secondo quanto puntualizzato dalla Cassazione nelle pronunce sopra citate. In termini di prassi ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative con Circolare n. 2/E del
27.01.2023 e Circolare n. 6/E del 20.03.2023, nonché con i Provvedimenti del 1° febbraio 2023 e del 5 luglio 2023, in ordine a presupposti, modalità, effetti e verifiche sulla regolarità della definizione delle liti.
Quanto alla solidarietà tributaria e all'estensione degli effetti favorevoli, l'art. 1306, comma 2, c.c. trova applicazione anche nel processo tributario, ma l'estensione incontra il limite del giudicato contrario formatosi nei confronti del coobbligato che la invoca: «il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli […] abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti» (Cass., sez. V, ord. n. 11906/2018, con richiami a Cass.
14814/2011 e Cass. 28881/2008).
Parimenti, la Cassazione ha affermato che la facoltà di avvalersi del giudicato favorevole non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'atto, purché il relativo giudizio non sia stato definito con pronuncia passata in giudicato (Cass., sez. V, ord. n. 30043/2021).
Alla luce del quadro normativo e dei precedenti di legittimità richiamati, va rilevato che il comma 202 attribuisce efficacia estensiva alla definizione perfezionata dal coobbligato anche per i soggetti per i quali la lite non sia più pendente, ma che tale estensione non incide sul giudicato già formato nei confronti della ricorrente, in applicazione del comma 196, e che la regolarità dei pagamenti del coobbligato è oggetto di verifica, con le conseguenze previste dalla legge in caso di mancato completamento del piano rateale.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le ragioni della decisione e i contrasti interpretativi giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.