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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 2906/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Donato Gianluca Luigi, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. Costantino Barbara, presso il Parte_2 C.F._2 cui studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 11.06.2025 dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_3
RS di nata a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare posta al primo piano dell'immobile sito in Canegrate alla Via Mestre n. 6 di proprietà della Sig.ra madre del Sig. rimane assegnata alla RSona_2 Parte_1
Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore sino Parte_2 all'indipendenza economica di nata a [...] il [...]. RSona_3
2. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori, come per legge, con RSona_3 collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno in Canegrate, Via Mestre n. 6. 3.
Con riguardo al diritto di visita, le parti concordano quanto segue:
a) Il padre potrà vedere e tenere con sé due volte alla settimana nei giorni di martedì e RSona_3 giovedì (dalle ore 18:00) o diversi ed ulteriori giorni che i genitori concorderanno secondo le loro esigenze proprie e della minore: il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna RSona_3 alle ore 18:00, la terrà con sé presso l'abitazione della Sig.ra o la condurrà RSona_2 presso la propria fino alle ore 20,30 e dopo cena la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) Il padre terrà con sé anche un giorno al mese nel fine settimana, preferibilmente la RSona_3 domenica con facoltà dei genitori di sostituire la domenica con il sabato in ragione delle loro esi- genze e di quelle della minore: il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna RSona_3 alle ore 10,00, della domenica o del sabato, e la riaccompagnerà presso la stessa alle ore 18:00 e comunque prima di cena;
RS c) Di anno in anno, trascorrerà alternativamente con la madre e con il padre il giorno di Nata- RS le ed il giorno di Santo Stefano. Allo stesso modo di anno in anno, trascorrerà alternativamen- te il giorno del 31 dicembre di ogni anno ed in primo giorno dell'anno. Sempre seguendo il mede- simo criterio dell'alternanza sia annuale che giornaliera la minore trascorrerà il giorno di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo con la madre e con il padre. Resta salvo, in ogni caso, con riferimento a tutte le festività indicate un diverso accordo tra i genitori tenuto conto anche delle esigenze della mino- re;
RS d) potrà trascorrere con il padre una settimana durante le vacanze estive. Il padre si impegna a comunicare alla madre entro il 30/05 di ogni anno le date della vacanza e il luogo;
4. I genitori concordano che il Sig. provvederà a versare a favore della Sig.ra Parte_1 [...] la somma mensile di Euro 240,00 a titolo di concorso al mantenimento per la figlia Pt_2 Per_4 [...]
[.. ;
5. Resterà ad escluso carico del Sig. il pagamento del finanziamento per il rifacimen- Parte_1 to del tetto;
6. I genitori concordano che le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico del
50% ciascuno, così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14.11.2017 che si allegano al presente ricorso;
7. L'assegno unico spetterà in via esclusiva alla madre nella misura del 100%.
8. Il tutto salvo mi- gliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze evolutive e di crescita della figlia”; rilevato che in data 24/25.06.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e redditua- le integrativa loro richiesta dal giudice in data 11.06.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; RS rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collocamento RSona_3 C.F._3 prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 2906/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Donato Gianluca Luigi, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. Costantino Barbara, presso il Parte_2 C.F._2 cui studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.07.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 11.06.2025 dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_3
RS di nata a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1. La casa familiare posta al primo piano dell'immobile sito in Canegrate alla Via Mestre n. 6 di proprietà della Sig.ra madre del Sig. rimane assegnata alla RSona_2 Parte_1
Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore sino Parte_2 all'indipendenza economica di nata a [...] il [...]. RSona_3
2. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori, come per legge, con RSona_3 collocamento prevalente della minore presso il domicilio materno in Canegrate, Via Mestre n. 6. 3.
Con riguardo al diritto di visita, le parti concordano quanto segue:
a) Il padre potrà vedere e tenere con sé due volte alla settimana nei giorni di martedì e RSona_3 giovedì (dalle ore 18:00) o diversi ed ulteriori giorni che i genitori concorderanno secondo le loro esigenze proprie e della minore: il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna RSona_3 alle ore 18:00, la terrà con sé presso l'abitazione della Sig.ra o la condurrà RSona_2 presso la propria fino alle ore 20,30 e dopo cena la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) Il padre terrà con sé anche un giorno al mese nel fine settimana, preferibilmente la RSona_3 domenica con facoltà dei genitori di sostituire la domenica con il sabato in ragione delle loro esi- genze e di quelle della minore: il padre andrà a prendere presso l'abitazione materna RSona_3 alle ore 10,00, della domenica o del sabato, e la riaccompagnerà presso la stessa alle ore 18:00 e comunque prima di cena;
RS c) Di anno in anno, trascorrerà alternativamente con la madre e con il padre il giorno di Nata- RS le ed il giorno di Santo Stefano. Allo stesso modo di anno in anno, trascorrerà alternativamen- te il giorno del 31 dicembre di ogni anno ed in primo giorno dell'anno. Sempre seguendo il mede- simo criterio dell'alternanza sia annuale che giornaliera la minore trascorrerà il giorno di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo con la madre e con il padre. Resta salvo, in ogni caso, con riferimento a tutte le festività indicate un diverso accordo tra i genitori tenuto conto anche delle esigenze della mino- re;
RS d) potrà trascorrere con il padre una settimana durante le vacanze estive. Il padre si impegna a comunicare alla madre entro il 30/05 di ogni anno le date della vacanza e il luogo;
4. I genitori concordano che il Sig. provvederà a versare a favore della Sig.ra Parte_1 [...] la somma mensile di Euro 240,00 a titolo di concorso al mantenimento per la figlia Pt_2 Per_4 [...]
[.. ;
5. Resterà ad escluso carico del Sig. il pagamento del finanziamento per il rifacimen- Parte_1 to del tetto;
6. I genitori concordano che le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico del
50% ciascuno, così come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14.11.2017 che si allegano al presente ricorso;
7. L'assegno unico spetterà in via esclusiva alla madre nella misura del 100%.
8. Il tutto salvo mi- gliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze evolutive e di crescita della figlia”; rilevato che in data 24/25.06.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e redditua- le integrativa loro richiesta dal giudice in data 11.06.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; RS rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collocamento RSona_3 C.F._3 prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa