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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 24597/2024 RG. Lav. e Prev.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Fuschino elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino ,36, come da procura in atti
-Ricorrente- E in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto, come da procura generale alle liti in atti
-Resistente- Oggetto: opposizione ad ATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.11.2024 l'istante in epigrafe deduceva che, già beneficiaria di assegno di invalidità civile, veniva sottoposta a visita di revisione nella seduta del 21.3.2023 in cui veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 55%; esponeva pertanto di aver proposto ricorso per ATO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ottenerne il ripristino, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso ha chiesto, previo rinnovo di indagine peritale, il riconoscimento del beneficio suddetto, vinte le spese legali, con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, udita la discussione delle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale previa riunione al presente del fascicolo con n. 14675/2023 Rg.
** **
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato correttamente instaurato perché preceduto dalla tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'AT.
Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le
1 conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad AT non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., dott. , Persona_1 contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha individuato le seguenti patologie di interesse clinico -legale: Esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale e laminectomia L4-L5; Cardiopatia ipertensiva (I cl. NYHA); Broncopatia asmatica>. Nelle considerazioni medico -legali il CTU, premessi cenni sui criteri di valutazione medico
- legali applicati nel caso di specie, ha osservato che: La prima infermità è identificabile per analogia alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica della periziata ed allegati al ricorso, è possibile affermare che tale condizione sia coerente con una valutazione di invalidità pari al 40% (quaranta per cento). La seconda infermità è identificabile per analogia nella voce tabellare 6441 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I CL NYHA)”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Sulla scorta dello studio della documentazione clinica allegata agli Atti, nonché delle operazioni peritali è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 20% (venti per cento). La terza infermità è identificabile per analogia nella voce tabellare 6003 (“Asma allergico estrinseco”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Sulla scorta dello studio della documentazione clinica allegata agli atti, e dalle risultanze della visita peritale è possibile pervenire ad un tasso di invalidità pari al 20% (venti per cento).>, pervenendo alla conclusione che <…sin dall'epoca della visita di revisione per cui è causa la sig.ra sia un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 62%, ai sensi della legge 118/71.>. A fronte dei rilievi espressi dal CTU parte ricorrente ha dedotto, in ricorso, di avere formulato delle osservazioni alla bozza trasmessa dall'Ausiliare, affermando che questi non avrebbe risposto alle stesse, ed ha, nella sostanza, riproposto in questa sede i medesimi rilievi già individuati in fase sommaria. Al contrario, nella relazione di consulenza medico- legale del dott. si legge: Per_1
Sono giunte note a firma dell'Avv Fuschino che si riportano: …omissis…Nel suo elaborato peritale Lei ha attribuito un 20% di invalidità sulla base della visita pneumologica
2 depositata in atti. Invero la ricorrente è affetta da bronchite cronica è valutabile nella misura del 30%, con riferimento analogico al codice 6407 per analogia. La valutazione dell'invalidità civile determinata dalle patologie dell'apparato respiratorio è basata sull' entità del deficit funzionale respiratorio graduata in base a parametri derivati da indagini strumentali, di laboratorio nonché in base all'incidenza negativa sugli atti quotidiani della vita esercitati dalla sintomatologia soggettiva come la dispnea e i danni anatomici con assente e o sfumata ripercussione funzionale. Dal punto di vista soggettivo la dispnea è il sintomo più importante presente nelle menomazioni della funzionalità respiratoria come rilevato nl SpO2. La pulsossimetria è una particolare metodica indiretta non invasiva che consente di misurare la saturazione in ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso. Valori compresi fra il 95% e 100% generalmente sono considerati normali benché un valore di 100% possa essere indice della presenza d'iperventilazione, valori compresi fra il 90 e il 95% sono associati a lieve ipossigenazione, valori inferiori al 90% indicano la presenza di un'ipossiemia. Come da certificazione sulla scorta della documentazione esibita e depositata il ricorrente è affetta da cardiopatia ipertensiva. Tale condizione si valuta, per analogia con il codice 6442 in misura del 41%. La cardiopatia ipertensiva si ritiene che allo stato alla luce della documentazione medica presente agli atti e dell'esame obiettivo eseguito possa ritenersi in un II classe NYHA. Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, nel caso di specie si identifica nella I classe la persona che è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria. La cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA può essere valutata nella misura del 41%, con riferimento al codice 6442. A tale riguardo va detto che nel caso di specie ci troviamo difronte ad una cardiopatia dilatativa con funzionalità contrattile che evidenziava: “FE 44%” ventricolo sinistro ipertrofia concentrica parietale conservata funzione sistolica pattern transmitalico da anomalo rilasciamento con minimo rigurgito valvolare”. Valori di tale indice compresi tra il 50 e il 40% sono indicativi di una modesta compromissione funzionale del ventricolo sinistro;
valori compresi tra il 39 e il 25 depongono per una compromissione medio-grave, mentre al disotto del 25% il grado di deficit è assai marcato. In merito all'inquadramento della classe NYHA con riferimento alla frazione di eiezione (FE) si riporta quanto di comune conoscenza della dottrina medico-legale: Cl. I FE>50%; Cl.nyha II FE 40- Per_2
50%; Cl. III FE 40-30%; Cl. Nyha IV FE< 30%.> Per_2
Puntuale è stata la “Risposta alle note” del CTU: per quanto riguarda la patologia respiratoria, lo scrivente CTU, fa notare che l'esito dell'esame obbiettivo non ha evidenziato segni tipici della patologia sopraindicata, (“ Emitoraci simmetrici e normoespansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso. All'auscultazione MV apprezzabile su tutto l'ambito polmonare. Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica. SPO2=98% al saturimetro digitale in aria ambiente, assenza di dispnea, rantoli, ronchi,) che all'esame spirometrico allegato alla documentazione sanitaria non è stata eseguito il test di broncodilatazione ( più comunemente noto come test al salbutamolo) che avrebbe evidenziato la differenza tra patologia asmatica e BPCO. Infine che nei vari
3 recenti ricoveri ( 2020, 2022) allegati alla documentazione sanitaria, non emerge mai in anamnesi una patologia respiratoria. Si rammenta inoltre che come evidenziato nell'anamnesi e come evidente anche nella documentazione sanitaria allegata la ricorrente non ha documentato alcuna visita pneumologica, né ha dichiarato di essere in terapia relativa alla patologia sopradescritta con farmaci corticosteroidei, broncodilatatori, antimuscarinici;
condizione che evidenzia una iniziale forma di patologia ostruttiva delle vie aeree. In relazione alla patologia cardiaca la presenza di FE=44% l'assenza di politerapia ( la ricorrente ha dichiarato di essere in trattamento solo con aloneb) l'esecuzione della cardioTC ( stenosi del 50%) l'assenza di ipertrofia concentrica parietale del ventricolo sinistro fa collocare la paziente in classe I° prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Si riconosce un errore di battitura quale attribuzione del punteggio per tale patologia che determina un tasso di invalidità pari al 25% e non come erroneamente descritto al 20% . Pertanto il punteggio di invalidità globale è pari a 64% ( sessantaquattro per cento)> Anche gli altri motivi di censura risultano del tutto inconsistenti, sotto il profilo della omessa considerazione delle patologie della cardiopatia ipertensiva (per tutto quanto sopra osservato) e della “poliposi del colon” (certificato gastroenterologico del 7/9/22, ASL NA 1: polipi del colon asportati). Può pertanto essere richiamato - avuto riguardo al generico motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente ed in assenza di ulteriore documentazione idonea a contrastare le valutazioni definitive del CTU della fase sommaria - l'orientamento in più occasioni espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ““nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). L'opposizione deve essere pertanto respinta. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per AT , liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede: 1)Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
4 2)Nulla per le spese Napoli, 2 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 24597/2024 RG. Lav. e Prev.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Fuschino elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino ,36, come da procura in atti
-Ricorrente- E in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto, come da procura generale alle liti in atti
-Resistente- Oggetto: opposizione ad ATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.11.2024 l'istante in epigrafe deduceva che, già beneficiaria di assegno di invalidità civile, veniva sottoposta a visita di revisione nella seduta del 21.3.2023 in cui veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 55%; esponeva pertanto di aver proposto ricorso per ATO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ottenerne il ripristino, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso ha chiesto, previo rinnovo di indagine peritale, il riconoscimento del beneficio suddetto, vinte le spese legali, con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, udita la discussione delle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale previa riunione al presente del fascicolo con n. 14675/2023 Rg.
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Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato correttamente instaurato perché preceduto dalla tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'AT.
Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le
1 conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad AT non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., dott. , Persona_1 contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha individuato le seguenti patologie di interesse clinico -legale: Esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale e laminectomia L4-L5; Cardiopatia ipertensiva (I cl. NYHA); Broncopatia asmatica>. Nelle considerazioni medico -legali il CTU, premessi cenni sui criteri di valutazione medico
- legali applicati nel caso di specie, ha osservato che: La prima infermità è identificabile per analogia alla voce tabellare 7010 (“Anchilosi del rachide lombare) prevista con tasso di invalidità dal 31 al 40%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica della periziata ed allegati al ricorso, è possibile affermare che tale condizione sia coerente con una valutazione di invalidità pari al 40% (quaranta per cento). La seconda infermità è identificabile per analogia nella voce tabellare 6441 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I CL NYHA)”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Sulla scorta dello studio della documentazione clinica allegata agli Atti, nonché delle operazioni peritali è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 20% (venti per cento). La terza infermità è identificabile per analogia nella voce tabellare 6003 (“Asma allergico estrinseco”) prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Sulla scorta dello studio della documentazione clinica allegata agli atti, e dalle risultanze della visita peritale è possibile pervenire ad un tasso di invalidità pari al 20% (venti per cento).>, pervenendo alla conclusione che <…sin dall'epoca della visita di revisione per cui è causa la sig.ra sia un soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa dal 34% al 73% nella misura del 62%, ai sensi della legge 118/71.>. A fronte dei rilievi espressi dal CTU parte ricorrente ha dedotto, in ricorso, di avere formulato delle osservazioni alla bozza trasmessa dall'Ausiliare, affermando che questi non avrebbe risposto alle stesse, ed ha, nella sostanza, riproposto in questa sede i medesimi rilievi già individuati in fase sommaria. Al contrario, nella relazione di consulenza medico- legale del dott. si legge: Per_1
Sono giunte note a firma dell'Avv Fuschino che si riportano: …omissis…Nel suo elaborato peritale Lei ha attribuito un 20% di invalidità sulla base della visita pneumologica
2 depositata in atti. Invero la ricorrente è affetta da bronchite cronica è valutabile nella misura del 30%, con riferimento analogico al codice 6407 per analogia. La valutazione dell'invalidità civile determinata dalle patologie dell'apparato respiratorio è basata sull' entità del deficit funzionale respiratorio graduata in base a parametri derivati da indagini strumentali, di laboratorio nonché in base all'incidenza negativa sugli atti quotidiani della vita esercitati dalla sintomatologia soggettiva come la dispnea e i danni anatomici con assente e o sfumata ripercussione funzionale. Dal punto di vista soggettivo la dispnea è il sintomo più importante presente nelle menomazioni della funzionalità respiratoria come rilevato nl SpO2. La pulsossimetria è una particolare metodica indiretta non invasiva che consente di misurare la saturazione in ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso. Valori compresi fra il 95% e 100% generalmente sono considerati normali benché un valore di 100% possa essere indice della presenza d'iperventilazione, valori compresi fra il 90 e il 95% sono associati a lieve ipossigenazione, valori inferiori al 90% indicano la presenza di un'ipossiemia. Come da certificazione sulla scorta della documentazione esibita e depositata il ricorrente è affetta da cardiopatia ipertensiva. Tale condizione si valuta, per analogia con il codice 6442 in misura del 41%. La cardiopatia ipertensiva si ritiene che allo stato alla luce della documentazione medica presente agli atti e dell'esame obiettivo eseguito possa ritenersi in un II classe NYHA. Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, nel caso di specie si identifica nella I classe la persona che è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria. La cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA può essere valutata nella misura del 41%, con riferimento al codice 6442. A tale riguardo va detto che nel caso di specie ci troviamo difronte ad una cardiopatia dilatativa con funzionalità contrattile che evidenziava: “FE 44%” ventricolo sinistro ipertrofia concentrica parietale conservata funzione sistolica pattern transmitalico da anomalo rilasciamento con minimo rigurgito valvolare”. Valori di tale indice compresi tra il 50 e il 40% sono indicativi di una modesta compromissione funzionale del ventricolo sinistro;
valori compresi tra il 39 e il 25 depongono per una compromissione medio-grave, mentre al disotto del 25% il grado di deficit è assai marcato. In merito all'inquadramento della classe NYHA con riferimento alla frazione di eiezione (FE) si riporta quanto di comune conoscenza della dottrina medico-legale: Cl. I FE>50%; Cl.nyha II FE 40- Per_2
50%; Cl. III FE 40-30%; Cl. Nyha IV FE< 30%.> Per_2
Puntuale è stata la “Risposta alle note” del CTU: per quanto riguarda la patologia respiratoria, lo scrivente CTU, fa notare che l'esito dell'esame obbiettivo non ha evidenziato segni tipici della patologia sopraindicata, (“ Emitoraci simmetrici e normoespansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso. All'auscultazione MV apprezzabile su tutto l'ambito polmonare. Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica. SPO2=98% al saturimetro digitale in aria ambiente, assenza di dispnea, rantoli, ronchi,) che all'esame spirometrico allegato alla documentazione sanitaria non è stata eseguito il test di broncodilatazione ( più comunemente noto come test al salbutamolo) che avrebbe evidenziato la differenza tra patologia asmatica e BPCO. Infine che nei vari
3 recenti ricoveri ( 2020, 2022) allegati alla documentazione sanitaria, non emerge mai in anamnesi una patologia respiratoria. Si rammenta inoltre che come evidenziato nell'anamnesi e come evidente anche nella documentazione sanitaria allegata la ricorrente non ha documentato alcuna visita pneumologica, né ha dichiarato di essere in terapia relativa alla patologia sopradescritta con farmaci corticosteroidei, broncodilatatori, antimuscarinici;
condizione che evidenzia una iniziale forma di patologia ostruttiva delle vie aeree. In relazione alla patologia cardiaca la presenza di FE=44% l'assenza di politerapia ( la ricorrente ha dichiarato di essere in trattamento solo con aloneb) l'esecuzione della cardioTC ( stenosi del 50%) l'assenza di ipertrofia concentrica parietale del ventricolo sinistro fa collocare la paziente in classe I° prevista con un tasso di invalidità compreso tra il 21% e il 30%. Si riconosce un errore di battitura quale attribuzione del punteggio per tale patologia che determina un tasso di invalidità pari al 25% e non come erroneamente descritto al 20% . Pertanto il punteggio di invalidità globale è pari a 64% ( sessantaquattro per cento)> Anche gli altri motivi di censura risultano del tutto inconsistenti, sotto il profilo della omessa considerazione delle patologie della cardiopatia ipertensiva (per tutto quanto sopra osservato) e della “poliposi del colon” (certificato gastroenterologico del 7/9/22, ASL NA 1: polipi del colon asportati). Può pertanto essere richiamato - avuto riguardo al generico motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente ed in assenza di ulteriore documentazione idonea a contrastare le valutazioni definitive del CTU della fase sommaria - l'orientamento in più occasioni espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ““nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). L'opposizione deve essere pertanto respinta. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per AT , liquidate come da separato decreto, restano a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede: 1)Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
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Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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