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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.9.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8115/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Turco Antonio RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica dell'assegno ordinario di invalidità. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico.
La C.T.U. già nominata nella precedente fase di giudizio, dott.ssa , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione), ha così accertato: “La nuova documentazione prodotta consiste in: - Certificato della fisiatra Dott.ssa datato 27 maggio 2024; - Certificato di prescrizione di ausili per deambulazione Persona_2 della fisiatra Dott.ssa datato 27 maggio 2024; - Certificato del pneumologo Persona_2
Dott. datato 30 maggio 2024; - Certificato del neurologo Dott. Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 2 datato 31 maggio 2024. Il primo certificato descrive gli esiti del politrauma della strada avvenuto nel
2004, non aggiungendo nulla di nuovo a quanto riscontrato sia nella documentazione esaminata presente agli atti di perizia, sia in sede di visita peritale (il ricorrente che è arrivato a visita deambulando in buon equilibrio e senza incertezze, ha effettuato i movimenti di flesso estensione degli arti senza alcuna difficoltà). Pertanto non si giustifica la prescrizione di ausili per la deambulazione.
Il secondo certificato parla di BPCO severa e rimane l'unico attestante la patologia;
si fa notare
l'assenza di un follow e di una appropriata terapia farmacologica (in sede di visita peritale il ricorrente ha riferito di non assumere farmaci). Il terzo certificato a firma del neurologo è un ulteriore excursus della storia anamnestica già nota con l'aggiunta di diagnosi di “flebotrombosi degli arti inferiori in trattamento con COUMADIN e uno stato depressivo in trattamento con DULOXETINA,
e . Anche questo unico certificato a cui non fa seguito alcun follow-up. Per_5 Per_6
Per tutto quanto sopra detto si riconferma quanto già espresso in precedenza e cioè che non si ritiene che la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, presenti una riduzione a meno di un terzo”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU (“si riconferma quanto già espresso in precedenza e cioè che non si ritiene che la capacità di lavoro del Sig. , in occupazioni confacenti alle sue Pt_1 attitudini, presenti una riduzione a meno di un terzo”), le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite e di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' pari ad €.6.164,50, oltre accessori, se dovuti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.9.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8115/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Turco Antonio RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica dell'assegno ordinario di invalidità. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico.
La C.T.U. già nominata nella precedente fase di giudizio, dott.ssa , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione), ha così accertato: “La nuova documentazione prodotta consiste in: - Certificato della fisiatra Dott.ssa datato 27 maggio 2024; - Certificato di prescrizione di ausili per deambulazione Persona_2 della fisiatra Dott.ssa datato 27 maggio 2024; - Certificato del pneumologo Persona_2
Dott. datato 30 maggio 2024; - Certificato del neurologo Dott. Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 2 datato 31 maggio 2024. Il primo certificato descrive gli esiti del politrauma della strada avvenuto nel
2004, non aggiungendo nulla di nuovo a quanto riscontrato sia nella documentazione esaminata presente agli atti di perizia, sia in sede di visita peritale (il ricorrente che è arrivato a visita deambulando in buon equilibrio e senza incertezze, ha effettuato i movimenti di flesso estensione degli arti senza alcuna difficoltà). Pertanto non si giustifica la prescrizione di ausili per la deambulazione.
Il secondo certificato parla di BPCO severa e rimane l'unico attestante la patologia;
si fa notare
l'assenza di un follow e di una appropriata terapia farmacologica (in sede di visita peritale il ricorrente ha riferito di non assumere farmaci). Il terzo certificato a firma del neurologo è un ulteriore excursus della storia anamnestica già nota con l'aggiunta di diagnosi di “flebotrombosi degli arti inferiori in trattamento con COUMADIN e uno stato depressivo in trattamento con DULOXETINA,
e . Anche questo unico certificato a cui non fa seguito alcun follow-up. Per_5 Per_6
Per tutto quanto sopra detto si riconferma quanto già espresso in precedenza e cioè che non si ritiene che la capacità di lavoro della parte ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, presenti una riduzione a meno di un terzo”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU (“si riconferma quanto già espresso in precedenza e cioè che non si ritiene che la capacità di lavoro del Sig. , in occupazioni confacenti alle sue Pt_1 attitudini, presenti una riduzione a meno di un terzo”), le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite e di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' pari ad €.6.164,50, oltre accessori, se dovuti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte ricorrente.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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